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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARCHETTI MARINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Desenzano Del Garda - Via Giosue' Carducci N. 4 25015 Desenzano Del Garda BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 439630 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2025, Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 439630 e 7474252, notificata in data 4.12.2024 da Area S.r.l., per l'importo complessivo di € 1.622,64, avente ad oggetto l'IMU 2013, relativa all'immobile di sua proprietà, sito in Desenzano del Garda, Indirizzo_1.
Eccepiva la ricorrente la prescrizione quinquennale del credito e l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 3456/2018, asseritamente notificato il 3.10.2018.
Sosteneva che la firma apposta per ricevuta sull'avviso del 2018 era palesemente difforme da quella ufficialmente autenticata in calce alla procura dallo stesso difensore.
Regolarmente notificato l'atto sia ad Area spa, quale agente della riscossione, sia al Comune di
Desenzano, litisconsorte necessario quale ufficio impositore dell'atto presupposto, si costituiva solo la prima eccependo la sua estraneità ad eventuali irregolarità e/o vizi relativi alla fase precedente l'ingiunzione qui opposta (id est quella di accertamento ); concludeva quindi per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata tratta in decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, con riserva di deposito del dispositivo ai sensi dell'art. 35, comma 1, Dlv. n. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato ed è pertanto meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2948 cc, il credito IMU è soggetto a prescrizione quinquennale.
L'ingiunzione in oggetto è stata notificata oltre undici anni dopo l'insorgenza del credito (2013), senza validi atti interruttivi.
L'avviso di accertamento del 3 ottobre 2018 non può infatti considerarsi notificato, poiché la firma di ricezione non è riconducibile alla contribuente. La circostanza emerge in modo evidente dal semplice confronto tra la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica dell'avviso di accertamento e quella apposta in calce alla procura alla difesa nel presente giudizio, conferita dalla ricorrente all'avv.
Difensore_1 e da quest'ultimo debitamente cerificata, con valore di firma autentica, fino a querela di falso.
L'atto pertanto non può avere alcuna efficacia interruttiva.
Conseguentemente il credito deve ritenersi prescritto e gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese del giudizio seguono per legge la soccombenza e sono poste conseguentemente a carico sia di
Area spa che del Comune di Desenzano del Garda, quali litisconsorti necessari, in solido tra loro.
Secondo il consolidato principio della Suprema Corte "In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace"(Cass. ordinanza n.
5813 del 27/02/2023;13498 del 2018). Nessun rilievo può avere quindi la mancata costituzione del Comune al quale è riconducible la causa del presente giudizio.
Solo per errore in dispositivo è indicata "parte resisente", dovendosi invece intendere "parti resistenti".
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese a carico della parte resistente liquidate in €. 200,00 oltre il 15% spese generali e accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARCHETTI MARINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Desenzano Del Garda - Via Giosue' Carducci N. 4 25015 Desenzano Del Garda BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 439630 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2025, Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 439630 e 7474252, notificata in data 4.12.2024 da Area S.r.l., per l'importo complessivo di € 1.622,64, avente ad oggetto l'IMU 2013, relativa all'immobile di sua proprietà, sito in Desenzano del Garda, Indirizzo_1.
Eccepiva la ricorrente la prescrizione quinquennale del credito e l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 3456/2018, asseritamente notificato il 3.10.2018.
Sosteneva che la firma apposta per ricevuta sull'avviso del 2018 era palesemente difforme da quella ufficialmente autenticata in calce alla procura dallo stesso difensore.
Regolarmente notificato l'atto sia ad Area spa, quale agente della riscossione, sia al Comune di
Desenzano, litisconsorte necessario quale ufficio impositore dell'atto presupposto, si costituiva solo la prima eccependo la sua estraneità ad eventuali irregolarità e/o vizi relativi alla fase precedente l'ingiunzione qui opposta (id est quella di accertamento ); concludeva quindi per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata tratta in decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, con riserva di deposito del dispositivo ai sensi dell'art. 35, comma 1, Dlv. n. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato ed è pertanto meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2948 cc, il credito IMU è soggetto a prescrizione quinquennale.
L'ingiunzione in oggetto è stata notificata oltre undici anni dopo l'insorgenza del credito (2013), senza validi atti interruttivi.
L'avviso di accertamento del 3 ottobre 2018 non può infatti considerarsi notificato, poiché la firma di ricezione non è riconducibile alla contribuente. La circostanza emerge in modo evidente dal semplice confronto tra la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica dell'avviso di accertamento e quella apposta in calce alla procura alla difesa nel presente giudizio, conferita dalla ricorrente all'avv.
Difensore_1 e da quest'ultimo debitamente cerificata, con valore di firma autentica, fino a querela di falso.
L'atto pertanto non può avere alcuna efficacia interruttiva.
Conseguentemente il credito deve ritenersi prescritto e gli atti impugnati devono essere annullati.
Le spese del giudizio seguono per legge la soccombenza e sono poste conseguentemente a carico sia di
Area spa che del Comune di Desenzano del Garda, quali litisconsorti necessari, in solido tra loro.
Secondo il consolidato principio della Suprema Corte "In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace"(Cass. ordinanza n.
5813 del 27/02/2023;13498 del 2018). Nessun rilievo può avere quindi la mancata costituzione del Comune al quale è riconducible la causa del presente giudizio.
Solo per errore in dispositivo è indicata "parte resisente", dovendosi invece intendere "parti resistenti".
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese a carico della parte resistente liquidate in €. 200,00 oltre il 15% spese generali e accessori di legge.