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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9151 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 11501 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, e vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Anna
Bonsera, ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società, in Roma,
Viale Europa 190,
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P di Roma n.16783/2023 – Controparte_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025, il procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in appello:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di citazione in appello riformare integralmente la sentenza n. 16783/2023, RG. 54760/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, Giudice dott. ssa
Condò, pubblicata in data 13.09.2023, non notificata e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto, da , in esecuzione dell'impugnata Parte_1
sentenza oltre alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime cure.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza n. 16783/2023, pubblicata il 13.09.2023, con la quale il Giudice di
Pace di Roma ha accolto la domanda svolta da e, per l'effetto, ha condannato Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 2.353, 69 a titolo di interessi maturati sulla sorte Parte_1
capitale di alcuni buoni postali, oltre al pagamento delle spese processuali.
A sostegno dell'impugnazione, ha premesso che, con l'atto introduttivo del Parte_1
primo grado di giudizio, aveva lamentato di aver ricevuto, in sede di rimborso di Controparte_1
tre buoni fruttiferi postali trentennali, serie Q/P, nn. 000.571, 000.012 e 000.097, una somma inferiore a quella spettantegli, contestando la mancata applicazione, dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità, degli interessi stampigliati sui titoli per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della contrapposta pretesa, Parte_1
allegando la correttezza degli importi già corrisposti a titolo di interessi, calcolati in applicazione dell'art. 173, D.P.R. 156/1973 e del D..M 13.06.1986.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda attorea, con sentenza n. 16783/2023, aveva condannato a rimborsare all'attore, Parte_1 CP_1
, la somma di € 2.353,69 a tale titolo, ponendo a carico di le spese del relativo
[...] Parte_1
giudizio.
Con il primo motivo di appello, ha gravato la sentenza impugnata per violazione Parte_1 dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 e del D.M. 13.6.1986. A tal fine, ha premesso l'appartenenza dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa alla serie “Q” e l'emissione degli stessi in data successiva all' 01.07.1986. Ha, poi, dedotto che il D.M. 13.6.1986 aveva permesso all'Amministrazione delle di utilizzare - fino ad esaurimento e/o in attesa di avere la nuova Parte_2
modulistica - i moduli delle precedenti serie, avendo, tuttavia, l'accortezza di applicare, sul buono stesso, una duplice stampigliatura, con l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro indicante la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro con la misura dei nuovi tassi di interesse;
ha, quindi, precisato che entrambi i due timbri “aggiuntivi” risultavano essere stati regolarmente apposti sui buoni oggetto di lite e che controparte era consapevole del rendimento dei buoni sottoscritti, anche in ragione della loro natura di documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Al riguardo, l'appellante ha, poi, precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 148 del 28.6.1986) del D.M. del 13.06.1986 aveva assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni, sicché, a seguito del rimborso avvenuto in data 16.07.2019, nulla era più dovuto all'appellato . Controparte_1 Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'errato richiamo, nella sentenza di Parte_1
primo grado, alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa rispetto a quella in esame. Ha evidenziato, in particolare, che, mentre il buono oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite non rispettava i tassi stabiliti dal
D.M. vigente all'epoca dell'emissione, diversamente, i buoni nella titolarità dell'appellato erano stati emessi in esecuzione di specifica previsione contenuta nel D.M. 13.6.1986.
Con il terzo motivo di doglianza, infine, ha contestato il capo della sentenza relativo Parte_1
alle spese di lite, chiedendone la riforma integrale in ragione della manifesta antigiuridicità della pronuncia impugnata.
All'udienza del 26.09.2024, il Giudicante, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello e vista l'omessa costituzione in giudizio dell'appellato , ne ha Controparte_1
dichiarato la contumacia.
La causa è stata rinviata all'udienza del 03.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e, in detta sede, è stata trattenuta in decisione.
*****
L'appello risulta fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Costituisce oggetto della presente controversia l'esatta misura degli interessi maturati - a favore di
- sui buoni postali fruttiferi della serie “Q/P” nn. 000.571, 000.012 e 000.097. In Controparte_1
particolare, l'oggetto del contendere, nel corso del primo grado di giudizio, ha riguardato la misura degli interessi prodotti dai buoni in esame nel periodo intercorrente tra il ventunesimo ed il trentesimo anno solare successivo alla loro emissione.
Orbene, in via preliminare occorre richiamare il quadro normativo di riferimento dei buoni fruttiferi in oggetto.
Va anzitutto osservato che, per effetto dell'art. 173 del DPR 156/1973, al Ministero del Tesoro era consentito modificare - con decreto da pubblicarsi nella G.U. - il tasso d'interesse dei buoni fruttiferi postali, prevedendo la possibilità di applicare il nuovo saggio anche ai titoli già emessi, secondo una tabella da mettere a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Invero, il d.lgs. 284/1999 ha, poi, abrogato il richiamato art. 173, in relazione, tuttavia, ai soli rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore dei decreti che stabilivano nuove condizioni per i libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. Pertanto, nei rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei detti decreti, sono rimaste operative le norme precedenti, compreso l'art. 173, con conseguente ammissibilità della richiamata variazione in peius.
Tuttavia, con il D.M. del 13.6.1986 venne istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, identificata dalla lettera “Q” e caratterizzata da tassi di rendimento inferiori a quelli previsti per le serie precedenti e i tassi di rendimento applicati a tale nuova serie vennero contestualmente estesi anche ai buoni delle precedenti serie, contrassegnate dalle lettere “O” e “P”.
In particolare, l'art. 5 del D.M. 13.06.1986 ha stabilito che fossero da considerare a tutti gli effetti titoli della nuova serie, non solo quelli contraddistinti dalla lettera “Q”, ma anche tutti i buoni della precedente serie “P”, purché emessi a far data dal 1.7.1986. Il Decreto in esame ha consentito, quindi, di utilizzare i moduli cartacei delle precedenti serie, purché sugli stessi fossero apposti due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “Q/P” e l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi.
Tanto esposto, la controversia in esame ha ad oggetto buoni postali emessi in esecuzione del richiamato art. 5, D.M. 13.06.1986, su supporti cartacei della serie "P”.
Tali buoni, di durata trentennale, sottoscritti dall'odierno appellato nell'agosto del 1987, recano, su un verso, la timbratura "Q/P" e, sull'altro verso, il tasso di rendimento applicabile.
Ebbene, il verso recante la misura dei tassi di interesse applicabili presenta una stampigliatura sovrapposta a quella contenente i più favorevoli tassi di rendimento della serie “P”. Tale stampigliatura, peraltro, contiene riferimenti limitati al solo primo ventennio di rendimento, senza nulla indicare in ordine al saggio applicabile al periodo intercorrente tra il ventunesimo ed il trentesimo anno di fruttuosità.
L'oggetto del contendere si appunta proprio sul tasso di rendimento applicabile in relazione a tale predetto arco temporale. Sul punto, nell'atto di citazione in appello, ha sostenuto Parte_1
l'applicazione dei nuovi rendimenti massimi di cui al D.M. 13.06.1986. Diversamente, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile i rendimenti superiori riprodotti all'interno dei titoli che erano previsti per la precedente serie "P".
Questo Giudicante ritiene corretta l'applicazione, nella fattispecie in esame, dei tassi di rendimento di cui al D.M. 13.06.1986, condividendo, sul punto, le motivazioni esposte in numerosi precedenti di legittimità intervenuti al riguardo.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha, da ultimo - nella pronuncia n. 24715 del 2024 - ribadito alcuni principi cristallizzati in precedenti recenti, aventi ad oggetto fattispecie analoghe a quella in esame.
Ad avviso della Suprema Corte, “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”
(Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, n. 4384; cfr. inoltre Cass. civ., sez. I, 14/02/2022, n. 4748, e Cass. civ., sez. I, 14/02/2022, n. 4751; più recentemente, Cassazione n. 25583/2023).
D'altra parte, la prescrizione di cui al sopracitato art. 5, D.M. 13.06.1986 – in ordine al duplice timbro da apporre sui buoni affinché questi siano considerati, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie – risulta rispettata, nella fattispecie in esame, dall'Ente emittente, attesa la pacifica sussistenza, sui buoni in oggetto, della duplice timbratura, integrata dall'apposizione del timbro “Serie Q/P” nella parte anteriore del buono e del timbro recante la tabella dei nuovi tassi di interesse nella parte posteriore dello stesso.
Secondo i richiamati precedenti della giurisprudenza di legittimità, in presenza di entrambi i timbri prescritti dalla normativa richiamata, si è in presenza di una questione essenzialmente interpretativa, la cui soluzione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, richiede di attribuire centralità al senso letterale delle parole e delle espressioni contrattuali, da valutare, tuttavia, alla luce del contesto complessivo. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1366 c.c., l'interpretazione secondo buona fede impone di considerare il significato oggettivo delle espressioni utilizzate, sul quale le parti, in base alle circostanze concrete, potevano fare ragionevole affidamento (Cass. n.
25583/2023, richiamando Cass. n. 22619/2023).
Ciò considerato, l'omessa indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio nel riquadro dei rendimenti sovrapposto alla tabella originaria non è, di per sé, decisiva ai fini interpretativi. Tale assunto vale, in particolare, per i buoni postali della serie “Q/P”, in quanto la presenza, sul titolo, di una tabella stampigliata che sostituisce quella della serie “P” assume, sul punto, valore dirimente.
Del resto, "la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie
'Q', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa" (Cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4763).
Come sottolineato dalla Suprema Corte, peraltro, l'impossibilità di far discendere la misura degli interessi da una combinazione dei tassi propri delle serie “P” e “Q” discende, altresì, dall'impiego di differenti modalità di rappresentazione degli interessi promessi: circostanza, questa, che esclude in radice qualsivoglia continuità tra le diverse previsioni. Ed infatti, la nuova stampigliatura contiene riferimenti al saggio in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio di cui al modulo cartaceo della serie “P” seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti. Di conseguenza, sebbene nei buoni oggetto di lite risulti incontestata la mancanza di specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisce per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella e che si pone in continuità con i rendimenti ivi indicati, ma non anche con quelli della nuova serie “Q/P” (cfr. da ultimo, Cass. n. 24715/2024).
Ciò chiarito, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di primo grado, non costituisce circostanza rilevante e dirimente, ai fini dell'applicazione dei tassi di interesse di cui al D.M. 13.06.1986, la prova, offerta dall'Ente emittente, di aver correttamente portato a conoscenza dei sottoscrittori le variazioni intervenute ai tassi di rendimento. Ad ogni modo, sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che “il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale
l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 3963/2019).
Parimenti, non costituisce richiamo pertinente quello attuato, nella sentenza appellata, alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007 e al principio in essa cristallizzato secondo il quale, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal D.P.R. n. 156/1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni stessi. Ed infatti, diversamente da quanto avveniva nel giudizio esaminato dalle Sezioni Unite
- in cui si discuteva della presenza di una tabella radicalmente difforme rispetto alla previsione del decreto ministeriale che disciplinava l'emissione dei titoli - la controversia che ci occupa ha ad oggetto la dedotta applicazione di interessi (relativi all'ultimo decennio di fruttuosità) desumibili da una tabella che, sul medesimo titolo, risulta essere stata sostituita da un'altra. Pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - che ha più volte riscontrato la non pertinenza del precedente delle S.U. ai fini della risoluzione di fattispecie analoghe alla presente -
“Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo (ipotesi, questa, presa in esame dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite). Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo” (cfr. da ultimo, Cass. n. 24715/2024). Come già chiarito, quindi, nella fattispecie in esame viene in rilievo una questione di natura essenzialmente interpretativa, la cui risoluzione, sulla scorta dei principi già richiamati, non può consentire di ritenere operante il saggio di interessi risultate dal modulo cartaceo impiegato, sul quale è stato apposto il timbro con i nuovi tassi fino al 20 anno successivo.
Per tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da risulta fondato, Parte_1
dovendosi ritenere che il valore di rimborso dei buoni oggetto di giudizio debba essere calcolato non secondo le condizioni iniziali risultanti dal modulo cartaceo utilizzato di cui alla serie “P”, ma secondo le condizioni stabilite dal D.M. 13.06.86 e riportate sul buono attraverso l'apposizione, al momento dell'emissione, del nuovo timbro.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado merita di essere riformata, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto ottenuto da in Controparte_1 Parte_1
esecuzione della sentenza di prime cure. Al riguardo, ha provato di aver corrisposto a Parte_1
il quantum oggetto di condanna e mezzo di bonifico disposto in data 29.09.2023 Controparte_1
(cfr. all.to n. 5).
Atteso l'esito dell'impugnazione, va riformato, in accoglimento del terzo motivo, anche il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite, che vanno invece poste a carico di parte soccombente, , nella misura Controparte_1
liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i predetti parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da previa riforma della sentenza n. Parte_1
16783 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 13.09.2023, rigetta la domanda proposta da CP_1
e, di conseguenza, condanna lo stesso alla restituzione di quanto ottenuto da
[...] Parte_1
in esecuzione della sentenza riformata;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
in favore di che liquida, per il primo grado, in € 650,00 per compenso Parte_1 professionale e, per il secondo grado, in € 147,00 per spese vive e in € 900,00 per compenso professionale, oltre, in entrambi i casi, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott.ssa Alessia Ciufo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 11501 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, e vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Anna
Bonsera, ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società, in Roma,
Viale Europa 190,
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P di Roma n.16783/2023 – Controparte_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025, il procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in appello:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di citazione in appello riformare integralmente la sentenza n. 16783/2023, RG. 54760/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, Giudice dott. ssa
Condò, pubblicata in data 13.09.2023, non notificata e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto, da , in esecuzione dell'impugnata Parte_1
sentenza oltre alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime cure.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza n. 16783/2023, pubblicata il 13.09.2023, con la quale il Giudice di
Pace di Roma ha accolto la domanda svolta da e, per l'effetto, ha condannato Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 2.353, 69 a titolo di interessi maturati sulla sorte Parte_1
capitale di alcuni buoni postali, oltre al pagamento delle spese processuali.
A sostegno dell'impugnazione, ha premesso che, con l'atto introduttivo del Parte_1
primo grado di giudizio, aveva lamentato di aver ricevuto, in sede di rimborso di Controparte_1
tre buoni fruttiferi postali trentennali, serie Q/P, nn. 000.571, 000.012 e 000.097, una somma inferiore a quella spettantegli, contestando la mancata applicazione, dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità, degli interessi stampigliati sui titoli per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della contrapposta pretesa, Parte_1
allegando la correttezza degli importi già corrisposti a titolo di interessi, calcolati in applicazione dell'art. 173, D.P.R. 156/1973 e del D..M 13.06.1986.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda attorea, con sentenza n. 16783/2023, aveva condannato a rimborsare all'attore, Parte_1 CP_1
, la somma di € 2.353,69 a tale titolo, ponendo a carico di le spese del relativo
[...] Parte_1
giudizio.
Con il primo motivo di appello, ha gravato la sentenza impugnata per violazione Parte_1 dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 e del D.M. 13.6.1986. A tal fine, ha premesso l'appartenenza dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa alla serie “Q” e l'emissione degli stessi in data successiva all' 01.07.1986. Ha, poi, dedotto che il D.M. 13.6.1986 aveva permesso all'Amministrazione delle di utilizzare - fino ad esaurimento e/o in attesa di avere la nuova Parte_2
modulistica - i moduli delle precedenti serie, avendo, tuttavia, l'accortezza di applicare, sul buono stesso, una duplice stampigliatura, con l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro indicante la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro con la misura dei nuovi tassi di interesse;
ha, quindi, precisato che entrambi i due timbri “aggiuntivi” risultavano essere stati regolarmente apposti sui buoni oggetto di lite e che controparte era consapevole del rendimento dei buoni sottoscritti, anche in ragione della loro natura di documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Al riguardo, l'appellante ha, poi, precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 148 del 28.6.1986) del D.M. del 13.06.1986 aveva assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni, sicché, a seguito del rimborso avvenuto in data 16.07.2019, nulla era più dovuto all'appellato . Controparte_1 Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'errato richiamo, nella sentenza di Parte_1
primo grado, alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa rispetto a quella in esame. Ha evidenziato, in particolare, che, mentre il buono oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite non rispettava i tassi stabiliti dal
D.M. vigente all'epoca dell'emissione, diversamente, i buoni nella titolarità dell'appellato erano stati emessi in esecuzione di specifica previsione contenuta nel D.M. 13.6.1986.
Con il terzo motivo di doglianza, infine, ha contestato il capo della sentenza relativo Parte_1
alle spese di lite, chiedendone la riforma integrale in ragione della manifesta antigiuridicità della pronuncia impugnata.
All'udienza del 26.09.2024, il Giudicante, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello e vista l'omessa costituzione in giudizio dell'appellato , ne ha Controparte_1
dichiarato la contumacia.
La causa è stata rinviata all'udienza del 03.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e, in detta sede, è stata trattenuta in decisione.
*****
L'appello risulta fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Costituisce oggetto della presente controversia l'esatta misura degli interessi maturati - a favore di
- sui buoni postali fruttiferi della serie “Q/P” nn. 000.571, 000.012 e 000.097. In Controparte_1
particolare, l'oggetto del contendere, nel corso del primo grado di giudizio, ha riguardato la misura degli interessi prodotti dai buoni in esame nel periodo intercorrente tra il ventunesimo ed il trentesimo anno solare successivo alla loro emissione.
Orbene, in via preliminare occorre richiamare il quadro normativo di riferimento dei buoni fruttiferi in oggetto.
Va anzitutto osservato che, per effetto dell'art. 173 del DPR 156/1973, al Ministero del Tesoro era consentito modificare - con decreto da pubblicarsi nella G.U. - il tasso d'interesse dei buoni fruttiferi postali, prevedendo la possibilità di applicare il nuovo saggio anche ai titoli già emessi, secondo una tabella da mettere a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Invero, il d.lgs. 284/1999 ha, poi, abrogato il richiamato art. 173, in relazione, tuttavia, ai soli rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore dei decreti che stabilivano nuove condizioni per i libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. Pertanto, nei rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei detti decreti, sono rimaste operative le norme precedenti, compreso l'art. 173, con conseguente ammissibilità della richiamata variazione in peius.
Tuttavia, con il D.M. del 13.6.1986 venne istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, identificata dalla lettera “Q” e caratterizzata da tassi di rendimento inferiori a quelli previsti per le serie precedenti e i tassi di rendimento applicati a tale nuova serie vennero contestualmente estesi anche ai buoni delle precedenti serie, contrassegnate dalle lettere “O” e “P”.
In particolare, l'art. 5 del D.M. 13.06.1986 ha stabilito che fossero da considerare a tutti gli effetti titoli della nuova serie, non solo quelli contraddistinti dalla lettera “Q”, ma anche tutti i buoni della precedente serie “P”, purché emessi a far data dal 1.7.1986. Il Decreto in esame ha consentito, quindi, di utilizzare i moduli cartacei delle precedenti serie, purché sugli stessi fossero apposti due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “Q/P” e l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi.
Tanto esposto, la controversia in esame ha ad oggetto buoni postali emessi in esecuzione del richiamato art. 5, D.M. 13.06.1986, su supporti cartacei della serie "P”.
Tali buoni, di durata trentennale, sottoscritti dall'odierno appellato nell'agosto del 1987, recano, su un verso, la timbratura "Q/P" e, sull'altro verso, il tasso di rendimento applicabile.
Ebbene, il verso recante la misura dei tassi di interesse applicabili presenta una stampigliatura sovrapposta a quella contenente i più favorevoli tassi di rendimento della serie “P”. Tale stampigliatura, peraltro, contiene riferimenti limitati al solo primo ventennio di rendimento, senza nulla indicare in ordine al saggio applicabile al periodo intercorrente tra il ventunesimo ed il trentesimo anno di fruttuosità.
L'oggetto del contendere si appunta proprio sul tasso di rendimento applicabile in relazione a tale predetto arco temporale. Sul punto, nell'atto di citazione in appello, ha sostenuto Parte_1
l'applicazione dei nuovi rendimenti massimi di cui al D.M. 13.06.1986. Diversamente, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile i rendimenti superiori riprodotti all'interno dei titoli che erano previsti per la precedente serie "P".
Questo Giudicante ritiene corretta l'applicazione, nella fattispecie in esame, dei tassi di rendimento di cui al D.M. 13.06.1986, condividendo, sul punto, le motivazioni esposte in numerosi precedenti di legittimità intervenuti al riguardo.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha, da ultimo - nella pronuncia n. 24715 del 2024 - ribadito alcuni principi cristallizzati in precedenti recenti, aventi ad oggetto fattispecie analoghe a quella in esame.
Ad avviso della Suprema Corte, “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”
(Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, n. 4384; cfr. inoltre Cass. civ., sez. I, 14/02/2022, n. 4748, e Cass. civ., sez. I, 14/02/2022, n. 4751; più recentemente, Cassazione n. 25583/2023).
D'altra parte, la prescrizione di cui al sopracitato art. 5, D.M. 13.06.1986 – in ordine al duplice timbro da apporre sui buoni affinché questi siano considerati, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie – risulta rispettata, nella fattispecie in esame, dall'Ente emittente, attesa la pacifica sussistenza, sui buoni in oggetto, della duplice timbratura, integrata dall'apposizione del timbro “Serie Q/P” nella parte anteriore del buono e del timbro recante la tabella dei nuovi tassi di interesse nella parte posteriore dello stesso.
Secondo i richiamati precedenti della giurisprudenza di legittimità, in presenza di entrambi i timbri prescritti dalla normativa richiamata, si è in presenza di una questione essenzialmente interpretativa, la cui soluzione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, richiede di attribuire centralità al senso letterale delle parole e delle espressioni contrattuali, da valutare, tuttavia, alla luce del contesto complessivo. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1366 c.c., l'interpretazione secondo buona fede impone di considerare il significato oggettivo delle espressioni utilizzate, sul quale le parti, in base alle circostanze concrete, potevano fare ragionevole affidamento (Cass. n.
25583/2023, richiamando Cass. n. 22619/2023).
Ciò considerato, l'omessa indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio nel riquadro dei rendimenti sovrapposto alla tabella originaria non è, di per sé, decisiva ai fini interpretativi. Tale assunto vale, in particolare, per i buoni postali della serie “Q/P”, in quanto la presenza, sul titolo, di una tabella stampigliata che sostituisce quella della serie “P” assume, sul punto, valore dirimente.
Del resto, "la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie
'Q', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa" (Cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4763).
Come sottolineato dalla Suprema Corte, peraltro, l'impossibilità di far discendere la misura degli interessi da una combinazione dei tassi propri delle serie “P” e “Q” discende, altresì, dall'impiego di differenti modalità di rappresentazione degli interessi promessi: circostanza, questa, che esclude in radice qualsivoglia continuità tra le diverse previsioni. Ed infatti, la nuova stampigliatura contiene riferimenti al saggio in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio di cui al modulo cartaceo della serie “P” seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti. Di conseguenza, sebbene nei buoni oggetto di lite risulti incontestata la mancanza di specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisce per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella e che si pone in continuità con i rendimenti ivi indicati, ma non anche con quelli della nuova serie “Q/P” (cfr. da ultimo, Cass. n. 24715/2024).
Ciò chiarito, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di primo grado, non costituisce circostanza rilevante e dirimente, ai fini dell'applicazione dei tassi di interesse di cui al D.M. 13.06.1986, la prova, offerta dall'Ente emittente, di aver correttamente portato a conoscenza dei sottoscrittori le variazioni intervenute ai tassi di rendimento. Ad ogni modo, sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che “il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale
l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. E' quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 3963/2019).
Parimenti, non costituisce richiamo pertinente quello attuato, nella sentenza appellata, alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007 e al principio in essa cristallizzato secondo il quale, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal D.P.R. n. 156/1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni stessi. Ed infatti, diversamente da quanto avveniva nel giudizio esaminato dalle Sezioni Unite
- in cui si discuteva della presenza di una tabella radicalmente difforme rispetto alla previsione del decreto ministeriale che disciplinava l'emissione dei titoli - la controversia che ci occupa ha ad oggetto la dedotta applicazione di interessi (relativi all'ultimo decennio di fruttuosità) desumibili da una tabella che, sul medesimo titolo, risulta essere stata sostituita da un'altra. Pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - che ha più volte riscontrato la non pertinenza del precedente delle S.U. ai fini della risoluzione di fattispecie analoghe alla presente -
“Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo (ipotesi, questa, presa in esame dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite). Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo” (cfr. da ultimo, Cass. n. 24715/2024). Come già chiarito, quindi, nella fattispecie in esame viene in rilievo una questione di natura essenzialmente interpretativa, la cui risoluzione, sulla scorta dei principi già richiamati, non può consentire di ritenere operante il saggio di interessi risultate dal modulo cartaceo impiegato, sul quale è stato apposto il timbro con i nuovi tassi fino al 20 anno successivo.
Per tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da risulta fondato, Parte_1
dovendosi ritenere che il valore di rimborso dei buoni oggetto di giudizio debba essere calcolato non secondo le condizioni iniziali risultanti dal modulo cartaceo utilizzato di cui alla serie “P”, ma secondo le condizioni stabilite dal D.M. 13.06.86 e riportate sul buono attraverso l'apposizione, al momento dell'emissione, del nuovo timbro.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado merita di essere riformata, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto ottenuto da in Controparte_1 Parte_1
esecuzione della sentenza di prime cure. Al riguardo, ha provato di aver corrisposto a Parte_1
il quantum oggetto di condanna e mezzo di bonifico disposto in data 29.09.2023 Controparte_1
(cfr. all.to n. 5).
Atteso l'esito dell'impugnazione, va riformato, in accoglimento del terzo motivo, anche il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite, che vanno invece poste a carico di parte soccombente, , nella misura Controparte_1
liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i predetti parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da previa riforma della sentenza n. Parte_1
16783 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 13.09.2023, rigetta la domanda proposta da CP_1
e, di conseguenza, condanna lo stesso alla restituzione di quanto ottenuto da
[...] Parte_1
in esecuzione della sentenza riformata;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
in favore di che liquida, per il primo grado, in € 650,00 per compenso Parte_1 professionale e, per il secondo grado, in € 147,00 per spese vive e in € 900,00 per compenso professionale, oltre, in entrambi i casi, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott.ssa Alessia Ciufo.