Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2025, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Toni De Simone, con domicilio eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.tonidesimone@puntopec.it;
contro
OSA s.c., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Renna, Nicola Sabbini, Lucia Bolognini e Alessandro Cati, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. mauro.renna@milano.pecavvocati.it;
nei confronti
-OMISSIS- non costituite in giudizio;
ASL di Latina, in persona del direttore generale p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Valleriani, con domicilio eletto presso la sede dell’ente in Latina, viale P.L. Nervi, Latina-Fiori, torre 2G e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. m.valleriani@pec.ausl.latina.it;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi detenuti dalla cooperativa resistente e relativi ai rapporti di lavori delle controinteressate, di cui all’istanza del 15 ottobre 2025, rigettata con nota del successivo giorno 20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OSA s.c. e della ASL di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato il 17 e 19 novembre 2025 e depositato il successivo giorno 30, con cui -OMISSIS--OMISSIS- ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione amministrativa concernente le posizioni lavorative delle controinteressate, come da istanza del 15 ottobre 2025 – e segnatamente dei contratti di lavoro, dei fogli presenza e di tutti gli altri atti indicanti il profilo professionale e le mansioni svolte in costanza alle dipendenze di OSA s.c. per l’assistenza ai pazienti nel periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 – diritto che è stato disconosciuto dalla società cooperativa resistente per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali delle lavoratrici in discorso;
Considerato che parte ricorrente ha chiarito il proprio interesse ad accedere a quanto richiesto deriva dai seguenti elementi: a) la partecipazione, al pari delle controinteressate, al concorso indetto dalla ASL di Latina per l’assunzione di n. 5 infermieri, riservato ai dipendenti di OSA s.c. in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lett. c), l. 30 dicembre 2021 n. 234; b) l’esito sfavorevole della suddetta procedura, posto che nella graduatoria di merito di cui alla delibera aziendale n. 1026 dell’8 settembre 2025 egli si è collocato al settimo posto; c) la proposizione del ricorso allibrato al n.r.g. 1046 del 2025 avverso gli atti del concorso de quo ; d) la funzionalità dei documenti richiesti rispetto alle esigenze di difese connesse alla dimostrazione della mancanza dei suddetti requisiti in capo alle controinteressate;
Considerato che la ASL di Latina con nota prot. 106735 del 27 ottobre 2025 ha riscontrato l’istanza di accesso in parola, comunicando di non essere in possesso di quanto richiesto perché detenuto da OSA s.c., nella sua qualità di gestore del servizio di assistenza territoriale ed infermieristica per i presidi di Sezze e Cori;
Considerato che la società resistente, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per non essere un gestore di pubblico servizio incluso nella nozione di “ pubblica amministrazione ” rilevante per la disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, insistendo anche sul fatto che, da un lato, gli atti richiesti contengono dati personali, anche sensibili, delle lavoratrici controinteressate che sono tutelati dalle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e, dall’altro lato, che parte ricorrente può comunque accedere agli atti relativi ai controlli svolti dalla ASL di Latina sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle dipendenti in parola;
Considerato che la ASL di Latina, nei cui confronti non è stata diretta alcuna domanda di tutela, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso ma che va estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;
Visto l’art. 22, comma 1, lett. e), l. 7 agosto 1990 n. 241, per il quale si intende “ per ‘pubblica amministrazione’, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ”;
Considerato che, in materia di servizi pubblici, sono “ accessibili tutti gli atti che, ancorché di natura privatistica, siano riconducibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale, all’attività di erogazione del servizio ” (cfr. TAR Veneto, sez. IV, 4 gennaio 2024 n. 11; TAR Sardegna, sez. II, 28 marzo 2022 n. 214; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 gennaio 2020 n. 110; TAR Veneto, sez. I, 31 dicembre 2019 n. 1420);
Considerato che OSA s.c., giusta deliberazione n. 568 del 7 maggio 2020, ha prestato per conto della ASL di Latina il servizio di assistenza territoriale e gestione infermieristica per la Casa della salute di Sezze e per l’Ospedale di comunità di Cori (CIG 8137065675) e dunque ha prestato nei confronti del pubblico degli utenti di dette strutture sanitarie un servizio di interesse generale, sì che, limitatamente ai documenti direttamente o indirettamente afferenti a profili riconducibili al suddetto contratto pubblico, va qualificata alla stregua di una pubblica amministrazione astretta dalle disposizioni di legge in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia fondato e da accogliere perché la richiesta del ricorrente riguarda la prestazione di un pubblico servizio ed è funzionale alla tutela delle sue ragioni in giudizio, avendo egli già impugnato innanzi a questo tribunale gli atti della citata procedura concorsuale cui ha partecipato unitamente alle controinteressate, a nulla rilevando che egli possa anche chiedere l’ostensione dell’esito degli eventuali controlli svolti dall’amministrazione sul possesso, in capo alle controinteressate, dei requisiti di partecipazione al concorso;
Ritenuto che alla favorevole delibazione del ricorso non osti neppure il fatto che la documentazione possa contenere dati sensibili, essendo onere della società resistente renderli disponibili con gli opportuni omissis ;
Ritenuto di riservare la nomina di un commissario sostitutivo ad acta per l’ipotesi di inerzia della parte resistente oltre il termine fissato in dispositivo per la soddisfazione della pretesa conoscitiva azionata da -OMISSIS-.;
Ritenuto di porre le spese di lite a carico di OSA s.c., nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della ASL di Latina, lo accoglie e per l’effetto ordina a OSA s.c. di mettere a disposizione del ricorrente tutta la documentazione richiesta, con gli eventuali necessari omissis , entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna OSA s.c. al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IO OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | EL LA |
IL SEGRETARIO