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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15434/2024 chiamata all'udienza del 24/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall' avv. C. Cazzolla;
Ricorrente
E
in persona del Segretario Generale p.t., rappresentata e difesa Avv. CP_2
M. Geronimo;
Resistente
Oggetto: Opposizione a decreto ex art. 28 legge n. 300/70
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 28 l. n. 300/1970, depositato in data 19/12/2024,
l' , come in epigrafe indicato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto datato 5/12/2024 con cui il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla aveva dichiarato CP_2 antisindacale la condotta datoriale, tenuta in occasione dello sciopero nazionale indetto per il 17/11/2023, consistente nell'aver individuato reparti e personale obbligati a garantire i servizi minimi essenziali, in violazione dell'art. 2, comma 2, dell'Accordo Nazionale del 20/9/2001 nonché nella omessa comunicazione delle relative determinazioni alla organizzazione sindacale ricorrente ed ai lavoratori interessati, nonché nella tardiva comunicazione al personale individuato della nota n.
16636 del 10/11/2023 e nella precettazione del personale dopo la manifestata adesione allo sciopero, senza tentativi di sostituzione, in violazione dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo Nazionale del 20/9/2001.
Esponeva il ricorrente in opposizione che il ricorso ex art. 28 l.n. 300/70 era inammissibile per difetto del requisito dell'attualità della condotta e, conseguentemente, per quello dell'offensività della stessa, essendosi l'episodio esaurito nella data del 17/11/2023 ed essendo stato il ricorso introdotto solamente in data 27/11/2023; che l'individuazione delle Unità Operative di Gastroenterologia I e
II, Oncologia, Sale Operatorie, Endoscopia Digestiva, Radiologia, Cardiologia e
Patologia Clinica risultava conforme all'art. 2 dell'Accordo del 20/9/2001, trattandosi di reparti riconducibili all'assistenza sanitaria ed al supporto specialistico-diagnostico indispensabile alle prestazioni d'urgenza ed indifferibili
(A1 e A2); che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo
Accordo non sarebbe vincolante in mancanza di regolamenti di servizio aziendali stipulati sulla base di protocolli d'intesa con le OO.SS. previsti dall'art. 3, comma 1, del citato Accordo – che, nella specie, difettano - essendo stata, in ogni caso, assicurata l'informazione ai lavoratori mediante affissione in data 13/11/2023, nonché comunicazione alle OO.SS. nazionali;
che la precettazione del personale, dopo la conferma di adesione allo sciopero, era giustificata dall'impossibilità oggettiva di garantire le prestazioni sanitarie con contingenti ridotti, in ragione dell'elevato numero di prestazioni programmate, del numero elevato di posti letto occupati nella predetta giornata del 17/11/2023 e della perdurante carenza di organico derivante dal piano di rientro regionale.
Concludeva, invocando l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente annullamento del decreto opposto;
in via subordinata, l'annullamento del decreto opposto, quale conseguenza della sua illegittimità.
Pag. 2 di 10 Si costituiva tardivamente in giudizio la opponendosi al ricorso e CP_2 chiedendone il rigetto;
deduceva che i fatti costitutivi della condotta antisindacale non erano stati contestati dall'Ente; che la nota prot. 16636 del 10.11.2023 non era stata mai comunicata all'organizzazione sindacale locale, che le Unità Operative individuate nella suddetta nota non potevano essere genericamente ricomprese nei servizi essenziali e che i lavoratori avevano subito la precettazione nonostante la manifestata adesione allo sciopero, in assenza di ogni tentativo datoriale di sostituzione.
La causa, di natura documentale, veniva decisa all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., prodotte da entrambe le parti, come da sentenza con motivazione contestuale.
*
L'opposizione è infondata e va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Deve, in primo luogo, essere respinto il primo profilo di censura sollevato dalla parte opponente relativo al difetto di attualità della condotta antisindacale.
Come noto, il rimedio di cui all'art. 28 St. Lav. presuppone la persistenza della condotta datoriale lesiva o, quantomeno, l'efficacia perdurante dei suoi effetti.
Orbene, deve darsi atto dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi in ordine al requisito dell'attualità della condotta.
Ed invero, mentre nei primi arresti che si sono occupati della fattispecie, è emerso un orientamento restrittivo, nel senso che si è ritenuto sussistente il suddetto requisito solo nelle ipotesi di comportamento antisindacale ancora in atto, ovvero di persistenza degli effetti al momento della proposizione dell'azione (Cass., S.U., 13 giugno 1977, n. 2443, in Mass. giur. lav., 1978, 35; Cass., 16 febbraio 1998, n. 1600), in seguito si è affermato un indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ampliato il concetto di attualità, ritenendo di doverlo valutare in relazione all'idoneità o meno a ledere i beni tutelati.
In particolare, in virtù di tale orientamento, si è ritenuto che, sebbene talune azioni antisindacali siano puntuali e si esauriscano nel tempo, esse comunque possono incidere sulla libertà sindacale e creare situazioni di intimidazione ed incertezza per i lavoratori.
Pag. 3 di 10 Sul punto, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “in tema di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (Cass. ord. 22 maggio 2019, n. 13860/2019, che richiama Cass. n.
3837/2019 e n. 23038/2010).
Il principio di diritto sopra citato è stato poi richiamato di recente dalla giurisprudenza di merito, nell'ambito di un ricorso per il riconoscimento della condotta antisindacale: “A tal proposito, ha affermato ripetutamente la Corte di Cassazione, che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere
l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, e sia suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. nr.11741/2005; Cass. nr. 1684/2003; Cass. nr.
5422/1998)” (cfr. Tribunale di Trieste decreto datato 23/9/2022).
Tanto premesso, applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è convincimento del Tribunale che le condotte poste in essere da parte opponente, avuto riguardo alle modalità con cui sono stati individuati i servizi essenziali, comunicati (tardivamente) i nominativi dei lavoratori e attraverso cui è stata disposta la precettazione senza tentativi di sostituzione sono tali da produrre effetti durevoli nel tempo, quanto meno per la situazione di incertezza che ne scaturisce nonché per la suscettibilità delle condotte stesse a determinare una restrizione od un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.
Pag. 4 di 10 Ciò posto, con riferimento al merito, occorre distinguere i diversi profili di doglianza.
In ordine alla lamentata violazione dell'art. 2, comma 2, Accordo Nazionale del
20/9/2001, va osservato che il richiamato articolo individua le prestazioni indispensabili da garantire nei servizi pubblici essenziali, tra cui quelle di assistenza sanitaria d'urgenza (pronto soccorso, rianimazione, unità coronariche, emodialisi, ostetricia, neonatologia) e alcune prestazioni ordinarie non dilazionabili.
Parte opponente ha censurato il decreto n. 59116 adottato in data 5/12/2024, deducendo che il primo Giudice ha ritenuto i reparti di Gastroenterologia,
Oncologia, Sale Operatorie, Endoscopia digestiva, Radiologia, Cardiologia e
Patologia Clinica - evidentemente non contemplati dall'art. 2 del citato Accordo - non ascrivibili ai servizi essenziali di cui al richiamato articolo, dando luogo ad un'interpretazione restrittiva del dato normativo e non conforme allo stesso.
A supporto della propria prospettazione, l'opponente ha, invero, evidenziato che l' opponente, in quanto ente ospedaliero d'eccellenza specializzato in CP_1 gastroenterologia, che eroga prestazioni di chirurgia gastroenterologica ed oncologica ad alta complessità, anche in via d'urgenza, necessita per il funzionamento della macroarea della Gastroenterologia, anche delle unità di supporto, quali Sale operatorie, Oncologia, Endoscopia digestiva, Radiologia,
Cardiologia e Patologia Clinica.
A conforto di tale argomentazione, ha richiamato l'art. 2, comma 2, lett. A2) del citato Accordo, nella parte in cui si fa riferimento a “prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate” e dove si stabilisce che “Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento”.
Pag. 5 di 10 La censura non coglie nel segno, non condividendosi l'assunto dell'opponente in virtù del quale il primo Giudice avrebbe offerto un'interpretazione restrittiva e non conforme al dato normativo dell'art. 2 del richiamato Accordo.
Ed invero, è convincimento del Tribunale che le attività svolte dalle Unità Operative di Gastroenterologia, Oncologia, Sale Operatorie, Endoscopia digestiva, Radiologia,
Cardiologia e Patologia Clinica, non contemplate dall'art. 2, lett. A1) e, pertanto, escluse dal novero delle ipotesi di “assistenza d'urgenza”, nemmeno possono essere fatte rientrare nelle ipotesi di “Assistenza ordinaria” di cui all'art. 2, lett. A2), segnatamente, sotto la voce “prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate.
Ed invero, tanto si ritiene poiché, ove si accedesse all'interpretazione offerta da parte opponente finalizzata a far convogliare, nell'alveo di cui all'art. 2, lett. A2), le attività delle UU.OO. di cui alla nota datata 10/11/2023, in virtù di una lettura estensiva della disposizione normativa, si perverrebbe ad un eccessivo ampliamento della disciplina precettiva nonché ad una conseguente restrizione indebita del diritto di sciopero, con inevitabile frustrazione della ratio sottesa all'accordo nazionale.
Né, sotto altro profilo, l'interpretazione estensiva potrebbe essere condivisibile, posto che, in applicazione della stessa, si rimetterebbe l'individuazione delle attività, da considerare quali servizi essenziali, alla scelta di volta in volta assunta dal datore di lavoro.
Inoltre, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, è appena il caso di rilevare che, in assenza di protocolli aziendali o di intese decentrate, l'opponente era tenuto a conformarsi al parametro dei servizi resi nei giorni festivi e ad operare con criteri di rotazione e proporzionalità; la nota prot. 16636 del 10/11/2023, per converso, individua in blocco intere Unità Operative, senza alcuna dimostrazione del collegamento con le sole prestazioni indispensabili.
In ordine al secondo profilo di doglianza, relativo agli obblighi di comunicazione,
l'art. 3, comma 3, del richiamato accordo prevede che i nominativi del personale
Pag. 6 di 10 tenuto ad assicurare i servizi essenziali siano comunicati alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati entro il quinto giorno antecedente lo sciopero.
L' non ha dato prova di aver trasmesso la nota prot. n. 16636 del 10/11/2023 Pt_1 alla , rimanendo l'invio ad organizzazioni sindacali nazionali del settore CP_2 trasporti del tutto irrilevante e ha portato a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione nei pressi della postazione di timbratura dei budges, dei servizi minimi essenziali solamente in data 13/11/2023, vale a dire oltre il termine di cui all'art. 3, comma 3, del citato accordo.
Infine, a fronte della manifestata volontà di alcuni dei lavoratori di esercitare il diritto allo sciopero in data 14/11/2023, parte opponente provvedeva alla precettazione con comunicazione del 16/11/2023, senza motivare la ragione relativa all'impossibilità della sostituzione dei medesimi lavoratori con altro personale.
Rimane, dunque, accertata la violazione della disposizione contrattuale.
Quanto, infine, alla precettazione del personale dopo la conferma dell'adesione allo sciopero, va rilevato che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo, riconosce al lavoratore il diritto di dichiarare la volontà di scioperare e di chiedere la sostituzione, obbligando l'amministrazione ad attivarsi per verificarne la possibilità.
L'ente non ha fornito la prova di essersi attivato per sostituire i lavoratori né ha motivato l'impossibilità di farlo.
La mera allegazione di difficoltà organizzative e carenze di organico prive di riscontro documentale, non è sufficiente a giustificare l'adozione di un provvedimento restrittivo di un diritto costituzionalmente tutelato quale quello allo sciopero (art. 40 Cost.).
Sul punto, va ricordato che la Cassazione ha più volte chiarito che integra condotta antisindacale non solo l'atto che direttamente vieti o limiti l'attività sindacale, ma anche quello che, pur legittimo in sé, sia “oggettivamente idoneo a limitare le libertà sindacali” (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3837). Tale principio trova applicazione anche nella presente fattispecie, poiché la precettazione indiscriminata,
Pag. 7 di 10 non sorretta da adeguata motivazione e da verifiche sostitutive, ha oggettivamente compresso il libero esercizio del diritto di sciopero.
Va, altresì, osservato che, ai fini della qualificazione della condotta antisindacale, è irrilevante l'elemento soggettivo del datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “per la configurazione della condotta antisindacale è sufficiente che l'atto o il comportamento datoriale leda oggettivamente gli interessi collettivi tutelati, a nulla rilevando l'intenzione soggettiva o la consapevolezza dell'effetto lesivo” (Cass. 21 giugno 2007, n. 9250).
Ne deriva che non possono assumere rilievo scriminante le giustificazioni addotte dall'istituto opponente in ordine a carenze di organico o a difficoltà organizzative, le quali, pur potendo costituire circostanze di contesto, non eliminano la lesione arrecata all'interesse collettivo sindacale ed al diritto dei lavoratori di aderire all'astensione collettiva.
Giova, da ultimo, richiamare la cornice costituzionale entro la quale si collocano le disposizioni di cui all'Accordo nazionale del 20/9/2001 e all'art. 28 St. Lav.
L'art. 39 Cost. riconosce e garantisce la libertà sindacale, mentre l'art. 40 Cost. tutela espressamente il diritto di sciopero.
Le clausole contrattuali che disciplinano i servizi pubblici essenziali non si pongono come derogatorie di tali diritti, ma come strumento di bilanciamento volto ad assicurare, da un lato, la continuità delle prestazioni indispensabili e, dall'altro, la libera esplicazione dell'attività sindacale e conflittuale.
Proprio in questa prospettiva devono essere lette le norme di cui agli artt. 2 e 3 dell'Accordo del 2001: la loro violazione determina un vulnus diretto a diritti costituzionali, con conseguente piena legittimità dell'intervento giudiziale inibitorio e ripristinatorio previsto dall'art. 28 St. Lav.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione contenuta nel decreto opposto, con la sola precisazione che le Unità
Operative possono concorrere ai servizi essenziali nei limiti delle prestazioni
Pag. 8 di 10 indicate dall'art. 2 dell'Accordo, ma non possono essere indiscriminatamente ricondotte in toto a tale ambito.
In conclusione, l'opposizione proposta dall' deve essere Parte_1 rigettata, con conferma del decreto impugnato, salvo le rettifiche motivazionali sopra indicate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 15434/2024 R.G., promosso dall'
[...]
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale p.t., contro in persona del Segretario Generale CP_2
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione proposto dall' Parte_1 avverso il decreto del 5/12/2024, confermandone il contenuto, con la sola precisazione di cui in motivazione circa i limiti di individuazione delle Unità
Operative ai fini dei servizi minimi essenziali;
- ordina all “ di astenersi dal reiterare, in occasione di Parte_1 Parte_1 future astensioni collettive, la condotta antisindacale accertata, consistita nell'indiscriminata individuazione di reparti come servizi minimi essenziali, nella omessa e tardiva comunicazione al sindacato ed ai lavoratori interessati e nella precettazione dei medesimi senza tentativi di sostituzione;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute dalla che liquida in € 1.860,00 per compensi, oltre rimborso CP_2 spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 9 di 10
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15434/2024 chiamata all'udienza del 24/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall' avv. C. Cazzolla;
Ricorrente
E
in persona del Segretario Generale p.t., rappresentata e difesa Avv. CP_2
M. Geronimo;
Resistente
Oggetto: Opposizione a decreto ex art. 28 legge n. 300/70
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 28 l. n. 300/1970, depositato in data 19/12/2024,
l' , come in epigrafe indicato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto datato 5/12/2024 con cui il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla aveva dichiarato CP_2 antisindacale la condotta datoriale, tenuta in occasione dello sciopero nazionale indetto per il 17/11/2023, consistente nell'aver individuato reparti e personale obbligati a garantire i servizi minimi essenziali, in violazione dell'art. 2, comma 2, dell'Accordo Nazionale del 20/9/2001 nonché nella omessa comunicazione delle relative determinazioni alla organizzazione sindacale ricorrente ed ai lavoratori interessati, nonché nella tardiva comunicazione al personale individuato della nota n.
16636 del 10/11/2023 e nella precettazione del personale dopo la manifestata adesione allo sciopero, senza tentativi di sostituzione, in violazione dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo Nazionale del 20/9/2001.
Esponeva il ricorrente in opposizione che il ricorso ex art. 28 l.n. 300/70 era inammissibile per difetto del requisito dell'attualità della condotta e, conseguentemente, per quello dell'offensività della stessa, essendosi l'episodio esaurito nella data del 17/11/2023 ed essendo stato il ricorso introdotto solamente in data 27/11/2023; che l'individuazione delle Unità Operative di Gastroenterologia I e
II, Oncologia, Sale Operatorie, Endoscopia Digestiva, Radiologia, Cardiologia e
Patologia Clinica risultava conforme all'art. 2 dell'Accordo del 20/9/2001, trattandosi di reparti riconducibili all'assistenza sanitaria ed al supporto specialistico-diagnostico indispensabile alle prestazioni d'urgenza ed indifferibili
(A1 e A2); che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo
Accordo non sarebbe vincolante in mancanza di regolamenti di servizio aziendali stipulati sulla base di protocolli d'intesa con le OO.SS. previsti dall'art. 3, comma 1, del citato Accordo – che, nella specie, difettano - essendo stata, in ogni caso, assicurata l'informazione ai lavoratori mediante affissione in data 13/11/2023, nonché comunicazione alle OO.SS. nazionali;
che la precettazione del personale, dopo la conferma di adesione allo sciopero, era giustificata dall'impossibilità oggettiva di garantire le prestazioni sanitarie con contingenti ridotti, in ragione dell'elevato numero di prestazioni programmate, del numero elevato di posti letto occupati nella predetta giornata del 17/11/2023 e della perdurante carenza di organico derivante dal piano di rientro regionale.
Concludeva, invocando l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente annullamento del decreto opposto;
in via subordinata, l'annullamento del decreto opposto, quale conseguenza della sua illegittimità.
Pag. 2 di 10 Si costituiva tardivamente in giudizio la opponendosi al ricorso e CP_2 chiedendone il rigetto;
deduceva che i fatti costitutivi della condotta antisindacale non erano stati contestati dall'Ente; che la nota prot. 16636 del 10.11.2023 non era stata mai comunicata all'organizzazione sindacale locale, che le Unità Operative individuate nella suddetta nota non potevano essere genericamente ricomprese nei servizi essenziali e che i lavoratori avevano subito la precettazione nonostante la manifestata adesione allo sciopero, in assenza di ogni tentativo datoriale di sostituzione.
La causa, di natura documentale, veniva decisa all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., prodotte da entrambe le parti, come da sentenza con motivazione contestuale.
*
L'opposizione è infondata e va disattesa per le ragioni di seguito esposte.
Deve, in primo luogo, essere respinto il primo profilo di censura sollevato dalla parte opponente relativo al difetto di attualità della condotta antisindacale.
Come noto, il rimedio di cui all'art. 28 St. Lav. presuppone la persistenza della condotta datoriale lesiva o, quantomeno, l'efficacia perdurante dei suoi effetti.
Orbene, deve darsi atto dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi in ordine al requisito dell'attualità della condotta.
Ed invero, mentre nei primi arresti che si sono occupati della fattispecie, è emerso un orientamento restrittivo, nel senso che si è ritenuto sussistente il suddetto requisito solo nelle ipotesi di comportamento antisindacale ancora in atto, ovvero di persistenza degli effetti al momento della proposizione dell'azione (Cass., S.U., 13 giugno 1977, n. 2443, in Mass. giur. lav., 1978, 35; Cass., 16 febbraio 1998, n. 1600), in seguito si è affermato un indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ampliato il concetto di attualità, ritenendo di doverlo valutare in relazione all'idoneità o meno a ledere i beni tutelati.
In particolare, in virtù di tale orientamento, si è ritenuto che, sebbene talune azioni antisindacali siano puntuali e si esauriscano nel tempo, esse comunque possono incidere sulla libertà sindacale e creare situazioni di intimidazione ed incertezza per i lavoratori.
Pag. 3 di 10 Sul punto, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “in tema di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (Cass. ord. 22 maggio 2019, n. 13860/2019, che richiama Cass. n.
3837/2019 e n. 23038/2010).
Il principio di diritto sopra citato è stato poi richiamato di recente dalla giurisprudenza di merito, nell'ambito di un ricorso per il riconoscimento della condotta antisindacale: “A tal proposito, ha affermato ripetutamente la Corte di Cassazione, che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere
l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, e sia suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. nr.11741/2005; Cass. nr. 1684/2003; Cass. nr.
5422/1998)” (cfr. Tribunale di Trieste decreto datato 23/9/2022).
Tanto premesso, applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è convincimento del Tribunale che le condotte poste in essere da parte opponente, avuto riguardo alle modalità con cui sono stati individuati i servizi essenziali, comunicati (tardivamente) i nominativi dei lavoratori e attraverso cui è stata disposta la precettazione senza tentativi di sostituzione sono tali da produrre effetti durevoli nel tempo, quanto meno per la situazione di incertezza che ne scaturisce nonché per la suscettibilità delle condotte stesse a determinare una restrizione od un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.
Pag. 4 di 10 Ciò posto, con riferimento al merito, occorre distinguere i diversi profili di doglianza.
In ordine alla lamentata violazione dell'art. 2, comma 2, Accordo Nazionale del
20/9/2001, va osservato che il richiamato articolo individua le prestazioni indispensabili da garantire nei servizi pubblici essenziali, tra cui quelle di assistenza sanitaria d'urgenza (pronto soccorso, rianimazione, unità coronariche, emodialisi, ostetricia, neonatologia) e alcune prestazioni ordinarie non dilazionabili.
Parte opponente ha censurato il decreto n. 59116 adottato in data 5/12/2024, deducendo che il primo Giudice ha ritenuto i reparti di Gastroenterologia,
Oncologia, Sale Operatorie, Endoscopia digestiva, Radiologia, Cardiologia e
Patologia Clinica - evidentemente non contemplati dall'art. 2 del citato Accordo - non ascrivibili ai servizi essenziali di cui al richiamato articolo, dando luogo ad un'interpretazione restrittiva del dato normativo e non conforme allo stesso.
A supporto della propria prospettazione, l'opponente ha, invero, evidenziato che l' opponente, in quanto ente ospedaliero d'eccellenza specializzato in CP_1 gastroenterologia, che eroga prestazioni di chirurgia gastroenterologica ed oncologica ad alta complessità, anche in via d'urgenza, necessita per il funzionamento della macroarea della Gastroenterologia, anche delle unità di supporto, quali Sale operatorie, Oncologia, Endoscopia digestiva, Radiologia,
Cardiologia e Patologia Clinica.
A conforto di tale argomentazione, ha richiamato l'art. 2, comma 2, lett. A2) del citato Accordo, nella parte in cui si fa riferimento a “prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate” e dove si stabilisce che “Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento”.
Pag. 5 di 10 La censura non coglie nel segno, non condividendosi l'assunto dell'opponente in virtù del quale il primo Giudice avrebbe offerto un'interpretazione restrittiva e non conforme al dato normativo dell'art. 2 del richiamato Accordo.
Ed invero, è convincimento del Tribunale che le attività svolte dalle Unità Operative di Gastroenterologia, Oncologia, Sale Operatorie, Endoscopia digestiva, Radiologia,
Cardiologia e Patologia Clinica, non contemplate dall'art. 2, lett. A1) e, pertanto, escluse dal novero delle ipotesi di “assistenza d'urgenza”, nemmeno possono essere fatte rientrare nelle ipotesi di “Assistenza ordinaria” di cui all'art. 2, lett. A2), segnatamente, sotto la voce “prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate.
Ed invero, tanto si ritiene poiché, ove si accedesse all'interpretazione offerta da parte opponente finalizzata a far convogliare, nell'alveo di cui all'art. 2, lett. A2), le attività delle UU.OO. di cui alla nota datata 10/11/2023, in virtù di una lettura estensiva della disposizione normativa, si perverrebbe ad un eccessivo ampliamento della disciplina precettiva nonché ad una conseguente restrizione indebita del diritto di sciopero, con inevitabile frustrazione della ratio sottesa all'accordo nazionale.
Né, sotto altro profilo, l'interpretazione estensiva potrebbe essere condivisibile, posto che, in applicazione della stessa, si rimetterebbe l'individuazione delle attività, da considerare quali servizi essenziali, alla scelta di volta in volta assunta dal datore di lavoro.
Inoltre, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, è appena il caso di rilevare che, in assenza di protocolli aziendali o di intese decentrate, l'opponente era tenuto a conformarsi al parametro dei servizi resi nei giorni festivi e ad operare con criteri di rotazione e proporzionalità; la nota prot. 16636 del 10/11/2023, per converso, individua in blocco intere Unità Operative, senza alcuna dimostrazione del collegamento con le sole prestazioni indispensabili.
In ordine al secondo profilo di doglianza, relativo agli obblighi di comunicazione,
l'art. 3, comma 3, del richiamato accordo prevede che i nominativi del personale
Pag. 6 di 10 tenuto ad assicurare i servizi essenziali siano comunicati alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati entro il quinto giorno antecedente lo sciopero.
L' non ha dato prova di aver trasmesso la nota prot. n. 16636 del 10/11/2023 Pt_1 alla , rimanendo l'invio ad organizzazioni sindacali nazionali del settore CP_2 trasporti del tutto irrilevante e ha portato a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione nei pressi della postazione di timbratura dei budges, dei servizi minimi essenziali solamente in data 13/11/2023, vale a dire oltre il termine di cui all'art. 3, comma 3, del citato accordo.
Infine, a fronte della manifestata volontà di alcuni dei lavoratori di esercitare il diritto allo sciopero in data 14/11/2023, parte opponente provvedeva alla precettazione con comunicazione del 16/11/2023, senza motivare la ragione relativa all'impossibilità della sostituzione dei medesimi lavoratori con altro personale.
Rimane, dunque, accertata la violazione della disposizione contrattuale.
Quanto, infine, alla precettazione del personale dopo la conferma dell'adesione allo sciopero, va rilevato che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo, riconosce al lavoratore il diritto di dichiarare la volontà di scioperare e di chiedere la sostituzione, obbligando l'amministrazione ad attivarsi per verificarne la possibilità.
L'ente non ha fornito la prova di essersi attivato per sostituire i lavoratori né ha motivato l'impossibilità di farlo.
La mera allegazione di difficoltà organizzative e carenze di organico prive di riscontro documentale, non è sufficiente a giustificare l'adozione di un provvedimento restrittivo di un diritto costituzionalmente tutelato quale quello allo sciopero (art. 40 Cost.).
Sul punto, va ricordato che la Cassazione ha più volte chiarito che integra condotta antisindacale non solo l'atto che direttamente vieti o limiti l'attività sindacale, ma anche quello che, pur legittimo in sé, sia “oggettivamente idoneo a limitare le libertà sindacali” (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3837). Tale principio trova applicazione anche nella presente fattispecie, poiché la precettazione indiscriminata,
Pag. 7 di 10 non sorretta da adeguata motivazione e da verifiche sostitutive, ha oggettivamente compresso il libero esercizio del diritto di sciopero.
Va, altresì, osservato che, ai fini della qualificazione della condotta antisindacale, è irrilevante l'elemento soggettivo del datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “per la configurazione della condotta antisindacale è sufficiente che l'atto o il comportamento datoriale leda oggettivamente gli interessi collettivi tutelati, a nulla rilevando l'intenzione soggettiva o la consapevolezza dell'effetto lesivo” (Cass. 21 giugno 2007, n. 9250).
Ne deriva che non possono assumere rilievo scriminante le giustificazioni addotte dall'istituto opponente in ordine a carenze di organico o a difficoltà organizzative, le quali, pur potendo costituire circostanze di contesto, non eliminano la lesione arrecata all'interesse collettivo sindacale ed al diritto dei lavoratori di aderire all'astensione collettiva.
Giova, da ultimo, richiamare la cornice costituzionale entro la quale si collocano le disposizioni di cui all'Accordo nazionale del 20/9/2001 e all'art. 28 St. Lav.
L'art. 39 Cost. riconosce e garantisce la libertà sindacale, mentre l'art. 40 Cost. tutela espressamente il diritto di sciopero.
Le clausole contrattuali che disciplinano i servizi pubblici essenziali non si pongono come derogatorie di tali diritti, ma come strumento di bilanciamento volto ad assicurare, da un lato, la continuità delle prestazioni indispensabili e, dall'altro, la libera esplicazione dell'attività sindacale e conflittuale.
Proprio in questa prospettiva devono essere lette le norme di cui agli artt. 2 e 3 dell'Accordo del 2001: la loro violazione determina un vulnus diretto a diritti costituzionali, con conseguente piena legittimità dell'intervento giudiziale inibitorio e ripristinatorio previsto dall'art. 28 St. Lav.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione contenuta nel decreto opposto, con la sola precisazione che le Unità
Operative possono concorrere ai servizi essenziali nei limiti delle prestazioni
Pag. 8 di 10 indicate dall'art. 2 dell'Accordo, ma non possono essere indiscriminatamente ricondotte in toto a tale ambito.
In conclusione, l'opposizione proposta dall' deve essere Parte_1 rigettata, con conferma del decreto impugnato, salvo le rettifiche motivazionali sopra indicate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 15434/2024 R.G., promosso dall'
[...]
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale p.t., contro in persona del Segretario Generale CP_2
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione proposto dall' Parte_1 avverso il decreto del 5/12/2024, confermandone il contenuto, con la sola precisazione di cui in motivazione circa i limiti di individuazione delle Unità
Operative ai fini dei servizi minimi essenziali;
- ordina all “ di astenersi dal reiterare, in occasione di Parte_1 Parte_1 future astensioni collettive, la condotta antisindacale accertata, consistita nell'indiscriminata individuazione di reparti come servizi minimi essenziali, nella omessa e tardiva comunicazione al sindacato ed ai lavoratori interessati e nella precettazione dei medesimi senza tentativi di sostituzione;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute dalla che liquida in € 1.860,00 per compensi, oltre rimborso CP_2 spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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