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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/09/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1030/2023
Oggi 23/09/2025, alle ore 10.05, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. MARCHESI MARCO Parte_1
Per l'avv. CAPRA MASSIMILIANO E_
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 23/09/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1030/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marchesi Marco, domiciliato in Castelleone, via Roma n. 90, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Capra E_ C.F._2
Massimiliano, domiciliato in Castelleone, via Solferino n. 6, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “nel merito in via principale, – accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto in essere tra il Sig. e la ditta individuale Parte_1 del Sig. per l'effetto della dichiarazione inoltrata a mezzo pec il giorno E_
1.7.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 c.c., e indi condannare ai sensi art 1493
c.c. la ditta a restituire al Sig. il corrispettivo E_ Parte_1 pagato di € 15.400,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal saldo al dovuto;
accertare e dichiarare che trattasi di inadempimento esclusivamente imputabile alla ditta e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni sofferti dal E_
Sig. così come dedotti in narrativa, da quantificarsi in corso di Parte_1 causa, ovvero a seguito di liquidazione ex art 1226 c.c. da parte del Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data dei singoli esborsi sostenuti dal e in ogni caso, dalla data della domanda giudiziale. In via subordinata al Pt_1 mancato accoglimento della domanda principale: – accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in sede giudiziale del contratto in essere tra il Sig. e la ditta Pt_1 individuale e indi condannare ai sensi art 1493 c.c. la ditta E_ CP_1
a restituire al Sig. il corrispettivo pagato di € 15.400,00
[...] Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal saldo al dovuto;
accertare e dichiarare che trattasi di inadempimento esclusivamente imputabile al Sig. e per l'effetto, CP_1 condannare la ditta individuale al risarcimento di tutti i danni sofferti dal E_
Sig. così come dedotti in narrativa da quantificarsi in corso di causa, ovvero a Pt_1 seguito di liquidazione ex art 1226 c.c. da parte del Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data dei singoli esborsi sostenuti dal e in Pt_1 ogni caso, dalla data della domanda giudiziale. In ogni caso, Condannare il convenuto al risarcimento a parte attrice dei danni causati dall'inadempimento di parte convenuta oltre alla rifusione delle spese e dei compensi di causa ed agli accessori di legge”.
Per parte convenuta: “in via principale, rigettare integralmente le conclusioni formulate da controparte in quanto infondate;
- accertare e dichiarare il pieno e corretto CP_ adempimento contrattuale della e conseguentemente accertare e E_ dichiarare l'inadempimento contrattuale esclusivamente imputabile al Sig. Parte_1
per le ragioni espresse in parte narrativa con ogni effetto di legge e
[...] conseguentemente accertare e dichiarare la non avvenuta risoluzione del contratto in essere tra il Sig. e la ditta individuale del sig. per Parte_1 E_ cause imputabili al convenuto non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto con ogni effetto di legge in tema di restituzione somme e risarcimento del danno;
con vittoria di spese (anche di CTU), compensi, onorari ed accessori del presente procedimento. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia determinare nella minor somma di causa la quota di “corresponsabilità” nel supposto inadempimento contrattuale del Sig. considerando che il medesimo, in sede di tentativo di conciliazione e pro CP_1 bono pacis aveva accettato di versare la somma di € 5.700,00 con spese di lite (allora) compensate, questo anche ai fini della determinazione della vittoria di spese, compensi, onorari ed accessori del presente procedimento iVi comprese le spese di CTU”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio il sig. al fine Parte_1 E_ di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di essere “nudo proprietario dell'immobile posto alla via Bodesine, 25 in Castelleone”;
- di avere “affidato al padre il compito di individuare l'artigiano a Persona_1 cui conferire incarico per la fornitura ed installazione dei serramenti dell'immobile…lo stesso si rivolgeva al sig. data 26 giugno 2019 il sig. dopo Controparte_3 CP_1 aver preso visione del progetto redatto dal geom con studio in Castelleone, CP_4 predisponeva il preventivo avente ad oggetto la fornitura e la posa di serramenti in alluminio con taglio termico RX700 HP per un importo di € 12.205,00 oltre i.v.a.”;
- che “in data 27 giugno 2019 il destinatario, letto il preventivo lo riscontrava a mezzo email chiedendo uno sconto che, in pari data, gli veniva accordato dal nella CP_1 misura del 10% pertanto l'incontro delle volontà portava alla conclusione del contratto”;
- di avere effettuato “in data 14.10.2019 a mezzo bonifico bancario, in esecuzione dell'accordo formalizzato, il pagamento dell'acconto di € 8.800,00 ed in data 10.2.2020 il saldo della fornitura per ulteriori € 6.600,00 e quindi per un complessivo di € 15.400,00 importo ben superiore al contenuto del preventivo”;
- che “preso atto del rifiuto del sig. a predisporre e posare i serramenti già CP_1 pagati, non avendo ricevuto indicazioni in merito alla restituzione della somma e non accettando la proposta di esecuzione parziale del contratto ne dichiarava la risoluzione”;
- di avere sempre “richiesto la fornitura degli stessi serramenti ordinati e indicati nel preventivo del 26.6.2019 senza alcun tipo di modifica”;
- di non volere “porre in detrazione i serramenti commissionati in quanto gli altri interventi di isolamento termico sulle strutture opache verticali e orizzontali e la fornitura e posa di impianto ad alta efficienza per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria abbinato a impianto fotovoltaico sono ampiamente sufficienti a migliorare di 2 classi l'efficienza energetica dell'immobile e quindi a maturare i requisiti previsti per l'ottenimento del bonus 110”;
- di avere “pagato a mezzo bonifici la somma di € 15.400,00 euro a fronte di un preventivo di € 12.205,00 oltre iva al 10 % che scontato del 10 % individua il dovuto in € 10.984,50 oltre iva al 10% quindi l'importo della fornitura deve individuarsi in € 12.082,95 appare icto oculi evidente che esiste una differenza rilevante tra l'importo della fornitura di serramenti e la somma pagata;
tale differenza pari ad € 3.317,05 deve imputarsi all'accordo invalso tra le parti di fornitura e posa, extra preventivo, dei serramenti interni, ovvero le porte che lo stesso avrebbe dovuto predisporre ma non ha mai né preparato né tantomeno posato, tale somma, mai contestata non è mai stata restituita”;
- che “i pregiudizi patrimoniali subiti dal saranno individuati nel corso del Pt_1 procedimento, se del caso attraverso idonea perizia tecnica, con la precisazione che la giurisprudenza conforme ha stabilito che al fine della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno. La risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica di per sé la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale”.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, argomentato circa la E_ fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Il convenuto deduceva:
- che “la fattura effettivamente saldata da controparte è superiore al preventivo effettuato dal non per le artefatte motivazioni non corrispondenti al vero espresse nell'atto CP_1 di citazione (aggiunta di lavori extra preventivo), bensì perché detta fattura ricomprende anche il saldo di precedenti lavori effettuati dal a favore del in altre CP_1 Pt_1 abitazioni”;
- che “dopo avere acquistato integralmente i materiali necessari per la fornitura e iniziato la realizzazione (in fase già molto avanzata) dei serramenti richiesti con le misure richieste…il progetto originariamente redatto dai tecnici del è stato infatti Pt_1 completamente stravolto. In data 04.11.2021 viene depositata all'Ufficio Tecnico del
Comune di Castelleone la SCIA prot. n. 17773 per la demolizione e ricostruzione dello stabile di via Bodesine 25 a Castelleone in sostituzione del precedente progetto e della precedente pratica edilizia;
da una semplice comparazione visiva tra il progetto iniziale e quello successivo appare ictu oculi (a pagina 5 il colore giallo indica le porte e le finestre demolite mentre il colore rosso indica le nuove porte e finestre) che il nuovo progetto prevedeva un numero diverso di serramenti, con misure diverse”;
- di avere ricevuto la richiesta di “serramenti diversi perché quelli ordinati ovviamente non potevano più essere utilizzati sulla abitazione demolita e ricostruita”;
- che “la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha determinato il Sig. a voler CP_1 chiudere i rapporti con il Sig. è consistita nel successivo comportamento Persona_1 tenuto da costui;
essendo nel frattempo entrata in vigore la normativa del cd. bonus 110%, il Sig. chiese al sig. (che ovviamente si rifiutò categoricamente) Persona_1 CP_1 di emettere una nuova fattura per i serramenti di via Bodesine 25 che costui avrebbe pagato al ufficialmente con tracciabilità bancaria per poter usufruire del cd. CP_1
110% su dette somme, dopo aver già ricevuto una prima fattura su cui poter usufruire delle detrazioni del 50%, richiedendo la restituzione di tale somma da parte del per vie CP_1 non ufficialmente tracciabili, chiedendo altresì al di certificare falsamente CP_1
l'indice di trasmittanza degli stessi serramenti (che lo ricordiamo era di 1,4) al valore di
1,3, necessario per poter ottenere i benefici del cd. 110% e di provvedere a rimaneggiare i serramenti esistenti, modificandone alcuni in corso di definitiva realizzazione per la successiva posa”;
- di avere rifiutato “di porre in essere tale condotta richiesta dal in quanto da Pt_1 costui ritenuta non corretta sotto svariati profili offrendosi semplicemente di consegnare i serramenti effettuati così come erano, costruiti secondo le indicazioni del preventivo originario limitandosi a rinunciare (restituendolo) al costo della posa”;
- di “essere disponibile a consegnare i serramenti”.
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che sig. è decaduto dalla possibilità E_ di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, in quanto la parte si è tardivamente costituita nel procedimento. Infatti, il convenuto è stato citato a comparire all'udienza del
19.10.2023, la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata in giudizio in data
21.8.2023 e, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la costituzione deve avvenire almeno 70 giorni prima dell'udienza individuata nell'atto di citazione.
Tanto premesso, secondo la tesi sostenuta nell'atto di citazione la massa monetaria oggetto della domanda restitutoria (euro 15.400,00) è stata corrisposta dal sig.
[...] [
al sig. per due differenti motivazioni. La somma di euro Parte_1 E_
12.082,95 è stata corrisposta al fine di adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo del contratto misto d'appalto e vendita relativo ai serramenti da posizionare sui muri perimetrali dell'edificio sito in Castelleone, via Bodesine n. 25 mentre la somma di euro
3.317,05 è stata corrisposta al fine di anticipare parzialmente il pagamento del prezzo del contratto misto d'appalto e vendita che le parti avrebbero stipulato in relazione ai serramenti da posizionare all'interno del citato immobile.
Secondo la tesi sostenuta nella comparsa di costituzione e risposta, l'attore ha corrisposto l'importo di euro 12.082,95 al fine di adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo del contratto misto d'appalto e vendita relativo ai serramenti da posizionare sui muri perimetrali dell'edificio mentre la somma di euro 3.317,05 è stata pagata allo scopo di estinguere un debito connesso a prestazioni già eseguite relative ad altri rapporti negoziali.
In relazione alla pretesa riconducibile al contratto misto d'appalto e vendita relativo agli infissi da posizionare sui muri perimetrali dell'edificio, si ricorda che in ambito contrattuale costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
L'intervenuta stipulazione del contratto misto è un fatto pacifico tra le parti. Il sig. Parte_1
ha allegato l'altrui inadempimento consistente nella mancata consegna dei
[...] serramenti indicati nel preventivo datato 26.6.2019.
Considerato che
l'oggetto del negozio non è stato modificato dai contraenti, il sig. era onerato della prova del E_ corretto adempimento delle prestazioni pattuite nel preventivo del 26.6.2019 ovvero dell'esistenza di un inadempimento originato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Il convenuto ha asserito di “essere disponibile a consegnare i serramenti”, implicitamente affermando l'intervenuta esecuzione delle prestazioni concordate, e cioè implicitamente affermando l'intervenuta realizzazione di 12 serramenti.
Epperò l'esecuzione delle prestazioni è indimostrata, poiché nella relazione di consulenza tecnica si legge: “ho rilevato la presenza di n. 5 serramenti corrispondenti al preventivo del
26/06/2019 con le relative vetro-camere ancora da montare. Questi 5 serramenti non hanno i corrispondenti falsi telai. Sono depositati invece n. 7 falsi telai in legno per il montaggio a muro che corrispondono alle misure di serramenti elencati nel preventivo, ma che non ho trovato in loco”. In estrema sintesi, trascorsi quasi 6 anni dalla data di perfezionamento del negozio, il convenuto ha provato la realizzazione di meno della metà dei beni concordati.
Stante la gravità dell'inadempimento imputabile al sig. – gravità E_ riconducibile alla mancata esecuzione della maggiore parte delle prestazioni oggetto del negozio entro un termine ragionevole – il contratto del 26.6.2019 di cui al documento n. 6 di parte attrice deve essere dichiarato risolto. Si precisa che deve essere pronunciata una sentenza costitutiva di scioglimento del rapporto negoziale, in quanto, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione, la parte non ha il potere di dichiarare la risoluzione del contratto mediante l'invio di una comunicazione alla controparte.
Dall'intervenuta risoluzione del contratto consegue la condanna del sig. CP_1
alla restituzione dell'importo di euro 12.082,95, giacché il contraente deve
[...] restituire la prestazione ricevuta e rimasta senza causa giustificativa. Sulla somma di euro
12.082,95 sono dovuti interessi, in assenza di alcuna specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (17.5.2023) sino al saldo.
La domanda relativa alla “rivalutazione monetaria” deve essere rigettata, poiché le restituzioni derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale non sono prestazioni risarcitorie, l'omessa restituzione di una somma costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
Il sig. deve essere anche condannato a corrispondere al sig. E_
la somma di euro 3.317,05, oltre interessi, in assenza di Parte_1 specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione
(17.5.2023) sino al saldo. Sul punto è sufficiente osservare che: a) se fosse corretta la tesi sostenuta nell'atto di citazione, l'omesso perfezionamento del contratto relativo ai serramenti da posizionare all'interno dell'immobile sito in Castelleone, via Bodesine n. 25 determinerebbe l'obbligo del convenuto di restituire la somma ricevuta senza alcuna causa giustificativa;
b) se fosse corretta la tesi sostenuta nella comparsa di costituzione e risposta, il sig. dovrebbe comunque restituire l'importo ricevuto, in quanto il E_ predetto non ha dimostrato (e nessuna istanza istruttoria è stata avanzata) l'esistenza del pregresso debito dell'attore connesso, tra l'altro, all'asserita esecuzione di plurime prestazioni effettuate in favore di soggetti terzi.
La domanda relativa alla “rivalutazione monetaria” deve essere rigettata, poiché
l'omessa restituzione di una somma costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
La domanda risarcitoria formulata dal sig. deve essere Parte_1 rigettata, stante la manifesta genericità dell'allegazione. Invero il risarcimento è finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra il risarcimento del pregiudizio per l'inesatta esecuzione della prestazione e il corretto adempimento dell'obbligazione. Nel caso di specie non è dato comprendere il nocumento subito dall'attore collegato all'altrui inadempimento.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale le restanti questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- risolve il contratto misto di vendita e appalto del 26.6.2019 di cui al documento n. 6 di parte attrice, in ragione del grave inadempimento posto in essere dal sig. ; E_
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma E_ Parte_1 di euro 15.400,00, oltre interessi nella misura del tasso legale dalla data del 17.5.2023 sino al saldo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. E_
, che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in euro 3.900,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- condanna il sig. al pagamento del compenso e delle spese del CTU, E_ come liquidato con provvedimento datato 24.2.2025
Cremona, 23/09/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1030/2023
Oggi 23/09/2025, alle ore 10.05, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. MARCHESI MARCO Parte_1
Per l'avv. CAPRA MASSIMILIANO E_
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 23/09/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1030/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Marchesi Marco, domiciliato in Castelleone, via Roma n. 90, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Capra E_ C.F._2
Massimiliano, domiciliato in Castelleone, via Solferino n. 6, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “nel merito in via principale, – accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto in essere tra il Sig. e la ditta individuale Parte_1 del Sig. per l'effetto della dichiarazione inoltrata a mezzo pec il giorno E_
1.7.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 c.c., e indi condannare ai sensi art 1493
c.c. la ditta a restituire al Sig. il corrispettivo E_ Parte_1 pagato di € 15.400,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal saldo al dovuto;
accertare e dichiarare che trattasi di inadempimento esclusivamente imputabile alla ditta e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni sofferti dal E_
Sig. così come dedotti in narrativa, da quantificarsi in corso di Parte_1 causa, ovvero a seguito di liquidazione ex art 1226 c.c. da parte del Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data dei singoli esborsi sostenuti dal e in ogni caso, dalla data della domanda giudiziale. In via subordinata al Pt_1 mancato accoglimento della domanda principale: – accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in sede giudiziale del contratto in essere tra il Sig. e la ditta Pt_1 individuale e indi condannare ai sensi art 1493 c.c. la ditta E_ CP_1
a restituire al Sig. il corrispettivo pagato di € 15.400,00
[...] Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal saldo al dovuto;
accertare e dichiarare che trattasi di inadempimento esclusivamente imputabile al Sig. e per l'effetto, CP_1 condannare la ditta individuale al risarcimento di tutti i danni sofferti dal E_
Sig. così come dedotti in narrativa da quantificarsi in corso di causa, ovvero a Pt_1 seguito di liquidazione ex art 1226 c.c. da parte del Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data dei singoli esborsi sostenuti dal e in Pt_1 ogni caso, dalla data della domanda giudiziale. In ogni caso, Condannare il convenuto al risarcimento a parte attrice dei danni causati dall'inadempimento di parte convenuta oltre alla rifusione delle spese e dei compensi di causa ed agli accessori di legge”.
Per parte convenuta: “in via principale, rigettare integralmente le conclusioni formulate da controparte in quanto infondate;
- accertare e dichiarare il pieno e corretto CP_ adempimento contrattuale della e conseguentemente accertare e E_ dichiarare l'inadempimento contrattuale esclusivamente imputabile al Sig. Parte_1
per le ragioni espresse in parte narrativa con ogni effetto di legge e
[...] conseguentemente accertare e dichiarare la non avvenuta risoluzione del contratto in essere tra il Sig. e la ditta individuale del sig. per Parte_1 E_ cause imputabili al convenuto non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto con ogni effetto di legge in tema di restituzione somme e risarcimento del danno;
con vittoria di spese (anche di CTU), compensi, onorari ed accessori del presente procedimento. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale si chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia determinare nella minor somma di causa la quota di “corresponsabilità” nel supposto inadempimento contrattuale del Sig. considerando che il medesimo, in sede di tentativo di conciliazione e pro CP_1 bono pacis aveva accettato di versare la somma di € 5.700,00 con spese di lite (allora) compensate, questo anche ai fini della determinazione della vittoria di spese, compensi, onorari ed accessori del presente procedimento iVi comprese le spese di CTU”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio il sig. al fine Parte_1 E_ di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di essere “nudo proprietario dell'immobile posto alla via Bodesine, 25 in Castelleone”;
- di avere “affidato al padre il compito di individuare l'artigiano a Persona_1 cui conferire incarico per la fornitura ed installazione dei serramenti dell'immobile…lo stesso si rivolgeva al sig. data 26 giugno 2019 il sig. dopo Controparte_3 CP_1 aver preso visione del progetto redatto dal geom con studio in Castelleone, CP_4 predisponeva il preventivo avente ad oggetto la fornitura e la posa di serramenti in alluminio con taglio termico RX700 HP per un importo di € 12.205,00 oltre i.v.a.”;
- che “in data 27 giugno 2019 il destinatario, letto il preventivo lo riscontrava a mezzo email chiedendo uno sconto che, in pari data, gli veniva accordato dal nella CP_1 misura del 10% pertanto l'incontro delle volontà portava alla conclusione del contratto”;
- di avere effettuato “in data 14.10.2019 a mezzo bonifico bancario, in esecuzione dell'accordo formalizzato, il pagamento dell'acconto di € 8.800,00 ed in data 10.2.2020 il saldo della fornitura per ulteriori € 6.600,00 e quindi per un complessivo di € 15.400,00 importo ben superiore al contenuto del preventivo”;
- che “preso atto del rifiuto del sig. a predisporre e posare i serramenti già CP_1 pagati, non avendo ricevuto indicazioni in merito alla restituzione della somma e non accettando la proposta di esecuzione parziale del contratto ne dichiarava la risoluzione”;
- di avere sempre “richiesto la fornitura degli stessi serramenti ordinati e indicati nel preventivo del 26.6.2019 senza alcun tipo di modifica”;
- di non volere “porre in detrazione i serramenti commissionati in quanto gli altri interventi di isolamento termico sulle strutture opache verticali e orizzontali e la fornitura e posa di impianto ad alta efficienza per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria abbinato a impianto fotovoltaico sono ampiamente sufficienti a migliorare di 2 classi l'efficienza energetica dell'immobile e quindi a maturare i requisiti previsti per l'ottenimento del bonus 110”;
- di avere “pagato a mezzo bonifici la somma di € 15.400,00 euro a fronte di un preventivo di € 12.205,00 oltre iva al 10 % che scontato del 10 % individua il dovuto in € 10.984,50 oltre iva al 10% quindi l'importo della fornitura deve individuarsi in € 12.082,95 appare icto oculi evidente che esiste una differenza rilevante tra l'importo della fornitura di serramenti e la somma pagata;
tale differenza pari ad € 3.317,05 deve imputarsi all'accordo invalso tra le parti di fornitura e posa, extra preventivo, dei serramenti interni, ovvero le porte che lo stesso avrebbe dovuto predisporre ma non ha mai né preparato né tantomeno posato, tale somma, mai contestata non è mai stata restituita”;
- che “i pregiudizi patrimoniali subiti dal saranno individuati nel corso del Pt_1 procedimento, se del caso attraverso idonea perizia tecnica, con la precisazione che la giurisprudenza conforme ha stabilito che al fine della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'esistenza potenziale del danno. La risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica di per sé la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale”.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, argomentato circa la E_ fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Il convenuto deduceva:
- che “la fattura effettivamente saldata da controparte è superiore al preventivo effettuato dal non per le artefatte motivazioni non corrispondenti al vero espresse nell'atto CP_1 di citazione (aggiunta di lavori extra preventivo), bensì perché detta fattura ricomprende anche il saldo di precedenti lavori effettuati dal a favore del in altre CP_1 Pt_1 abitazioni”;
- che “dopo avere acquistato integralmente i materiali necessari per la fornitura e iniziato la realizzazione (in fase già molto avanzata) dei serramenti richiesti con le misure richieste…il progetto originariamente redatto dai tecnici del è stato infatti Pt_1 completamente stravolto. In data 04.11.2021 viene depositata all'Ufficio Tecnico del
Comune di Castelleone la SCIA prot. n. 17773 per la demolizione e ricostruzione dello stabile di via Bodesine 25 a Castelleone in sostituzione del precedente progetto e della precedente pratica edilizia;
da una semplice comparazione visiva tra il progetto iniziale e quello successivo appare ictu oculi (a pagina 5 il colore giallo indica le porte e le finestre demolite mentre il colore rosso indica le nuove porte e finestre) che il nuovo progetto prevedeva un numero diverso di serramenti, con misure diverse”;
- di avere ricevuto la richiesta di “serramenti diversi perché quelli ordinati ovviamente non potevano più essere utilizzati sulla abitazione demolita e ricostruita”;
- che “la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha determinato il Sig. a voler CP_1 chiudere i rapporti con il Sig. è consistita nel successivo comportamento Persona_1 tenuto da costui;
essendo nel frattempo entrata in vigore la normativa del cd. bonus 110%, il Sig. chiese al sig. (che ovviamente si rifiutò categoricamente) Persona_1 CP_1 di emettere una nuova fattura per i serramenti di via Bodesine 25 che costui avrebbe pagato al ufficialmente con tracciabilità bancaria per poter usufruire del cd. CP_1
110% su dette somme, dopo aver già ricevuto una prima fattura su cui poter usufruire delle detrazioni del 50%, richiedendo la restituzione di tale somma da parte del per vie CP_1 non ufficialmente tracciabili, chiedendo altresì al di certificare falsamente CP_1
l'indice di trasmittanza degli stessi serramenti (che lo ricordiamo era di 1,4) al valore di
1,3, necessario per poter ottenere i benefici del cd. 110% e di provvedere a rimaneggiare i serramenti esistenti, modificandone alcuni in corso di definitiva realizzazione per la successiva posa”;
- di avere rifiutato “di porre in essere tale condotta richiesta dal in quanto da Pt_1 costui ritenuta non corretta sotto svariati profili offrendosi semplicemente di consegnare i serramenti effettuati così come erano, costruiti secondo le indicazioni del preventivo originario limitandosi a rinunciare (restituendolo) al costo della posa”;
- di “essere disponibile a consegnare i serramenti”.
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che sig. è decaduto dalla possibilità E_ di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, in quanto la parte si è tardivamente costituita nel procedimento. Infatti, il convenuto è stato citato a comparire all'udienza del
19.10.2023, la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata in giudizio in data
21.8.2023 e, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la costituzione deve avvenire almeno 70 giorni prima dell'udienza individuata nell'atto di citazione.
Tanto premesso, secondo la tesi sostenuta nell'atto di citazione la massa monetaria oggetto della domanda restitutoria (euro 15.400,00) è stata corrisposta dal sig.
[...] [
al sig. per due differenti motivazioni. La somma di euro Parte_1 E_
12.082,95 è stata corrisposta al fine di adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo del contratto misto d'appalto e vendita relativo ai serramenti da posizionare sui muri perimetrali dell'edificio sito in Castelleone, via Bodesine n. 25 mentre la somma di euro
3.317,05 è stata corrisposta al fine di anticipare parzialmente il pagamento del prezzo del contratto misto d'appalto e vendita che le parti avrebbero stipulato in relazione ai serramenti da posizionare all'interno del citato immobile.
Secondo la tesi sostenuta nella comparsa di costituzione e risposta, l'attore ha corrisposto l'importo di euro 12.082,95 al fine di adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo del contratto misto d'appalto e vendita relativo ai serramenti da posizionare sui muri perimetrali dell'edificio mentre la somma di euro 3.317,05 è stata pagata allo scopo di estinguere un debito connesso a prestazioni già eseguite relative ad altri rapporti negoziali.
In relazione alla pretesa riconducibile al contratto misto d'appalto e vendita relativo agli infissi da posizionare sui muri perimetrali dell'edificio, si ricorda che in ambito contrattuale costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
L'intervenuta stipulazione del contratto misto è un fatto pacifico tra le parti. Il sig. Parte_1
ha allegato l'altrui inadempimento consistente nella mancata consegna dei
[...] serramenti indicati nel preventivo datato 26.6.2019.
Considerato che
l'oggetto del negozio non è stato modificato dai contraenti, il sig. era onerato della prova del E_ corretto adempimento delle prestazioni pattuite nel preventivo del 26.6.2019 ovvero dell'esistenza di un inadempimento originato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Il convenuto ha asserito di “essere disponibile a consegnare i serramenti”, implicitamente affermando l'intervenuta esecuzione delle prestazioni concordate, e cioè implicitamente affermando l'intervenuta realizzazione di 12 serramenti.
Epperò l'esecuzione delle prestazioni è indimostrata, poiché nella relazione di consulenza tecnica si legge: “ho rilevato la presenza di n. 5 serramenti corrispondenti al preventivo del
26/06/2019 con le relative vetro-camere ancora da montare. Questi 5 serramenti non hanno i corrispondenti falsi telai. Sono depositati invece n. 7 falsi telai in legno per il montaggio a muro che corrispondono alle misure di serramenti elencati nel preventivo, ma che non ho trovato in loco”. In estrema sintesi, trascorsi quasi 6 anni dalla data di perfezionamento del negozio, il convenuto ha provato la realizzazione di meno della metà dei beni concordati.
Stante la gravità dell'inadempimento imputabile al sig. – gravità E_ riconducibile alla mancata esecuzione della maggiore parte delle prestazioni oggetto del negozio entro un termine ragionevole – il contratto del 26.6.2019 di cui al documento n. 6 di parte attrice deve essere dichiarato risolto. Si precisa che deve essere pronunciata una sentenza costitutiva di scioglimento del rapporto negoziale, in quanto, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione, la parte non ha il potere di dichiarare la risoluzione del contratto mediante l'invio di una comunicazione alla controparte.
Dall'intervenuta risoluzione del contratto consegue la condanna del sig. CP_1
alla restituzione dell'importo di euro 12.082,95, giacché il contraente deve
[...] restituire la prestazione ricevuta e rimasta senza causa giustificativa. Sulla somma di euro
12.082,95 sono dovuti interessi, in assenza di alcuna specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (17.5.2023) sino al saldo.
La domanda relativa alla “rivalutazione monetaria” deve essere rigettata, poiché le restituzioni derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale non sono prestazioni risarcitorie, l'omessa restituzione di una somma costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
Il sig. deve essere anche condannato a corrispondere al sig. E_
la somma di euro 3.317,05, oltre interessi, in assenza di Parte_1 specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione
(17.5.2023) sino al saldo. Sul punto è sufficiente osservare che: a) se fosse corretta la tesi sostenuta nell'atto di citazione, l'omesso perfezionamento del contratto relativo ai serramenti da posizionare all'interno dell'immobile sito in Castelleone, via Bodesine n. 25 determinerebbe l'obbligo del convenuto di restituire la somma ricevuta senza alcuna causa giustificativa;
b) se fosse corretta la tesi sostenuta nella comparsa di costituzione e risposta, il sig. dovrebbe comunque restituire l'importo ricevuto, in quanto il E_ predetto non ha dimostrato (e nessuna istanza istruttoria è stata avanzata) l'esistenza del pregresso debito dell'attore connesso, tra l'altro, all'asserita esecuzione di plurime prestazioni effettuate in favore di soggetti terzi.
La domanda relativa alla “rivalutazione monetaria” deve essere rigettata, poiché
l'omessa restituzione di una somma costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
La domanda risarcitoria formulata dal sig. deve essere Parte_1 rigettata, stante la manifesta genericità dell'allegazione. Invero il risarcimento è finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra il risarcimento del pregiudizio per l'inesatta esecuzione della prestazione e il corretto adempimento dell'obbligazione. Nel caso di specie non è dato comprendere il nocumento subito dall'attore collegato all'altrui inadempimento.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale le restanti questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- risolve il contratto misto di vendita e appalto del 26.6.2019 di cui al documento n. 6 di parte attrice, in ragione del grave inadempimento posto in essere dal sig. ; E_
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma E_ Parte_1 di euro 15.400,00, oltre interessi nella misura del tasso legale dalla data del 17.5.2023 sino al saldo;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. E_
, che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in euro 3.900,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- condanna il sig. al pagamento del compenso e delle spese del CTU, E_ come liquidato con provvedimento datato 24.2.2025
Cremona, 23/09/2025
Il giudice
Daniele Moro