Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Roche Diagnostics S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4CAC2BED9, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
contro
Azienda Sanitaria Locale TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Innovapuglia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , De.Pa Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Studio D’Ingegneria Ing. Nicolaos Pantzartzis, in persona del legale rappresentante pro tempore , Multi Manutenzione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
AB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati LI Leonetti, Riccardo Esposito, Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione n. 1732 del 30.9.2025, pubblicata in data 1.10.2025, del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di TA nominato con D.G.R. n. 372 del 26.3.2025, avente ad oggetto “ PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE PER LA DURATA DI ANNI 6 RINNOVABILE DI ANNI 2 (1+1), DI SISTEMI ANALITICI AD ALTA AUTOMAZIONE, INTERFACCIATI BIDIREZIONALMENTE CON MODALITÀ HOST-QUERY E DI TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI DI ROUTINE ED URGENZA DI CHIMICA CLINICA, ISE ED IMMUNOMETRIA, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, DA DESTINARSI AL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL NUOVO OSPEDALE “SAN CATALDO” DI TARANTO. AGGIUDICAZIONE ”, con riferimento al lotto unico e indivisibile, CIG B4CAC2BED9, avente ad oggetto la fornitura in regime di service di sistemi analitici ad alta automazione necessari all'esecuzione di esami diagnostici di chimica clinica ed immunoterapia, recante l'aggiudicazione della relativa procedura di gara in favore dell'RTI AB - DE.PA. IMPIANTI - Studio d'Ingegneria S.r.l.;
b) della comunicazione di aggiudicazione della relativa procedura di gara trasmessa in data 1.10.2025 a Roche Diagnostics S.p.A.;
c) della proposta di aggiudicazione, della graduatoria finale e di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni, anche nella parte in cui dispongono l'aggiudicazione a favore dell'RTI AB - DE.PA. IMPIANTI - Studio d'Ingegneria;
d) ove occorra, in subordine, dell'intera lex specialis di gara e dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante, nonché della delibera di indizione, dei relativi allegati e atti presupposti;
e) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso;
e per la condanna, previo accertamento del diritto di accesso da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm. dell'Azienda Sanitaria Locale di TA a trasmettere a Roche Diagnostics S.p.a. tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dell'RTI aggiudicatario, come esplicitato in narrativa;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente;
e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l'aggiudicazione anche tramite subentro di Roche Diagnostics S.p.a.) ovvero, in subordine, per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.a in data 18 novembre 2025:
per l’annullamento dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente;
e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l'aggiudicazione anche tramite subentro di Roche Diagnostics S.p.a.) ovvero, in subordine, per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da AB S.r.l. in data 11 dicembre 2025:
- per l’annullamento dei medesimi atti impugnati dal Roche Diagnostics S.p.a. mediante il ricorso principale, integrato dal ricorso per motivi aggiunti e, in particolare, tra gli altri, della deliberazione di aggiudicazione n. 1732 del 30.9.2025, pubblicata in data 1.10.2025, del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di TA nominato con D.G.R. n. 372 del 26.3.2025 e i relativi allegati, di tutti i verbali di gara (doc. 2, 2a, 2b e 2c di Roche) e della disciplina di gara nelle parti di cui in esposizione, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui in esposizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AB S.r.l. e dell’Azienda Sanitaria Locale TA;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale AB S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LI UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato, in qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, alla procedura di gara indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di TA con deliberazione n. 3021 del 5 dicembre 2024 per la fornitura per sei anni (con possibilità di rinnovo per altri due) “ di sistemi analitici ad alta automazione, interfacciati bidirezionalmente con modalità host-query e di tutto il materiale necessario all’esecuzione di esami diagnostici di routine ed urgenza di chimica clinica, ISE ed immunometria, comprensiva di assistenza tecnica full risk, da destinarsi al laboratorio di patologia clinica del nuovo osperdale “San Cataldo” di TA ”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2. Ad esito della gara, l’offerta della ricorrente ha ricevuto complessivi 96,33 punti (66,33 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), classificandosi seconda dietro al raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria la AB S.r.l., alla cui offerta venivano attribuiti complessivi 99,11 punti (70 per l’offerta tecnica e 29,11 per quella economica).
1.3. Di conseguenza, con deliberazione del commissario straordinario n. 1732 del 30 settembre 2025, l’ASL TA ha aggiudicato l’appalto in favore del RTI con mandataria AB S.r.l.
1.4. In data 6 ottobre 2025, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, parzialmente riscontrata dall’amministrazione in data 21 ottobre 2025.
2. Quindi, con atto notificato e depositato in data 31 ottobre 2025, la Roche Diagnostics S.p.a. ha proposto ricorso innanzi a questo TAR chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti connessi e formulando anche le consequenziali domande, come meglio specificate in epigrafe, di declaratoria di inefficacia del contratto (ove medio tempore stipulato) e di accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione, anche a mezzo di subentro o, in subordine, di risarcimento per equivalente. A sostegno delle domande ha spiegato la seguente ragione di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, con specifico riferimento al documento di gara “Questionario Raccolta Dati – allegato 3”, al Capitolato Speciale d’Appalto ed “Allegato 2.1 griglia di valutazione”. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, nonché del principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ”.
A mezzo dell’unico motivo di ricorso formulato è dedotta la manifesta illogicità, erroneità ed irragionevolezza del punteggio attribuito dalla commissione di gara all’offerta tecnica del raggruppamento con mandataria la AB S.r.l. (e, per l’effetto, l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultimo), in relazione in particolare ai criteri di valutazione di cui ai requisiti n. 1, 7, 10, 24 e 26 dell’allegato 2.1 al disciplinare.
2.1. La ricorrente, inoltre, unitamente al ricorso ha formulato anche istanza ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm., ha evidenziato di aver richiesto, in data 6 ottobre 2025, l’accesso a “ tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, ove non completamente condivisi, alla documentazione amministrativa, alla offerta tecnica ed economica presentata dalla ATI aggiudicataria ” e che, tuttavia, alcuni dei documenti relativi all’offerta tecnica non venivano trasmessi dall’ASL, senza dare indicazione delle ragioni di tele omissione, ragione per cui ha chiesto l’ostensione completa della suddetta documentazione.
2.2. La controinteressata AB S.r.l. si è costituita in giudizio in data 5 novembre 2025 per resistere al ricorso. In data 10 novembre 2025, inoltre, ha depositato una memoria difensiva, con la quale, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a censurare il giudizio valutativo discrezionale della commissione di gara e, nel merito, ha replicato ai rilievi della ricorrente in ordine all’attribuzione dei punteggi, deducendone l’infondatezza.
2.3. Con deposito del 10 novembre 2025 la ricorrente ha dato atto della sopravvenuta ostensione completa della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti e, pertanto, ha rinunciato all’istanza ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. e ha chiesto il rinvio della camera di consiglio già fissata ai fini dell’esame della documentazione ricevuta e della proposizione di motivi aggiunti.
2.4. In data 10 novembre 2025 si è costituita in giudizio anche l’ASL TA, depositando una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente, in quanto volte unicamente a contestare le valutazioni tecniche svolta dalla commissione di gara e comunque in ragione della loro erroneità nel merito.
2.5. Le altre controinteressate, come indicate in epigrafe, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
2.6. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025 è stato concesso il rinvio richiesto da parte della ricorrente.
3. Con atto notificato in data 14 novembre 2025 e depositato in data 18 novembre 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, a mezzo dei quali, ad esito dell’esame dalla documentazione trasmessa dall’amministrazione in corso di giudizio, ha formulato le seguenti nuove censure:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, con specifico riferimento al documento di gara “Questionario Raccolta Dati – allegato 3”, al Capitolato Speciale d’Appalto ed “Allegato 2.1 griglia di valutazione”. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, nonché del principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ”.
A mezzo del primo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità degli atti di gara in ragione della mancata esclusione dalla procedura del raggruppamento aggiudicatario. In particolare, secondo la ricorrente, l’esclusione avrebbe dovuto essere disposta in ragione:
- del mancato rispetto dei requisiti minimi stabiliti a pag. 4 del capitolato speciale di appalto (CSA), avendo l’aggiudicatario omesso di prevedere la fornitura di un prodotto consumabile (la soluzione salina) necessario al funzionamento degli analizzatori offerti;
- della violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, in quanto l’aggiudicatario, nell’elencare, come richiesto dall’art. 7.2 del disciplinare, i “ progetti già realizzati per interventi analoghi a quello oggetto della presente procedura e una loro sintetica descrizione corredato da immagini fotografiche ”, avrebbe tuttavia, riportato anche gli importi di tali progetti, in tal modo di fatto anticipando il contenuto dell’offerta economica, essendo stati praticati dei prezzi similari a quelli indicati nel suddetto elenco;
- della presentazione di un’offerta tecnica incompleta, non avendo l’aggiudicatario previsto la fornitura di alcuni elementi accessori necessari al fine di garantire il buon funzionamento dei sistemi analitici proposti e, in particolare, dei banconi di appoggio da utilizzare con gli strumenti stand alone “ iFLASH 1800 ” e “ MAGLUMI X3 ”;
- dalla mancanza dell’attestazione di conformità CE IVD in relazione al modulo aliquotatore del sistema GLP previsto nell’offerta dal raggruppamento aggiudicatario, con conseguente violazione delle previsioni del capitolato speciale di appalto che prescrivono tale requisito;
- infine, per aver l’aggiudicatario previsto in offerta un reagente prodotto da un soggetto terzo (e, in particolare, il test Lipasi – codice 4Y8520) senza, tuttavia, allegare un’apposita dichiarazione di compatibilità di detto reagente con il proprio analizzatore, come, invece, specificamente richiesto dal capitolato speciale di appalto.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, con specifico riferimento al documento di gara “Questionario Raccolta Dati – allegato 3”, al Capitolato Speciale d’Appalto ed “Allegato 2.1 griglia di valutazione”. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, nonché del principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ”.
A mezzo del secondo motivo aggiunto la ricorrente ha, altresì, integrato, sulla base della documentazione sopravvenuta, le contestazioni già svolte a mezzo del ricorso introduttivo in ordine alla non corretta attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara, deducendo, in particolare, la manifesta erroneità e illogicità anche delle valutazioni operate con riferimento ai requisiti n. 3, 18 e 25 di cui all’allegato 2.1 al disciplinare.
3.1. In data 24 novembre 2025 la controinteressata ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle nuove ragioni di censura proposte dalla ricorrente a mezzo dei motivi aggiunti e ha, altresì, ribadito l’eccezione di inammissibilità delle doglianze rivolte avverso i giudizi discrezionali espressi dalla commissione di gara nell’attribuzione dei punteggi.
3.2. Anche l’ASL TA ha provveduto al deposito di una memoria difensiva in data 24 novembre 2025, con la quale ha replicato ai motivi aggiunti, evidenziando l’infondatezza delle censure prospettate.
3.3. Ad esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, questo TAR, con ordinanza n. 549 del 26 novembre 2025, ha rigettato l’istanza cautelare formulata da parte della ricorrente.
4. Con atto notificato in data 1 dicembre 2025 e depositato in data 11 dicembre 2025, la controinteressata AB S.r.l. ha proposto ricorso incidentale, a mezzo del quale ha impugnato gli atti di gara limitatamente alla mancata esclusione della ricorrente e comunque in relazione al punteggio attribuito all’offerta da questa presentata. La ricorrente incidentale, in particolare, ha spiegato le seguenti ragioni di censura:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 100, 107, 108, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, IN PARTICOLARE DELL’ART. 4 E 7.2. DISCIPLINARE DI GARA, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Con il primo motivo è contestata la mancata esclusione del ragguppamento con mandataria Roche Diagnostics S.p.a., in quanto quest’ultima si sarebbe impegnata nell’offerta tecnica a svolgere un’attività estranea al suo oggetto sociale e per la quale difetterebbe, quindi, del requisito di idoneità professionale di iscrizione alla CCIA richiesto dall’art. 4.1 del disciplinare.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, IN PARTICOLARE DELL’ART. 7.2. DISCIPLINARE DI GARA, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Con il secondo motivo è dedotta l’illegittimità della mancata esclusione del raggruppamento della ricorrente principale per violazione dell’art. 7.2 del disciplinare di gara, in particolare, in quanto, nel predisporre l’elenco dei progetti già realizzati per interventi analoghi richiesto dalla suddetta disposizione, la Roche Diagnostics S.p.a. avrebbe riportato dei progetti realizzati da un soggetto terzo ed estraneo al raggruppamento. La ricorrente incidentale ha, inoltre, precisato che, anche a voler ritenere tale circostanza inidonea a determinare una diretta causa di esclusione dalla procedura, la stessa dovrebbe in ogni caso rilevare ai fini dell’attribuzione del punteggio.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 68 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, IN PARTICOLARE DELL’ART. 7 DEL DISCIPLINARE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Con il terzo motivo è dedotta l’illegittimità della mancata esclusione del RTI con mandataria la Roche Diagnostics S.p.a. anche in ragione dell’irregolare sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, IN PARTICOLARE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (PUNTO H). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Con il quarto motivo si contesta la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale per aver presentato un’offerta tecnica non conforme alle previsioni del piano di formazione previsto dal capitolato speciale di appalto al punto H, in particolare in quanto nel piano di formazione incluso nell’offerta del raggruppamento di Roche Diagnostics S.p.a. difetterebbero “ specifiche relative alla formazione e aggiornamento del personale del sistema “TCAutomation” della ditta Thermo Fisher Scientific-US offerto in gara dal RTI Roche ”.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, IN PARTICOLARE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (PUNTO A). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Con il quinto motivo si contesta nuovamente la mancata esclusione della ricorrente principale per aver presentato un’offerta non conforme al requisito minimo di cui al punto A del capitolato speciale di appalto, non risultando dimostrato il possesso di un “ sistema di archiviazione refrigerato a 2°- 8°, che dovrà garantire la conservazione di tutti i campioni biologici opportunamente tappati/sigillati (capacità di almeno 6000 tubi) ”.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, IN PARTICOLARE DELL’ALL_2.1 GRIGLIA PUNTEGGI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA.ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Con il sesto motivo è dedotta l’errata attribuzione del punteggio all’offerta del RTI della ricorrente principale in relazione al criterio di valutazione n. 2 di cui all’allegato 2.1 al disciplinare.
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 70, 71, 107, 108, D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Con il settimo motivo la AB S.r.l., dopo aver richiamato le deduzioni formulate dalla ricorrente principale a fondamento del primo motivo aggiunto (in particolare nella parte in cui è stata contestata la mancata esclusione dell’aggiudicataria per non aver previsto in offerta la soluzione salina) ha dedotto che anche nell’offerta della Roche Diagnostics S.p.a. difetterebbe la previsione un consumabile (l’alcol isopropilico) necessario per la manutenzione delle apparecchiature previste nella forniture, sicché, nell’ipotesi in cui dovesse accogliersi la prospettazione della ricorrente principale sul punto, anche quest’ultima dovrebbe essere esclusa per la medesima ragione.
4.1. In data 26 gennaio 2026 l’ASL ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre a ribadire le precedenti difese, ha replicato alle censure formulate a mezzo del ricorso incidentale, evidenziandone l’infondatezza. Sempre in data 26 gennaio 2026 hanno depositato delle memorie anche la AB S.r.l., la quale ha richiamato le difese già in atti e la ricorrente, la quale, oltre a richiamare le domande e le censure già proposte con il ricorso principale e i motivi aggiunti, ha replicato al ricorso incidentale, chiedendone il rigetto.
4.2. In data 30 gennaio 2026 la ricorrente, l’amministrazione e la controinteressata hanno depositato delle memorie di replica, con le quali hanno ulteriormente ribadito le proprie posizioni.
4.3. A esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Le censure proposte a mezzo dell’unico motivo spiegato nell’ambito del ricorso introduttivo possono essere trattate congiuntamente a quelle formulate a mezzo del secondo motivo aggiunto, essendo in entrambi i casi volte a censurare il punteggio attribuito dalla commissione di gara alle offerte della ricorrente e della controinteressata in relazione ad alcuni dei criteri di valutazione previsti dall’allegato 2.1 (“ Griglia di valutazione ”) al disciplinare.
5.1. I motivi sono infondati.
5.2. In termini generali, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi), secondo cui: “ la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità"; cfr., altresì, Cons. Stato, V, 8 ottobre 2024 n. 8077 secondo cui si tratta di "valutazione, come noto, connotata da elevato grado di discrezionalità tecnica, a fronte della quale il sindacato demolitorio di legittimità del giudice amministrativo si limita ad un sommario ed essenziale esame dal quale si evinca, motivatamente, un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto (ex pluribus, Cons. Stato, V, n. 92 del 2023; VI, n. 6753 del 2020) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7458 del 23 settembre 2025). Per tale ragione, è stato, altresì, precisato che “ a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058); b) le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572); c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694);d) con la conseguenza che, ove non emergano evidenti travisamenti o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non potrebbe in alcun caso sovrapporre la propria valutazione a quella del competente organo della stazione appaltante, né potrebbe parimenti procedere ad una autonoma verifica di congruità dell'offerta medesima e delle sue singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5761 del 4 luglio 2025).
5.3. Ciò premesso, deve rilevarsi come tutte le censure formulate dalla ricorrente nell’ambito dei motivi in esame siano volte a contestare direttamente il giudizio valutativo della commissione di gara (vertendo esclusivamente sui punteggi attribuiti con riferimento a determinati criteri di valutazione) e tuttavia non risultano tali da far emergere profili di manifesta erroneità o illogicità del suddetto giudizio, sostanziandosi, pertanto, in un’inammissibile sindacato delle scelte di discrezionalità tecnica esercitate da parte della commissione.
5.4. Le contestazioni, infatti, si risolvono, in parte, nella prospettazione di specifiche interpretazioni degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio in relazione a determinati criteri di valutazione e che, tuttavia, non trovando diretto e necessario riscontro nella formulazione della lex specialis , non possono farsi prevalere sulla lettura operata da parte della commissione di gara. Per altra parte, invece, le censure si fondano sulla comparazione tra l’offerta dell’aggiudicataria e della ricorrente e sull’elencazione delle ragioni per cui la prima avrebbe ricevuto ingiustificatamente delle valutazioni più favorevoli, ma, anche in questo caso, trattasi di rilievi che non trovano fondamento in errori di giudizio di carattere manifesto o oggettivo, ma unicamente nella prospettazione, da parte della ricorrente, di una lettura alternativa degli elementi di maggiore o minore pregio delle due offerte.
5.5. Nello specifico:
- quanto al requisito n. 1 (“ maggiore capacità di carico totale dei campioni nella stazione d’ingresso del sistema preanalitico integrato all’automazione ”), la ricorrente ha sostenuto che, ai fini della valutazione dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che “ ciascun IOM fornito in automazione deve provvedere non soltanto al carico delle provette, ma anche al parziale outsorting delle provette medesime ” (pag. 4 del ricorso), ragione per cui la commissione non avrebbe potuto tenere conto della sola capacità nominale di carico dei moduli offerti, dovendo, invece, ridurre detto valore in considerazione del loro impiego anche per l’attività di scarico; tale interpretazione, tuttavia, non trova diretta e necessaria corrispondenza nella formulazione del requisito (il quale, come sopra richiamato, fa riferimento generico alla capacità di carico totale), sicché la censura si sostanzia nella prospettazione di una lettura alternativa del criterio rispetto a quella applicata dalla commissione di gara, il cui giudizio sul punto, pertanto, non può ritenersi manifestamente erroneo o irragionevole;
- per il requisito n. 2 (“ Maggiore produttività totale espressa in tubi/ora (intesa come check in + sorting) del sistema preanalitico integrato all’automazione (maggiore produttività, maggior punteggio) ”), la ricorrente ha affermato che il valore della produttiva nominale del sistema preanalitico indicata da AB S.r.l. (4200 tubi/ora) avrebbe dovuto essere dimezzato, trattandosi di un sistema dotato di un solo braccio robotizzato per la gestione delle provette e che, pertanto, non potrebbe eseguire contemporaneamente le operazioni di check in e sorting ; tuttavia, come rilevato dalla controinteressata e dalla stazione appaltante, il requisito in questione è formulato nel disciplinare unicamente in termini di massima produttività del sistema preanalitico, ragione per cui, anche in questo caso, la prospettazione contenuta nel ricorso si sostanzia in una specifica interpretazione del criterio di valutazione, proposta in via alternativa a quella applicata dalla commissione di gara e che, pertanto, si risolve nella censura del giudizio di discrezionalità tecnica espresso;
- quanto al requisito n. 7 (“ possibilità di effettuare all’interno del sistema di automazione smistamento dei campioni in uscita, su rack strumentali di terze parti da destinare ad altre aree del laboratorio ”) è sufficiente evidenziare che, come si rileva dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario, il sistema proposto consente di effettuare le operazioni indicate dal requisito e, inoltre, trattandosi di criterio per il quale non è prevista dal disciplinare alcuna possibilità graduazione del giudizio (essendo, invece, espressamente indicato, nell’allegato 2.1, che la valutazione deve avvenire secondo il meccanismo “ on/off ”), il punteggio assegnato dalla commissione all’offerta dell’aggiudicataria non risulta censurabile;
- con riferimento al requisito n. 10 (“ flessibilità ed espandibilità del sistema di trasporto. Elencare apparecchiature connettibili, al momento della presentazione delle offerte, anche da ditte diverse dalla offerente per le varie discipline di laboratorio ”), la ricorrente sostiene la necessità di rimodulare i punteggi, avendo seguito dei criteri di elencazione delle apparecchiature connettibili più restrittivi rispetto a quelli impiegati da AB; è evidente, tuttavia, come, anche in questo caso, non emergano evidenti erroneità o illogicità delle valutazioni operate dalla commissione, la quale, come previsto espressamente dal requisito, ha provveduto ad assegnare i punteggi sulla base dell’elencazione predisposta direttamente dagli offerenti (nei limiti in cui i dati sono stati ritenuti computabili), mentre la prospettazione della ricorrente nella sostanza è volta a proporre una modifica di quanto originariamente indicato in offerta;
- le censure relative al requisito n. 24 (“ sistemi per l’eliminazione/riduzione del rischio di carry over per i test immunometrici ”), invece, si fondano unicamente sulla pretesa maggior efficienza del sistema di riduzione del rischio di carry over proposto nell’offerta della ricorrente rispetto a quello dell’aggiudicatario. Trattasi, tuttavia, di affermazioni che non trovano fondamento su dati di carattere oggettivo e che, pertanto, non possono essere sostituite al giudizio di discrezionalità tecnica operato dalla commissione;
- con riferimento al requisito n. 26 (relativo all’offerta di un “ sistema analitico stand alone connesso al track ”), la ricorrente ha dedotto che l’offerta di AB avrebbe dovuto ricevere l’attribuzione di un punteggio pari a zero avendo proposto un sistema di connessione solo logico e non anche fisico; a tale proposito è sufficiente rilevare che il requisito in esame non richiede che la connessione del sistema analitico al track debba essere necessariamente di tipo fisico, sicché la valutazione della commissione di gara, la quale ha, invece, evidentemente ritenuto valorizzabile anche una connessione di carattere logico non può ritenersi manifestamente illogica o viziata (dovendosi, peraltro, rilevare che la correttezza dell’impostazione seguita dalla commissione trova espresso supporto nella complessiva formulazione dell’allegato 2.1., dato che, per altri criteri di valutazione, tale profilo è specificamente precisato - ad esempio per i requisiti nn. 5 e 6 è richiesta una “ connessione fisica e logica ”);
- infine, le censure relative ai requisiti n. 3 (“ impegno manuale dell’operatore in fase di caricamento dei campioni ”), n. 18 (“ modalità di gestione dei controlli da parte del sistema: sarà valutata la minor manualità e il maggior grado di automazione ”) e n. 25 (“ offerta di un sistema dotato di “re-run e reflex automatico e programmabile con diluizione automatica al di fuori delle regole strumentali e metodologiche ”) si fondano unicamente sulla comparazione delle due offerte e sulla dedotta minore efficienza della proposta dell’aggiudicatario o, comunque, sull’insussistenza di ragioni tali da giustificare l’intervenuta attribuzione in favore di quest’ultimo di un punteggio maggiore, sostanziandosi, pertanto, unicamente nella contestazione dell’esercizio della discrezionalità della commissione di gara, operata sulla base della personale valutazione delle offerte proposta dalla ricorrente.
5.6. Da quanto evidenziato, pertanto, emerge con evidenza la mancata rappresentazione di censure idonee a far emergere profili di manifesta erroneità o illogicità del giudizio valutativo operato dalla commissione di gara, circostanza, peraltro, ulteriormente confermata dal fatto che, dal complesso delle contestazioni formulate, la ricorrente vorrebbe ottenere una diminuzione di circa 4 punti (a fronte di oltre 99 totali) del punteggio attribuito all’offerta della controinteressata, così dimostrandosi la complessiva correttezza dell’attività valutativa svolta dalla commissione.
5.7. Per quanto detto, pertanto, deve concludersi per l’infondatezza delle censure prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio e nel secondo motivo aggiunto.
6. A mezzo del primo motivo aggiunto la ricorrente ha rappresentato, invece, molteplici profili di ritenuta irregolarità dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario in ragione dei quali quest’ultimo avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, con conseguente illegittimità degli atti di gara per non aver disposto in tal senso.
6.1. In particolare, la ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per violazione dei requisiti minimi indicati alla pagina 4 del capitolato speciale di appalto, in quanto non avrebbe previsto la fornitura di un prodotto consumabile (la soluzione salina), il cui impiego è necessario per il funzionamento degli analizzatori offerti.
6.2. La censura è infondata.
6.3. A tale proposito, è, in primo luogo, dirimente evidenziare che la controinteressata ha riferito e documentato di aver previsto in offerta un prodotto polifunzionale (denominato “ Multi-Assay Manual Diluent ref 09p1540 ”), direttamente impiegabile in alternativa alla soluzione salina ai fini dell’esecuzione dei test di laboratorio, ragione per cui la prospettazione posta dalla ricorrente a fondamento della contestazione in esame deve ritenersi infondata in punto di fatto.
6.4. In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo, il Collegio non ritiene che quanto rappresentato dalla ricorrente afferisca a circostanze idonee a determinare l’esclusione dell’operatore economico, in quanto, come riconosciuto anche dalla stazione appaltante, da una parte, la soluzione salina costituisce un ordinario consumabile di laboratorio (e non anche un prodotto specifico dei macchinari offerti dall’aggiudicataria) e, dall’altra, il CSA stabilisce espressamente che “ I materiali di consumo non compresi nell’offerta, ma che si rendessero necessari durante il corso della fornitura, dovranno essere forniti dall’azienda aggiudicataria a titolo gratuito, così come quei materiali di consumo le cui quantità offerte dovessero dimostrarsi, nella pratica quotidiana, sottostimate rispetto ai carichi di lavoro indicato ”. Pertanto, è direttamente la lex specialis di gara a prevedere l’automatico impegno dell’aggiudicatario a fornire gratuitamente e a costo zero tutti i consumabili necessari ai fini dell’esecuzione degli esami diagnostici, anche ove non compresi nell’offerta, ragione per cui la circostanza che gli analizzatori proposti richiedano l’impiego della soluzione salina implica già di per sé impegno e l’obbligo di provvedere alla loro fornitura, ragione per cui l’eventuale mancata espressa indicazione non può rilevare quale causa di esclusione dell’operatore economico.
6.5. In secondo luogo, la ricorrente ha affermato che il raggruppamento con mandataria la AB S.r.l. avrebbe dovuto essere escluso per aver violato il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, in particolare in quanto, nell’elenco “ dei progetti già realizzati per interventi analoghi ”, allegato all’offerta tecnica secondo quanto richiesto dall’art. 7.2 del disciplinare, avrebbe provveduto anche ad indicare i relativi costi, con importi che si avvicinerebbero a quelli dell’offerta economica presentata per la procedura di gara in esame e i cui contenuti, pertanto, sarebbero stati anticipati.
6.6. Anche tale censura è infondata, risultando dirimente evidenziare che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica è finalizzato ad evitare che la commissione di gara sia influenzata, nella valutazione dell’offerta tecnica, dall’anticipata conoscenza del contenuto di quella economica ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5006 del 10 giugno 2025), sicché è evidente che l’operatività del divieto non può che essere valutata con riferimento alla specifica procedura competitiva in corso di svolgimento, mentre il fatto che siano stati riportati elementi economici concernenti altre commesse analoghe di per sé non permette di ritenere che possa essersi realizzata siffatta anticipazione, trattandosi, per l’appunto, di dati relativi a forniture differenti dalla proposta oggetto di valutazione. D’altronde, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che il divieto di commistione non abbia carattere assoluto, dovendosi valutare l’effettiva idoneità dei dati inseriti nell’offerta tecnica ad anticipare il contenuto di quella economica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5789 dell’1 luglio 2024), mentre nel caso di specie non sussiste alcun elemento concreto per ritenere che tale anticipazione possa essersi effettivamente determinata, in quanto, come dedotto dalla stessa ricorrente, i valori economici indicati con riferimento alle precedenti commesse nemmeno coincidono con quelli dell’offerta della controinteressata.
6.7. Al contempo, deve essere rilevato che era espressamente l’art. 7.2 del disciplinare a richiedere di includere all’interno dell’offerta tecnica “ un elenco dei progetti già realizzati per interventi analoghi a quello oggetto della presente procedura e una loro sintetica descrizione corredato da immagini fotografiche ”, sicché, a fronte di tale disposizione, la scelta della controinteressata di precisare anche gli importi delle forniture analoghe non può ritenersi illegittima, costituendo dei dati di inequivoca rilevanza ai fini della “ sintetica descrizione ” richiesta dalla norma, in quanto idonei a rappresentare con immediatezza la maggiore o minore rilevanza della fornitura.
6.8. Ancora, la ricorrente ha censurato la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per non aver rispettato l’obbligo, espressamente previsto a pag. 2 del CSA, di corredare i sistemi analitici offerti “ di tutti gli accessori e software necessari al buon funzionamento ”, in quanto nell’offerta difetterebbe la fornitura dei banconi di appoggio necessari per l’utilizzo per gli strumenti stand alone “ iFLASH 1800 ” e “ MAGLUMI X3 ”.
6.9. La contestazione è infondata, risultando sul punto sufficiente rilevare che:
- i due analizzatori in questione non richiedono banconi di appoggio specifici e dedicati per il loro funzionamento, ma possono essere semplicemente collocati su dei comuni supporti al fine di consentirne l’impiego ad altezza uomo;
- la lex specialis di gara non richiede che debba essere prevista la fornitura di un bancone separato per ciascun analizzatore, mentre, al contempo, la controinteressata ha dimostrato di aver previsto in offerta, nell’ambito delle dotazioni di arredo, un numero di banconi conforme al minimo richiesto dall’allegato 9 del disciplinare;
- la ricorrente non ha provato in alcun modo che il numero di banconi complessivamente offerto dal raggruppamento aggiudicatario non sia sufficiente ad ospitare il totale degli analizzatori.
6.10. Per quanto detto, pertanto, è evidente l’infondatezza delle censure prospettate sul punto.
6.11. La ricorrente, inoltre, ha dedotto la violazione delle previsioni di cui alla pag. 3, punto 7, del CSA, ove è prescritto che “ I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 ”, in particolare in quanto l’aliquotatore del sistema GLP offerto dalla controinteressata sarebbe privo del marchio CE IVD.
6.12. Anche tale contestazione è infondata.
6.13. Il Collegio ritiene, a tale proposito, sufficiente richiamare le conclusioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9600 dell’8 novembre 2023, a mezzo della quale è stato precisato che i sistemi di aliquotazione, afferendo alla fase preanalitica, non rientrano nella categoria dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, come prevista dalla normativa europea, ragione per cui non sono sottoposti al relativo obbligo di marcatura. In particolare, la suddetta sentenza ha evidenziato che “ ai sensi del Reg. UE 746/2017, il concetto di “dispositivo medico diagnostico in vitro” riguarda i soli casi in cui il dispositivo sia “destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano”… circostanza che non si verifica nella fase pre-analitica, che è stata strutturata – nel CSA – come separata (stand alone) rispetto a quella analitica ”, mentre al contempo “ Il concetto di strumentalità utilizzato dall’appellante stravolge il senso della definizione, in quanto finisce per far confluire nel concetto di dispositivo medico diagnostico qualsiasi elemento che si presenta causalmente collegato con l’attività di analisi, anche se del tutto scisso ed estraneo all’attività analitica ” e, inoltre, “ Anche la tesi dell’appellante fondata sulla “accessorietà” si scontra con la definizione normativa contenuta nell’art. 2 n. 4 … dal tenore letterale della previsione, risulta evidente che l’accessorio è un prodotto che coadiuva, implementa o assiste il dispositivo medico in vitro, ma sempre e solo nella fase di analisi, e non anche nelle fasi antecedenti e successive, funzionalmente autonome ”.
6.14. Da ultimo, la ricorrente ha contestato la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario, avendo questo violato la previsione di cui alla pag. 3, punto 8, del CSA secondo cui “ La totalità dei materiali consumabili e reagenti forniti dalla Fornitore deve essere compatibile con l’utilizzo delle strumentazioni fornite. In caso di reagenti di parte terza, dovrà essere fornita dichiarazione di compatibilità degli stessi con l’analizzatore offerto ”. In particolare, l’offerta dell’aggiudicatario non risulterebbe rispettosa di tali previsioni in quanto sarebbe stata prevista la fornitura di un reagente prodotto da un soggetto terzo (quello relativo al test “ Lipasi ”), senza tuttavia che sia stata resa la dichiarazione di compatibilità.
6.15. La censura è infondata.
6.16. Come documentato dalla controinteressata (mediante richiamo al contenuto delle istruzioni d’uso del prodotto), il reagente in questione, pur se materialmente fabbricato da un soggetto terzo, è specificamente destinato ad essere impiegato a mezzo degli analizzatori dall’aggiudicataria, tant’è che quest’ultima ne è la distributrice unica sul mercato. Al contempo, nel caso di specie non è in contestazione l’effettiva compatibilità del reagente con gli analizzatori previsti in offerta.
6.16. A fronte di tali rilievi, è, quindi, evidente come la mancanza di un’espressa dichiarazione di compatibilità non possa integrare una ragione di esclusione a dell’aggiudicatario, dovendosi vagliare il requisito previsto dal capitolato d’appalto alla luce del principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023, (“ considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale ” - Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 8746 del 4 novembre 2024), il quale impone di operare una lettura della previsione della lex specialis non meramente formalistica, in particolare ove non sia in discussione l’effettivo perseguimento delle finalità di perseguimento dell’interesse pubblico cui le stesse sono sottese.
6.17. Ciò posto, nel caso di specie, la compatibilità del reagente (peraltro distribuito esclusivamente da parte della controinteressata e destinato all’impiego con i suoi macchinari) è indubbia ed espressamente attestata nel manuale d’uso del prodotto, sicché ritenere di poter escludere il raggruppamento aggiudicatario per non aver reso una dichiarazione espressa di compatibilità sarebbe frutto di un’applicazione del tutto formalistica del capitolato d’appalto, il quale, con ogni evidenza, reca tale prescrizione al fine di evitare possano esservi dubbi in ordine alla compatibilità tra reagenti e macchinari, dubbi, tuttavia, evidentemente insussistenti ove la compatibilità sia già attestata nel manuale d’uso del prodotto.
7. Per quanto detto, conclusivamente, tutte le ragioni di censura proposte dalla ricorrente sono infondate, dovendosi di conseguenza disporre il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti del 18 novembre 2025.
8. Infine, dal rigetto delle domande proposte dalla ricorrente principale discende l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. del ricorso incidentale formulato da AB S.r.l., in quanto volto unitamente a contestare la posizione della seconda classificata, dovendosi dare continuità all’orientamento secondo cui “ una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale ed i suoi motivi aggiunti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente, proposto dall'aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l'interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest'ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l'aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l'aggiudicazione) ” (TAR Lazio – Roma, Sez. III, sent. n. 6825 del 9 aprile 2024, a citazione di Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3094 del 15 aprile 2021).
9. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione, in particolare, della peculiare complessità delle questioni sottese alla decisione del giudizio, vertendo sulla valutazione del rapporto tra la natura tecnica delle contestazioni formulate e l’ambito della discrezionalità esercitata dalla commissione di gara.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
- rigetta il ricorso e i motivi aggiunti del 18 novembre 2025;
- dichiara il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI UC | AN CA |
IL SEGRETARIO