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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/04/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 13 gennaio
2025 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.32918 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
LI AU, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv.
M.S. MONTANARI (pec: ), come da Email_1
procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v. Controparte_1
G.M. Lancisi, 31, presso lo studio dell'avv. F. F. DIANO, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: impugnazione licenziamento e\o recesso in periodo di prova.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 settembre 2024, UR LI evocava in giudizio la società hiedendo di: “a. Dichiarare la inefficacia e/o Controparte_1
illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, e per l'effetto, b. Ordinare a in persona del legale rappresentante protempore, la Controparte_1
reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento;
c. Condannare al risarcimento del danno, Controparte_1
stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, dichiarando dovuto a tal fine l'importo mensile netto di € 2.648,96, ovvero il maggiore o diverso importo che sarà accertato dal Tribunale. d. Condannare al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il Controparte_1
periodo di tempo che va dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra. In via subordinata, dichiarare la nullità o annullare il recesso per avvenuto superamento della prova, ovvero perché motivato da ragioni estranee rispetto all'esperimento lavorativo, e per l'effetto condannare al Controparte_1
risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni percipiende sino al termine del contratto di lavoro a tempo determinato. f. Condannare al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 1.900,00 a saldo della retribuzione del mese di maggio 2024, dell'importo di € 400,00 per le prestazioni svolte nei giorni 1-3 giugno 2024.Con condanna della al pagamento delle spese di Controparte_1
lite”.
Assumeva che nel mese di aprile 2024 la società convenuta aveva manifestato interesse ad assumerlo presso l'Hotel des Pécheurs, sito sull'isola di
Cavallo, in Francia, con mansione di Room Division Manager e con retribuzione mensile pari a euro2.500,00; che a maggio 2024 la società lo aveva incaricato di reclutare una risorsa da adibire come receptionist per il suddetto Hotel e che, per l'espletamento di tale prestazione, aveva ricevuto un compenso di euro 600,00; che in data 1° giugno 2024 aveva sottoscritto il contratto di lavoro a tempo
2 determinato con , con durata dal 1 ° giugno 2024 al 10 Controparte_1
settembre 2024, contenente un periodo di prova di 14 giorni da svolgersi presso
l'Hotel des Pécheurs, con la mansione di capo del ricevimento, con orario pari a
42 ore settimanali e con retribuzione netta oraria di € 15,97; che, in data 3 giugno 2024, aveva ricevuto una lettera, consegnata a mano, con cui si comunicava il recesso immediato per mancato superamento della prova;
che, pertanto, in data 4 luglio 2024 aveva impugnato il licenziamento, chiedendo la reintegra sul posto di lavoro;
che l'unità operativa della società era costituita dall'Hotel des Pécheurs, mentre la sede amministrativa centrale era sita in Roma, alla Via dei Cavalieri n. 12 (sede in cui era situato l'ufficio della Sig.ra , Per_1
amministratore della società); che la convenuta non gli aveva corrisposto né il saldo della retribuzione del mese di maggio, pari ad euro 1.900,00, né la retribuzione dei tre giorni di lavoro presso l'Hotel, pari a euro 400,00; che, infatti, il lavoro del ricorrente alle dipendenze della società era iniziato nel mese di maggio 2024 con l'attività di reclutamento di una risorsa da inquadrare come receptionist.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica del ricorso, poiché irritualmente avvenuta all'indirizzo pec personale della amministratrice dott.ssa
, nonché il difetto di giurisdizione e di legge applicabile, avendo il Per_1
ricorrente svolto attività lavorativa esclusivamente ed unicamente in Francia.
Assumeva che la società svolgeva attività alberghiera all'insegna “Hôtel & Spa des
Pécheurs” nell'isola di Cavallo, ove, peraltro, era sita la sede legale e operativa della società; che la società possedeva in Italia un mero ufficio di rappresentanza sito in Roma, in Via Emilio De' Cavalieri n. 12; che il ricorrente non aveva prestato servizio per la società anteriormente al 1° giugno 2024; che, inoltre, il lavoratore non era mai stato incaricato di selezionare alcuna risorsa lavorativa e che la società gli aveva corrisposto euro 600,00 in data 10 maggio 2024
3 solamente per consentire allo stesso – al momento privo di provvista finanziaria
– di raggiungere l'Isola di Cavallo;
che per il lavoro svolto alle dipendenze di il ricorrente aveva maturato una retribuzione netta pari ad Controparte_1
euro 216, 36 e, pertanto, avendo lo stesso ricevuto un acconto sui futuri stipendi pari a euro 600,00, era debitore nei confronti della società dell'importo di
383,64 euro;
che il patto di prova applicato al rapporto di lavoro non prevedeva una durata minima garantita.
All'udienza del 5 novembre 2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione, proponendo alle parti di transigere la controversia sulla base di somma equivalente a due mensilità della retribuzione pattuita in euro 2500= mensili. Parte ricorrente aderiva immediatamente alla proposta transattiva, mentre la società convenuta successivamente dichiarava la propria indisponibilità a transigere.
Non essendovi necessità di incombenti istruttori, dopo il deposito di note difensive scritte autorizzate e delle note ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
Si osserva, in primo luogo, che l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso è superata e pertanto non mette conto occuparsene. Invero la convenuta ha espressamente dichiarato di “provvedere a costituirsi” al fine di introdurre altre eccezioni preliminari e difese di merito, sanando così, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., l'eventuale difetto di notifica per conclamato raggiungimento dello scopo da parte dell'atto.
Quanto alle altre eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, la prima
è infondata.
1)Sussiste, nella fattispecie, la giurisdizione italiana. Il caso è regolato, come concordemente opinano le parti, dal Regolamento n.1215/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e, specificamente, trattandosi di materia attinente ai contratti
4 individuali di lavoro, dall'art. 20, comma 2, che testualmente recita: “Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato”.
In realtà, dalle emergenze istruttorie, risulta che la sede romana (pur non essendo la sede statutaria, che si trova presso l'isola di Cavallo, territorio francese) non è affatto un mero “Ufficio di rappresentanza”, come vorrebbe sostenere la convenuta, bensì il vero e proprio “cuore pulsante” della società, laddove, presso l'Hotel des Pécheurs si svolge esclusivamente -e per un periodo molto limitato- l'attività ricettiva propria di una normale struttura alberghiera e ciò risulta da numerosi elementi, ben evidenziati nelle note difensive scritte di parte ricorrente, di cui qui di seguito si evidenzieranno solo i principali:
I)presso la sede romana è in primo luogo operativa ed ha il proprio ufficio l'amministratore della società sig.ra residente in [...]Parte_1
(circostanze incontroverse);
II) presso la sede romana si accentra la ”amministrazione e gestione del personale nella persona della signora (cfr. doc. 9 fasc. ric. e 4 fasc. conv.) le CP_2
cui principali attività, sulla base dello stesso documento, risultano essere:
“gestione pagamenti, fatture, assunzioni, buste paga, controllo budget, analisi scostamenti ecc.”
III) è verosimile che presso detta sede avvengano le selezioni (quantomeno) del personale con mansioni direttive, come infatti incontestatamente è avvenuto per lo stesso LI (che, come espressamente riportato al capitolo 3 della capitolazione di parte convenuta: “… Per il tramite dell'ufficio di rappresentanza è stato selezionato…” ) ed avvengano incontri conoscitivi (come, ancora, accaduto al medesimo ricorrente che è stato convocato presso tale Ufficio per incontrare e
5 conoscere il direttore dell'hotel dove avrebbe dovuto prestare la sua attività: cfr. cap. 4 conv.).
Dunque, prima ancora di fare riferimento all'art. 20, comma 2 del
Regolamento UE, deve richiamarsi il più ampio contenuto dell'art. 63 del
Regolamento stesso, che spiega, ai fini dell'applicabilità del principio generale di cui all'art. 4 (secondo cui la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria dello Stato in cui ricade il domicilio del convenuto) come si individui il domicilio di una persona giuridica e cioè nel seguente modo: “… una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria;
b) la sua amministrazione centrale oppure c) il suo centro d'attività principale”.
Nel caso, gli elementi fin qui evidenziati (anche senza necessità di dar luogo alla specifica attività istruttoria richiesta da parte ricorrente per dimostrare lo svolgimento, presso il presunto “Ufficio di rappresentanza” in
Roma di altre attività, pur rilevanti ai fini della gestione sociale) confermano che, al di là della sede formale risultante dalle certificazioni ufficiali, applicando il principio (del tutto simile a quello più volte affermato dal diritto e dalla giurisprudenza interni) della “sede effettiva” (codificato dal Regolamento), va affermato che la stessa coincide con la sede di Roma e, pertanto, l'eventuale contenzioso appartiene alla giurisdizione italiana.
Per affermare tale giurisdizione, quindi, non vi sarebbe nemmeno bisogno di scomodare l'art. 20 comma 2 del Regolamento, più sopra testualmente citato perché, come si è visto, si può affermare che la società convenuta, sempre secondo le norme del Regolamento, abbia in Italia la sede effettiva.
Pertanto, solo per amore di completezza argomentativa (e per quanto la convenuta non abbia indicato specificamente le attività che farebbero dell'Isola di Cavallo la sede sociale effettiva e nemmeno analiticamente contestato il documento -anzi prodotto dalla stessa convenuta sub 4)- da cui il ricorrente ha invece ricavato le rilevanti attività svolte presso la sede romana) non vi è alcun dubbio che, ammesso e non concesso che la sede effettiva coincidesse con quella
6 sostenuta dalla convenuta stessa, la sede romana costituirebbe quanto meno, per l'ampiezza delle incombenze che ivi si svolgono, ”una succursale, un'agenzia
o qualsiasi altra sede d'attività…” secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2, più volte menzionato.
2) La seconda eccezione preliminare, quella riguardante la normativa applicabile, è invece fondata. Si applica invero alla fattispecie la normativa di diritto del lavoro francese, sulla base del compendio normativo richiamato da ambedue le parti, ma, ovviamente, con conclusioni diverse (Regolamento CE
593\2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: c.d. Roma I).
Le stesse convengono (e non potrebbe essere diversamente) che, sulla base del disposto dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 8 del suddetto Regolamento, regola generale è che il contratto è disciplinato, in primo luogo, dalla legge scelta dalle parti né vi è dubbio che nel contratto stipulato tra le attuali parti processuali, pacificamente la scelta sia ricaduta sulla legge francese.
Senonché parte ricorrente vorrebbe applicare l'eccezione prevista dall'art. 8, comma 3, il quale recita: “Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore”.
La tesi del ricorrente non regge per due ordini di ragioni:
I) il comma 2 ha come presupposto la circostanza che la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti mentre invece, come risulta documentalmente provato, nel contratto è indicata la legge francese;
II) il contratto si è concluso non in Italia bensì in Francia, presso l'isola di
Cavallo. Pur essendo vero che, prima della formale stipula del contratto, in data
1 giugno 2024 (con durata fino al 10 settembre del medesimo anno) il ricorrente, pacificamente, ha provveduto a “selezionare”, in Roma, nel mese di maggio, un receptionist (nella persona del signor , che poi Persona_2
risulterà assunto da ed inviato con quel ruolo presso l'Hotel des CP_1
7 Pécheurs), ma tale attività non può considerarsi parte del contratto di lavoro subordinato successivamente stipulato dal ricorrente. Invero il medesimo ha esclusivamente dedotto la circostanza, senza allegare e provare di avere svolto una vera e propria attività selettiva e, soprattutto, che lo svolgimento di tale attività sia stata prestazione caratterizzata dai criteri tipici della subordinazione e non, invece, prestazione occasionale ed estemporanea, liberamente accettata dal medesimo e svolta senza alcun vincolo di subordinazione. A comprova di tale circostanza i documenti 7 ed 8 (prodotti da parte convenuta) evidenziano senza ombra di dubbio che il LI, che aveva chiesto di ritardare il suo arrivo presso l'hotel per ragioni personali, ha accettato che la decorrenza del contratto partisse dal giorno 1 giugno 2024, in tal modo implicitamente riconoscendo che le prestazioni anteriori, rivolte all'indicazione della persona che avrebbe dovuto svolgere le mansioni di receptionist non sono state tali, per modalità e/o intensità, da poter essere classificate come rientranti nel rapporto di lavoro subordinato.
Ciò posto, si rileva quindi la piena legittimità del patto di prova apposto al contratto, patto che la convenuta afferma (ed il ricorrente non contesta) essere conforme alle disposizioni del Code du travail francese (che peraltro, quanto meno per lo specifico istituto, non è dissimile dalla normativa italiana).
Tale (legittimo) patto di prova è così descritto nel contratto individuale tra le parti (doc. 9 fasc. conv.): “1.3. d'essai. Le présent contrat ne deviendra CP_3
définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 14 jours au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis ni indemnité sous réserve du respect des dispositions légales concernant le délai de prévenance.
La période d'essai s'entend d'une période de travail effectif, elle sera prolongéè de toute période de suspension du contrat de travail qui interviendrait, et ce pour une duréè égale à celle de la suspension, sans pouvoir excéder le terme fixé du contrat.”, ovvero, tradotto: “1.3. Periodo di prova. Il presente contratto diventerà definitivo solo al termine di un periodo di prova di 14 giorni durante il quale ciascuna delle
8 parti potrà recedere dal contratto senza preavviso né indennizzo, fatto salvo il rispetto delle disposizioni legali relative al periodo di preavviso.
Per periodo di prova si intende un periodo di effettivo lavoro, esso sarà prolungato dall'eventuale periodo di sospensione del rapporto di lavoro che intervenga, e ciò per una durata pari a quella della sospensione, senza poter superare il termine stabilito dal contratto”.
Al riguardo, è altresì condivisibile l'interpretazione che offre parte convenuta laddove sostiene (ed anche qui le due legislazioni sono assolutamente sovrapponibili) che il patto di prova di cui al contratto non è un patto “di durata minima garantita”, nel senso che, durante lo svolgimento del periodo di prova, le parti sono libere di recedere senza obbligo di motivazione.
Ciò peraltro non significa che al lavoratore non debba essere garantito di prestare la propria attività per un tempo sufficiente a consentire al medesimo di espletare la propria attività e, di conseguenza, al datore di lavoro di poter esprimere un giudizio attendibile sulla prestazione lavorativa (e sul lavoratore stesso) sicché possa dirsi che l'esperimento abbia potuto in concreto verificarsi.
Tale è l'insegnamento ripetuto della S.C. (cfr., ex plurimis: Cass., 12 novembre 1993, n. 11165; Cass., 3 luglio 1987, n. 5831: principio per lo più affermato in tema di assunzione di invalidi, ma chiara espressione di un criterio generale) che va seguito anche con riferimento all'istituto francese (che, come già evidenziato, è del tutto analogo a quello italiano).
Nel caso, la stessa previsione dell'ultima parte della clausola (concernente il prolungamento della durata del patto di prova, laddove, durante l'esperimento, lo stesso sia sospeso per qualsivoglia motivo) conferma in modo lampante che l'esperimento stesso deve potersi realizzare in modo da consentire una compiuta valutazione e, ad un tempo, impedire una risoluzione del contratto pretestuosa ed arbitraria.
9 Se, quindi, il recesso in prova non necessita di motivazione, è però altrettanto vero che il datore di lavoro deve dimostrare di non aver commesso un atto arbitrario, fornendo in giudizio la relativa prova.
Nel caso di specie, il recesso è intervenuto dopo soli due giorni di lavoro, intervallo di tempo apparentemente del tutto insufficiente per valutare la prestazione di un lavoratore (che per di più, come nel caso, è chiamato a svolgere mansioni di una certa complessità e varietà).
Inoltre la convenuta non ha né provato e nemmeno anche solo allegato alcun elemento dal quale possa desumersi che l'esperimento abbia potuto effettivamente verificarsi, sicché ne deriva che il recesso della convenuta è stato illegittimo e pretestuoso.
Da tale illegittimità non può che derivare (non sussistendo più la possibilità di proseguire la prova essendo ampiamente spirato il termine del contratto di lavoro) un'unica conseguenza, ossia l'obbligo della convenuta di eseguire la propria controprestazione, corrispondendo un risarcimento pari alle retribuzioni perdute dal lavoratore.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale risarcimento, non essendo chiaro il conteggio di parte ricorrente rispetto alle pattuizioni di cui al contratto, che prevedevano una paga oraria lorda, dovrà necessariamente farsi riferimento al salario lordo risultante dall'unica busta paga erogata dalla convenuta (doc. 10 fasc. conv.) ossia euro mensili2423,60=, senza inserimento di altre voci retributive eventualmente pattuite e dovute, in quanto non minimamente precisate dal ricorrente e quindi non quantificabili in questa sede giudiziale.
Dovendo durare il contratto mesi tre e giorni dieci (ossia dall'1 giugno al
10 settembre 2024) la convenuta dovrà quindi essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro7735,97=, discendente dal seguente conteggio: euro 2423,60 × 3,3 mensilità, defalcata la somma (già corrisposta con la busta paga di giugno) di euro 261,91, senza possibilità di inserire nel conteggio gli euro 600,00= (corrisposti con bonifico del 10 maggio
10 2024) in quanto formalmente erogati come anticipo del pagamento della “fiche de paye” del mese di maggio, in cui peraltro, come si è visto, il contratto di lavoro subordinato non era ancora stato stipulato, restando a questo punto indifferente se, in mancanza di specifici riferimenti contabili, l'importo fosse ricollegabile alla presunta “selezione” che ha portato all'indicazione, da parte del ricorrente, del nominativo della persona poi assunta dalla convenuta come receptionist.
Restano le spese di giudizio.
Quanto a queste, non vi è ragione per discostarsi dal generale principio della soccombenza (cfr. dispositivo). Vanno tuttavia escluse le spese relative alla fase istruttoria, in quanto non presente.
Le spese vanno peraltro liquidate a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo
133 d.p.r. 115/2002, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello
Stato (cfr. doc. 12 fasc. ric.)
P.T.M.
-visti gli artt. 429 c.p.c. e 133 d.p.r. 115\2002;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna a pagare a LI euro7735,97= oltre Controparte_1 Parte_2
rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429, u.c., c.p.c..;
-condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente -e per esso all'Erario- le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro3397,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
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