Decreto cautelare 23 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 26 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 04/05/2026, n. 8192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8192 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02232/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2232 del 2026, proposto da BO UN, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Provvedimento n. 20250036533 del 15.01.2026 del CO Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004;
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa RA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio indicato in epigrafe, adottato dalla competente Autorità consolare;
- come si legge nel provvedimento, il visto studio è stato negato in quanto “ non sono stati soddisfatti i requisiti economici stabiliti dalla normativa vigente ”;
- avverso tale diniego parte ricorrente ha dedotto “ 1) Violazione degli artt. 4, 39 e 39 bis del t.u. del 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 40, 44 bis, 46 e 47 del dpr 394/1999,dell’art. 6 bis 3dpr 18 ottobre 2004 n. 334 nonché dell’art. 4 del d.i. n. 850/2011e dell’allegato A art. 15 del d.i. n. 850/2011; eccesso di potere per vizio e/o carenza e/o insufficienza, e/o contraddittorietà di motivazione; travisamento dei fatti; eccesso di potere per omissione e/o insufficienza e/o difetto di istruttoria; sviamento per mancato rilascio del visto nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge ”, censurando, in sostanza, difetto di istruttoria e di motivazione;
- l’intimato Ministero si è costituito in giudizio in resistenza, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera;
Considerato che il ricorso è palesemente ammissibile e fondato e può, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle Parti presenti all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto, infatti, sotto il profilo in rito, che l’eccezione come in atti sollevata dal resistente Ministero è manifestamente infondata, atteso che la procura reca la sottoscrizione della parte attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c. e debitamente corredata dalla cd. apostille , ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961 e, pertanto, deve essere considerata legalizzata di diritto, in conformità alle previsioni di detta Convenzione;
Ritenuto, inoltre, con riguardo al merito delle questioni, anche alla luce della Relazione da ultimo depositata dal resistente Ministero, che – come giustamente denunciato – la determinazione impugnata è carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale;
Rilevato, invero, che lo stesso CO, già nel provvedimento impugnato, ha dato atto della disponibilità, sia in capo ai genitori che al richiedente il visto, di somme più alte di quelle previste dalla pertinente normativa e diverse dalle entrate periodiche stipendiali (comunque presenti) finalizzate a garantire il percorso di studio e, purtuttavia, ha ritenuto che esse non fossero sufficienti a soddisfare i requisiti economici richiesti;
Ritenuto, sul punto, che – come correttamente rilevato – per escludere la rilevanza di tali disponibilità, come assunto dal CO, occorra indicare puntuali motivazioni, così anche da consentire all’interessato, già in sede procedimentale, di fornire ogni utile elemento;
Ricordato, peraltro, ancora con riguardo alla ritenuta inadeguatezza delle garanzie economiche ad evidenziare un quadro idoneo al sostentamento continuato nel tempo, al punto che la richiesta sarebbe strumentale (come illustrato dal Ministero in memoria), che il visto per motivi di studio (Visto “D”) è rilasciato per un orizzonte temporale annuale, spettando poi alla Questura, negli anni successivi al primo, il compito di provvedere in ordine alla domanda di rinnovo del titolo che legittima la permanenza in Italia per motivi di studio (permesso di soggiorno per motivi di studio);
Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso e, per l’effetto:
- di annullare il provvedimento impugnato;
- di ordinare all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di parte ricorrente, tenendo anche conto della documentazione versata agli atti del presente giudizio e nel rispetto del vincolo conformativo nascente da questo dictum , entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica;
Ritenuto, inoltre, che il rilevato deficit istruttorio/motivazionale e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 34, co.2 c.p.a., l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina il riesame dell’istanza, nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RO, Presidente
RA AN, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RA AN | NA RO |
IL SEGRETARIO