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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2262/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007705317000 IMP. DI REGISTR 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007705317000 IMP. DI REGISTR 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007705317000 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007705317000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1409/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di ricorso
Resistente/Appellato: si rimette alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Intimazione di pagamento n. 29120239007705317/000 riferita alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29120170018103035, relativa al ruolo n. 250256/2017 derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione mod. 770/2015 p.i. 2014 ex art. 36 bis DPR 600/1973;
- n. 29120180002745781, relativa al ruolo n. 54/2018 derivante dall'omesso versamento dell'imposta dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Agrigento n. 444/2016;
- n. 29120180007414987, relativa al ruolo n. 220/2018, derivante dall'omesso versamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 343/2017.
Ha dedotto – con unico motivo di impugnazione – l'infondatezza della pretesa per intervenuto pagamento
(cfr. ricorso introduttivo).
Si sono costituite l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali – con distinte argomentazioni – hanno concluso per la pronuncia di inammissibilità – rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
La parte ricorrente non ha contestato di avere ricevuto la notifica delle cartelle in parola - prodromiche all'intimazione impugnata - avverso le quali non ha proposto ricorso (cfr. ricorso introduttivo).
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92: il ricorso in esame è rivolto all'Intimazione di pagamento n. 29120239007705317/000 portante le cartelle di che trattasi, tutte ritualmente notificate.
L'intimazione di pagamento (art. 19 D. Lgs. 546/92) – infatti - può essere impugnata soltanto per vizi propri:
“ … l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base al Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, commi
4 e 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (Cassazione n. 1961 del 2019): circostanza che - come detto – non ricorre nella presente fattispecie.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n.2522 del 3 febbraio 2025) ha chiarito che la pronuncia di inammisibilità preclude l'esame delle eventuali questioni afferenti il merito: “ … ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione..”.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Agrigento, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2262/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007705317000 IMP. DI REGISTR 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007705317000 IMP. DI REGISTR 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007705317000 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007705317000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1409/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di ricorso
Resistente/Appellato: si rimette alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Intimazione di pagamento n. 29120239007705317/000 riferita alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29120170018103035, relativa al ruolo n. 250256/2017 derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione mod. 770/2015 p.i. 2014 ex art. 36 bis DPR 600/1973;
- n. 29120180002745781, relativa al ruolo n. 54/2018 derivante dall'omesso versamento dell'imposta dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Agrigento n. 444/2016;
- n. 29120180007414987, relativa al ruolo n. 220/2018, derivante dall'omesso versamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 343/2017.
Ha dedotto – con unico motivo di impugnazione – l'infondatezza della pretesa per intervenuto pagamento
(cfr. ricorso introduttivo).
Si sono costituite l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali – con distinte argomentazioni – hanno concluso per la pronuncia di inammissibilità – rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
La parte ricorrente non ha contestato di avere ricevuto la notifica delle cartelle in parola - prodromiche all'intimazione impugnata - avverso le quali non ha proposto ricorso (cfr. ricorso introduttivo).
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92: il ricorso in esame è rivolto all'Intimazione di pagamento n. 29120239007705317/000 portante le cartelle di che trattasi, tutte ritualmente notificate.
L'intimazione di pagamento (art. 19 D. Lgs. 546/92) – infatti - può essere impugnata soltanto per vizi propri:
“ … l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base al Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, commi
4 e 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (Cassazione n. 1961 del 2019): circostanza che - come detto – non ricorre nella presente fattispecie.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n.2522 del 3 febbraio 2025) ha chiarito che la pronuncia di inammisibilità preclude l'esame delle eventuali questioni afferenti il merito: “ … ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione..”.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Agrigento, 14 ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA AR