Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 60
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione dell'intimazione di pagamento

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente non ha contestato di aver ricevuto le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione, né ha proposto ricorso avverso di esse. L'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 546/92, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto presupposto, a meno che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica dell'atto riscossivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 60
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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