Versione
1 agosto 1974
1 agosto 1974
>
Versione
24 gennaio 2006
24 gennaio 2006
Art. 11. Deliberazioni dei comitati
Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Commentario • 1
- 1. Riordino della consulta generale per l'autotrasporto e Albo nazionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2006 · 0.697029