Articolo 11 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 10Articolo 12
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1 agosto 1974
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24 gennaio 2006
Art. 11. Deliberazioni dei comitati

Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2006