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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 15/12/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2246/2025 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...]
BA (NA) alla Via Casa Rocca n. 5, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro presso il cui studio elett.te domicilia in LE (NA) alla Piazza Pace n. 20
ricorrente
E
CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
ST NO, con cui elett.te domicilia in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con | CP_1 il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, nonché di fruire dei benefici ex L.
104/92, art. 3, comma 3, sin dalla domanda amministrativa del settembre 2022, o comunque da epoca anteriore rispetto alla decorrenza accertata dal CT (nella specie, aprile 2024); il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il
17/04/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per ATP recante n. R.G. 5810/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 27/09/2023.
L CP_1 si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, si osserva che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CT nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico - legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico scientifico sollevate nel ricorso di merito il CT si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta persona inabile con necessità di accompagnamento, nonché meritevole di fruire dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3, solo a partire dal mese di aprile 2024, così come ritenuto dal CT nominato nel procedimento per ATP, e non sin dall'epoca della domanda amministrativa.
L'accoglimento della domanda solo a partire da epoca successiva al deposito del ricorso per ATP, nonché il rigetto dell'opposizione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del
17/04/2025 nei confronti dell' CP_1 così provvede: a)rigetta l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3, solo a partire dal 1° aprile 2024; b)compensa le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 15/12/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2246/2025 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...]
BA (NA) alla Via Casa Rocca n. 5, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro presso il cui studio elett.te domicilia in LE (NA) alla Piazza Pace n. 20
ricorrente
E
CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
ST NO, con cui elett.te domicilia in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con | CP_1 il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, nonché di fruire dei benefici ex L.
104/92, art. 3, comma 3, sin dalla domanda amministrativa del settembre 2022, o comunque da epoca anteriore rispetto alla decorrenza accertata dal CT (nella specie, aprile 2024); il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il
17/04/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per ATP recante n. R.G. 5810/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 27/09/2023.
L CP_1 si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, si osserva che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CT nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico - legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico scientifico sollevate nel ricorso di merito il CT si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta persona inabile con necessità di accompagnamento, nonché meritevole di fruire dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3, solo a partire dal mese di aprile 2024, così come ritenuto dal CT nominato nel procedimento per ATP, e non sin dall'epoca della domanda amministrativa.
L'accoglimento della domanda solo a partire da epoca successiva al deposito del ricorso per ATP, nonché il rigetto dell'opposizione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del
17/04/2025 nei confronti dell' CP_1 così provvede: a)rigetta l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3, solo a partire dal 1° aprile 2024; b)compensa le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco