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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2024, n. 45552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45552 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 45552 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/10/2024 Letta la requisitoria del dott. Cristina Marzagalli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da ST OL avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 15/12/2023, che rigettava l'istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre dal 15 settembre 2015 al 14 marzo 2016. 2. Avverso tale provvedimento OL propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa lamenta che la liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo è stata negata in ragione del comportamento tenuto dal condannato prima della detenzione, senza considerare che, invece, in detto periodo, corrispondente al primo semestre di detenzione, OL ha tenuto regolare condotta, senza incorrere in alcuna violazione di legge e di norme disciplinari, manifestando da subito convinta adesione al processo rieducativo. Rileva che non si ravvisa alcuna ragione logica, prima ancora che giuridica, per la quale, riconosciuta la liberazione anticipata per i semestri successivi, non debba essere applicato il medesimo metro valutativo anche in riferimento al primo semestre di detenzione. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano, per tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 - dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi. In particolare, con riguardo alla partecipazione del condannato ad un sodalizio di tipo mafioso, che sembrerebbe incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e, quindi, ostativa alla concessione del beneficio, si è rilevata la necessità di un autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell'attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata, non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l'atteggiamento meramente psichico di chi "si senta mafioso" anche in detenzione, né esser dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell'interessato (Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017, Melodia, Rv. 269506: la Corte ha annullato con rinvio il rigetto della richiesta di concessione della liberazione anticipata, formulata da un condannato che ne aveva beneficiato per tutti i semestri anteriori, basato su segnalazioni della DDA che lo collocavano ancora al vertice della cosca di riferimento, ritenendo necessario appurare se tali segnalazioni prospettassero dati di fatto nuovi, non valutati dai precedenti provvedimenti favorevoli ed idonei a fornire la prova di attuali collegamenti con la cosca stessa). Inoltre, si è osservato che nel procedimento di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, ci si può avvalere di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, deo. 2019, Torcasio, Rv. 274801: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio da parte di un condannato per estorsione, commessa in favore di un'associazione mafiosa, sul rilievo che dai fatti oggetto di una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva, avvalorati dalle dichiarazioni di un collaboratore, emergeva come lo stesso, in epoca pressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d'azione dell'associazione). Si è ancora evidenziato che è immune da vizi l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel sottoporre a specifico vaglio la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, ai sensi dell'art.
4-bis, comma 3-bis, Ord. pen., valorizzi, ai fini del rigetto dell'istanza, l'assenza di dissociazione del detenuto dagli ambienti criminali di appartenenza e la contiguità temporale tra il periodo di detenzione per il quale è richiesto il beneficio e quello di commissione dei fatti oggetto del titolo detentivo (Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018, Menna, Rv. 274850: fattispecie in tema di liberazione anticipata). Si è, poi, rilevato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento Z_ del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120). Si è, infine, sottolineato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859). 1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non fa corretta applicazione dei principi appena indicati. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, invero, ritiene di condividere il rigetto del beneficio della liberazione anticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza di Pescara in relazione al primo semestre di detenzione. Rileva, a tale riguardo, che, secondo la Corte di cassazione, condotte particolarmente gravi, quale quella di OL, maturata nel contesto mafioso di matrice camorristica, di agevolazione di un'organizzazione camorristica con la messa a disposizione delle sue società per consentire alla stessa di esercitare il controllo nel settore dei videopoker, possono illuminare negativamente il periodo successivo. E osserva che non è verosimile che già durante il primo semestre di detenzione l'interessato abbia dato prova di partecipazione all'opera rieducativa, come, invece, risulta accaduto per i semestri successivi, in relazione ai quali non solo è stata accordata la liberazione anticipata, ma da ultimo OL è stato anche ammesso ai permessi premio. Tale affermazione non soltanto è del tutto apodittica, non sembrando fondata su un'effettiva osservazione e valutazione della condotta inframuraria, ma trascura, altresì, che, secondo la più recente, oltre che consolidata, giurisprudenza di legittimità in tema di liberazione anticipata, possono avere rilievo come elemento rivelatore della mancanza nel periodo di detenzione della volontà di partecipare al programma rieducativo solo condotte ad esso successive. 2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegliza di • "i L'Aquila. cs9 Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 45552 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/10/2024 Letta la requisitoria del dott. Cristina Marzagalli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da ST OL avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 15/12/2023, che rigettava l'istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre dal 15 settembre 2015 al 14 marzo 2016. 2. Avverso tale provvedimento OL propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa lamenta che la liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo è stata negata in ragione del comportamento tenuto dal condannato prima della detenzione, senza considerare che, invece, in detto periodo, corrispondente al primo semestre di detenzione, OL ha tenuto regolare condotta, senza incorrere in alcuna violazione di legge e di norme disciplinari, manifestando da subito convinta adesione al processo rieducativo. Rileva che non si ravvisa alcuna ragione logica, prima ancora che giuridica, per la quale, riconosciuta la liberazione anticipata per i semestri successivi, non debba essere applicato il medesimo metro valutativo anche in riferimento al primo semestre di detenzione. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano, per tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 - dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi. In particolare, con riguardo alla partecipazione del condannato ad un sodalizio di tipo mafioso, che sembrerebbe incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e, quindi, ostativa alla concessione del beneficio, si è rilevata la necessità di un autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell'attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata, non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l'atteggiamento meramente psichico di chi "si senta mafioso" anche in detenzione, né esser dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell'interessato (Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017, Melodia, Rv. 269506: la Corte ha annullato con rinvio il rigetto della richiesta di concessione della liberazione anticipata, formulata da un condannato che ne aveva beneficiato per tutti i semestri anteriori, basato su segnalazioni della DDA che lo collocavano ancora al vertice della cosca di riferimento, ritenendo necessario appurare se tali segnalazioni prospettassero dati di fatto nuovi, non valutati dai precedenti provvedimenti favorevoli ed idonei a fornire la prova di attuali collegamenti con la cosca stessa). Inoltre, si è osservato che nel procedimento di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, ci si può avvalere di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, deo. 2019, Torcasio, Rv. 274801: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio da parte di un condannato per estorsione, commessa in favore di un'associazione mafiosa, sul rilievo che dai fatti oggetto di una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva, avvalorati dalle dichiarazioni di un collaboratore, emergeva come lo stesso, in epoca pressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d'azione dell'associazione). Si è ancora evidenziato che è immune da vizi l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel sottoporre a specifico vaglio la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, ai sensi dell'art.
4-bis, comma 3-bis, Ord. pen., valorizzi, ai fini del rigetto dell'istanza, l'assenza di dissociazione del detenuto dagli ambienti criminali di appartenenza e la contiguità temporale tra il periodo di detenzione per il quale è richiesto il beneficio e quello di commissione dei fatti oggetto del titolo detentivo (Sez. 1, n. 53394 del 20/11/2018, Menna, Rv. 274850: fattispecie in tema di liberazione anticipata). Si è, poi, rilevato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento Z_ del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120). Si è, infine, sottolineato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859). 1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non fa corretta applicazione dei principi appena indicati. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, invero, ritiene di condividere il rigetto del beneficio della liberazione anticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza di Pescara in relazione al primo semestre di detenzione. Rileva, a tale riguardo, che, secondo la Corte di cassazione, condotte particolarmente gravi, quale quella di OL, maturata nel contesto mafioso di matrice camorristica, di agevolazione di un'organizzazione camorristica con la messa a disposizione delle sue società per consentire alla stessa di esercitare il controllo nel settore dei videopoker, possono illuminare negativamente il periodo successivo. E osserva che non è verosimile che già durante il primo semestre di detenzione l'interessato abbia dato prova di partecipazione all'opera rieducativa, come, invece, risulta accaduto per i semestri successivi, in relazione ai quali non solo è stata accordata la liberazione anticipata, ma da ultimo OL è stato anche ammesso ai permessi premio. Tale affermazione non soltanto è del tutto apodittica, non sembrando fondata su un'effettiva osservazione e valutazione della condotta inframuraria, ma trascura, altresì, che, secondo la più recente, oltre che consolidata, giurisprudenza di legittimità in tema di liberazione anticipata, possono avere rilievo come elemento rivelatore della mancanza nel periodo di detenzione della volontà di partecipare al programma rieducativo solo condotte ad esso successive. 2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegliza di • "i L'Aquila. cs9 Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024.