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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3385/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del
25.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3385/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSO DA
, in persona del legale rappresentante por Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Di Re;
- OPPONENTE - contro
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Danilo Flores;
CP_2
- OPPOSTA-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 agosto 2020 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n.503/2020, emesso nel procedimento iscritto al n.r.g. 2798/20 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.868,18, oltre interessi e rivalutazione a titolo di omesse indennità accessorie, relative ai periodi dal
01.01.2015 al 30.06.2019.
Eccepiva la prescrizione del credito azionato, l'inesistenza della pretesa creditoria e la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta.
1 Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento dell'indennità per mancato preavviso delle dimissioni.
resisteva alla proposta opposizione. CP_2
Sostituita l'udienza del 25.02.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
Preliminarmente va dato atto che nelle note di trattazione scritta parte opponente ha dato atto che con determinazione n. 46 del 25.07.2022, prodotta in atti, ha liquidato in favore di la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto per cui oggi è causa, nonché CP_2
le spese legali relative al decreto ingiuntivo. Ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Parte opposta nelle proprie note ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, opponendosi tuttavia alla compensazione delle spese, evidenziando che parte opponente ha depositato la delibera del 13 aprile 2023 n. 32, relativa alla rateizzazione del credito vantato dal oggetto del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi CP_2 all' il 22 novembre 2018 e reso esecutivo, su istanza del in data 13 aprile Pt_2 CP_3
2022, rilevando che esso riguardava somme diverse da quelle ingiunte, e che la somma di €
1.187, 63 è relativa al procedimento di notificata del decreto di esecutività del predetto verbale. Ha chiesto la condanna di parte opponente alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale, con distrazione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Come precisato in giurisprudenza, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese...” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. II, 31/10/2023,
n.30251).
Quanto alle spese, va ritenuto che le stesse non siano state liquidate con la delibera del 13 aprile 2023, versate in atti, poiché come risulta dalla stessa delibera, la somma di €
2 1.187,63 ivi liquidata si riferisce alle spese di assistenza stragiudiziale richieste dall'avv.
Flores relativamente alle spese del procedimento relativo all'esecutività del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all' in data 13.04.2022 e non a quelle per la Pt_2
rateizzazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vanno quindi poste a carico dell'opponente secondo il principio di soccombenza virtuale, avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata solo in seguito all'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con delibera del
25.07.2022, che ha liquidato solo le spese del procedimento per decreto ingiuntivo. Esse vanno liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese della presente opposizione, che liquida in € 1.313,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 26.02.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del
25.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3385/2020 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSO DA
, in persona del legale rappresentante por Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Di Re;
- OPPONENTE - contro
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Danilo Flores;
CP_2
- OPPOSTA-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 agosto 2020 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n.503/2020, emesso nel procedimento iscritto al n.r.g. 2798/20 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.868,18, oltre interessi e rivalutazione a titolo di omesse indennità accessorie, relative ai periodi dal
01.01.2015 al 30.06.2019.
Eccepiva la prescrizione del credito azionato, l'inesistenza della pretesa creditoria e la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta.
1 Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento dell'indennità per mancato preavviso delle dimissioni.
resisteva alla proposta opposizione. CP_2
Sostituita l'udienza del 25.02.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
Preliminarmente va dato atto che nelle note di trattazione scritta parte opponente ha dato atto che con determinazione n. 46 del 25.07.2022, prodotta in atti, ha liquidato in favore di la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto per cui oggi è causa, nonché CP_2
le spese legali relative al decreto ingiuntivo. Ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Parte opposta nelle proprie note ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, opponendosi tuttavia alla compensazione delle spese, evidenziando che parte opponente ha depositato la delibera del 13 aprile 2023 n. 32, relativa alla rateizzazione del credito vantato dal oggetto del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi CP_2 all' il 22 novembre 2018 e reso esecutivo, su istanza del in data 13 aprile Pt_2 CP_3
2022, rilevando che esso riguardava somme diverse da quelle ingiunte, e che la somma di €
1.187, 63 è relativa al procedimento di notificata del decreto di esecutività del predetto verbale. Ha chiesto la condanna di parte opponente alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale, con distrazione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Come precisato in giurisprudenza, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese...” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. II, 31/10/2023,
n.30251).
Quanto alle spese, va ritenuto che le stesse non siano state liquidate con la delibera del 13 aprile 2023, versate in atti, poiché come risulta dalla stessa delibera, la somma di €
2 1.187,63 ivi liquidata si riferisce alle spese di assistenza stragiudiziale richieste dall'avv.
Flores relativamente alle spese del procedimento relativo all'esecutività del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all' in data 13.04.2022 e non a quelle per la Pt_2
rateizzazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vanno quindi poste a carico dell'opponente secondo il principio di soccombenza virtuale, avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata solo in seguito all'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con delibera del
25.07.2022, che ha liquidato solo le spese del procedimento per decreto ingiuntivo. Esse vanno liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese della presente opposizione, che liquida in € 1.313,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 26.02.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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