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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 883/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Zorzi Esmeralda con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Rovigo, via IV Novembre,
2 nei confronti di ricorrente
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Donato, con domicilio eletto nello studio di questi in Este (PD), Via M. D'Azeglio, 39 b resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente e parte resistente:
“rinuncia alle reciproche domande di addebito e accettazione della rinuncia avversaria;
separazione; assegnazione della casa coniugale alla resistente, con collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, il ricorrente libererà l'immobile entro 60 giorni dalla data odierna, asportando i propri effetti personali, e le parti si accordano affinché il ricorrente possa prelevare anche i mobili della camera da letto matrimoniale;
affidamento condiviso della minore ai genitori;
salvi migliori
accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, a fine settimana alternati dal
1 venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
durante la settimana due pomeriggi alla settimana, che in difetto di diverso accordo, saranno il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola alle ore 21.00; 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni a Pasqua e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da
concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
assegno unico al 100% alla madre della minore, che ne
potrà fare richiesta in via autonoma, anche senza il consenso del padre della minore;
il padre
concorrerà nella misura del 70% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi
che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte
dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il
preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese
scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e
lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che
richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e
pertinenti attrezzature, per una seconda attività sportiva;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il ricorrente continuerà a farsi carico della rata di mutuo sull'immobile casa coniugale;
il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di euro
400,00 euro, entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici istat;
ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento”.
Ragioni della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto notificati a mani in data 6.7.2024, ha Parte_1
chiesto pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dalla coniuge CP_1
sposata in Sant'Elena (PD) il 20.6.2015, dopo un periodo di convivenza more uxorio.
[...]
A motivo della domanda il ricorrente ha addotto l'improseguibilità della convivenza divenuta intollerabile a causa delle frequenti liti determinate dalle continue ingerenze nella vita familiare da parte di (figlia nata da una precedente relazione della convenuta), nonché della zia della Per_1
2 resistente, sig.ra , la quale ormai da tempo frequenta stabilmente la casa coniugale Controparte_2
contro il volere del ricorrente.
Il ha chiesto che la figlia minore nata il [...], venga affidata in via Parte_1 Per_2
congiunta ai genitori, con residenza prevalente presso il padre nella casa coniugale da assegnarsi al ricorrente medesimo;
non ha formulato domanda di contribuzione al mantenimento della piccola da porsi a carico della ed ha proposto un calendario settimanale delle visite alla piccola da CP_1
parte della madre, oltre ai tempi di frequentazione della congiunte durante le festività ed il periodo feriale.
La si è costituita in giudizio e non si è opposta alla pronuncia di separazione personale dei CP_1
coniugi, convenendo sulla cessazione dell'affectio maritalis la cui causa viene attribuita dalla resistente al coniuge, legatosi apertamente ad un'altra donna ed uso trascorrere l'intero fine settimana lontano dalla famiglia e dalla casa coniugale. Ha chiesto, in conseguenza, che la sentenza pronunci l'addebito della separazione al marito.
La ha aderito alla domanda di affidamento congiunto della figlia minore;
ha chiesto, CP_1
tuttavia, di essere il genitore collocatario di e di avere, in conseguenza, assegnata la casa Per_2
coniugale.
In ragione della disparità degli emolumenti da lavoro (euro 46.000,00 annui quanto al , Parte_1 euro 15.000,00 annui circa quanto alla ) ha chiesto statuirsi l'obbligo del padre di contribuire CP_1
al mantenimento della figlia in ragione di euro 700,00 mensili e al versamento del 70 % delle spese straordinarie, e a quello della coniuge in ragione euro 150,00, somme entrambe soggette a rivalutazione ISTAT.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi e disposto contestualmente che le parti integrassero la documentazione attestante i redditi da lavoro, le parti hanno confermato avanti il Giudice la volontà di non riconciliarsi ed hanno aderito alla proposta conciliativa del tribunale formulata tenendo conto delle deduzioni e delle domande svolte dai difensori nelle memorie ex art. 473bis 17 cpc (tra le quali quella di addebito della separazione alla ). CP_1
La causa perviene quindi al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti sia emersa con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi. Non si dà luogo alla pronuncia di addebito della separazione stante la reciproca rinuncia alle domande de quibus e la reciproca accettazione.
3 Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi, ritenute conformi alla legge ed agli interessi della prole non economicamente autosufficiente.
Viene disposto l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, non essendo verificato Per_2
alcun presupposto per una pronuncia di senso contrario.
Anche le residue condizioni richieste dalle parti sono meritevoli di accoglimento, risultando conformi all'interesse della figlia della coppia.
Le clausole aventi contenuto economico convenute in favore della minore, rispettano il canone previsto dall'art. 316bis c.c., secondo il quale ogni genitore risponde del mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e o casalingo”; nel caso di specie è indubbio che il goda di entrate da lavoro sensibilmente Parte_1
superiori a quelle della e debba, a fronte del tempi di maggior accudimento da parte della CP_1
madre, provvedere in misura significativa al benessere materiale della figlia.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 833/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi a uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Sant'Elena (PD) il 20.6.2015, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del detto Comune, n. 1, anno 2015, parte I, serie /, Comune di Sant'Elena (PD);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 7.01.2025
il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 883/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Zorzi Esmeralda con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Rovigo, via IV Novembre,
2 nei confronti di ricorrente
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Donato, con domicilio eletto nello studio di questi in Este (PD), Via M. D'Azeglio, 39 b resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente e parte resistente:
“rinuncia alle reciproche domande di addebito e accettazione della rinuncia avversaria;
separazione; assegnazione della casa coniugale alla resistente, con collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, il ricorrente libererà l'immobile entro 60 giorni dalla data odierna, asportando i propri effetti personali, e le parti si accordano affinché il ricorrente possa prelevare anche i mobili della camera da letto matrimoniale;
affidamento condiviso della minore ai genitori;
salvi migliori
accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, a fine settimana alternati dal
1 venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
durante la settimana due pomeriggi alla settimana, che in difetto di diverso accordo, saranno il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola alle ore 21.00; 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni a Pasqua e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da
concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
assegno unico al 100% alla madre della minore, che ne
potrà fare richiesta in via autonoma, anche senza il consenso del padre della minore;
il padre
concorrerà nella misura del 70% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi
che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte
dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il
preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese
scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e
lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che
richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e
pertinenti attrezzature, per una seconda attività sportiva;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il ricorrente continuerà a farsi carico della rata di mutuo sull'immobile casa coniugale;
il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di euro
400,00 euro, entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici istat;
ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento”.
Ragioni della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto notificati a mani in data 6.7.2024, ha Parte_1
chiesto pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dalla coniuge CP_1
sposata in Sant'Elena (PD) il 20.6.2015, dopo un periodo di convivenza more uxorio.
[...]
A motivo della domanda il ricorrente ha addotto l'improseguibilità della convivenza divenuta intollerabile a causa delle frequenti liti determinate dalle continue ingerenze nella vita familiare da parte di (figlia nata da una precedente relazione della convenuta), nonché della zia della Per_1
2 resistente, sig.ra , la quale ormai da tempo frequenta stabilmente la casa coniugale Controparte_2
contro il volere del ricorrente.
Il ha chiesto che la figlia minore nata il [...], venga affidata in via Parte_1 Per_2
congiunta ai genitori, con residenza prevalente presso il padre nella casa coniugale da assegnarsi al ricorrente medesimo;
non ha formulato domanda di contribuzione al mantenimento della piccola da porsi a carico della ed ha proposto un calendario settimanale delle visite alla piccola da CP_1
parte della madre, oltre ai tempi di frequentazione della congiunte durante le festività ed il periodo feriale.
La si è costituita in giudizio e non si è opposta alla pronuncia di separazione personale dei CP_1
coniugi, convenendo sulla cessazione dell'affectio maritalis la cui causa viene attribuita dalla resistente al coniuge, legatosi apertamente ad un'altra donna ed uso trascorrere l'intero fine settimana lontano dalla famiglia e dalla casa coniugale. Ha chiesto, in conseguenza, che la sentenza pronunci l'addebito della separazione al marito.
La ha aderito alla domanda di affidamento congiunto della figlia minore;
ha chiesto, CP_1
tuttavia, di essere il genitore collocatario di e di avere, in conseguenza, assegnata la casa Per_2
coniugale.
In ragione della disparità degli emolumenti da lavoro (euro 46.000,00 annui quanto al , Parte_1 euro 15.000,00 annui circa quanto alla ) ha chiesto statuirsi l'obbligo del padre di contribuire CP_1
al mantenimento della figlia in ragione di euro 700,00 mensili e al versamento del 70 % delle spese straordinarie, e a quello della coniuge in ragione euro 150,00, somme entrambe soggette a rivalutazione ISTAT.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi e disposto contestualmente che le parti integrassero la documentazione attestante i redditi da lavoro, le parti hanno confermato avanti il Giudice la volontà di non riconciliarsi ed hanno aderito alla proposta conciliativa del tribunale formulata tenendo conto delle deduzioni e delle domande svolte dai difensori nelle memorie ex art. 473bis 17 cpc (tra le quali quella di addebito della separazione alla ). CP_1
La causa perviene quindi al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti sia emersa con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi. Non si dà luogo alla pronuncia di addebito della separazione stante la reciproca rinuncia alle domande de quibus e la reciproca accettazione.
3 Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi, ritenute conformi alla legge ed agli interessi della prole non economicamente autosufficiente.
Viene disposto l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, non essendo verificato Per_2
alcun presupposto per una pronuncia di senso contrario.
Anche le residue condizioni richieste dalle parti sono meritevoli di accoglimento, risultando conformi all'interesse della figlia della coppia.
Le clausole aventi contenuto economico convenute in favore della minore, rispettano il canone previsto dall'art. 316bis c.c., secondo il quale ogni genitore risponde del mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e o casalingo”; nel caso di specie è indubbio che il goda di entrate da lavoro sensibilmente Parte_1
superiori a quelle della e debba, a fronte del tempi di maggior accudimento da parte della CP_1
madre, provvedere in misura significativa al benessere materiale della figlia.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 833/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi a uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Sant'Elena (PD) il 20.6.2015, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del detto Comune, n. 1, anno 2015, parte I, serie /, Comune di Sant'Elena (PD);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 7.01.2025
il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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