Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
Al difensore d'ufficio nominato nel corso del giudizio a seguito del decesso del difensore di fiducia al quale sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio, non spetta la rinnovazione della citazione ma la concessione di un termine a difesa, il cui eventuale diniego integra una nullità a regime intermedio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2013, n. 48817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48817 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GENTILE D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2402
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 26387/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO GAETANO N. IL 07/08/1943;
avverso la sentenza n. 1416/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti i motivi del Difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
PAGANO GAETANO.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 12.02.2013 confermativa della decisione del Tribunale della stessa città che lo aveva condannato per i reati:
- capo A) - art. 640 c.p. per truffa, perché prospettava ad IC Aurelio, che gli aveva consegnato la propria autovettura incidentata previo pagamento delle spese perché la rottamasse, di avere effettivamente fatto demolire l'auto a cura della società Trinacria Metalli srl, inducendolo in errore nel rilasciargli un certificato di demolizione automobilistica, apparentemente emesso dalla Trinacria Metalli srl poi rivelatosi falso;
- capo B) - art. 485 c.p. per avere formato o comunque concorso a formare l'atto falso di cui al capo A); - fatti del maggio 2006;
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e e). 1) - In primo luogo, si deduce violazione di legge osservando che, a seguito della morte del difensore di fiducia, si era proceduto oltre nel dibattimento di primo grado senza provvedere alla notifica del decreto di citazione al difensore di ufficio nominato;
2) - In secondo luogo si deduce la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il reato di falso, al capo B), senza procedere a rinnovazione dell'istruzione e a perizia grafica al fine di verificare la paternità del falso attribuito all'imputato, ovvero, in subordine, onde verificare se l'imputazione andava modificata in quella ex art. 489 c.p.;
3) - In terzo luogo si deduce l'illogicità della motivazione per avere trascurato di considerare che il fatto ascritto all'imputato al capo A), andava qualificato ai sensi dell'art. 646 c.p. e non in quello di truffa posto che l'autovettura era stata consegnata spontaneamente dal IC senza alcun raggiro o artificio e che l'attività eventualmente appropriativa era intervenuta in un secondo momento;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) - Quanto al merito, il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione dei fatti, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
- Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice di appello ha motivato in ordine alla ricorrenza del reato di truffa, osservando che l'attività fraudolenta dell'imputato si era concretizzata nella condotta menzognera, consistita nel raggiro di assicurare il compimento dell'attività di demolizione e nell'artificio di avere formato un certificato falso di demolizione, così da indurre in errore il IC;
- con tale motivazione la Corte di appello ha incisivamente sottolineato come la condotta fraudolenta sia stata rivolta ad omettere la demolizione del veicolo e ad intascare in via definitiva il compenso versato dal IC, sicché risulta congrua la motivazione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il reato di truffa;
correttamente la Corte di appello ha escluso l'ipotesi dell'appropriazione indebita che, impropriamente il ricorrente riconduce all'impossessamento dell'autovettura laddove nel capo di imputazione si chiariva che la truffa era preordinata alla indebita percezione del compenso per la demolizione, mai effettuata. 3.2) - È configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa;
Cassazione penale, sez. 5 05/02/2008. n. 21409. E, difatti, il ricorso risulta infondato anche riguardo al reato di falso che la Corte di appello riconduce, con incensurabile valutazione in fatto, alla condotta ed alla volontà dell'imputato che si è servito di tale falso per indurre in errore la persona offesa circa l'avvenuta demolizione.
3.3) - Al riguardo, la Corte di appello ha rilevato l'inutilità dell'accertamento grafico peritale e della rinnovazione dell'istruttoria, osservando con motivazione congrua, per un verso, che nel capo di imputazione il falso era contestato anche a titolo di concorso, sicché non rilevava se la materialità del reato era attribuibile ad altri e, per altro verso, che la condotta dell'imputato risultava chiaramente ricostruita così da escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
motivazione corretta atteso che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, sicché non può essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria. Cassazione penale, sez. 2 21/09/2010, n. 36276.
3.4.a) - Ugualmente infondato è poi il motivo di carattere processuale relativo alla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al nuovo di difensore di ufficio nominato in sostituzione di quello di fiducia deceduto nelle more, atteso che la Corte di appello ha sottolineato correttamente che il decreto di citazione a giudizio era stato ritualmente notificato sia all'imputato che al difensore di fiducia, sicché il contraddittorio era stato pienamente e regolarmente costituito al momento del decesso del difensore di fiducia, decesso intervenuto nel corso del processo che, nel frattempo, aveva subito già due rinvii di udienza.
b) - In tale situazione, la Corte territoriale ha ritenuto di procedere alla nomina di un difensore di ufficio, senza nuova notifica del decreto di citazione a giudizio proprio sulla scorta dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio. c) - Al riguardo il ricorrente richiama il principio affermato da questa Corte per il quale ricorre la nullità assoluta e insanabile della citazione a giudizio qualora la relativa notificazione non sia stata effettuata al difensore di fiducia perché deceduto e, non avendo l'imputato nominato altro difensore, non si sia provveduto alla nomina del difensore d'ufficio e alla notificazione allo stesso;
Cassazione penale, sez. 5 21/05/2009. n. 28444. d) -Il motivo non coglie nel segno , trattandosi di un principio non applicabile alla fattispecie, ove il decreto di citazione a giudizio era stato già notificato al difensore di fiducia, sicché, in presenza della regolare costituzione del contraddittorio non occorreva nuova notifica dello stesso decreto al difensore di ufficio nominato successivamente, essendo pacifico in Giurisprudenza che il giudice prima del dibattimento, deve provvedere immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio allorché dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia dell'imputato a causa del suo decesso, Cassazione penale, sez. 2 26/11/2009, n. 48881 e non come nel caso, ove la notifica era ritualmente avvenuta e il decesso è intervenuto dopo la regolare costituzione del contraddittorio.
e) - In fattispecie analoga - richiamabile in tema di esame di vizi procedimentali - si è ritenuta l'abnormità, in quanto comporterebbe un'indebita regressione del procedimento, la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, derivante dalla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato all'indagato ed al difensore di ufficio, perché non reiterato al difensore di fiducia successivamente nominato, sulla scorta della considerazione che, a seguito del compimento delle indagini con l'interrogatorio dell'indagato, il contraddittorio risulta assicurato dal deposito della documentazione relativa alle nuove indagini, imposto dall'art. 416 c.p.p.. Cassazione penale, sez. 3 03/03/2004. n. 14756.
f) Nella specie, essendo stato già iniziato il giudizio e già costituito il contraddittorio, soccorre l'art. 97 c.p.p. che disciplina, al comma 1, la nomina del difensore di ufficio all'imputato che è privo di un difensore di fiducia o ne è restato privo - come nella specie.
È noto che il comma 2 del citato articolo di legge prevede una speciale procedura di nomina del difensore di ufficio che, nella specie, non è stata seguita, essendosi proceduto - de plano - alla nomina del difensore di ufficio a norma del successivo comma 4 dello stesso art. 97 c.p.p., tra i legali immediatamente reperibili,
relativo però alla diversa ipotesi dell'assenza temporanea del difensore ovvero all'abbandono della difesa.
g) - Tuttavia, la designazione, quale difensore di ufficio, di un difensore diverso da quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forense d'intesa con il Presidente del Tribunale non configura una nullità sussumibile nella previsione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) Cassazione penale, sez. 3 04/11/2011, n. 2176. h) - Invero, la violazione delle regole per l'individuazione del difensore da nominare d'ufficio, non determina nullità perché non incide sul diritto all'assistenza difensiva dell'imputato. Cassazione penale, sez. 3, 11/03/2009. n. 20935. D'altra parte, il citato art. 97, comma 4, ultimo periodo prevede che, nel corso del giudizio possa essere nominato come sostituto, solo un difensore iscritto nell'elenco di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p., non comminando peraltro la nullità per l'inosservanza di tale obbligo, sicché, per il principio di tassatività vigente in materia, la nomina come difensore di ufficio di un professionista non inserito in detto elenco non può ritenersi affetta da nullità, perché non incide sull'assistenza tecnica che deve essere assicurata all'interessato. (Sez. 2, 22 febbraio 2007). I) - Il Difensore così nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono, avrebbe avuto diritto alla concessione del termine a difesa, (Cassazione penale, sez. 2, 05/06/2007, n. 26298) circostanza che non rileva nella specie , non rientrando tale questione nei motivi di ricorso e, comunque, non risultando essere stato chiesto il suddetto termine.
1) - Al riguardo si è ritenuto che il difensore nominato come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono;
Sez. 2, 5 giugno 2007, n. 26298. m) - Invero - quand'anche si ritenesse applicabile anche al sostituto di udienza la disposizione di cui all'art. 108 cit. - occorre dire che la violazione della norma (con il diniego del termine ovvero la concessione di un termine inferiore a quello minimo di legge) integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell'art. 182 c.p.p., dal difensore presente subito dopo il compimento dell'atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni e sanatorie di cui agli artt. 180 e segg. c.p.p. (Cass. sez.
5.7 marzo 2003. n. 15098. 3-5) - Conclusivamente può affermarsi il seguente principio:
L'accertamento successivo della morte del difensore non comporta una invalidità del decreto di citazione regolarmente emesso ne' impone una sua ripetizione con l'indicazione del nuovo difensore nominato. Ne consegue che al difensore di ufficio, nominato nel corso del giudizio, non compete la notifica del decreto di citazione a giudizio. A tale difensore compete il termine a difesa, il cui eventuale diniego integra una nullità a regime intermedio sanabile ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.. 3.6) - Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013