Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2026, proposto da
AN LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Benussi, Silvia Spicchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castiglione dei Pepoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
Bottega della Carne di FA ES FA PI & C. Snc, Appennino Slow Scarl, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Castiglione dei Pepoli sull'istanza di accesso ai documenti presentata in data 22 novembre 2025;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso mediante estrazione in copia e l'emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 116 C.P.A., previo annullamento del silenzio mantenuto dall'Amministrazione resistente, in ordine all'istanza proposta il 22 novembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. GO Di TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 22 novembre 2025 la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti amministrativi presso il Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), ove risiede, al fine di ottenere la documentazione comprovante le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico aventi ad oggetto l’area antistante la propria abitazione in via Sant’AN n. 11, la quale in occasione di manifestazioni pubbliche veniva regolarmente occupata da tavoli e sedie impedendo l’accesso alla suddetta abitazione, intralciando l’ingresso e causandole altresì ulteriori disagi. Tale istanza di accesso agli atti era pertanto motivata dalla necessità di verificare la legittimità dell’occupazione per eventuali fini difensivi della propria posizione, anche a fronte di altra previa istanza di accesso civico generalizzato agli atti amministrativi, già presentata dalla ricorrente in data 21.08.2023 e tuttavia solo parzialmente riscontrata dal Comune, dalla quale si apprendeva, da un lato, che la Bottega della Carne di FA ES, FA RO & C. S.n.c. era titolare di concessione per una superficie di metri quadrati due, incompatibile con lo svolgimento effettivo delle manifestazioni, come si evince altresì dalla documentazione fotografica allegata dalla stessa ricorrente a sostegno del ricorso, dall’altro che la Appennino Slow – Scarl, pur avendo occupato il suolo pubblico in plurime occasioni non risultava tuttavia titolare di apposita concessione.
A fronte, dunque, dell’incompletezza della documentazione fornita dal Comune a riscontro della prima istanza di accesso presentata, la ricorrente formulava l’istanza in parte qua, debitamente motivata in punto di presupposti, per ottenere l’accesso a qualsivoglia documentazione avente ad oggetto lo svolgimento di manifestazioni ed eventi che comportino l’occupazione del suolo pubblico di via Sant’AN.
L’istanza, decorsi i trenta giorni previsti ex art. 25 l. 241/1990 per la formazione del silenzio rigetto in tema di accesso agli atti amministrativi, era respinta dal Comune, il quale non forniva riscontro alcuno.
La ricorrente di conseguenza impugnava la decisione così formatasi.
Non si costituiva il Comune resistente, né alcuno dei controinteressati.
DIRITTO
In punto di legittimazione attiva ad esercitare il diritto di accesso previsto dalla l. 241/1990, l’art. 22 della medesima prevede che l’istante vi debba avere un interesse diretto, concreto ed attuale: orbene, risulta evidente, ed adeguatamente motivato, l’interesse della ricorrente ad accedere a documenti amministrativi che regolano e concedono l’occupazione di suolo pubblico relativamente a quelle porzioni del territorio comunale direttamente antistanti la propria abitazione, ritenendosi la ricorrente lesa nei propri diritti di proprietaria, il che corrisponde pacificamente a situazione giuridicamente tutelata. L’interesse all’accesso agli atti è da ritenersi pertanto diretto e sufficientemente concreto, avendo allegato la ricorrente l’impedimento che l’occupazione del suolo pubblico davanti alla propria abitazione le cagionava. In punto di attualità, nonostante si tratti di manifestazioni che si sono concluse nel periodo estivo, le stesse, da quanto si apprende dalla documentazione fornita dalla stessa amministrazione in risposta alla prima istanza di accesso, solo parzialmente soddisfatta, si svolgono da anni nel Comune di Castiglione dei Pepoli con sufficiente regolarità, pertanto è ragionevole ritenere sia che le concessioni possano essere vigenti ed altresì disposte a cadenza regolare in occasione dello svolgimento delle manifestazioni interessate, come si evince con riferimento alla concessione di cui è titolare Bottega della Carne di FA ES, FA RO & C. S.n.c..
Non essendo allo stato noto il dato temporale della vigenza delle concessioni, precipuamente a causa del diniego all’accesso per cui è causa, è ragionevole ritenere che anche il requisito dell’attualità sia, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, sufficientemente integrato.
In punto di individuazione dei documenti inerenti la propria posizione, la ricorrente correttamente circoscriveva la propria istanza alla “documentazione inerente alle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate sia alla Bottega della Carne, sia alla Appenino slow e comunque a tutta la documentazione relativa allo svolgimento di manifestazioni ed eventi che comportino l’occupazione del suolo pubblico di Via di Sant’AN”, così delimitando e direttamente riconducendo i documenti richiesti alla propria posizione giuridica, confliggente con quella dei controinteressati potenzialmente titolari di concessione, e ad un tempo evitando che l’accesso si traduca in controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione che la legge vieta.
Il ricorso è, pertanto, fondato e l’Amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente i documenti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ordina al Comune resistente il rilascio dei documenti richiesti entro trenta giorni.
Condanna il comune intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in favore del ricorrente in euro 2000 (duemila), oltre spese generali, Iva e Cpa, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di TT |
IL SEGRETARIO