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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2905/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2905 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario D'Ario presso il cui studio in Aversa (CE), Via Maiuri n. 17, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] l'[...]; rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Pietro Pezone (c.f. , presso il cui studio in Giugliano in CodiceFiscale_3
Campania (NA), Via A. Palumbo n. 179, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
I procuratori dei ricorrenti chiedevano assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 03.04.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il regime patrimoniale della separazione legale dei beni (Atto n. 145 -
Parte II – serie A - sez. F, Anno 2007) con in data 07.07.2007 in Napoli (NA), dalla cui CP_1 unione nascevano (il 06.10.2008), (il 07.09.2001) e (il 22.01.2021), oggi tutte Per_1 Per_2 Per_3 minorenni ed economicamente non autosufficienti, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale con affido condiviso della prole, l'assegnazione della causa coniugale alla ricorrente, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e un assegno di mantenimento delle figlie e di essa ricorrente , rispettivamente di € 900,00 (novecento/00) e di € 200,00 (duecento/00).
Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 15.10.2025 CP_1 chiedendo l'affido condiviso e di porre a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie, nella misura di € 600,00 (seicento/00) mensili, e si opponeva alla domanda di mantenimento in favore della ricorrente, deducendone l'indipendenza economica.
All'udienza del 25.11.2025, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori esibivano un accordo bonario, raggiunto dai coniugi nelle more del processo e già depositato in giudizio in data 24.11.2025, che veniva integralmente letto e confermato dalle parti in udienza e pertanto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. pagina 2 di 4 affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui all'accordo raggiunto nelle more del processo e depositato in giudizio in data 24.11.2025, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) i figli minori vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, regolando il diritto di visita del padre nei termini che seguono.
Il padre terrà con sé i figli a week end alterni dal venerdì sera alla domenica pomeriggio e potrà vedere i figli durante la settimana con modalità libere previa comunicazione all'altro genitore. durante le vacanze natalizie, il padre terrà con se i figli, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre negli anni dispari, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con se i figli per 15 giorni consecutivi, in funzione delle ferie di cui il medesimo disporrà, il che dovrà essere comunicato alla madre entro il mese di Giugno di ogni anno. per il giorno del compleanno dei figli i coniugi osserveranno il criterio dell'alternanza, e per ogni festività trascorsa con uno dei genitori, quella successiva dovrà essere trascorsa con l'altro;
3) Che la casa coniugale, sita in Marano di Napoli alla Via Silvano n. 13, sarà assegnata in uso con i relativi arredi alla Sig. , genitore collocatario della prole;
Pt_1
4) Il Sig. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, corrisponderà la somma CP_1 mensile di € 600,00 (€ 200,00 per figlio) da versare entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico postale e/o postale su coordinate di seguito a specificarsi e sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT come per legge;
5) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come da vigente protocollo in auge presso il Tribunale di Napoli NORD da ritenersi qui per integralmente trascritto. In deroga viene stabilito che le spese dentistiche in corso per la figlia Per_2 saranno a carico del padre nella misura del 100%;
6) Il pagamento delle utenze di luce e gas per l'abitazione sita in Marano alla Via Silvano n. 13 assegnata come sopra alla sig.ra saranno a carico del Sig. che Parte_1 CP_1 continuerà a pagarle;
7) L'assegno unico universale, in funzione dell'affido condiviso della prole, sarà diviso al 50% tra i coniugi;
8) Il Sig. nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento e viceversa;
CP_1
pagina 3 di 4 9) Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del presente accordo raggiunto.
Per quanto non previsto e non regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
Spese legali compensate”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, ed essendo conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia e l'accordo raggiunto tra le parti, vanno dichiarate interamente compensate le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 CP_1
, nato a [...] l'[...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. alle C.F._2 le condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 145 - Parte II – serie A - sez. F, Anno 2007);
c) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente est.
Dr.ssa Alessandro Tabarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2905 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario D'Ario presso il cui studio in Aversa (CE), Via Maiuri n. 17, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] l'[...]; rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Pietro Pezone (c.f. , presso il cui studio in Giugliano in CodiceFiscale_3
Campania (NA), Via A. Palumbo n. 179, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
I procuratori dei ricorrenti chiedevano assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 03.04.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il regime patrimoniale della separazione legale dei beni (Atto n. 145 -
Parte II – serie A - sez. F, Anno 2007) con in data 07.07.2007 in Napoli (NA), dalla cui CP_1 unione nascevano (il 06.10.2008), (il 07.09.2001) e (il 22.01.2021), oggi tutte Per_1 Per_2 Per_3 minorenni ed economicamente non autosufficienti, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale con affido condiviso della prole, l'assegnazione della causa coniugale alla ricorrente, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e un assegno di mantenimento delle figlie e di essa ricorrente , rispettivamente di € 900,00 (novecento/00) e di € 200,00 (duecento/00).
Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 15.10.2025 CP_1 chiedendo l'affido condiviso e di porre a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie, nella misura di € 600,00 (seicento/00) mensili, e si opponeva alla domanda di mantenimento in favore della ricorrente, deducendone l'indipendenza economica.
All'udienza del 25.11.2025, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori esibivano un accordo bonario, raggiunto dai coniugi nelle more del processo e già depositato in giudizio in data 24.11.2025, che veniva integralmente letto e confermato dalle parti in udienza e pertanto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. pagina 2 di 4 affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui all'accordo raggiunto nelle more del processo e depositato in giudizio in data 24.11.2025, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) i figli minori vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, regolando il diritto di visita del padre nei termini che seguono.
Il padre terrà con sé i figli a week end alterni dal venerdì sera alla domenica pomeriggio e potrà vedere i figli durante la settimana con modalità libere previa comunicazione all'altro genitore. durante le vacanze natalizie, il padre terrà con se i figli, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre negli anni dispari, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con se i figli per 15 giorni consecutivi, in funzione delle ferie di cui il medesimo disporrà, il che dovrà essere comunicato alla madre entro il mese di Giugno di ogni anno. per il giorno del compleanno dei figli i coniugi osserveranno il criterio dell'alternanza, e per ogni festività trascorsa con uno dei genitori, quella successiva dovrà essere trascorsa con l'altro;
3) Che la casa coniugale, sita in Marano di Napoli alla Via Silvano n. 13, sarà assegnata in uso con i relativi arredi alla Sig. , genitore collocatario della prole;
Pt_1
4) Il Sig. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, corrisponderà la somma CP_1 mensile di € 600,00 (€ 200,00 per figlio) da versare entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico postale e/o postale su coordinate di seguito a specificarsi e sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT come per legge;
5) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come da vigente protocollo in auge presso il Tribunale di Napoli NORD da ritenersi qui per integralmente trascritto. In deroga viene stabilito che le spese dentistiche in corso per la figlia Per_2 saranno a carico del padre nella misura del 100%;
6) Il pagamento delle utenze di luce e gas per l'abitazione sita in Marano alla Via Silvano n. 13 assegnata come sopra alla sig.ra saranno a carico del Sig. che Parte_1 CP_1 continuerà a pagarle;
7) L'assegno unico universale, in funzione dell'affido condiviso della prole, sarà diviso al 50% tra i coniugi;
8) Il Sig. nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento e viceversa;
CP_1
pagina 3 di 4 9) Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del presente accordo raggiunto.
Per quanto non previsto e non regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
Spese legali compensate”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, ed essendo conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia e l'accordo raggiunto tra le parti, vanno dichiarate interamente compensate le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 CP_1
, nato a [...] l'[...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. alle C.F._2 le condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 145 - Parte II – serie A - sez. F, Anno 2007);
c) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente est.
Dr.ssa Alessandro Tabarro
pagina 4 di 4