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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1340 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. VARALLI NICOLO', giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. VARALLI NICOLO', giusta delega in Controparte_1
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e ra ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Controparte_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 26.11.2006 in Albania, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Cesio al numero 1, parte II, serie C, anno 2007, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto Parte_1 Controparte_1
in Albania il 26.11.2006 e trascritto regolarmente il 26.03.2007 nel Comune di Cesio (IM), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 1 parte II serie C – anno 2007).
3) La casa coniugale rimarrà di proprietà e nel possesso della SI.ra , che ora la Parte_1
abita unitamente ai propri due figli.
4) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. avrà residenza abituale presso la casa familiare della SI.ra , mentre Per_1 Pt_1
le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Regolare i tempi di frequentazione tra il SI. ed il figlio come segue: CP_1
- Il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà durante la settimana, previo Per_1
accordo con la madre, mentre il minore trascorrerà due fine settimana al mese presso la residenza del padre e per quanto riguarda le vacanze estive il minore rimarrà con il padre sette giorni consecutivi in concomitanza delle ferie del SI. CP_1
- Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il minore starà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni. Verrà applicato lo stesso criterio per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, nonché ad ogni altra festività nel corso dell'anno.
6) Disporre che il SI. dovrà versare alla SI.ra , con modalità che verranno stabilite CP_1 Pt_1
tra le parti, € 200,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio sino al raggiungimento della piena indipendenza economica.
Il SI. sarà inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal CP_1
Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli, anche di quello maggiorenne finché non sarà completo autonomo economicamente, nonché
di tutte quella da ritenersi quali straordinarie rispetto alla quotidianità della vita condotta dai figli,
previo accordo e prova documentale.
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 18.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo