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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente relatore dott. Paolo Andrea Taviano– consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al numero 6061 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avvocato Tommaso Spada
- appellante
e
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocato Chiara Verdoliva
- appellata
CP_2 -appellata contumace avverso sentenza Tribunale di Roma n. 15581/2024 oggetto spese di lite conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, impugnava la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma n. 15581/2024 pubblicata in data 15/10/2024, con la quale lo stesso annullava la cartella di pagamento n. 09720220182097688000 dell'importo di 2.043.251,47 euro, dichiarava l'inesistenza del credito e condannava l' e la al pagamento Controparte_3 CP_2
in solido delle spese processuali liquidate in euro 10.000,00 per compensi.
L'appellante chiedeva, dunque, la riforma parziale della sentenza relativamente al capo delle spese di lite, atteso il valore della controversia di euro 2.043.251,47.
All'udienza del giorno 02/04/2025, le parti discutevano la causa oralmente e la
Corte invitava le stesse a trovare una soluzione transattiva sull'entità delle spese di lite.
All'udienza del giorno 18/06/2025, le parti davano atto alla Corte del mancato accordo in merito.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Attesa la semplicità della causa avente ad oggetto esclusivamente la riforma della decisione in merito alle spese di lite e considerando che il valore della causa di primo grado è pari ad euro 2.043.251,47, dunque rientrante nello scaglione tra 2.000.001 e 4.000.000 euro, occorre far riferimento ai valori minimi tabellari e pertanto liquidare i compensi nella misura di euro 24.668,00, anziché di euro
10.000,00.
In definitiva, l'appello della va accolto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15581/2024, in
[...]
parziale riforma della sentenza, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello condanna l' e Controparte_3
la al pagamento in solido delle spese processuali di primo grado CP_2
da liquidarsi in euro 24.668,00 per compensi, anziché in euro 10.000,00 (come liquidate in primo grado) oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
b) condanna e la al pagamento Controparte_1 CP_2
in solido delle spese del presente grado di giudizio in euro 3.966,00 da distrarsi ex art 93 c.p.c in favore del difensore antistatario.
Roma, li 01/07/2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente relatore dott. Paolo Andrea Taviano– consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di appello iscritta al numero 6061 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avvocato Tommaso Spada
- appellante
e
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocato Chiara Verdoliva
- appellata
CP_2 -appellata contumace avverso sentenza Tribunale di Roma n. 15581/2024 oggetto spese di lite conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, impugnava la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma n. 15581/2024 pubblicata in data 15/10/2024, con la quale lo stesso annullava la cartella di pagamento n. 09720220182097688000 dell'importo di 2.043.251,47 euro, dichiarava l'inesistenza del credito e condannava l' e la al pagamento Controparte_3 CP_2
in solido delle spese processuali liquidate in euro 10.000,00 per compensi.
L'appellante chiedeva, dunque, la riforma parziale della sentenza relativamente al capo delle spese di lite, atteso il valore della controversia di euro 2.043.251,47.
All'udienza del giorno 02/04/2025, le parti discutevano la causa oralmente e la
Corte invitava le stesse a trovare una soluzione transattiva sull'entità delle spese di lite.
All'udienza del giorno 18/06/2025, le parti davano atto alla Corte del mancato accordo in merito.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Attesa la semplicità della causa avente ad oggetto esclusivamente la riforma della decisione in merito alle spese di lite e considerando che il valore della causa di primo grado è pari ad euro 2.043.251,47, dunque rientrante nello scaglione tra 2.000.001 e 4.000.000 euro, occorre far riferimento ai valori minimi tabellari e pertanto liquidare i compensi nella misura di euro 24.668,00, anziché di euro
10.000,00.
In definitiva, l'appello della va accolto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15581/2024, in
[...]
parziale riforma della sentenza, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello condanna l' e Controparte_3
la al pagamento in solido delle spese processuali di primo grado CP_2
da liquidarsi in euro 24.668,00 per compensi, anziché in euro 10.000,00 (come liquidate in primo grado) oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
b) condanna e la al pagamento Controparte_1 CP_2
in solido delle spese del presente grado di giudizio in euro 3.966,00 da distrarsi ex art 93 c.p.c in favore del difensore antistatario.
Roma, li 01/07/2025
Il Presidente estensore