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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4.10.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Parte_1
Dalla Pietra che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 181/23 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 93/2021
Causa trattata all'udienza del 20.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “che la Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, ogni contraria e/o diversa domanda, deduzione, istanza e/o eccezione respinta e/o disattesa, in riforma della sentenza
n. 181/2023 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro,
Giudice dott.ssa IA BE, pronunciata nella causa n.
1156/2021 R.G.L, pubblicata il 7.4.2023, non notificata, Voglia
A) IN VIA PRELIMINARE:
- inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di apposita udienza, sospendere rispetto al signor l'efficacia Parte_1
esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n. 181/2023
R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, Giudice dott.ssa
IA BE, pronunciata nella causa n. 1156/2021 R.G.L, pubblicata il 7.4.2023, non notificata, sino alla conclusione del giudizio per i motivi meglio specificati in narrativa;
B) NEL MERITO:
-fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione, per ivi così giudicare:
In via principale:
- riformare, per i motivi in fatto e in diritto specificati in narrativa, la sentenza n. 181/2023 del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro,
Giudice dott.ssa IA BE, pronunciata nella causa n.
1156/2021 R.G.L, pubblicata il 7.4.2023, non notificata, conseguentemente:
- accertata e dichiarata l'estinzione dell'obbligo di pagamento ex art.
14 legge 689/1981, l'illegittimità dell'ordinanza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 2 legge n. 241/1990, e, comunque,
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l'infondatezza in fatto ed in diritto e la carenza probatoria della pretesa, annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertata l'erroneità, l'eccessività e l'inesattezza della somma pretesa per asserita violazione dell'art. 29 D.lgs 276/03, ridurre la stessa applicando le sanzioni minime o comunque contenerle nei limiti di legge, applicando altresì i principi di cui agli art. 8 e 11 della legge n. 689/1981.
B) In ogni caso:
- con integrale rifusione delle anticipazioni, spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate di giustizia.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte
d'appello Nel merito: respingere il presente appello, con conferma della sentenza n. 181/23 del Tribunale Vicenza.
Con vittoria di spese del grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.10.2023 il sig.
[...]
, legale rappresentante della società ha impugnato la Pt_1 CP_2
sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Vicenza ha dichiarato illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata nella parte in cui ha previsto una sanzione superiore al minimo edittale in relazione alla violazione dell'art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 per l'occupazione irregolare del lavoratore nella giornata del 7.12.2016 ed Persona_1
ha rigettato per il resto l'opposizione proposta. Il Giudice di prime
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cure, in particolare, ha escluso la fondatezza delle doglianze riferite alla violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 e dell'art. 2, l. n. 241/1990, ha ritenuto nella sostanza non specificamente contestato l'addebito riferito all'irregolare occupazione del sopra citato lavoratore nella giornata del 7.12.2016 ma ha ritenuto eccessiva la relativa sanzione comminata in misura superiore al minimo edittale. Il Tribunale ha, invece, ritenuto infondata l'opposizione in relazione all'altra violazione addebitata e fondata sul prodromico verbale ispettivo in cui era stata accertata l'irregolare somministrazione di manodopera di numerosi lavoratori, in forza di un contratto di appalto ritenuto non genuino stipulato con la società cooperativa , protrattasi Parte_2
dal giugno 2013 al dicembre 2016.
Nella sentenza gravata si afferma che: la società si occupava CP_2
della lavorazione e rifinizione di pelli e del loro successivo commercio;
il contratto d'appalto stipulato con aveva ad Parte_2
oggetto la “gestione della lavorazione di determinati articoli in pelle”, un'attività quasi totalmente coincidente con l'oggetto sociale della committente;
nel contratto non erano specificati gli articoli da lavorare e solo nell'allegato C si faceva riferimento alla lavorazione di rifilatura, da individuarsi come il servizio affidato alla cooperativa;
ai fini dell'esecuzione dell'appalto la committente aveva concesso in locazione ad un canone ritenuto simbolico un suo capannone e diversi importanti macchinari, necessari per la lavorazione oggetto dell'appalto; la cooperativa non disponeva né di locali, né di mezzi indispensabili per l'esecuzione del servizio affidato;
nel contratto d'appalto si prevedeva il rispetto da parte della cooperativa dei programmi e delle prescrizioni forniti di volta in volta dalla committente;
le emergenze istruttorie, sia pur non univoche, consentivano di affermare l'ingerenza del nell'attività affidata Pt_1
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all'appaltatrice e la parziale difformità dell'attività appaltata rispetto a quella di alcuni dei lavoratori della cooperativa, svolta nello stesso capannone ove operavano anche i dipendenti della committente. Di qui la violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e il riconoscimento di una somministrazione illecita di manodopera. Il Giudice riteneva, altresì infondata la doglianza svolta in ricorso in relazione all'entità della sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione per tale violazione.
Propone appello il sulla base di quattro motivi. Pt_1
a) Con il primo motivo sostiene l'erroneità della sentenza per aver ritenuto infondata l'eccezione con cui era stata denunciata la violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, atteso che gli ispettori avrebbero potuto formalizzare gli addebiti diversi mesi prima rispetto al settembre 2017, avendo avuto a disposizione tutti i dati rilevanti sin dal gennaio 2017.
b) Con il secondo motivo ribadisce l'asserita violazione dell'art. 2
l. n. 241/1990 sui termini del procedimento amministrativo, che non sarebbero stati rispettati nel caso di specie.
c) Con il terzo motivo sostiene l'erroneità della decisione per aver dato maggior rilievo a delle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva, anche da soggetti che avevano difficoltà a comprendere la lingua italiana, piuttosto che alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria orale che, di contro, avrebbero escluso ingerenze da parte della committente e valorizzato il ruolo del referente della cooperativa quale soggetto cui i dipendenti impiegati nell'appalto si rivolgevano per le loro necessità connesse al rapporto di lavoro e che dava loro indicazioni operative sull'attività da svolgere. Rileva che nell'ambito di un appalto genuino il committente può verificare
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e controllare lo svolgimento del lavoro oggetto dell'appalto in forza di quanto previsto dall'art. 1662 c.c., nega che vi fossero ingerenze della committente nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore e valorizza le modalità di determinazione del compenso sulla base del numero delle pelli lavorate, con conseguente assunzione del rischio d'impresa perché, a fronte di un numero variabile di pelli lavorate, l'appaltatrice doveva comunque far fronte al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.
d) Con il quarto motivo contesta la decisione per non aver valorizzato la dedotta arbitraria quantificazione della sanzione, non essendo chiaro come gli ispettori avessero accertato l'utilizzo illecito dei lavoratori della cooperativa per 4080 giornate e non essendo esplicitati i criteri di calcolo della sanzione, ritenuta eccessiva nel suo ammontare.
Richiama, da ultimo, le ulteriori deduzioni ed eccezioni già svolte in primo grado e chiede la riforma della sentenza gravata anche in punto spese all'esito della richiesta riforma.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione sostenendo la correttezza della sentenza gravata, contestando i motivi di appello formulati dal e richiamando gli elementi istruttori a sostegno della prospettata Pt_1
somministrazione illecita di manodopera.
La causa, dopo la concessione dell'inibitoria, motivata esclusivamente sulla sussistenza del requisito del periculum in mora, e un rinvio d'ufficio dovuto al transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1 – Il primo motivo d'appello è infondato. Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma
2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Cass. sez. lav., n. 20977 del 26/07/2024; Cass. sez. I, n. 8326 del 04/04/2018).
Nel caso di specie l'accertamento ha riguardato due diverse violazioni: una di più immediata percezione (relativa all'impiego irregolare del lavoratore , l'altra di più complessa Persona_1
valutazione, che ha richiesto non solo l'acquisizione di numerose dichiarazioni (molte delle quali raccolte il 15 giugno 2017), ma anche l'acquisizione di diversi documenti sia dalla sia dalla CP_2
cooperativa (contratto d'appalto, allegati, libro unico del Parte_2
lavoro, comunicazioni obbligatorie, fatture di acquisto e vendita, registro dei beni ammortizzabili della cooperativa) funzionali alla verifica della genuinità o meno dell'appalto di servizi formalmente stipulato. Gli ultimi documenti sono stati acquisiti dalla cooperativa nel luglio 2017 e, tenendo conto anche del tempo necessario per un'opportuna e ponderata valutazione del materiale raccolto, si deve
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escludere la tardività del verbale di accertamento predisposto e notificato nel settembre 2017.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Sul punto basti rilevare che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 e dall'art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992 che non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare
l'autorità territorialmente competente a conoscere dell'impugnativa, né il nominativo del responsabile del procedimento” (Cass. sez. VI-II,
n. 17088 del 26/06/2019; n. 31239 del 03/11/2021 nonché, proprio con riferimento all'esclusione dell'applicabilità del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, l.
n. 241/1990 Cass. sez. lav., n. 18442 del 24/08/2006).
3 – Il terzo motivo d'appello è parimenti infondato.
3.1 – La società in veste di committente, ha stipulato un CP_2
contratto d'appalto con avente ad oggetto “la Controparte_3
gestione della lavorazione di determinati articoli in pelle” facendo rinvio per la descrizione delle lavorazioni a delle schede di lavoro che sarebbero state fornite di volta in volta dalla committente.
Nell'allegato C, contenente il tariffario delle lavorazioni affidate, si fa poi esplicito riferimento all'attività di rifilatura delle pelli. La stessa società opponente, nel ricorso di primo grado a pag. 8, chiarisce e conferma che “il contratto di appalto aveva come oggetto l'esecuzione della lavorazione della rifilatura delle pelli”.
3.2 – Il testo contrattuale prevede l'esecuzione dei lavori appaltati senza alcuna ingerenza da parte del committente ma, nel contempo, anche l'obbligo per la società appaltatrice di eseguire tali lavori
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secondo i programmi e, soprattutto, le prescrizioni del committente indicate nelle schede lavoro fornite di volta in volta. Nella sostanza, viene indicato nel contratto un oggetto estremamente generico (la gestione della lavorazione di determinati articoli in pelle) per poi prevedere un obbligo dell'appaltatrice di eseguire le lavorazioni di volta in volta indicate dalla committente e rispettando le prescrizioni che sarebbero state specificate nelle schede di lavoro. Non viene, dunque, chiaramente specificato nel contratto il contenuto del servizio affidato, ma viene garantita alla committente la possibilità di richiedere – con effetti vincolanti – quali lavorazioni eseguire e di specificare di volta in volta le relative modalità esecutive. Tale previsione rappresenta una prima significativa riduzione dell'autonomia operativa dell'appaltatrice, alla quale non viene affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio ben individuati sulla base di direttive generali predeterminate, ma si richiede di essere sostanzialmente a disposizione per eseguire delle lavorazioni secondo modalità di volta in volta indicate.
3.3 – Nell'ambito delle pattuizioni negoziali, inoltre, si prevede la messa a disposizione di un capannone di 288 mq (allegato A) e dei macchinari (allegato B) collocati nel medesimo capannone, identificati in un carrello elevatore e dieci rifilatrici pneumatiche. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, i relativi canoni mensili sono poco più che simbolici (300 euro per il capannone e 200 per i macchinari) tenuto conto delle dimensioni dell'immobile e del verosimile valore degli imponenti macchinari (sono presenti le fotografie degli stessi). Ciò che maggiormente rileva, però, è che nel contratto si prevede espressamente che la messa a disposizione dell'immobile e dei macchinari è finalizzata alla corretta esecuzione dell'appalto. Se ne ricava che non solo la committente si è riservata di
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indicare di volta in volta le modalità di esecuzione delle lavorazioni richieste tramite apposite schede di lavoro, ma nel contratto si è anche previsto l'utilizzo di specifici macchinari della committente collocati all'interno di un capannone anch'esso della committente. D'altro canto, la cooperativa pacificamente non possedeva i macchinari necessari per poter eseguire lavori di rifilatura delle pelli oggetto dell'appalto.
3.4 – Ulteriori elementi che, valutati unitamente ai precedenti, concorrono a definire una fattispecie di appalto illecito si rinvengono nelle dichiarazioni raccolte dagli ispettori in sede ispettiva.
3.4.1 – Particolarmente significativa risulta la dichiarazione di
, dipendente di laddove afferma che “è Testimone_1 CP_2
il titolare che si occupa di chiedere al sig. di fornire il Per_2
personale in base agli ordini”. Tale dichiarazione rende evidente che la società committente non si limitava ad affidare alla cooperativa delle lavorazioni da eseguire lasciandola libera di organizzarsi in merito alle modalità di esecuzione anche sotto il profilo del numero di addetti da utilizzare, ma chiedeva direttamente la manodopera ritenuta necessaria per poter evadere gli ordini. La medesima in Tes_1
sede di deposizione testimoniale ha dapprima confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva (“viene data lettura delle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di ispezione. La teste Tes_1
conferma”), poi ha cercato di correggere la sopra riportata dichiarazione prospettando che “Probabilmente quando ho fatto riferimento alle richieste di a intendevo dire che in Pt_1 Per_2
base al numero di pelli che andava lavorato doveva Per_2
organizzare il lavoro”. Si tratta di affermazione meramente ipotetica, dubitativa e incoerente con il chiaro tenore della dichiarazione resa in sede ispettiva che, peraltro, prima le era stata riletta e la teste aveva
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confermato. Deve, quindi, ritenersi maggiormente attendibile l'originaria dichiarazione resa in sede ispettiva.
3.4.2 – Parimenti significativa è la dichiarazione resa in sede ispettiva dal sig. (dipendente di che, al pari di quanto Tes_2 CP_2
affermato da altri lavoratori, ha dato atto che nell'altro capannone – vicino a quello messo a disposizione della cooperativa – lavoravano sia dipendenti di sia dipendenti della cooperativa nell'attività CP_2
di rasatura (cioè, un'attività diversa da quella oggetto dell'appalto). Il
ha, inoltre, dichiarato che il l.r. di controllava il Tes_2 CP_2
lavoro sia dei dipendenti della società, sia dei soci lavoratori della Contr cooperativa: “sia i dipendenti di e della cooperativa fanno lo stesso lavoro di rasatura all'interno del capannone in via dell'economia 14. Nel capannone davanti fanno la rifilatura e lavorano i dipendenti della cooperativa. […] Il sig. ] è Parte_1
il titolare è qui ogni giorno. Lui controlla le pelli, gira per vedere come viene fatto il lavoro, so che quando gira, controlla tutti noi, compresi i dipendenti della cooperativa”. In sede testimoniale il sig.
ha dichiarato “nulla so sulle circostanze che mi vengono Tes_2
lette e relative alle dichiarazioni rese, in quanto non ricordo”. Il teste ha precisato di non sapere se il si recasse nel capannone ove Pt_1
operavano i dipendenti della cooperativa per controllarne il lavoro ma,
a parte questa precisazione, la dichiarazione resa in sede ispettiva non
è stata smentita (in particolare per quanto riguarda l'ulteriore attività di rasatura svolta da alcuni dipendenti della cooperativa nell'altro capannone ove operavano – impiegati nella stessa attività estranea all'appalto – i dipendenti di e per quanto riguarda il controllo CP_2
diffuso del , quanto meno del capannone ove si svolgeva Pt_1
l'attività di rasatura).
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3.4.3 – Il lavoratore ha dichiarato agli ispettori di aver Persona_3
Contr lavorato nel capannone della occupandosi di rasatura delle pelli
(quindi attività estranea all'appalto) ed ha precisato “ mi dice Pt_1
cosa devo fare lavoro otto/nove ore al giorno dal lunedì al venerdì e qualche volta al sabato. ci chiede di lavorare al sabato”. La Pt_1
difesa dell'appellante ritiene inattendibile tale dichiarazione perché il medesimo lavoratore, citato come teste, non ha potuto rendere la testimonianza in assenza dell'interprete a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana. Tuttavia, nel verbale delle SIT si dà atto che la dichiarazione era stata resa con l'assistenza di un collega indiano atteso che il dichiarante non comprendeva perfettamente la lingua italiana. Tale collega, anch'egli sentito come informatore, ha dichiarato di aver lavorato presso sin dal 2002 e, pertanto, CP_2
lavorava in Italia da almeno 15 anni (il che depone a sostegno di un'ottima conoscenza dell'italiano oltre che della lingua madre).
L'effettiva assistenza del connazionale è, dunque attestata dall'ispettore verbalizzante e tale circostanza, avvenuta in sua presenza, deve ritenersi provata sino a querela di falso (non proposta).
Non vi è dunque motivo di dubitare circa la comprensione delle domande e la consapevolezza del contenuto delle risposte.
3.4.4 – Il collega ha dichiarato agli ispettori che il Testimone_3
suo lavoro era controllato dal collega – referente della Tes_4
cooperativa – e che il sig. passava ogni giorno per parlare con Pt_1
. Anche per potersi assentare chiedeva a mentre il legale CP_4 CP_4
rappresentante della cooperativa passava una o due volte al mese e portava le buste paga.
3.4.5 – in sede ispettiva ha dichiarato che Persona_4 Per_5
era il responsabile della cooperativa, che in caso di assenze
[...]
chiamava il l.r. della cooperativa ma chiamava anche , o CP_4
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Contr
della . Ha dichiarato di lavorare due sabati al mese per Pt_1
quattro ore e che “ ci chiede se possiamo lavorare il sabato”. Pt_1
Il lavoratore ha, quindi riscontrato la dichiarazione di Persona_3
laddove aveva affermato che era il sig. a richiedere prestazioni Pt_1
lavorative nella giornata di sabato. Sentito come teste, Persona_4
ha reso una dichiarazione totalmente inattendibile: dapprima ha negato di aver lavorato di sabato, poi ha dichiarato che il lavoro di sabato gli veniva richiesto da quando c'era più lavoro;
ha negato di aver CP_4
reso dichiarazioni agli ispettori (circostanza inverosimile e comunque contraria all'evidenza probatoria – sino a querela di falso – del verbale dell'ispettore circa il fatto che dichiarazione era stata resa) e poi, dopo aver ricevuto lettura delle dichiarazioni rese, ha dichiarato “sono corrette”; da ultimo ha detto “meglio quelle di oggi, sono più giuste”.
3.4.6 – Il più volte citato , sentito come teste, ha Persona_6
dichiarato: “Il Sig. ogni mattina prima che noi Parte_1
arrivavamo in azienda, lui portava le pelli rasate in capannone e poi quando noi arrivavamo le rifilavamo. Preciso che io sono il preposto della quindi se una pelle non era rifilata bene il Sig. Parte_3
veniva da me e mi precisava che non andava bene la rifilatura e Pt_1
quindi io riferivo agli altri operai. […] Il non parlava con i soci Pt_1
della cooperativa;
lui parlava solo con me. Se aveva bisogno del lavoro di sabato mattina il chiamava , e loro Pt_1 Parte_3
chiamavamo me chiedendomi se c'era qualcuno disponibile per il sabato”. La testimonianza in parola, se da un lato riscontra le ulteriori dichiarazioni dalle quali emerge il ruolo di referente della cooperativa svolto dal , dall'altro offre significativi elementi a sostegno: a) Per_6
del penetrante controllo operato dal sulla lavorazione delle Pt_1
singole pelli, evidentemente finalizzato a verificare il rispetto delle modalità di lavorazione che la committente aveva indicato nelle
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schede di lavoro;
b) del ruolo di intermediario del Javeen tra il committente (che indicava di volta in volta le modalità di lavorazione che gli operai della cooperativa dovevano seguire e svolgeva puntuali controlli circa il loro rispetto) e i dipendenti dell'appaltatrice; c) dell'effettiva richiesta da parte della committente rivolta alla cooperativa di inviare un numero di lavoratori dalla committente stessa ritenuto congruo per poter evadere gli ordini (lavorando quando necessario anche di sabato), in coerenza con quanto dichiarato in sede ispettiva da . Testimone_1
3.5 – Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n.
276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi
e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 12551 del 25/06/2020). Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che “ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del
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contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma
e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro).
Per l'individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell'esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge” (Cass. sez. lav., n.
17627 del 20/06/2023).
Nel caso di specie tali requisiti non ricorrono. Alla luce delle emergenze istruttorie, di cui si è dato conto, si giunge ad affermare che le concrete modalità operative in merito alla tipologia di lavorazioni da eseguire venivano decise dalla committente tramite le apposite schede di lavoro di volta in volta comunicate (che dovevano essere rispettate) e che sempre la committente svolgeva un puntuale controllo sull'attività lavorativa svolta dai dipendenti della cooperativa. Il ruolo del referente della cooperativa era principalmente quello di intermediatore tra le richieste della committente e gli operai della cooperativa (alcuni con poca dimestichezza della lingua italiana). La committente aveva fornito a canone simbolico gli indispensabili mezzi per poter svolgere le lavorazioni di cui la cooperativa non disponeva e avanzava le richieste circa l'entità della manodopera necessaria per evadere gli ordini. Alcuni degli operai della cooperativa, inoltre, erano addetti a lavorazioni cui erano adibiti anche i dipendenti della committente, estranee all'oggetto
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dell'appalto. Ciò che la cooperativa poteva offrire e ciò Parte_2
che, coerentemente, richiedeva la committente era, in ultima analisi, la manodopera necessaria per eseguire le lavorazioni che di volta in volta venivano affidate sulla base di schede di lavoro da rispettare e che dovevano essere realizzate con l'impiego di macchinari di proprietà della committente.
Quanto al rischio d'impresa, si deve escludere che la cooperativa lo sostenesse atteso che l'unico costo era, nella sostanza, quello per la retribuzione del personale visto che il canone di locazione del capannone e dei macchinari era irrisorio e il costo dell'utenza per la fornitura dell'energia elettrica era sostenuto dalla committente (come si ricava dalla lettura del contratto d'appalto, punto 10 – obblighi del committente). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “il rischio d'impresa, non consiste nel non avere certezza assoluta del compenso pattuito, poiché questo tipo di rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione compresa quella del lavoratore subordinato esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro. Il rischio di impresa rappresenta piuttosto il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi
(compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare” (Cass. sez. lav., 20/06/2023, n. 17627).
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3.6 – Va, conclusivamente confermata la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera con conseguente violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
4 – Anche il quarto motivo d'appello è infondato.
4.1 – La somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa non risulta arbitraria e sono stati chiaramente esplicitati gli elementi che ne consentono la determinazione. Sono stati indicati i lavoratori coinvolti nell'appalto illecito e sono state indicate le giornate lavorate da ciascuno di essi nell'ambito di tale appalto. La società appellante non ha specificamente contestato nel ricorso introduttivo del giudizio che i lavoratori indicati nel verbale di accertamento siano stati impiegati nell'appalto oggetto di causa, né il numero di giorni di loro impiego che, in ogni caso, è stato ricavato dall'esame del LUL della cooperativa. Posto che la sanzione si determina moltiplicando il numero di giorni in cui si è verificata la violazione in relazione a ciascun lavoratore coinvolto per l'importo di Euro 50,00 il risultato finale sarebbe stato superiore al massimo sanzionatorio di Euro
50.000 e, pertanto, la sanzione è stata determinata in misura pari ad
Euro 50.000.
5 – L'appellante ha fatto generico richiamo anche alle ulteriori deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado ma, a ben vedere, manca la formulazione di uno specifico motivo d'appello riferibile all'ulteriore sanzione – rideterminata entro il minimo edittale dal giudice di primo grado – riferita all'impiego in assenza di regolarizzazione del lavoratore per una sola giornata. La Persona_1
statuizione in parola non è stata oggetto di puntuale critica nel ricorso in appello e, pertanto, va ritenuta ormai definitiva.
6 – Per le ragioni esposte l'appello va integralmente respinto.
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL OR LU SS
~ 18 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4.10.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Parte_1
Dalla Pietra che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 181/23 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 93/2021
Causa trattata all'udienza del 20.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “che la Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, ogni contraria e/o diversa domanda, deduzione, istanza e/o eccezione respinta e/o disattesa, in riforma della sentenza
n. 181/2023 R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro,
Giudice dott.ssa IA BE, pronunciata nella causa n.
1156/2021 R.G.L, pubblicata il 7.4.2023, non notificata, Voglia
A) IN VIA PRELIMINARE:
- inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di apposita udienza, sospendere rispetto al signor l'efficacia Parte_1
esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n. 181/2023
R.G.Sent. del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, Giudice dott.ssa
IA BE, pronunciata nella causa n. 1156/2021 R.G.L, pubblicata il 7.4.2023, non notificata, sino alla conclusione del giudizio per i motivi meglio specificati in narrativa;
B) NEL MERITO:
-fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione, per ivi così giudicare:
In via principale:
- riformare, per i motivi in fatto e in diritto specificati in narrativa, la sentenza n. 181/2023 del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro,
Giudice dott.ssa IA BE, pronunciata nella causa n.
1156/2021 R.G.L, pubblicata il 7.4.2023, non notificata, conseguentemente:
- accertata e dichiarata l'estinzione dell'obbligo di pagamento ex art.
14 legge 689/1981, l'illegittimità dell'ordinanza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 2 legge n. 241/1990, e, comunque,
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'infondatezza in fatto ed in diritto e la carenza probatoria della pretesa, annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertata l'erroneità, l'eccessività e l'inesattezza della somma pretesa per asserita violazione dell'art. 29 D.lgs 276/03, ridurre la stessa applicando le sanzioni minime o comunque contenerle nei limiti di legge, applicando altresì i principi di cui agli art. 8 e 11 della legge n. 689/1981.
B) In ogni caso:
- con integrale rifusione delle anticipazioni, spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate di giustizia.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte
d'appello Nel merito: respingere il presente appello, con conferma della sentenza n. 181/23 del Tribunale Vicenza.
Con vittoria di spese del grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.10.2023 il sig.
[...]
, legale rappresentante della società ha impugnato la Pt_1 CP_2
sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Vicenza ha dichiarato illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata nella parte in cui ha previsto una sanzione superiore al minimo edittale in relazione alla violazione dell'art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 per l'occupazione irregolare del lavoratore nella giornata del 7.12.2016 ed Persona_1
ha rigettato per il resto l'opposizione proposta. Il Giudice di prime
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
cure, in particolare, ha escluso la fondatezza delle doglianze riferite alla violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 e dell'art. 2, l. n. 241/1990, ha ritenuto nella sostanza non specificamente contestato l'addebito riferito all'irregolare occupazione del sopra citato lavoratore nella giornata del 7.12.2016 ma ha ritenuto eccessiva la relativa sanzione comminata in misura superiore al minimo edittale. Il Tribunale ha, invece, ritenuto infondata l'opposizione in relazione all'altra violazione addebitata e fondata sul prodromico verbale ispettivo in cui era stata accertata l'irregolare somministrazione di manodopera di numerosi lavoratori, in forza di un contratto di appalto ritenuto non genuino stipulato con la società cooperativa , protrattasi Parte_2
dal giugno 2013 al dicembre 2016.
Nella sentenza gravata si afferma che: la società si occupava CP_2
della lavorazione e rifinizione di pelli e del loro successivo commercio;
il contratto d'appalto stipulato con aveva ad Parte_2
oggetto la “gestione della lavorazione di determinati articoli in pelle”, un'attività quasi totalmente coincidente con l'oggetto sociale della committente;
nel contratto non erano specificati gli articoli da lavorare e solo nell'allegato C si faceva riferimento alla lavorazione di rifilatura, da individuarsi come il servizio affidato alla cooperativa;
ai fini dell'esecuzione dell'appalto la committente aveva concesso in locazione ad un canone ritenuto simbolico un suo capannone e diversi importanti macchinari, necessari per la lavorazione oggetto dell'appalto; la cooperativa non disponeva né di locali, né di mezzi indispensabili per l'esecuzione del servizio affidato;
nel contratto d'appalto si prevedeva il rispetto da parte della cooperativa dei programmi e delle prescrizioni forniti di volta in volta dalla committente;
le emergenze istruttorie, sia pur non univoche, consentivano di affermare l'ingerenza del nell'attività affidata Pt_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'appaltatrice e la parziale difformità dell'attività appaltata rispetto a quella di alcuni dei lavoratori della cooperativa, svolta nello stesso capannone ove operavano anche i dipendenti della committente. Di qui la violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e il riconoscimento di una somministrazione illecita di manodopera. Il Giudice riteneva, altresì infondata la doglianza svolta in ricorso in relazione all'entità della sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione per tale violazione.
Propone appello il sulla base di quattro motivi. Pt_1
a) Con il primo motivo sostiene l'erroneità della sentenza per aver ritenuto infondata l'eccezione con cui era stata denunciata la violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, atteso che gli ispettori avrebbero potuto formalizzare gli addebiti diversi mesi prima rispetto al settembre 2017, avendo avuto a disposizione tutti i dati rilevanti sin dal gennaio 2017.
b) Con il secondo motivo ribadisce l'asserita violazione dell'art. 2
l. n. 241/1990 sui termini del procedimento amministrativo, che non sarebbero stati rispettati nel caso di specie.
c) Con il terzo motivo sostiene l'erroneità della decisione per aver dato maggior rilievo a delle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva, anche da soggetti che avevano difficoltà a comprendere la lingua italiana, piuttosto che alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria orale che, di contro, avrebbero escluso ingerenze da parte della committente e valorizzato il ruolo del referente della cooperativa quale soggetto cui i dipendenti impiegati nell'appalto si rivolgevano per le loro necessità connesse al rapporto di lavoro e che dava loro indicazioni operative sull'attività da svolgere. Rileva che nell'ambito di un appalto genuino il committente può verificare
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
e controllare lo svolgimento del lavoro oggetto dell'appalto in forza di quanto previsto dall'art. 1662 c.c., nega che vi fossero ingerenze della committente nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore e valorizza le modalità di determinazione del compenso sulla base del numero delle pelli lavorate, con conseguente assunzione del rischio d'impresa perché, a fronte di un numero variabile di pelli lavorate, l'appaltatrice doveva comunque far fronte al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.
d) Con il quarto motivo contesta la decisione per non aver valorizzato la dedotta arbitraria quantificazione della sanzione, non essendo chiaro come gli ispettori avessero accertato l'utilizzo illecito dei lavoratori della cooperativa per 4080 giornate e non essendo esplicitati i criteri di calcolo della sanzione, ritenuta eccessiva nel suo ammontare.
Richiama, da ultimo, le ulteriori deduzioni ed eccezioni già svolte in primo grado e chiede la riforma della sentenza gravata anche in punto spese all'esito della richiesta riforma.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione sostenendo la correttezza della sentenza gravata, contestando i motivi di appello formulati dal e richiamando gli elementi istruttori a sostegno della prospettata Pt_1
somministrazione illecita di manodopera.
La causa, dopo la concessione dell'inibitoria, motivata esclusivamente sulla sussistenza del requisito del periculum in mora, e un rinvio d'ufficio dovuto al transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1 – Il primo motivo d'appello è infondato. Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma
2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Cass. sez. lav., n. 20977 del 26/07/2024; Cass. sez. I, n. 8326 del 04/04/2018).
Nel caso di specie l'accertamento ha riguardato due diverse violazioni: una di più immediata percezione (relativa all'impiego irregolare del lavoratore , l'altra di più complessa Persona_1
valutazione, che ha richiesto non solo l'acquisizione di numerose dichiarazioni (molte delle quali raccolte il 15 giugno 2017), ma anche l'acquisizione di diversi documenti sia dalla sia dalla CP_2
cooperativa (contratto d'appalto, allegati, libro unico del Parte_2
lavoro, comunicazioni obbligatorie, fatture di acquisto e vendita, registro dei beni ammortizzabili della cooperativa) funzionali alla verifica della genuinità o meno dell'appalto di servizi formalmente stipulato. Gli ultimi documenti sono stati acquisiti dalla cooperativa nel luglio 2017 e, tenendo conto anche del tempo necessario per un'opportuna e ponderata valutazione del materiale raccolto, si deve
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escludere la tardività del verbale di accertamento predisposto e notificato nel settembre 2017.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Sul punto basti rilevare che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 e dall'art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992 che non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare
l'autorità territorialmente competente a conoscere dell'impugnativa, né il nominativo del responsabile del procedimento” (Cass. sez. VI-II,
n. 17088 del 26/06/2019; n. 31239 del 03/11/2021 nonché, proprio con riferimento all'esclusione dell'applicabilità del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, l.
n. 241/1990 Cass. sez. lav., n. 18442 del 24/08/2006).
3 – Il terzo motivo d'appello è parimenti infondato.
3.1 – La società in veste di committente, ha stipulato un CP_2
contratto d'appalto con avente ad oggetto “la Controparte_3
gestione della lavorazione di determinati articoli in pelle” facendo rinvio per la descrizione delle lavorazioni a delle schede di lavoro che sarebbero state fornite di volta in volta dalla committente.
Nell'allegato C, contenente il tariffario delle lavorazioni affidate, si fa poi esplicito riferimento all'attività di rifilatura delle pelli. La stessa società opponente, nel ricorso di primo grado a pag. 8, chiarisce e conferma che “il contratto di appalto aveva come oggetto l'esecuzione della lavorazione della rifilatura delle pelli”.
3.2 – Il testo contrattuale prevede l'esecuzione dei lavori appaltati senza alcuna ingerenza da parte del committente ma, nel contempo, anche l'obbligo per la società appaltatrice di eseguire tali lavori
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
secondo i programmi e, soprattutto, le prescrizioni del committente indicate nelle schede lavoro fornite di volta in volta. Nella sostanza, viene indicato nel contratto un oggetto estremamente generico (la gestione della lavorazione di determinati articoli in pelle) per poi prevedere un obbligo dell'appaltatrice di eseguire le lavorazioni di volta in volta indicate dalla committente e rispettando le prescrizioni che sarebbero state specificate nelle schede di lavoro. Non viene, dunque, chiaramente specificato nel contratto il contenuto del servizio affidato, ma viene garantita alla committente la possibilità di richiedere – con effetti vincolanti – quali lavorazioni eseguire e di specificare di volta in volta le relative modalità esecutive. Tale previsione rappresenta una prima significativa riduzione dell'autonomia operativa dell'appaltatrice, alla quale non viene affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio ben individuati sulla base di direttive generali predeterminate, ma si richiede di essere sostanzialmente a disposizione per eseguire delle lavorazioni secondo modalità di volta in volta indicate.
3.3 – Nell'ambito delle pattuizioni negoziali, inoltre, si prevede la messa a disposizione di un capannone di 288 mq (allegato A) e dei macchinari (allegato B) collocati nel medesimo capannone, identificati in un carrello elevatore e dieci rifilatrici pneumatiche. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, i relativi canoni mensili sono poco più che simbolici (300 euro per il capannone e 200 per i macchinari) tenuto conto delle dimensioni dell'immobile e del verosimile valore degli imponenti macchinari (sono presenti le fotografie degli stessi). Ciò che maggiormente rileva, però, è che nel contratto si prevede espressamente che la messa a disposizione dell'immobile e dei macchinari è finalizzata alla corretta esecuzione dell'appalto. Se ne ricava che non solo la committente si è riservata di
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
indicare di volta in volta le modalità di esecuzione delle lavorazioni richieste tramite apposite schede di lavoro, ma nel contratto si è anche previsto l'utilizzo di specifici macchinari della committente collocati all'interno di un capannone anch'esso della committente. D'altro canto, la cooperativa pacificamente non possedeva i macchinari necessari per poter eseguire lavori di rifilatura delle pelli oggetto dell'appalto.
3.4 – Ulteriori elementi che, valutati unitamente ai precedenti, concorrono a definire una fattispecie di appalto illecito si rinvengono nelle dichiarazioni raccolte dagli ispettori in sede ispettiva.
3.4.1 – Particolarmente significativa risulta la dichiarazione di
, dipendente di laddove afferma che “è Testimone_1 CP_2
il titolare che si occupa di chiedere al sig. di fornire il Per_2
personale in base agli ordini”. Tale dichiarazione rende evidente che la società committente non si limitava ad affidare alla cooperativa delle lavorazioni da eseguire lasciandola libera di organizzarsi in merito alle modalità di esecuzione anche sotto il profilo del numero di addetti da utilizzare, ma chiedeva direttamente la manodopera ritenuta necessaria per poter evadere gli ordini. La medesima in Tes_1
sede di deposizione testimoniale ha dapprima confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva (“viene data lettura delle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di ispezione. La teste Tes_1
conferma”), poi ha cercato di correggere la sopra riportata dichiarazione prospettando che “Probabilmente quando ho fatto riferimento alle richieste di a intendevo dire che in Pt_1 Per_2
base al numero di pelli che andava lavorato doveva Per_2
organizzare il lavoro”. Si tratta di affermazione meramente ipotetica, dubitativa e incoerente con il chiaro tenore della dichiarazione resa in sede ispettiva che, peraltro, prima le era stata riletta e la teste aveva
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
confermato. Deve, quindi, ritenersi maggiormente attendibile l'originaria dichiarazione resa in sede ispettiva.
3.4.2 – Parimenti significativa è la dichiarazione resa in sede ispettiva dal sig. (dipendente di che, al pari di quanto Tes_2 CP_2
affermato da altri lavoratori, ha dato atto che nell'altro capannone – vicino a quello messo a disposizione della cooperativa – lavoravano sia dipendenti di sia dipendenti della cooperativa nell'attività CP_2
di rasatura (cioè, un'attività diversa da quella oggetto dell'appalto). Il
ha, inoltre, dichiarato che il l.r. di controllava il Tes_2 CP_2
lavoro sia dei dipendenti della società, sia dei soci lavoratori della Contr cooperativa: “sia i dipendenti di e della cooperativa fanno lo stesso lavoro di rasatura all'interno del capannone in via dell'economia 14. Nel capannone davanti fanno la rifilatura e lavorano i dipendenti della cooperativa. […] Il sig. ] è Parte_1
il titolare è qui ogni giorno. Lui controlla le pelli, gira per vedere come viene fatto il lavoro, so che quando gira, controlla tutti noi, compresi i dipendenti della cooperativa”. In sede testimoniale il sig.
ha dichiarato “nulla so sulle circostanze che mi vengono Tes_2
lette e relative alle dichiarazioni rese, in quanto non ricordo”. Il teste ha precisato di non sapere se il si recasse nel capannone ove Pt_1
operavano i dipendenti della cooperativa per controllarne il lavoro ma,
a parte questa precisazione, la dichiarazione resa in sede ispettiva non
è stata smentita (in particolare per quanto riguarda l'ulteriore attività di rasatura svolta da alcuni dipendenti della cooperativa nell'altro capannone ove operavano – impiegati nella stessa attività estranea all'appalto – i dipendenti di e per quanto riguarda il controllo CP_2
diffuso del , quanto meno del capannone ove si svolgeva Pt_1
l'attività di rasatura).
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
3.4.3 – Il lavoratore ha dichiarato agli ispettori di aver Persona_3
Contr lavorato nel capannone della occupandosi di rasatura delle pelli
(quindi attività estranea all'appalto) ed ha precisato “ mi dice Pt_1
cosa devo fare lavoro otto/nove ore al giorno dal lunedì al venerdì e qualche volta al sabato. ci chiede di lavorare al sabato”. La Pt_1
difesa dell'appellante ritiene inattendibile tale dichiarazione perché il medesimo lavoratore, citato come teste, non ha potuto rendere la testimonianza in assenza dell'interprete a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana. Tuttavia, nel verbale delle SIT si dà atto che la dichiarazione era stata resa con l'assistenza di un collega indiano atteso che il dichiarante non comprendeva perfettamente la lingua italiana. Tale collega, anch'egli sentito come informatore, ha dichiarato di aver lavorato presso sin dal 2002 e, pertanto, CP_2
lavorava in Italia da almeno 15 anni (il che depone a sostegno di un'ottima conoscenza dell'italiano oltre che della lingua madre).
L'effettiva assistenza del connazionale è, dunque attestata dall'ispettore verbalizzante e tale circostanza, avvenuta in sua presenza, deve ritenersi provata sino a querela di falso (non proposta).
Non vi è dunque motivo di dubitare circa la comprensione delle domande e la consapevolezza del contenuto delle risposte.
3.4.4 – Il collega ha dichiarato agli ispettori che il Testimone_3
suo lavoro era controllato dal collega – referente della Tes_4
cooperativa – e che il sig. passava ogni giorno per parlare con Pt_1
. Anche per potersi assentare chiedeva a mentre il legale CP_4 CP_4
rappresentante della cooperativa passava una o due volte al mese e portava le buste paga.
3.4.5 – in sede ispettiva ha dichiarato che Persona_4 Per_5
era il responsabile della cooperativa, che in caso di assenze
[...]
chiamava il l.r. della cooperativa ma chiamava anche , o CP_4
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Contr
della . Ha dichiarato di lavorare due sabati al mese per Pt_1
quattro ore e che “ ci chiede se possiamo lavorare il sabato”. Pt_1
Il lavoratore ha, quindi riscontrato la dichiarazione di Persona_3
laddove aveva affermato che era il sig. a richiedere prestazioni Pt_1
lavorative nella giornata di sabato. Sentito come teste, Persona_4
ha reso una dichiarazione totalmente inattendibile: dapprima ha negato di aver lavorato di sabato, poi ha dichiarato che il lavoro di sabato gli veniva richiesto da quando c'era più lavoro;
ha negato di aver CP_4
reso dichiarazioni agli ispettori (circostanza inverosimile e comunque contraria all'evidenza probatoria – sino a querela di falso – del verbale dell'ispettore circa il fatto che dichiarazione era stata resa) e poi, dopo aver ricevuto lettura delle dichiarazioni rese, ha dichiarato “sono corrette”; da ultimo ha detto “meglio quelle di oggi, sono più giuste”.
3.4.6 – Il più volte citato , sentito come teste, ha Persona_6
dichiarato: “Il Sig. ogni mattina prima che noi Parte_1
arrivavamo in azienda, lui portava le pelli rasate in capannone e poi quando noi arrivavamo le rifilavamo. Preciso che io sono il preposto della quindi se una pelle non era rifilata bene il Sig. Parte_3
veniva da me e mi precisava che non andava bene la rifilatura e Pt_1
quindi io riferivo agli altri operai. […] Il non parlava con i soci Pt_1
della cooperativa;
lui parlava solo con me. Se aveva bisogno del lavoro di sabato mattina il chiamava , e loro Pt_1 Parte_3
chiamavamo me chiedendomi se c'era qualcuno disponibile per il sabato”. La testimonianza in parola, se da un lato riscontra le ulteriori dichiarazioni dalle quali emerge il ruolo di referente della cooperativa svolto dal , dall'altro offre significativi elementi a sostegno: a) Per_6
del penetrante controllo operato dal sulla lavorazione delle Pt_1
singole pelli, evidentemente finalizzato a verificare il rispetto delle modalità di lavorazione che la committente aveva indicato nelle
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
schede di lavoro;
b) del ruolo di intermediario del Javeen tra il committente (che indicava di volta in volta le modalità di lavorazione che gli operai della cooperativa dovevano seguire e svolgeva puntuali controlli circa il loro rispetto) e i dipendenti dell'appaltatrice; c) dell'effettiva richiesta da parte della committente rivolta alla cooperativa di inviare un numero di lavoratori dalla committente stessa ritenuto congruo per poter evadere gli ordini (lavorando quando necessario anche di sabato), in coerenza con quanto dichiarato in sede ispettiva da . Testimone_1
3.5 – Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n.
276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi
e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 12551 del 25/06/2020). Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che “ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma
e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro).
Per l'individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell'esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge” (Cass. sez. lav., n.
17627 del 20/06/2023).
Nel caso di specie tali requisiti non ricorrono. Alla luce delle emergenze istruttorie, di cui si è dato conto, si giunge ad affermare che le concrete modalità operative in merito alla tipologia di lavorazioni da eseguire venivano decise dalla committente tramite le apposite schede di lavoro di volta in volta comunicate (che dovevano essere rispettate) e che sempre la committente svolgeva un puntuale controllo sull'attività lavorativa svolta dai dipendenti della cooperativa. Il ruolo del referente della cooperativa era principalmente quello di intermediatore tra le richieste della committente e gli operai della cooperativa (alcuni con poca dimestichezza della lingua italiana). La committente aveva fornito a canone simbolico gli indispensabili mezzi per poter svolgere le lavorazioni di cui la cooperativa non disponeva e avanzava le richieste circa l'entità della manodopera necessaria per evadere gli ordini. Alcuni degli operai della cooperativa, inoltre, erano addetti a lavorazioni cui erano adibiti anche i dipendenti della committente, estranee all'oggetto
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'appalto. Ciò che la cooperativa poteva offrire e ciò Parte_2
che, coerentemente, richiedeva la committente era, in ultima analisi, la manodopera necessaria per eseguire le lavorazioni che di volta in volta venivano affidate sulla base di schede di lavoro da rispettare e che dovevano essere realizzate con l'impiego di macchinari di proprietà della committente.
Quanto al rischio d'impresa, si deve escludere che la cooperativa lo sostenesse atteso che l'unico costo era, nella sostanza, quello per la retribuzione del personale visto che il canone di locazione del capannone e dei macchinari era irrisorio e il costo dell'utenza per la fornitura dell'energia elettrica era sostenuto dalla committente (come si ricava dalla lettura del contratto d'appalto, punto 10 – obblighi del committente). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “il rischio d'impresa, non consiste nel non avere certezza assoluta del compenso pattuito, poiché questo tipo di rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione compresa quella del lavoratore subordinato esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro. Il rischio di impresa rappresenta piuttosto il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi
(compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare” (Cass. sez. lav., 20/06/2023, n. 17627).
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
3.6 – Va, conclusivamente confermata la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera con conseguente violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
4 – Anche il quarto motivo d'appello è infondato.
4.1 – La somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa non risulta arbitraria e sono stati chiaramente esplicitati gli elementi che ne consentono la determinazione. Sono stati indicati i lavoratori coinvolti nell'appalto illecito e sono state indicate le giornate lavorate da ciascuno di essi nell'ambito di tale appalto. La società appellante non ha specificamente contestato nel ricorso introduttivo del giudizio che i lavoratori indicati nel verbale di accertamento siano stati impiegati nell'appalto oggetto di causa, né il numero di giorni di loro impiego che, in ogni caso, è stato ricavato dall'esame del LUL della cooperativa. Posto che la sanzione si determina moltiplicando il numero di giorni in cui si è verificata la violazione in relazione a ciascun lavoratore coinvolto per l'importo di Euro 50,00 il risultato finale sarebbe stato superiore al massimo sanzionatorio di Euro
50.000 e, pertanto, la sanzione è stata determinata in misura pari ad
Euro 50.000.
5 – L'appellante ha fatto generico richiamo anche alle ulteriori deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado ma, a ben vedere, manca la formulazione di uno specifico motivo d'appello riferibile all'ulteriore sanzione – rideterminata entro il minimo edittale dal giudice di primo grado – riferita all'impiego in assenza di regolarizzazione del lavoratore per una sola giornata. La Persona_1
statuizione in parola non è stata oggetto di puntuale critica nel ricorso in appello e, pertanto, va ritenuta ormai definitiva.
6 – Per le ragioni esposte l'appello va integralmente respinto.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL OR LU SS
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