CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2556/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oppido Mamertina - Corso Luigi Razza N. 2 89014 Oppido Mamertina RC
elettivamente domiciliato presso ragioneria§Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 625/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 TARI 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con riconoscimento di competenze e spese e con distrazione di queste ultime.
Resistente/Appellato: l'inammissibilità o il rigetto dell'appello di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Ricorrente_1 aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0000073384 del 3.2.2023 per omesso pagamento ICI/IMU relativa agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 in ragione di complessivi € 12.194,51, oltre che per omesso versamento TARES/TARI per gli anni 2012 e
2013, in ragione di un ammontare di € 699,07, atto che gli era stato notificato a cura della SO.GE.T. s.p.a. per conto del Comune di Oppido Mamertina. In quella sede aveva eccepito l'intervenuta prescrizione, la decadenza, la mancata o irrituale notifica degli atti prodromici, oltre all'infondatezza della pretesa, con particolare riferimento all'imposta comunale richiesta pure per i terreni coltivati da un coltivatore diretto o professionale.
Si era costituita unicamente la SO.GE.T. s.p.a. per controdedurre e depositare i referti di notifica degli atti pregressi.
Erano seguite memorie illustrative di parte contribuente.
L'adita Corte di Giustizia tributaria di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, avendo ritenuto non fornita la prova della valida notifica di alcune delle ingiunzioni sottese ed aveva compensato le spese di giudizio.
Avverso quella decisione parte contribuente depositava ricorso in appello e deduceva i seguenti motivi:
1. Difetto di legittimazione del presunto concessionario della riscossione;
2. Vizio di legge e difetto di motivazione della sentenza di primo grado. Irregolarità dell'iter notificatorio.
Nullità degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata;
3. Sull'erronea pronuncia circa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e sull'omessa pronuncia circa il decorso della decadenza;
4. Errato assoggettamento dei cespiti del ricorrente all'imposta comunale locale sugli immobili. Esenzione su terreni agricoli ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con riconoscimento di competenze e spese e con distrazione di queste ultime.
La SO.GE.T s.p.a. si costituiva per controdedurre e per chiedere l'inammissibilità o il rigetto dell'appello di controparte.
In data 3 febbraio 2026 parte contribuente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale ed alla materia devoluta con il ricorso in appello, il primo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto proposto per la prima volta in appello.
Con riferimento al secondo motivo dedotto, la Corte osserva che, diversamente da quanto argomentato dall'appellante, le tre ingiunzioni di contenuto tributario contenute nell'intimazione, la n. 10626, la n. 389074
e la n. 124723 (le restanti si riferiscono al canone acqua) sono state tutte notificate regolarmente per il tramite della posta, così come è consentito dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che esclude l'applicabilità della normativa di cui alla Legge n. 890/1982 e che prevede espressamente la possibilità di notifica “a mezzo posta”, per cui la notifica stessa si intende avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento che costituisce parte integrante della relazione di notificazione. Ne consegue che la normativa di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 602/1973 non può trovare applicazione nel caso sottoposto a scrutinio.
Una volta ritenuta regolare la notifica delle ingiunzioni presupposte all'intimazione e nella mancata opposizione alle stesse, tutte le altre deduzioni perdono di rilievo, poiché l'intimazione non è stata opposta, come sarebbe stato legittimo, per vizi propri, ma per vizi afferenti agli atti prodromici.
I crediti portati da quelle ingiunzioni si sono cristallizzati, il che rende inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso l'intimazione.
Ne consegue che ogni altra questione relativa al credito sotteso (come la prescrizione) non può più essere trattata in questa sede.
Ne consegue che il ricorso in appello deve essere rigettato per questo motivo.
Quanto alle spese del giudizio, la soccombenza comporta la condanna alle spese del ricorrente nei confronti di SO.GE.T. s.p.a., unica parte costituita nel presente grado, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – V sezione rigetta il ricorso in appello e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Le competenze per il presente grado si liquidano in € 750,00, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA, come per legge.-
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2556/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oppido Mamertina - Corso Luigi Razza N. 2 89014 Oppido Mamertina RC
elettivamente domiciliato presso ragioneria§Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 625/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 TARI 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0000073384 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con riconoscimento di competenze e spese e con distrazione di queste ultime.
Resistente/Appellato: l'inammissibilità o il rigetto dell'appello di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria il Signor Ricorrente_1 aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0000073384 del 3.2.2023 per omesso pagamento ICI/IMU relativa agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 in ragione di complessivi € 12.194,51, oltre che per omesso versamento TARES/TARI per gli anni 2012 e
2013, in ragione di un ammontare di € 699,07, atto che gli era stato notificato a cura della SO.GE.T. s.p.a. per conto del Comune di Oppido Mamertina. In quella sede aveva eccepito l'intervenuta prescrizione, la decadenza, la mancata o irrituale notifica degli atti prodromici, oltre all'infondatezza della pretesa, con particolare riferimento all'imposta comunale richiesta pure per i terreni coltivati da un coltivatore diretto o professionale.
Si era costituita unicamente la SO.GE.T. s.p.a. per controdedurre e depositare i referti di notifica degli atti pregressi.
Erano seguite memorie illustrative di parte contribuente.
L'adita Corte di Giustizia tributaria di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, avendo ritenuto non fornita la prova della valida notifica di alcune delle ingiunzioni sottese ed aveva compensato le spese di giudizio.
Avverso quella decisione parte contribuente depositava ricorso in appello e deduceva i seguenti motivi:
1. Difetto di legittimazione del presunto concessionario della riscossione;
2. Vizio di legge e difetto di motivazione della sentenza di primo grado. Irregolarità dell'iter notificatorio.
Nullità degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata;
3. Sull'erronea pronuncia circa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e sull'omessa pronuncia circa il decorso della decadenza;
4. Errato assoggettamento dei cespiti del ricorrente all'imposta comunale locale sugli immobili. Esenzione su terreni agricoli ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con riconoscimento di competenze e spese e con distrazione di queste ultime.
La SO.GE.T s.p.a. si costituiva per controdedurre e per chiedere l'inammissibilità o il rigetto dell'appello di controparte.
In data 3 febbraio 2026 parte contribuente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale ed alla materia devoluta con il ricorso in appello, il primo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto proposto per la prima volta in appello.
Con riferimento al secondo motivo dedotto, la Corte osserva che, diversamente da quanto argomentato dall'appellante, le tre ingiunzioni di contenuto tributario contenute nell'intimazione, la n. 10626, la n. 389074
e la n. 124723 (le restanti si riferiscono al canone acqua) sono state tutte notificate regolarmente per il tramite della posta, così come è consentito dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che esclude l'applicabilità della normativa di cui alla Legge n. 890/1982 e che prevede espressamente la possibilità di notifica “a mezzo posta”, per cui la notifica stessa si intende avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento che costituisce parte integrante della relazione di notificazione. Ne consegue che la normativa di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 602/1973 non può trovare applicazione nel caso sottoposto a scrutinio.
Una volta ritenuta regolare la notifica delle ingiunzioni presupposte all'intimazione e nella mancata opposizione alle stesse, tutte le altre deduzioni perdono di rilievo, poiché l'intimazione non è stata opposta, come sarebbe stato legittimo, per vizi propri, ma per vizi afferenti agli atti prodromici.
I crediti portati da quelle ingiunzioni si sono cristallizzati, il che rende inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso l'intimazione.
Ne consegue che ogni altra questione relativa al credito sotteso (come la prescrizione) non può più essere trattata in questa sede.
Ne consegue che il ricorso in appello deve essere rigettato per questo motivo.
Quanto alle spese del giudizio, la soccombenza comporta la condanna alle spese del ricorrente nei confronti di SO.GE.T. s.p.a., unica parte costituita nel presente grado, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – V sezione rigetta il ricorso in appello e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Le competenze per il presente grado si liquidano in € 750,00, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA, come per legge.-