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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4107/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90100 Palermo PA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016473537000 LO 1993
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016473537000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016473537000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016473537000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27 marzo 2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620229016473537000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 3 marzo
2023, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 45.745,72, riferito a più carichi iscritti a ruolo.
In particolare, l'intimazione traeva origine:
- dalla cartella n. 29620010176672189000, concernente EF e LO anno d'imposta 1985, notificata il
26.11.2001;
- dalle cartelle nn. 29620110059933858000, 29620120040751173000, 29620130028338383000, afferenti tributi comunali (TARSU/TARI) per gli anni 2010, 2011 e 2012, notificate rispettivamente il 26.01.2012,
20.07.2012 e 10.08.2013.
L'intimazione impugnata risulta corredata del dettaglio analitico del debito, con indicazione degli estremi delle cartelle presupposte, degli importi residui e delle date di notifica, nonché delle modalità di pagamento e delle informazioni obbligatorie di legge.
MOTIVI DI RICORSO
Il ricorrente deduceva:
- la nullità dell'intimazione per omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte;
l- 'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
- l'inesigibilità delle cartelle TARI di importo inferiore ad euro 300,00, per asserito condono ex L. 190/2014.
Si costituivano in giudizio:
- il Comune di Palermo;
- l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;
- l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava estratti di ruolo, relate di notifica delle cartelle e delle intimazioni interruttive pregresse, nonché la relata di notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Tutti gli Uffici convenuti chiedevano il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta omessa notifica delle cartelle esattoriali Il motivo è infondato.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agente della riscossione risulta comprovata la regolare notificazione di tutte le cartelle presupposte, secondo le modalità previste dalla legge:
la cartella n. 29620010176672189000 risulta notificata a mani proprie in data 26.11.2001; le cartelle relative ai tributi comunali risultano notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nelle date indicate nell'intimazione e negli estratti di ruolo.
Inoltre, risulta che le suddette cartelle non sono state tempestivamente impugnate, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento – quale atto meramente prodromico all'esecuzione forzata – può essere impugnata soltanto per vizi propri, non già per vizi inerenti alle cartelle presupposte, ormai definitive.
2. Sulla eccepita prescrizione dei crediti
Anche tale motivo è infondato.
Con riferimento ai crediti erariali, trova applicazione il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, dagli atti di causa risulta che, successivamente alla notifica delle cartelle, l'Agente della riscossione ha posto in essere plurimi atti interruttivi della prescrizione, tra cui:
- precedenti avvisi di intimazione notificati negli anni 2012, 2017 e 2018;
- ulteriori atti di riscossione idonei ad interrompere il decorso prescrizionale.
A ciò si aggiunge la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale in periodo COVID-19.
Quanto ai tributi locali, le doglianze attengono esclusivamente alla fase della riscossione e risultano prive di prova circa l'assenza di atti interruttivi, sicché devono essere respinte.
3. Sulla pretesa inesigibilità ex L. 190/2014
Il motivo è manifestamente infondato.
La Legge n. 190/2014 non ha introdotto alcun condono automatico in favore dei contribuenti per le cartelle di modesto importo, ma disciplina esclusivamente le procedure di discarico per inesigibilità nei rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione, senza produrre effetti estintivi del debito nei confronti del contribuente.
Alla luce della documentazione prodotta, della regolare notifica degli atti presupposti, nonché della infondatezza di tutte le doglianze proposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La soccombenza giustifica la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, Comune di Palermo - Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo- Agenzia delle Entrate – Riscossione, che si liquidano in € 1.000,00 (MILLE/00) in favore di ciascuno di essi, oltre agli accessori di legge (se dovuti).
Palermo 24.11.25
IL RELATOIRE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4107/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90100 Palermo PA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016473537000 LO 1993
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016473537000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016473537000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016473537000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27 marzo 2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620229016473537000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 3 marzo
2023, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 45.745,72, riferito a più carichi iscritti a ruolo.
In particolare, l'intimazione traeva origine:
- dalla cartella n. 29620010176672189000, concernente EF e LO anno d'imposta 1985, notificata il
26.11.2001;
- dalle cartelle nn. 29620110059933858000, 29620120040751173000, 29620130028338383000, afferenti tributi comunali (TARSU/TARI) per gli anni 2010, 2011 e 2012, notificate rispettivamente il 26.01.2012,
20.07.2012 e 10.08.2013.
L'intimazione impugnata risulta corredata del dettaglio analitico del debito, con indicazione degli estremi delle cartelle presupposte, degli importi residui e delle date di notifica, nonché delle modalità di pagamento e delle informazioni obbligatorie di legge.
MOTIVI DI RICORSO
Il ricorrente deduceva:
- la nullità dell'intimazione per omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte;
l- 'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
- l'inesigibilità delle cartelle TARI di importo inferiore ad euro 300,00, per asserito condono ex L. 190/2014.
Si costituivano in giudizio:
- il Comune di Palermo;
- l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;
- l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava estratti di ruolo, relate di notifica delle cartelle e delle intimazioni interruttive pregresse, nonché la relata di notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Tutti gli Uffici convenuti chiedevano il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta omessa notifica delle cartelle esattoriali Il motivo è infondato.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agente della riscossione risulta comprovata la regolare notificazione di tutte le cartelle presupposte, secondo le modalità previste dalla legge:
la cartella n. 29620010176672189000 risulta notificata a mani proprie in data 26.11.2001; le cartelle relative ai tributi comunali risultano notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nelle date indicate nell'intimazione e negli estratti di ruolo.
Inoltre, risulta che le suddette cartelle non sono state tempestivamente impugnate, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento – quale atto meramente prodromico all'esecuzione forzata – può essere impugnata soltanto per vizi propri, non già per vizi inerenti alle cartelle presupposte, ormai definitive.
2. Sulla eccepita prescrizione dei crediti
Anche tale motivo è infondato.
Con riferimento ai crediti erariali, trova applicazione il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, dagli atti di causa risulta che, successivamente alla notifica delle cartelle, l'Agente della riscossione ha posto in essere plurimi atti interruttivi della prescrizione, tra cui:
- precedenti avvisi di intimazione notificati negli anni 2012, 2017 e 2018;
- ulteriori atti di riscossione idonei ad interrompere il decorso prescrizionale.
A ciò si aggiunge la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale in periodo COVID-19.
Quanto ai tributi locali, le doglianze attengono esclusivamente alla fase della riscossione e risultano prive di prova circa l'assenza di atti interruttivi, sicché devono essere respinte.
3. Sulla pretesa inesigibilità ex L. 190/2014
Il motivo è manifestamente infondato.
La Legge n. 190/2014 non ha introdotto alcun condono automatico in favore dei contribuenti per le cartelle di modesto importo, ma disciplina esclusivamente le procedure di discarico per inesigibilità nei rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione, senza produrre effetti estintivi del debito nei confronti del contribuente.
Alla luce della documentazione prodotta, della regolare notifica degli atti presupposti, nonché della infondatezza di tutte le doglianze proposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La soccombenza giustifica la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, Comune di Palermo - Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo- Agenzia delle Entrate – Riscossione, che si liquidano in € 1.000,00 (MILLE/00) in favore di ciascuno di essi, oltre agli accessori di legge (se dovuti).
Palermo 24.11.25
IL RELATOIRE IL PRESIDENTE