Decreto cautelare 12 novembre 2025
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 04/03/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2990 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrica Casetta, Paola Colasanto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Torino il -OMISSIS-, notificato il 06.10.2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione del titolo di soggiorno per minore età n. -OMISSIS-, rilasciato il -OMISSIS-, nel permesso di soggiorno per accesso al lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 1, D.lgs. 286/1998, presentata il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che in data 24 febbraio u.s. il Questore di Torino ha disposto in autotutela la revoca del provvedimento oggetto del ricorso e che il procedimento dovrà essere ripreso, visto il superamento attuale della vicenda così come configurata finora;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RI, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.