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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2596/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2596/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata presso “Pop Out” reddito: euro 15.207,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Ilaria Brandalese presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: Product Manager presso CP_1 reddito: euro 41.676,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Cristina Guasti presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 28-8-2010 (anno 2010, Numero 32, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 9-9-2015. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. darsi atto che la sig.ra , promette di cedere e vendere la propria Parte_1 quota del 50% della casa coniugale sita in Rovigo in via L. Rizzieri 37 per il prezzo di 98.500,00€ (novantottomilacinquecento//00€), al sig. il Parte_2 quale accetta di acquistare la quota dell'immobile al prezzo suindicato concordato fra le parti;
Il relativo rogito verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla parte acquirente entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione;
L'atto notarile deve intendersi esecuzione delle presenti condizioni di separazione, per le quali si chiederà il regime fiscale di esenzione ex art. 19 L. 74/1987 e s.m.i.; tale trasferimento rappresenta l'unica soluzione per dirimere le controversie di carattere patrimoniale insorte fra i coniugi e costituisce altresì elemento funzionale e indispensabile per risolvere la crisi coniugale. Spese, tasse ed oneri inerenti alla cessione e trascrizione della suddetta quota e di quant'altro ad esse conseguenti e/o inerenti verranno sostenute nella misura del 100% dal sig. quale parte acquirente;
Parte_2
3. Il signor si accolla la quota parte dell'ammontare del mutuo Parte_2 residuo esistente alla data odierna, pari ad Euro 61.187,20 a carico della parte cedente, signora , a favore di contratto Parte_1 Controparte_2 dai medesimi signori con atto di mutuo fondiario a rogito del Notaio , data Per_2
7.6.2019 n. 3714 serie T;
Il signor dichiara quindi di subentrare alla signora Parte_2 [...]
, relativamente alla quota di debito accollata, in ogni diritto, obbligazione Pt_1
e rapporto con il suddetto istituto di credito;
Il signor i obbliga, Parte_2 pertanto, a pagare puntualmente, alle singole scadenze, tutte le rate di mutuo, per capitale, interessi ed accessori tutti di cui al predetto mutuo, fino a quando il mutuo non sarà volturato a nome di quest'ultimo; Il predetto accollo avrà efficacia esterna e liberatoria ai sensi dell'art. 1273 del codice civile, ed attribuirà pertanto alla Banca creditrice il relativo diritto di credito nei confronti della parte accollante.
4. il figlio minorenne è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori con collocamento paritario e mantenimento diretto. Per due giorni a settimana (giovedì e venerdì) il minore vivrà con il padre presso l'attuale casa familiare sita in Rovigo in via L. Rizzieri, ove manterrà la propria attuale residenza. Per altri due giorni lavorativi (lunedì e martedì) vivrà con la madre, la quale Per_1 trasferirà la propria residenza a Rovigo (RO), via Gherardo Ghirardini, 4; Nei giorni nei quali ciascun genitore avrà il figlio con sé dovrà occuparsi di ogni sua necessità, ovvero accompagnarlo a scuola, accompagnarlo al luogo nel quale svolge l'eventuale attività sportiva o ricreativa ed altro. trascorrerà, infine, il Per_1 mercoledì presso la nonna materna, la quale risiede in via T. Tasso n. 1 a Rovigo per poi far rientro, la sera, presso l'abitazione paterna;
2 5. il minore trascorrerà, a settimane alterne, un fine settimana con la madre ed uno con il padre a partire dal sabato mattina alle 10 o dal sabato mattina dall'uscita da scuola al sabato fino alla cena della domenica;
6. ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale (24 dicembre) e con l'altro il giorno di Natale (25 dicembre). Ad anni alterni il minore trascorrerà l'epifania (6 gennaio) con uno o l'altro genitore. Per quest'anno la decisione dovrà essere assunta entro il 31 ottobre 2025;
7. ad anni alterni trascorrerà con un genitore la Pasqua e con l'altro il Per_1
Lunedì in Albis (detta “Pasquetta”). Il riparto delle festività pasquali per il 2026 dovrà essere stabilito entro il 31 gennaio 2026. In difetto, il collocamento di Per_1 seguirà lo schema ordinario.
8. il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo;
9. durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, Per_1 anche consecutivi, i quali dovranno essere reciprocamente comunicati entro il 30 maggio di ogni anno, in uno con la località di vacanza prescelta;
10. durante le vacanze scolastiche natalizie, il minore trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre da comunicarsi reciprocamente entro il 30/11 di ogni anno;
11. ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento del minore per i giorni di competenza. In ragione della differente capacità reddituale dei coniugi il sig. i impegna a versare alla sig.ra un contributo a titolo Pt_2 Parte_1 di mantenimento del figlio pari alla somma mensile di 250,00€ entro il 5 di Per_1 ogni mese a far data dal mese successivo al trasferimento della madre del minore presso la nuova residenza. Tale somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
12. l'assegno unico sarà interamente corrisposto alla sig.ra ; Pt_1
13. i ricorrenti convengono che le spese straordinarie siano suddivise tra loro in ragione del 50% e considerano spese straordinarie i seguenti esborsi: spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche;
trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base ovvero dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure odontoiatriche, cure mediche presso strutture private senza la previa prescrizione del medico di base curante;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati da Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione presso istituti pubblici;
libri di testo, materiale scolastico e sportivo previsto dalla programmazione scolastica ordinaria, durante tutto l'anno scolastico;
assicurazione scolastica;
gita scolastica;
spesa bus scolastico;
3 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre e dopo scuola;
centro ricreativo estivo (grest, campus organizzati dalle scuole pubbliche o enti territoriali); spese derivanti da una sola attività sportiva-ricreativa per figlio spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di strumenti musicali e tutto quanto di ricreativo a pagamento, ulteriore rispetto alla prima attività ricreativo-sportiva. Sono altresì considerate spese straordinarie da documentare per le quali è richiesto il preventivo accordo, le spese relative ai capi spalla (cappotti, piumini), alle scarpe e all'acquisto di device quali computer e cellulari.
14. le spese che richiedono il prevenivo accordo, si intendono approvate se dopo cinque giorni dall'inoltro scritto della richiesta non giunge alcuna motivata risposta;
15. le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i ricorrenti in ragione del 50%;
16. entrambi i genitori si danno il reciproco assenso all'espatrio del minore;
17. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico/patrimoniale anche per ciò che concerne lo scioglimento della comunione de residuo, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo a contrarre di cui al punto sub. 2.
18. spese legali compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
4 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2596/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 28-8- Parte_2
2010, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LA Di ES
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2596/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata presso “Pop Out” reddito: euro 15.207,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Ilaria Brandalese presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: Product Manager presso CP_1 reddito: euro 41.676,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Cristina Guasti presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 28-8-2010 (anno 2010, Numero 32, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 9-9-2015. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. darsi atto che la sig.ra , promette di cedere e vendere la propria Parte_1 quota del 50% della casa coniugale sita in Rovigo in via L. Rizzieri 37 per il prezzo di 98.500,00€ (novantottomilacinquecento//00€), al sig. il Parte_2 quale accetta di acquistare la quota dell'immobile al prezzo suindicato concordato fra le parti;
Il relativo rogito verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla parte acquirente entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione;
L'atto notarile deve intendersi esecuzione delle presenti condizioni di separazione, per le quali si chiederà il regime fiscale di esenzione ex art. 19 L. 74/1987 e s.m.i.; tale trasferimento rappresenta l'unica soluzione per dirimere le controversie di carattere patrimoniale insorte fra i coniugi e costituisce altresì elemento funzionale e indispensabile per risolvere la crisi coniugale. Spese, tasse ed oneri inerenti alla cessione e trascrizione della suddetta quota e di quant'altro ad esse conseguenti e/o inerenti verranno sostenute nella misura del 100% dal sig. quale parte acquirente;
Parte_2
3. Il signor si accolla la quota parte dell'ammontare del mutuo Parte_2 residuo esistente alla data odierna, pari ad Euro 61.187,20 a carico della parte cedente, signora , a favore di contratto Parte_1 Controparte_2 dai medesimi signori con atto di mutuo fondiario a rogito del Notaio , data Per_2
7.6.2019 n. 3714 serie T;
Il signor dichiara quindi di subentrare alla signora Parte_2 [...]
, relativamente alla quota di debito accollata, in ogni diritto, obbligazione Pt_1
e rapporto con il suddetto istituto di credito;
Il signor i obbliga, Parte_2 pertanto, a pagare puntualmente, alle singole scadenze, tutte le rate di mutuo, per capitale, interessi ed accessori tutti di cui al predetto mutuo, fino a quando il mutuo non sarà volturato a nome di quest'ultimo; Il predetto accollo avrà efficacia esterna e liberatoria ai sensi dell'art. 1273 del codice civile, ed attribuirà pertanto alla Banca creditrice il relativo diritto di credito nei confronti della parte accollante.
4. il figlio minorenne è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori con collocamento paritario e mantenimento diretto. Per due giorni a settimana (giovedì e venerdì) il minore vivrà con il padre presso l'attuale casa familiare sita in Rovigo in via L. Rizzieri, ove manterrà la propria attuale residenza. Per altri due giorni lavorativi (lunedì e martedì) vivrà con la madre, la quale Per_1 trasferirà la propria residenza a Rovigo (RO), via Gherardo Ghirardini, 4; Nei giorni nei quali ciascun genitore avrà il figlio con sé dovrà occuparsi di ogni sua necessità, ovvero accompagnarlo a scuola, accompagnarlo al luogo nel quale svolge l'eventuale attività sportiva o ricreativa ed altro. trascorrerà, infine, il Per_1 mercoledì presso la nonna materna, la quale risiede in via T. Tasso n. 1 a Rovigo per poi far rientro, la sera, presso l'abitazione paterna;
2 5. il minore trascorrerà, a settimane alterne, un fine settimana con la madre ed uno con il padre a partire dal sabato mattina alle 10 o dal sabato mattina dall'uscita da scuola al sabato fino alla cena della domenica;
6. ad anni alterni il minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale (24 dicembre) e con l'altro il giorno di Natale (25 dicembre). Ad anni alterni il minore trascorrerà l'epifania (6 gennaio) con uno o l'altro genitore. Per quest'anno la decisione dovrà essere assunta entro il 31 ottobre 2025;
7. ad anni alterni trascorrerà con un genitore la Pasqua e con l'altro il Per_1
Lunedì in Albis (detta “Pasquetta”). Il riparto delle festività pasquali per il 2026 dovrà essere stabilito entro il 31 gennaio 2026. In difetto, il collocamento di Per_1 seguirà lo schema ordinario.
8. il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo;
9. durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, Per_1 anche consecutivi, i quali dovranno essere reciprocamente comunicati entro il 30 maggio di ogni anno, in uno con la località di vacanza prescelta;
10. durante le vacanze scolastiche natalizie, il minore trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre da comunicarsi reciprocamente entro il 30/11 di ogni anno;
11. ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento del minore per i giorni di competenza. In ragione della differente capacità reddituale dei coniugi il sig. i impegna a versare alla sig.ra un contributo a titolo Pt_2 Parte_1 di mantenimento del figlio pari alla somma mensile di 250,00€ entro il 5 di Per_1 ogni mese a far data dal mese successivo al trasferimento della madre del minore presso la nuova residenza. Tale somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
12. l'assegno unico sarà interamente corrisposto alla sig.ra ; Pt_1
13. i ricorrenti convengono che le spese straordinarie siano suddivise tra loro in ragione del 50% e considerano spese straordinarie i seguenti esborsi: spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche;
trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base ovvero dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure odontoiatriche, cure mediche presso strutture private senza la previa prescrizione del medico di base curante;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati da Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione presso istituti pubblici;
libri di testo, materiale scolastico e sportivo previsto dalla programmazione scolastica ordinaria, durante tutto l'anno scolastico;
assicurazione scolastica;
gita scolastica;
spesa bus scolastico;
3 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre e dopo scuola;
centro ricreativo estivo (grest, campus organizzati dalle scuole pubbliche o enti territoriali); spese derivanti da una sola attività sportiva-ricreativa per figlio spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di strumenti musicali e tutto quanto di ricreativo a pagamento, ulteriore rispetto alla prima attività ricreativo-sportiva. Sono altresì considerate spese straordinarie da documentare per le quali è richiesto il preventivo accordo, le spese relative ai capi spalla (cappotti, piumini), alle scarpe e all'acquisto di device quali computer e cellulari.
14. le spese che richiedono il prevenivo accordo, si intendono approvate se dopo cinque giorni dall'inoltro scritto della richiesta non giunge alcuna motivata risposta;
15. le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i ricorrenti in ragione del 50%;
16. entrambi i genitori si danno il reciproco assenso all'espatrio del minore;
17. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico/patrimoniale anche per ciò che concerne lo scioglimento della comunione de residuo, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo a contrarre di cui al punto sub. 2.
18. spese legali compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
4 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2596/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 28-8- Parte_2
2010, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LA Di ES
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