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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 2 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1478/2024 R.G. e vertente
fra
rappresentato e difeso dell'Avvocato Ivano Pieroni;
Parte_1
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1
Dott.ssa Ida MORELLI, Dr. Dr. , Dr. Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, funzionari incaricati della rappresentanza e difesa dell'Ente in virtù di provvedimento
[...]
autorizzativo n. 2008/6400/000011;
- RESISTENTE -
OGGETTO: Invalidità in misura pari o superiore all'75% ex art 80 L. n. 388/2000 per il
Riconoscimento di 2 mesi di Contribuzione Figurativa
FATTO E DIRITTO
1 1.La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità in misura pari o superiore all'75% ex art 80 L. n.
388/2000 per il Riconoscimento di 2 mesi di Contribuzione Figurativa.
Con memoria ritualmente depositata, l' ha eccepito l'inammissibilità, dovendosi la CP_1
domanda proporre mediante il rito ordinario. Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 2 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente ordinanza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Con il ricorso in esame, parte si duole del mancato riconoscimento, da parte della
Medica Competente, ai soli fini sanitari, di una percentuale di invalidità pari o Parte_2 superiore all'75% per il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro svolto.
La Commissione Medica ha, infatti, riconosciuto l'interessato: invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88: percentuale 67%. Pertanto, il ricorrente fa istanza di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica delle condizioni sanitarie idonee al riconoscimento del beneficio assistenziale de quo.
Orbene l'art. 445 bis c.p.c. al comma 1 prevede che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.
Si evince, pertanto dal dato letterale della norma che tutte le domande non rientranti nel suddetto elenco, non siano proponibili con il procedimento per accertamento tecnico
2 preventivo, bensì mediante il rito ordinario del lavoro di cui all'art. 442 c.p.c. Essendo la domanda in esame volta ad ottenere una prestazione non rientrante, fra quelle indicate dall'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., va dichiarata inammissibile
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato 15-05-2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 2 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 2 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1478/2024 R.G. e vertente
fra
rappresentato e difeso dell'Avvocato Ivano Pieroni;
Parte_1
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1
Dott.ssa Ida MORELLI, Dr. Dr. , Dr. Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, funzionari incaricati della rappresentanza e difesa dell'Ente in virtù di provvedimento
[...]
autorizzativo n. 2008/6400/000011;
- RESISTENTE -
OGGETTO: Invalidità in misura pari o superiore all'75% ex art 80 L. n. 388/2000 per il
Riconoscimento di 2 mesi di Contribuzione Figurativa
FATTO E DIRITTO
1 1.La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità in misura pari o superiore all'75% ex art 80 L. n.
388/2000 per il Riconoscimento di 2 mesi di Contribuzione Figurativa.
Con memoria ritualmente depositata, l' ha eccepito l'inammissibilità, dovendosi la CP_1
domanda proporre mediante il rito ordinario. Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 2 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente ordinanza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Con il ricorso in esame, parte si duole del mancato riconoscimento, da parte della
Medica Competente, ai soli fini sanitari, di una percentuale di invalidità pari o Parte_2 superiore all'75% per il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro svolto.
La Commissione Medica ha, infatti, riconosciuto l'interessato: invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88: percentuale 67%. Pertanto, il ricorrente fa istanza di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica delle condizioni sanitarie idonee al riconoscimento del beneficio assistenziale de quo.
Orbene l'art. 445 bis c.p.c. al comma 1 prevede che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.
Si evince, pertanto dal dato letterale della norma che tutte le domande non rientranti nel suddetto elenco, non siano proponibili con il procedimento per accertamento tecnico
2 preventivo, bensì mediante il rito ordinario del lavoro di cui all'art. 442 c.p.c. Essendo la domanda in esame volta ad ottenere una prestazione non rientrante, fra quelle indicate dall'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., va dichiarata inammissibile
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato 15-05-2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 2 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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