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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 25/11/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
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r.g. 346/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, all'esito dei termini di cui al dispositivo letto all'udienza del all'udienza del 2.10.2025 nella causa iscritta al n. 346/2023 R.G. e vertente tra
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Pescocostanzo, Strada di Campo di Fiori n. 8 presso e nello studio dell'avv. Roberto Sciullo che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di opposizione;
- opponente- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in L'Aquila, Portici San Bernardino n. 25;
- Resistente contumace – OGGETTO: opposizione ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 2.10.2025
Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, la seguente
SENTENZA Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.6.2023, e Parte_1 Parte_2
, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
[...] di pagamento n. DPC017/57 del 19 maggio 2023 e notificata in data 7 giugno 2023 emessa dalla con la quale viene richiesto il Controparte_1 pagamento della sanzione amministrativa di € 1.810,00, per violazione dell'art. 124 comma 1 D.Lgs 152/2006, sanzionata dall'art. 133 comma 2 stesso decreto. La suddetta ordinanza si fonda sul verbale n. 26 dell'8.9.2020 elevato dai
Carabinieri Raggruppamento Parchi-Comune di Pescocostanzo.
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In particolare, in data 8.9.2020 personale della Compagnia CC Parco di Pescocostanzo ha dichiarato che, perlustrando la località Mulino nel Comune di Pescocostanzo, ha accertato che veniva effettuato uno scarico di acque reflue domestiche in una cunetta laterale della SP 55 che dal sottopassaggio stradale sfociano nelle acque superficiali del torrente.
Secondo gli agenti accertatori, le acque reflue provenivano da un'abitazione in assenza dell'autorizzazione dell'autorità competente. Inoltre, appuravano che il confine dell'insediamento è posto a una distanza superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura. A sostegno della suddetta opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento opposto per: illegittima individuazione del trasgressore, insussistenza della violazione del citato art. 74 non trattandosi di acque reflue domestiche e dell'art. 124 in quanto non è scarico attivo, insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione posto che il e la avrebbero dovuto completare il CP_2 Pt_3 sistema fognario collegando allo stesso l'abitazione del ricorrente il quale, da anni, vive nella medesima situazione incolpevolmente. In esito all'udienza del 24.4.2024 il precedente istruttore, ravvisando il periculum in mora, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza.
In seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente, all'udienza del 2.10.2025, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
****** Tanto premesso, l'opposizione proposta è infondata per i motivi di seguito spiegati.
Come sopra esposto, agli odierni ricorrenti, nell'impugnata ordinanza ingiunzione, si contesta la violazione dell'art. 124 d.lgs. 152/2006 sanzionato poi dal successivo art. 133, poiché effettuava uno scarico di acque reflue domestiche senza la preventiva autorizzazione. Secondo l'art. 124, infatti, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico…Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.”. L'art. 74, poi, definisce il concetto di acque reflue domestiche in “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. Orbene, in primo luogo, i ricorrenti sostengono che vi sarebbe un errore
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nell'individuazione del trasgressore in quanto in realtà gli stessi sono residenti in [...] e non in località Mulino. Inoltre, lo stesso deduce che non si può evincere dal verbale di accertamento se lo scarico fosse o meno attivo e che provenisse dall'abitazione dei ricorrenti. Tuttavia, in merito a tali punti, occorre rilevare che nel verbale di accertamento (non oggetto di autonoma impugnazione) viene correttamente indicata la residenza dei ricorrenti in Via della Scarpa n. 10 e solo nel corpo dell'atto viene indicata la località MULINO oggetto di perlustrazione. Nel verbale di accertamento, dunque, non vi è alcuna affermazione circa il fatto che l'abitazione dei ricorrenti si trovasse in zona diversa rispetto al luogo di residenza, né i ricorrenti stessi hanno offerto prova contraria idonea a confutare tale assunto. Del resto, nel verbale di accertamento si riporta che i trasgressori avrebbe dichiarato che “siamo in attesa che il e la provvedano a CP_2 Pt_3 realizzare un tratto vicino casa”, ma nessun cenno alla presunta difformità tra il luogo dell'accertamento e il luogo di residenza dei ricorrenti.
Di contro, l'accertamento della presenza dello scarico di acque reflue domestiche, dell'effettiva attività dello scarico sul suolo, senza preventiva autorizzazione, nonché della provenienza di detto scarico dall'abitazione dei ricorrenti veniva fatto dai Carabinieri del Raggruppamento parco con un verbale di accertamento che fa piena prova, fino a querela di falso di quanto in esso contenuto e oggetto di verifica da parte degli stessi agenti accertatori (I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio cfr. Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573). Infine, gli stessi ricorrenti non provano che la loro abitazione sia dotata di
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uno scarico di acque reflue autorizzato o comunque di allaccio alla fognatura. I ricorrenti deducono poi la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione posto che vi sono delle difficoltà oggettivi nella realizzazione dell'allaccio fognario nell'abitazione del ricorrente e il e la non hanno ancora CP_2 Pt_3 provveduto. Tuttavia, secondo la legge regionale 31/2010 e il regolamento ad essa riferito, comunque gli odierni ricorrenti, nell'oggettiva difficoltà di ottenere l'allaccio alla fognatura (dista oltre 200 metri) avrebbe dovuto attivare iter procedimentale per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un sistema di scarico delle acque reflue.
Da ultimo, la invocano l'assenza dell'elemento Parte_4 soggettivo posto che gli stessi, dato che la situazione era la medesima da tempo, non pensavano di aver commesso alcun illecito. Com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 (Rv. 658272 - 01). Nel caso di specie non è stato allegato e documentato alcun “elemento positivo” idoneo a convincere i ricorrenti della liceità della loro condotta come per esempio la prova dell'installazione di uno scarico, le foto ritraenti la situazione abitativa e la lontananza dello scarico fognario dalla sua abitazione, provvedimenti del o dell'ente gestore della CP_2 fognatura in ordine a quanto asserito nel ricorso circa le difficoltà oggettive di allaccio. Le sue considerazioni in ordine all'esistenza della buona fede rimangono mere asserzioni prive di qualsiasi elemento di riscontro. In conclusione, si ritiene che il ricorso vada integralmente rigettato. Stante la mancata comparizione a nessuna udienza da parte della CP_1
e la semplicità delle questioni trattata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o
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eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/57 del 19 maggio 2023 e notificata in data 7 giugno 2023;
- Compensa le spese di lite.
Motivi in 40 giorni. Sulmona, 25.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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r.g. 346/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, all'esito dei termini di cui al dispositivo letto all'udienza del all'udienza del 2.10.2025 nella causa iscritta al n. 346/2023 R.G. e vertente tra
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Pescocostanzo, Strada di Campo di Fiori n. 8 presso e nello studio dell'avv. Roberto Sciullo che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di opposizione;
- opponente- E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in L'Aquila, Portici San Bernardino n. 25;
- Resistente contumace – OGGETTO: opposizione ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 2.10.2025
Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, la seguente
SENTENZA Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.6.2023, e Parte_1 Parte_2
, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
[...] di pagamento n. DPC017/57 del 19 maggio 2023 e notificata in data 7 giugno 2023 emessa dalla con la quale viene richiesto il Controparte_1 pagamento della sanzione amministrativa di € 1.810,00, per violazione dell'art. 124 comma 1 D.Lgs 152/2006, sanzionata dall'art. 133 comma 2 stesso decreto. La suddetta ordinanza si fonda sul verbale n. 26 dell'8.9.2020 elevato dai
Carabinieri Raggruppamento Parchi-Comune di Pescocostanzo.
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In particolare, in data 8.9.2020 personale della Compagnia CC Parco di Pescocostanzo ha dichiarato che, perlustrando la località Mulino nel Comune di Pescocostanzo, ha accertato che veniva effettuato uno scarico di acque reflue domestiche in una cunetta laterale della SP 55 che dal sottopassaggio stradale sfociano nelle acque superficiali del torrente.
Secondo gli agenti accertatori, le acque reflue provenivano da un'abitazione in assenza dell'autorizzazione dell'autorità competente. Inoltre, appuravano che il confine dell'insediamento è posto a una distanza superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura. A sostegno della suddetta opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento opposto per: illegittima individuazione del trasgressore, insussistenza della violazione del citato art. 74 non trattandosi di acque reflue domestiche e dell'art. 124 in quanto non è scarico attivo, insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione posto che il e la avrebbero dovuto completare il CP_2 Pt_3 sistema fognario collegando allo stesso l'abitazione del ricorrente il quale, da anni, vive nella medesima situazione incolpevolmente. In esito all'udienza del 24.4.2024 il precedente istruttore, ravvisando il periculum in mora, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza.
In seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente, all'udienza del 2.10.2025, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
****** Tanto premesso, l'opposizione proposta è infondata per i motivi di seguito spiegati.
Come sopra esposto, agli odierni ricorrenti, nell'impugnata ordinanza ingiunzione, si contesta la violazione dell'art. 124 d.lgs. 152/2006 sanzionato poi dal successivo art. 133, poiché effettuava uno scarico di acque reflue domestiche senza la preventiva autorizzazione. Secondo l'art. 124, infatti, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico…Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.”. L'art. 74, poi, definisce il concetto di acque reflue domestiche in “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”. Orbene, in primo luogo, i ricorrenti sostengono che vi sarebbe un errore
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nell'individuazione del trasgressore in quanto in realtà gli stessi sono residenti in [...] e non in località Mulino. Inoltre, lo stesso deduce che non si può evincere dal verbale di accertamento se lo scarico fosse o meno attivo e che provenisse dall'abitazione dei ricorrenti. Tuttavia, in merito a tali punti, occorre rilevare che nel verbale di accertamento (non oggetto di autonoma impugnazione) viene correttamente indicata la residenza dei ricorrenti in Via della Scarpa n. 10 e solo nel corpo dell'atto viene indicata la località MULINO oggetto di perlustrazione. Nel verbale di accertamento, dunque, non vi è alcuna affermazione circa il fatto che l'abitazione dei ricorrenti si trovasse in zona diversa rispetto al luogo di residenza, né i ricorrenti stessi hanno offerto prova contraria idonea a confutare tale assunto. Del resto, nel verbale di accertamento si riporta che i trasgressori avrebbe dichiarato che “siamo in attesa che il e la provvedano a CP_2 Pt_3 realizzare un tratto vicino casa”, ma nessun cenno alla presunta difformità tra il luogo dell'accertamento e il luogo di residenza dei ricorrenti.
Di contro, l'accertamento della presenza dello scarico di acque reflue domestiche, dell'effettiva attività dello scarico sul suolo, senza preventiva autorizzazione, nonché della provenienza di detto scarico dall'abitazione dei ricorrenti veniva fatto dai Carabinieri del Raggruppamento parco con un verbale di accertamento che fa piena prova, fino a querela di falso di quanto in esso contenuto e oggetto di verifica da parte degli stessi agenti accertatori (I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio cfr. Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573). Infine, gli stessi ricorrenti non provano che la loro abitazione sia dotata di
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uno scarico di acque reflue autorizzato o comunque di allaccio alla fognatura. I ricorrenti deducono poi la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione posto che vi sono delle difficoltà oggettivi nella realizzazione dell'allaccio fognario nell'abitazione del ricorrente e il e la non hanno ancora CP_2 Pt_3 provveduto. Tuttavia, secondo la legge regionale 31/2010 e il regolamento ad essa riferito, comunque gli odierni ricorrenti, nell'oggettiva difficoltà di ottenere l'allaccio alla fognatura (dista oltre 200 metri) avrebbe dovuto attivare iter procedimentale per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un sistema di scarico delle acque reflue.
Da ultimo, la invocano l'assenza dell'elemento Parte_4 soggettivo posto che gli stessi, dato che la situazione era la medesima da tempo, non pensavano di aver commesso alcun illecito. Com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 (Rv. 658272 - 01). Nel caso di specie non è stato allegato e documentato alcun “elemento positivo” idoneo a convincere i ricorrenti della liceità della loro condotta come per esempio la prova dell'installazione di uno scarico, le foto ritraenti la situazione abitativa e la lontananza dello scarico fognario dalla sua abitazione, provvedimenti del o dell'ente gestore della CP_2 fognatura in ordine a quanto asserito nel ricorso circa le difficoltà oggettive di allaccio. Le sue considerazioni in ordine all'esistenza della buona fede rimangono mere asserzioni prive di qualsiasi elemento di riscontro. In conclusione, si ritiene che il ricorso vada integralmente rigettato. Stante la mancata comparizione a nessuna udienza da parte della CP_1
e la semplicità delle questioni trattata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o
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eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/57 del 19 maggio 2023 e notificata in data 7 giugno 2023;
- Compensa le spese di lite.
Motivi in 40 giorni. Sulmona, 25.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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