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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 14710 /2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata difesa Parte_1 dall'avvocato Elisabetta Capodilupo, come in atti RICORRENTE
E
(NA), Cf. e p.iva n. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore Sig. con sede in Corso Persona_1 C Campano n. 200 Giugliano Campania (NA), rapp.to e difeso dall'avv. FILOMENA D'ANTÒ, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Pubblico impiego - Mansioni superiori e differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata assunta dal Comune di in data 03.11.2002 Controparte_1 con profilo di Ausiliare cat A ai fini della copertura della quota di riserva invalidi prevista dalla legge e con mansioni di “usciere”, in quanto dichiarata invalida nella misura del 65% giusta verbale della Commissione Sanitaria INPS del 12.11.2002;
- di essere stata trasferita in data 17.11.2015 all'Ufficio Protocollo dell'ente con disposizione di mobilità interna, prot. 106;
- di aver svolto in qualità di impiegata addetta al protocollo come da nuovo incarico dal 17.11.2015 al 13.03.2023 mansioni inquadrabili nella superiore categoria B del C.C.N.L. Enti Locali;
- di aver ottenuto in data 20.02.2007, ai fini dello svolgimento delle mansioni affidate, attestato di partecipazione al corso “Le competenze tecnologiche di base” indetto nell'ambito del Fondo Sociale Europeo PON 2006;
1 - di essere stata confermata nel suo incarico all'Ufficio “Stato Civile – Albo Pretorio
– Messi in data 06.10.202;
- di aver svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con rientro pomeridiano nei giorni del lunedì e del giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 percependo la retribuzione dell'inquadramento di assunzione;
- che in data 03.03.2023 veniva disposta la riconferma della ricorrente alle mansioni dell'Ufficio Protocollo con atto organizzativo interno n. prot. 28117 del 03.03.2023;
- di aver inoltrato in data 10.03.2023 lettera di messa in mora all'ente convenuto ai fini del riconoscimento dell'inquadramento C.C.N.L. superiore e le differenze retributive connesse per il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ufficio Protocollo, senza ricevere alcun riscontro;
- che in data 13.03.2023 ad integrazione del suddetto atto organizzativo interno con disposizione prot. N. 32555/2023 la ricorrente, su ordine del dirigente dalla notifica del provvedimento, avrebbe prestato servizio presso lo sportello situato al piano terra della casa comunale per la sola ricezione degli atti. Tanto premesso ha pertanto adito codesto Tribunale per chiedere: “ a – accertare e dichiarare i fatti così come esposti in premessa e per l'effetto, b – accertare il diritto della ricorrente, sig.ra , al riconoscimento dello svolgimento di Parte_1 mansioni inerenti l'inquadramento nell'Area B del vigente CCNL di settore con decorrenza dal novembre 2015 o, in via subordinata, da quella diversa e/o successiva data che dovesse ritenere l'Ill.mo Giudicante, come risultante dall'istruttoria; c – condannare comunque il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate per effetto di tale superiore inquadramento o che sono dovute per l'effetto dello svolgimento delle mansioni e che sono calcolate in complessivi € 10.097,84 che la ricorrente avrebbe avuto diritto di percepire in Area B, oltre interessi monetari e rivalutazione come per legge, o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta al termine della compienda istruttoria;
d – condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo”. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituito l'ente convenuto in giudizio, il quale ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 414 n.3 e 4 c.p.c. per indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda, l'intervenuta prescrizione parziale del diritto di credito derivante dalle differenze retributive reclamate chiedendo che l'accertamento fosse limitato al solo periodo non prescritto e precisamente per il quinquennio precedente alla messa in mora del 10.03.2023, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il giudice ha ammesso l'istruzione della causa per il mezzo dell'espletamento della prova testimoniale e ha acquisito i documenti.
Ammessa ed espletata l'istruttoria, la controversia è stata decisa, disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., con la presente
2 sentenza, depositata nel termine previsto dalla norma citata, sulle note di trattazione scritta delle parti.
***
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato per le motivazioni espresse di seguito. Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato: 1) dall'accertamento del diritto allo svolgimento delle di mansioni superiori rispetto a quelle previste dall'inquadramento contrattuale di assunzione, nonché 2) il diritto al riconoscimento del risarcimento del danno per le mansioni superiori svolte, con condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive connesse a tale attività lavorativa espletata. La disciplina che regola la fattispecie oggetto del presente giudizio trova il suo fondamento nell'ambito del pubblico impiego nella disciplina dell'art.52 del decreto legislativo n. 165/01. L'art. 52 statuisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. Il legislatore ha però previsto ipotesi derogatorie a tale comando normativo di cui al secondo comma del medesimo articolo ove si prevedono regimi speciali medio tempore in ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico, per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per no più di 12 mesi. Al comma 5 inoltre ha previsto che:
“Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”. Tutto quanto detto stante l'impossibilità dell'acquisizione del diritto ad avanzamento automatico nell'inquadramento professionale superiore da parte del lavoratore.
L'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, così come prima l'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, disciplina due diverse ipotesi di espletamento di mansioni superiori: la prima (comma 2) legittima, perché temporanea e giustificata da "obiettive esigenze di servizio"; la seconda (comma 5), non consentita, perché avvenuta "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2". Di questo secondo tipo di assegnazione a mansioni superiori la disposizione di legge sancisce la nullità, ma con diritto del lavoratore al pagamento della "differenza di trattamento economico con la qualifica superiore" (e con responsabilità erariale del dirigente che abbia disposto l'illegittima assegnazione a mansioni superiori "con dolo o colpa grave").
3 La ricorrente invoca, chiaramente, la seconda (comma 5), assumendo di essere stata illegittimamente assegnata a mansioni corrispondenti alla categoria superiore per un lungo periodo pluriennale, sicuramente al di fuori delle temporanee esigenze di servizio previste e consentite dal comma 2.
1) Osserva il Tribunale che, con riferimento alla domanda volta all'accertamento del diritto allo svolgimento delle mansioni superiori, in tema di pubblico impiego privatizzato l'esercizio di mansioni superiori in nessun caso può fa sorgere il diritto alla definitiva acquisizione della diversa qualifica, tanto che, ove l'assegnazione venga disposta dal datore senza che ricorrano i presupposti previsti dalla legge, la stessa è affetta da nullità e il dipendente può solo rivendicare il trattamento retributivo corrispondente alla qualità e quantità del lavoro prestato, limitatamente al periodo in cui la prestazione è stata eseguita. La domanda di cui al capo 1) del ricorso, pertanto, non può essere accolta.
2) Il risarcimento del danno In materia di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, invece, può essere riconosciuto nella misura indicata nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, e non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo 36 Cost.. Inoltre, in materia di ius variandi la Suprema Corte con ordinanza resta il 26 novembre 2020 depositata in data 12.02.2021 n. 3666 ha precisato che: ““E' erronea l'affermazione che il legislatore avrebbe introdotto nell'impiego pubblico, con riguardo allo ius variandi, il concetto di equivalenza sostanziale.
4.3. Come affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29264 del 2019, 21485 del 2020) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, stabilendo, nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, che lo ius variandi possa essere esercitato all'interno delle mansioni "considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale dei contratti collettivi", rimette palesemente alla fonte negoziale l'identificazione, rilevante anche ai fini e per gli effetti dei successivi commi 3, 4 e 5 in tema di mansioni superiori, di quanto, rispetto alle attività di lavoro svolte, possa dirsi rientrare o meno nei compiti propri della classificazione ricevuta. Tale orientamento non appare smentito neppure dalla citata riforma dell'art. 52, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009.
Infatti, la previsione dell'inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito
(comma 1-bis), in una con la persistente previsione per cui i trattamenti economici (che come è normale sono scanditi sulla base della tipologia del lavoro svolto) sono
4 definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1) e soprattutto con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, comma 1), fanno pianamente comprendere come, pur non contenendo più l'art. 52, comma 1, un espresso rinvio in proposito, la classificazione, nei termini appena detti, resti appannaggio dei CCNL. Vale dunque il consolidato orientamento per cui "in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c." (Cass. 16 luglio 2018, n. 18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, n. 18283; Cass. 11 maggio 2010, n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008., n. 8740)”.
Tanto premesso in termini generali, è necessario ricostruire il contenuto della contrattazione collettiva con riferimento alle declaratorie contrattuali di inquadramento e rivendicate, al fine di verificare se la ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive richieste. Il contratto collettivo del 31.03.1999 allegato A, successivamente confermato nella classificazione nel triennio del periodo di assunzione della ricorrente prevede ai fini della specificazione della categoria che la stessa inerisca allo svolgimento da parte del dipendente di tali mansioni: “CATEGORIA A: Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
* Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
* Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Problematiche lavorative di tipo semplice;
* Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
* lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”. Parimenti con riferimento alla categoria B: “CATEGORIA B: Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
5 * Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
* Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.
* lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”. Tale classificazione professionale era confermata nelle successive contrattazioni collettive con modifiche nel C.C.N.L. 2016-2018 all'articolo 12 comma ma successivamente modificato in merito alle categorie professionali alla luce delle contrattazioni per gli anni 2019-2021. In tale sede alla categoria di riferimento A veniva associata la nuova Area degli Operatore e alla categoria B la nuova Area degli Operatori Esperti. Come esplicitato dalle declaratorie del contratto collettivo applicabile all'Area degli Operatori fanno riferimento i lavoratori che: “svolgono attività di supporto ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. Specifiche professionali: • conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici;
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni;
•
6 responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano. Requisiti di base per l'accesso: • assolvimento dell'obbligo scolastico. Esemplificazione dei profili: Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza”; all'Area Degli Operatori Esperti i lavoratori: “inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali. Specifiche professionali: ● conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
● capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
● responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano. Requisiti di base per l'accesso: • assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale. Esemplificazione dei profili: Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socioassistenziale, operatore socio-sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza”.
Dunque, parte ricorrente, come esposto nel ricorso depositato, è stata assunta con convocazione del 9.10.2003 con inquadramento nella Categoria A del C.C.N.L. comparto Regioni ed Enti Locali (cfr. documentazione in atti). Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto di aver ricevuto, successivamente all'atto di assunzione, indicazioni dall'ente nella riorganizzazione degli uffici locali con assegnazione all'Ufficio Protocollo al pari di altri lavoratori inquadrati nella categoria B. In particolare, all'atto d'assunzione l'ente comunicava la necessità dello svolgimento di “attività di carattere prevalentemente ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi;
Attività comportanti problematiche lavorative di tipo semplice e relazioni organizzative interne basate su interazioni tra pochi soggetti;
Attività di movimentazione di merci compresa la consegna e il ritiro di documentazione amministrativa;
” in linea con quanto inerente alla qualifica professionale della ex categoria A attuale Area degli Operatori. Successivamente con disposizione di mobilità interna del 17.11.2015 prot. N. 106 l'amministrazione convenuta ha disposto il trasferimento della ricorrente, specificamente qualificata come ausiliaria Cat A, con decorrenza dalla notifica della comunicazione stessa, all'Ufficio Protocollo. In tale comunicazione, come correttamente allegato nel ricorso, la determina specifica della categoria di appartenenza del lavoratore non lascia alcuno spazio di interpretazione sulla modifica della stessa nell'espletamento delle funzioni.
7 In data 06.10.2021 è per tabulas provata la modifica degli assetti organizzativi interni del comune a segui della quale la ricorrente è stata trasferita all'interno dell'Ufficio Stato Civile – Albo pretorio – Messi (vedi Disposizione di mobilità interna in atti) conservando il proprio inquadramento, rimettendo alle necessità dell'ufficio così come riscontrate dai dirigenti dello stesso l'assegnazione dei relativi compiti
“nell'ambito della categoria di competenza”. Ritiene il Tribunale che, alla luce di tale disposizione amministrativa la ricorrente, contrariamente a quanto riportato in ricorso era confermata all'interno della macro- categoria organizzativa dei servizi Demoanagrafici pur non essendo assegnata all'ufficio Protocollo, raggruppato nella sottocategoria organizzativa dell'Anagrafe – Protocollo - Toponomastica e Numerazione – Elettorale (cfr. medesima Disposizione di mobilità interna in atti).
Inoltre, con atto organizzativo interno del 03.03.2023 l'amministrazione confermava quanto previsto in termini di mansioni ed inquadramento specificando l'attività della ricorrente come a supporto dell'ufficio a cui assegnato, ulteriormente mobilitando la sua posizione lavorativa con ordine di servizio del 13.03.2023 nel quale: “Ad integrazione della disposizione di servizio prot. n. 28117 del 03.03.2023, sentito il Dirigente e d'ordine dello stesso, si dispone che a far data della notifica della presente la sig.ra presti servizio presso lo sportello situato al piano Parte_1 terra della casa comunale per la sola ricezione degli atti. In caso di assenza della sign.ra la predetta attività sarà assicurata dalla dipendente Pt_1 CP_2
e in subordine dalla dipendente , senza necessità di ulteriore
[...] Parte_2 disposizione”. Ritiene il Tribunale che dai documenti in atti (e, dunque, dalla assegnazione della ricorrente all'Ufficio Protocollo) non emerga, per tabulas, una assegnazione alle mansioni superiori. È necessario, pertanto, procedere all'acquisizione dei mezzi di prova a fondamento della pretesa del fatto costitutivo dell'effettivo svolgimento di una mansione superiore, al fine di verificare l'eventuale svolgimento, in concreto, delle attività riconducibili alla categoria B rivendicata. Si riportano in primo luogo le dichiarazioni rese dai testi, per poi procedere alla loro valutazione.
In sede di escussione della prova testimoniale, il teste ha Testimone_1 dichiarato: “adr.: Conosco la ricorrente perché è una mia collega, io sono dipendente del dal 1995 e per 26 anni come LSU e poi dal 2020 come CP_1 dipendente del comune categoria B, noi tutti LSU facevamo lavori d'ufficio. Adr: si ricordo che la era stata addetta all'ufficio del protocollo, no io non lavoravo Pt_1 al protocollo;
La ha lavorato dal 2014 – 2015 sin d'ora al Protocollo e si Pt_1 occupava di documenti che venivano indirizzati al Comune smistando la posta in arrivo e in uscita . Si registrava gli atti e documenti che pervenivano al Comune . Adr: io dal 2020 in poi sono stato addetto alla segreteria del Sindaco, io mi occupavo della rassegna stampa, se c'era un guasto chiamavo i tecnici per ripararlo e mi occupavo dell'apertura e della chiusura dello stabile. La segreteria dove io
8 lavoravo si trova al secondo piano accanto alla stanza del sindaco. L'ufficio protocollo si trova al primo piano, io mi ci recavo per recuperare la posta indirizzata al Sindaco, in sostanza per protocollare la posta in entrata ed in uscita. Adr: a domanda del tribunale sollecitata dal difensore a cui risulta l'assegnazione all'ufficio segreteria del Sindaco del teste in data 22.02.2021, il teste risponde che i compiti che ho descritto relativi all'ufficio di segreteria sono precedenti legati al mandato del sindaco uscente e quindi precedenti al 2020; Successivamente dal 2020 sono stato spostato in reception cioè al piano terra allo sportello che dà informazioni al pubblico, siamo 2- 3 persone. Adr:La ricorrente svolge comunque mansioni che ho indicato, anche dall'ufficio informazione posso avere documenti da protocollare: ordine di servizi, o permessi;
Personalmente usufruisco spesso dei permessi per motivi di salute, e per tale motivo mi reco spesso all'ufficio protocollo per farmi protocollare dalla il permesso. Adr All'ufficio protocollo ci sono tre o Pt_1 quattro impiegati, preciso chi era libero procedeva a protocollare il permesso, protocollava anche la ma non solo potevano protocollare anche le altre Pt_1 colleghe dipendeva da chi era al protocollo. Viene chiamato a chiarimenti il teste il quale Adr: preciso che erano addette al protocollo , Parte_2 CP_2
e prima ancora che è stata poi spostata al terzo piano”.
[...] Persona_2
Alla medesima udienza è stato escusso il teste che ha dichiarato: Testimone_2
“adr: sono stato dipendente del dal 01.03.2012 all' 01.07. 2023, io per un CP_1 periodo ho fatto l'autista e poi ho fatto l'usciere allo sportello informazione , facevo anche i pass per far accedere le persone al Comune , mi occupavo degli ingressi. Adr: invece era addetta al protocollo , è sempre stata l' dal 2015 al Parte_1
2023, faceva tutto ciò che si fa nell'ufficio protocollo, cioè protocollava. Adr: a domanda del Tribunale su che cosa protocollasse risponde non lo so perché non ero in quell'ufficio, quello che posso dire è che se avevo bisogno di un giorno di ferie andavo da lei e me lo protocollava. Adr: all'ufficio protocollo non c'era solo la ma anche e . Adr: si potevano Pt_1 Parte_2 Controparte_2 protocollare le domande di ferie anche le altre persone che stavano lì, chi era libero. Adr: ho fatto l'autista dal 2012 fino al 2020 circa, poi ho fatto l'usciere come ho spiegato”. Stante l'onere probatorio dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori a quello del livello di inquadramento a carico della parte che pretende l'accertamento di tale diritto per il tramite dei connessi fatti costitutivi, alla luce di quanto dichiarato non è possibile ritenere che tale onere sia stato esaustivamente assolto, data la genericità delle dichiarazioni nonché la parziale contraddittorietà delle stesse. Il primo teste escusso ( ) ha infatti dichiarato di svolgere attività lavorativa in Tes_1 luoghi distanti dall'ufficio protocollo, nonché di diversa natura. Ha però confermato che la ricorrente adempisse agli obblighi di ricezione e smistamento della corrispondenza dell'ufficio, mansione propria del suo livello di inquadramento. Sul punto ha infatti esposto che “no io non lavoravo al protocollo;
La ha Pt_1 lavorato dal 2014 – 2015 sin d'ora al Protocollo e si occupava di documenti che venivano indirizzati al Comune smistando la posta in arrivo e in uscita . Si registrava
9 gli atti e documenti che pervenivano al Comune” precisando inoltre che “anche dall'ufficio informazione posso avere documenti da protocollare: ordine di servizi, o permessi;
”. Il tenore di quanto dichiarato rende possibile comprendere come l'attività effettuata non si distingua qualitativamente da quelle previste per il livello di inquadramento così come riportate dalle declaratorie in motivazione tanto per il periodo di vigenza del C.C.N.L. sino al 2019 quanto per quello successivo di trasformazione delle categorie di classificazione in Area Operatori ed Area Operatori Esperti. Analogamente il secondo teste ha reso dichiarazioni dalle quali non è possibile per questo giudice avere plena cognitio dello svolgimento rituale e duraturo di mansioni qualitativamente indirizzate verso l'ex Cat B attuale Area Operatori Esperti;
sul punto si evidenzia quanto riportato dallo stesso: “faceva tutto ciò che si fa nell'ufficio protocollo, cioè protocollava. Adr: a domanda del Tribunale su che cosa protocollasse risponde non lo so perché non ero in quell'ufficio”. Entrambi i testi inoltre confermano la presenza di ulteriori unità di personale nell'ufficio, ma non anche di un potere di coordinamento ad opera della ricorrente. Inoltre, gli esiti incerti della prova testimoniale non non possono essere superati dalla presenza dei documenti “folium” prodotti, in quanto non sono, da soli, inidonei ad identificare il tipo attività posta in essere, se di mero accesso e controllo di quanto protocollato o di espletamento di procedure inerenti alle mansioni del successivo inquadramento C.C.N.L. richiesto.
In sostanza, ritiene il Tribunale che le caratteristiche delle attività riconducibili al profilo A ( poi confluito nell'Area Operatori) si sostanziano in mansioni che non presuppongono conoscenze specifiche, nello svolgimento di compiti semplici, ad ausilio e supporto mentre le attività riconducibili al profilo B presuppongono delle conoscenze specifiche e/o qualifiche professionali, la gestione di risorse e relazioni tra più soggetti interagenti, la gestione di fasi del processo, seppure nell'ambito di direttive di massima. La ricorrente, coerentemente, non aveva alcuna specifico titolo di studio o qualifica professionale, si limita a protocollare e, dunque, a registrare e smistare gli atti in entrata, e, dunque, svolge un compito semplice;
non gestisce ed organizza il lavoro, di altre risorse né è responsabile di una sezione del processo. Anche all'Ufficio
Protocollo, seppure di fatto svolgeva mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente assegnate, la ricorrente ha svolto funzioni riconducibili alla declaratoria contrattuale di inquadramento e per tale motivo anche la domanda risarcitoria non può essere accolta. Per tali ragioni il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: a) rigetta il ricorso
10 b) condanna parte ricorrente, , al pagamento in favore del Parte_1 [...] in epigrafe delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.000,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi,
Aversa, 29/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 14710 /2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata difesa Parte_1 dall'avvocato Elisabetta Capodilupo, come in atti RICORRENTE
E
(NA), Cf. e p.iva n. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore Sig. con sede in Corso Persona_1 C Campano n. 200 Giugliano Campania (NA), rapp.to e difeso dall'avv. FILOMENA D'ANTÒ, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Pubblico impiego - Mansioni superiori e differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata assunta dal Comune di in data 03.11.2002 Controparte_1 con profilo di Ausiliare cat A ai fini della copertura della quota di riserva invalidi prevista dalla legge e con mansioni di “usciere”, in quanto dichiarata invalida nella misura del 65% giusta verbale della Commissione Sanitaria INPS del 12.11.2002;
- di essere stata trasferita in data 17.11.2015 all'Ufficio Protocollo dell'ente con disposizione di mobilità interna, prot. 106;
- di aver svolto in qualità di impiegata addetta al protocollo come da nuovo incarico dal 17.11.2015 al 13.03.2023 mansioni inquadrabili nella superiore categoria B del C.C.N.L. Enti Locali;
- di aver ottenuto in data 20.02.2007, ai fini dello svolgimento delle mansioni affidate, attestato di partecipazione al corso “Le competenze tecnologiche di base” indetto nell'ambito del Fondo Sociale Europeo PON 2006;
1 - di essere stata confermata nel suo incarico all'Ufficio “Stato Civile – Albo Pretorio
– Messi in data 06.10.202;
- di aver svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con rientro pomeridiano nei giorni del lunedì e del giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 percependo la retribuzione dell'inquadramento di assunzione;
- che in data 03.03.2023 veniva disposta la riconferma della ricorrente alle mansioni dell'Ufficio Protocollo con atto organizzativo interno n. prot. 28117 del 03.03.2023;
- di aver inoltrato in data 10.03.2023 lettera di messa in mora all'ente convenuto ai fini del riconoscimento dell'inquadramento C.C.N.L. superiore e le differenze retributive connesse per il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ufficio Protocollo, senza ricevere alcun riscontro;
- che in data 13.03.2023 ad integrazione del suddetto atto organizzativo interno con disposizione prot. N. 32555/2023 la ricorrente, su ordine del dirigente dalla notifica del provvedimento, avrebbe prestato servizio presso lo sportello situato al piano terra della casa comunale per la sola ricezione degli atti. Tanto premesso ha pertanto adito codesto Tribunale per chiedere: “ a – accertare e dichiarare i fatti così come esposti in premessa e per l'effetto, b – accertare il diritto della ricorrente, sig.ra , al riconoscimento dello svolgimento di Parte_1 mansioni inerenti l'inquadramento nell'Area B del vigente CCNL di settore con decorrenza dal novembre 2015 o, in via subordinata, da quella diversa e/o successiva data che dovesse ritenere l'Ill.mo Giudicante, come risultante dall'istruttoria; c – condannare comunque il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate per effetto di tale superiore inquadramento o che sono dovute per l'effetto dello svolgimento delle mansioni e che sono calcolate in complessivi € 10.097,84 che la ricorrente avrebbe avuto diritto di percepire in Area B, oltre interessi monetari e rivalutazione come per legge, o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta al termine della compienda istruttoria;
d – condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo”. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituito l'ente convenuto in giudizio, il quale ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 414 n.3 e 4 c.p.c. per indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda, l'intervenuta prescrizione parziale del diritto di credito derivante dalle differenze retributive reclamate chiedendo che l'accertamento fosse limitato al solo periodo non prescritto e precisamente per il quinquennio precedente alla messa in mora del 10.03.2023, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il giudice ha ammesso l'istruzione della causa per il mezzo dell'espletamento della prova testimoniale e ha acquisito i documenti.
Ammessa ed espletata l'istruttoria, la controversia è stata decisa, disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., con la presente
2 sentenza, depositata nel termine previsto dalla norma citata, sulle note di trattazione scritta delle parti.
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Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato per le motivazioni espresse di seguito. Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato: 1) dall'accertamento del diritto allo svolgimento delle di mansioni superiori rispetto a quelle previste dall'inquadramento contrattuale di assunzione, nonché 2) il diritto al riconoscimento del risarcimento del danno per le mansioni superiori svolte, con condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive connesse a tale attività lavorativa espletata. La disciplina che regola la fattispecie oggetto del presente giudizio trova il suo fondamento nell'ambito del pubblico impiego nella disciplina dell'art.52 del decreto legislativo n. 165/01. L'art. 52 statuisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. Il legislatore ha però previsto ipotesi derogatorie a tale comando normativo di cui al secondo comma del medesimo articolo ove si prevedono regimi speciali medio tempore in ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico, per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per no più di 12 mesi. Al comma 5 inoltre ha previsto che:
“Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”. Tutto quanto detto stante l'impossibilità dell'acquisizione del diritto ad avanzamento automatico nell'inquadramento professionale superiore da parte del lavoratore.
L'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, così come prima l'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, disciplina due diverse ipotesi di espletamento di mansioni superiori: la prima (comma 2) legittima, perché temporanea e giustificata da "obiettive esigenze di servizio"; la seconda (comma 5), non consentita, perché avvenuta "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2". Di questo secondo tipo di assegnazione a mansioni superiori la disposizione di legge sancisce la nullità, ma con diritto del lavoratore al pagamento della "differenza di trattamento economico con la qualifica superiore" (e con responsabilità erariale del dirigente che abbia disposto l'illegittima assegnazione a mansioni superiori "con dolo o colpa grave").
3 La ricorrente invoca, chiaramente, la seconda (comma 5), assumendo di essere stata illegittimamente assegnata a mansioni corrispondenti alla categoria superiore per un lungo periodo pluriennale, sicuramente al di fuori delle temporanee esigenze di servizio previste e consentite dal comma 2.
1) Osserva il Tribunale che, con riferimento alla domanda volta all'accertamento del diritto allo svolgimento delle mansioni superiori, in tema di pubblico impiego privatizzato l'esercizio di mansioni superiori in nessun caso può fa sorgere il diritto alla definitiva acquisizione della diversa qualifica, tanto che, ove l'assegnazione venga disposta dal datore senza che ricorrano i presupposti previsti dalla legge, la stessa è affetta da nullità e il dipendente può solo rivendicare il trattamento retributivo corrispondente alla qualità e quantità del lavoro prestato, limitatamente al periodo in cui la prestazione è stata eseguita. La domanda di cui al capo 1) del ricorso, pertanto, non può essere accolta.
2) Il risarcimento del danno In materia di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, invece, può essere riconosciuto nella misura indicata nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, e non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo 36 Cost.. Inoltre, in materia di ius variandi la Suprema Corte con ordinanza resta il 26 novembre 2020 depositata in data 12.02.2021 n. 3666 ha precisato che: ““E' erronea l'affermazione che il legislatore avrebbe introdotto nell'impiego pubblico, con riguardo allo ius variandi, il concetto di equivalenza sostanziale.
4.3. Come affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29264 del 2019, 21485 del 2020) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, stabilendo, nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, che lo ius variandi possa essere esercitato all'interno delle mansioni "considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale dei contratti collettivi", rimette palesemente alla fonte negoziale l'identificazione, rilevante anche ai fini e per gli effetti dei successivi commi 3, 4 e 5 in tema di mansioni superiori, di quanto, rispetto alle attività di lavoro svolte, possa dirsi rientrare o meno nei compiti propri della classificazione ricevuta. Tale orientamento non appare smentito neppure dalla citata riforma dell'art. 52, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009.
Infatti, la previsione dell'inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito
(comma 1-bis), in una con la persistente previsione per cui i trattamenti economici (che come è normale sono scanditi sulla base della tipologia del lavoro svolto) sono
4 definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1) e soprattutto con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, comma 1), fanno pianamente comprendere come, pur non contenendo più l'art. 52, comma 1, un espresso rinvio in proposito, la classificazione, nei termini appena detti, resti appannaggio dei CCNL. Vale dunque il consolidato orientamento per cui "in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c." (Cass. 16 luglio 2018, n. 18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto 2010, n. 18283; Cass. 11 maggio 2010, n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008., n. 8740)”.
Tanto premesso in termini generali, è necessario ricostruire il contenuto della contrattazione collettiva con riferimento alle declaratorie contrattuali di inquadramento e rivendicate, al fine di verificare se la ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive richieste. Il contratto collettivo del 31.03.1999 allegato A, successivamente confermato nella classificazione nel triennio del periodo di assunzione della ricorrente prevede ai fini della specificazione della categoria che la stessa inerisca allo svolgimento da parte del dipendente di tali mansioni: “CATEGORIA A: Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
* Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
* Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Problematiche lavorative di tipo semplice;
* Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
* lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”. Parimenti con riferimento alla categoria B: “CATEGORIA B: Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
5 * Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
* Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.
* lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”. Tale classificazione professionale era confermata nelle successive contrattazioni collettive con modifiche nel C.C.N.L. 2016-2018 all'articolo 12 comma ma successivamente modificato in merito alle categorie professionali alla luce delle contrattazioni per gli anni 2019-2021. In tale sede alla categoria di riferimento A veniva associata la nuova Area degli Operatore e alla categoria B la nuova Area degli Operatori Esperti. Come esplicitato dalle declaratorie del contratto collettivo applicabile all'Area degli Operatori fanno riferimento i lavoratori che: “svolgono attività di supporto ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. Specifiche professionali: • conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici;
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni;
•
6 responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano. Requisiti di base per l'accesso: • assolvimento dell'obbligo scolastico. Esemplificazione dei profili: Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza”; all'Area Degli Operatori Esperti i lavoratori: “inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali. Specifiche professionali: ● conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
● capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
● responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano. Requisiti di base per l'accesso: • assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale. Esemplificazione dei profili: Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socioassistenziale, operatore socio-sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza”.
Dunque, parte ricorrente, come esposto nel ricorso depositato, è stata assunta con convocazione del 9.10.2003 con inquadramento nella Categoria A del C.C.N.L. comparto Regioni ed Enti Locali (cfr. documentazione in atti). Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto di aver ricevuto, successivamente all'atto di assunzione, indicazioni dall'ente nella riorganizzazione degli uffici locali con assegnazione all'Ufficio Protocollo al pari di altri lavoratori inquadrati nella categoria B. In particolare, all'atto d'assunzione l'ente comunicava la necessità dello svolgimento di “attività di carattere prevalentemente ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi;
Attività comportanti problematiche lavorative di tipo semplice e relazioni organizzative interne basate su interazioni tra pochi soggetti;
Attività di movimentazione di merci compresa la consegna e il ritiro di documentazione amministrativa;
” in linea con quanto inerente alla qualifica professionale della ex categoria A attuale Area degli Operatori. Successivamente con disposizione di mobilità interna del 17.11.2015 prot. N. 106 l'amministrazione convenuta ha disposto il trasferimento della ricorrente, specificamente qualificata come ausiliaria Cat A, con decorrenza dalla notifica della comunicazione stessa, all'Ufficio Protocollo. In tale comunicazione, come correttamente allegato nel ricorso, la determina specifica della categoria di appartenenza del lavoratore non lascia alcuno spazio di interpretazione sulla modifica della stessa nell'espletamento delle funzioni.
7 In data 06.10.2021 è per tabulas provata la modifica degli assetti organizzativi interni del comune a segui della quale la ricorrente è stata trasferita all'interno dell'Ufficio Stato Civile – Albo pretorio – Messi (vedi Disposizione di mobilità interna in atti) conservando il proprio inquadramento, rimettendo alle necessità dell'ufficio così come riscontrate dai dirigenti dello stesso l'assegnazione dei relativi compiti
“nell'ambito della categoria di competenza”. Ritiene il Tribunale che, alla luce di tale disposizione amministrativa la ricorrente, contrariamente a quanto riportato in ricorso era confermata all'interno della macro- categoria organizzativa dei servizi Demoanagrafici pur non essendo assegnata all'ufficio Protocollo, raggruppato nella sottocategoria organizzativa dell'Anagrafe – Protocollo - Toponomastica e Numerazione – Elettorale (cfr. medesima Disposizione di mobilità interna in atti).
Inoltre, con atto organizzativo interno del 03.03.2023 l'amministrazione confermava quanto previsto in termini di mansioni ed inquadramento specificando l'attività della ricorrente come a supporto dell'ufficio a cui assegnato, ulteriormente mobilitando la sua posizione lavorativa con ordine di servizio del 13.03.2023 nel quale: “Ad integrazione della disposizione di servizio prot. n. 28117 del 03.03.2023, sentito il Dirigente e d'ordine dello stesso, si dispone che a far data della notifica della presente la sig.ra presti servizio presso lo sportello situato al piano Parte_1 terra della casa comunale per la sola ricezione degli atti. In caso di assenza della sign.ra la predetta attività sarà assicurata dalla dipendente Pt_1 CP_2
e in subordine dalla dipendente , senza necessità di ulteriore
[...] Parte_2 disposizione”. Ritiene il Tribunale che dai documenti in atti (e, dunque, dalla assegnazione della ricorrente all'Ufficio Protocollo) non emerga, per tabulas, una assegnazione alle mansioni superiori. È necessario, pertanto, procedere all'acquisizione dei mezzi di prova a fondamento della pretesa del fatto costitutivo dell'effettivo svolgimento di una mansione superiore, al fine di verificare l'eventuale svolgimento, in concreto, delle attività riconducibili alla categoria B rivendicata. Si riportano in primo luogo le dichiarazioni rese dai testi, per poi procedere alla loro valutazione.
In sede di escussione della prova testimoniale, il teste ha Testimone_1 dichiarato: “adr.: Conosco la ricorrente perché è una mia collega, io sono dipendente del dal 1995 e per 26 anni come LSU e poi dal 2020 come CP_1 dipendente del comune categoria B, noi tutti LSU facevamo lavori d'ufficio. Adr: si ricordo che la era stata addetta all'ufficio del protocollo, no io non lavoravo Pt_1 al protocollo;
La ha lavorato dal 2014 – 2015 sin d'ora al Protocollo e si Pt_1 occupava di documenti che venivano indirizzati al Comune smistando la posta in arrivo e in uscita . Si registrava gli atti e documenti che pervenivano al Comune . Adr: io dal 2020 in poi sono stato addetto alla segreteria del Sindaco, io mi occupavo della rassegna stampa, se c'era un guasto chiamavo i tecnici per ripararlo e mi occupavo dell'apertura e della chiusura dello stabile. La segreteria dove io
8 lavoravo si trova al secondo piano accanto alla stanza del sindaco. L'ufficio protocollo si trova al primo piano, io mi ci recavo per recuperare la posta indirizzata al Sindaco, in sostanza per protocollare la posta in entrata ed in uscita. Adr: a domanda del tribunale sollecitata dal difensore a cui risulta l'assegnazione all'ufficio segreteria del Sindaco del teste in data 22.02.2021, il teste risponde che i compiti che ho descritto relativi all'ufficio di segreteria sono precedenti legati al mandato del sindaco uscente e quindi precedenti al 2020; Successivamente dal 2020 sono stato spostato in reception cioè al piano terra allo sportello che dà informazioni al pubblico, siamo 2- 3 persone. Adr:La ricorrente svolge comunque mansioni che ho indicato, anche dall'ufficio informazione posso avere documenti da protocollare: ordine di servizi, o permessi;
Personalmente usufruisco spesso dei permessi per motivi di salute, e per tale motivo mi reco spesso all'ufficio protocollo per farmi protocollare dalla il permesso. Adr All'ufficio protocollo ci sono tre o Pt_1 quattro impiegati, preciso chi era libero procedeva a protocollare il permesso, protocollava anche la ma non solo potevano protocollare anche le altre Pt_1 colleghe dipendeva da chi era al protocollo. Viene chiamato a chiarimenti il teste il quale Adr: preciso che erano addette al protocollo , Parte_2 CP_2
e prima ancora che è stata poi spostata al terzo piano”.
[...] Persona_2
Alla medesima udienza è stato escusso il teste che ha dichiarato: Testimone_2
“adr: sono stato dipendente del dal 01.03.2012 all' 01.07. 2023, io per un CP_1 periodo ho fatto l'autista e poi ho fatto l'usciere allo sportello informazione , facevo anche i pass per far accedere le persone al Comune , mi occupavo degli ingressi. Adr: invece era addetta al protocollo , è sempre stata l' dal 2015 al Parte_1
2023, faceva tutto ciò che si fa nell'ufficio protocollo, cioè protocollava. Adr: a domanda del Tribunale su che cosa protocollasse risponde non lo so perché non ero in quell'ufficio, quello che posso dire è che se avevo bisogno di un giorno di ferie andavo da lei e me lo protocollava. Adr: all'ufficio protocollo non c'era solo la ma anche e . Adr: si potevano Pt_1 Parte_2 Controparte_2 protocollare le domande di ferie anche le altre persone che stavano lì, chi era libero. Adr: ho fatto l'autista dal 2012 fino al 2020 circa, poi ho fatto l'usciere come ho spiegato”. Stante l'onere probatorio dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori a quello del livello di inquadramento a carico della parte che pretende l'accertamento di tale diritto per il tramite dei connessi fatti costitutivi, alla luce di quanto dichiarato non è possibile ritenere che tale onere sia stato esaustivamente assolto, data la genericità delle dichiarazioni nonché la parziale contraddittorietà delle stesse. Il primo teste escusso ( ) ha infatti dichiarato di svolgere attività lavorativa in Tes_1 luoghi distanti dall'ufficio protocollo, nonché di diversa natura. Ha però confermato che la ricorrente adempisse agli obblighi di ricezione e smistamento della corrispondenza dell'ufficio, mansione propria del suo livello di inquadramento. Sul punto ha infatti esposto che “no io non lavoravo al protocollo;
La ha Pt_1 lavorato dal 2014 – 2015 sin d'ora al Protocollo e si occupava di documenti che venivano indirizzati al Comune smistando la posta in arrivo e in uscita . Si registrava
9 gli atti e documenti che pervenivano al Comune” precisando inoltre che “anche dall'ufficio informazione posso avere documenti da protocollare: ordine di servizi, o permessi;
”. Il tenore di quanto dichiarato rende possibile comprendere come l'attività effettuata non si distingua qualitativamente da quelle previste per il livello di inquadramento così come riportate dalle declaratorie in motivazione tanto per il periodo di vigenza del C.C.N.L. sino al 2019 quanto per quello successivo di trasformazione delle categorie di classificazione in Area Operatori ed Area Operatori Esperti. Analogamente il secondo teste ha reso dichiarazioni dalle quali non è possibile per questo giudice avere plena cognitio dello svolgimento rituale e duraturo di mansioni qualitativamente indirizzate verso l'ex Cat B attuale Area Operatori Esperti;
sul punto si evidenzia quanto riportato dallo stesso: “faceva tutto ciò che si fa nell'ufficio protocollo, cioè protocollava. Adr: a domanda del Tribunale su che cosa protocollasse risponde non lo so perché non ero in quell'ufficio”. Entrambi i testi inoltre confermano la presenza di ulteriori unità di personale nell'ufficio, ma non anche di un potere di coordinamento ad opera della ricorrente. Inoltre, gli esiti incerti della prova testimoniale non non possono essere superati dalla presenza dei documenti “folium” prodotti, in quanto non sono, da soli, inidonei ad identificare il tipo attività posta in essere, se di mero accesso e controllo di quanto protocollato o di espletamento di procedure inerenti alle mansioni del successivo inquadramento C.C.N.L. richiesto.
In sostanza, ritiene il Tribunale che le caratteristiche delle attività riconducibili al profilo A ( poi confluito nell'Area Operatori) si sostanziano in mansioni che non presuppongono conoscenze specifiche, nello svolgimento di compiti semplici, ad ausilio e supporto mentre le attività riconducibili al profilo B presuppongono delle conoscenze specifiche e/o qualifiche professionali, la gestione di risorse e relazioni tra più soggetti interagenti, la gestione di fasi del processo, seppure nell'ambito di direttive di massima. La ricorrente, coerentemente, non aveva alcuna specifico titolo di studio o qualifica professionale, si limita a protocollare e, dunque, a registrare e smistare gli atti in entrata, e, dunque, svolge un compito semplice;
non gestisce ed organizza il lavoro, di altre risorse né è responsabile di una sezione del processo. Anche all'Ufficio
Protocollo, seppure di fatto svolgeva mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente assegnate, la ricorrente ha svolto funzioni riconducibili alla declaratoria contrattuale di inquadramento e per tale motivo anche la domanda risarcitoria non può essere accolta. Per tali ragioni il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: a) rigetta il ricorso
10 b) condanna parte ricorrente, , al pagamento in favore del Parte_1 [...] in epigrafe delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.000,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi,
Aversa, 29/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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