TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 122/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2020 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Avezzano COroparte_1
(AQ), via B. Cassinelli n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Aureli, che la rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'Avv. Giorgio
Gigliotti, giusta delega allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
COroparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. ,
[...] CP_3 elettivamente domiciliata in via Vittorio Veneto n. 11, presso lo CP_2 studio dell'Avv. Maurizio Rencricca, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
nonché
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, COroparte_4 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
pagina 1 di 22 CONVENUTI
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 12.05.2025, esponeva le condizioni cui sarebbe disposta a conciliare la lite e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota, mentre la , CP_5 con la nota di trattazione scritta del 12.05.2025, esponeva le condizioni cui sarebbe disposta a conciliare la lite e si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 22.01.2020 la Parte_1
(breviter, ), riassumeva dinanzi all'intestato
[...] Parte_1
Tribunale la controversia ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e 59 l. n. 69/2009, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato dal T.A.R. Abruzzo, con CP_2 sentenza n. 306 del 15.06.2019, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate con la nota di trattazione scritta del 12.05.2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per tutte le ragioni sopra esposte dichiarare tardiva, illegittima e comunque infondata, CO l'attività di verifica compiuta dal NOC della , rispetto alle disposizioni contrattuali relativamente alle prestazioni erogate dalla Parte_1
nel corso del III trimestre 2018 per asserito superamento del
[...] tasso di occupazione e per l'effetto dichiarare l'inadempimento della
[...]
e della condannandole in solido COroparte_6 COroparte_4 al pagamento del saldo delle prestazioni erogate dalla nel III Parte_1 trimestre 2018 nella misura di €82.863,00 e/o nell'eventuale diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi ex D.Lgs 231/02, calcolati dal
pagina 2 di 22 60° giorno dalla data di ricezione delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda principale di adempimento, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti dell'azione ex art. 2041 c.c. relativamente alla prestazioni ospedaliere erogate nel III trimestre 2018 in favore dei pazienti extraregionali ed oggetto di decurtazione per presunto superamento del tasso di occupazione per le quali
l' e la hanno presentato la Parte_2 COroparte_4 richiesta di compensazione alle Regioni di provenienza dei pazienti e per
l'effetto condannarle al versamento dell'indennizzo in favore della
[...] nella misura che verrà accertata in corso di Parte_1 causa e corrispondente all'effettiva diminuzione patrimoniale, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02, calcolati dal 60° giorno dalla data di ricezione delle singole fatture fino al saldo. Il tutto con vittoria si spese e competenze di causa con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che se ne dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”.
Il procedimento, originariamente assegnato al dott. Christian Corbi, veniva rimesso al Presidente del Tribunale, che lo riassegnava allo scrivente in data
03.02.2020 per competenza tabellare.
In data 02.04.2020 si costituiva in giudizio la , al fine di COroparte_4 senti accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e/o – si opus sit - sollevare regolamento di giurisdizione, con ogni conseguenziale statuizione;
2) nel merito, rigettare le domande sollevate dall'attore siccome inammissibili e, comunque, infondate. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Il successivo 18.05.2020 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
CO
(breviter, , che concludeva COroparte_2 nei seguenti termini: “chiede che l'Ill.mo Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previe le presupposte declaratorie di rito in punto di nullità dell'atto di citazione avversario, in accoglimento dei rilievi svolti nel presente atto, voglia: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_1 dall'impugnazione degli atti amministrativi presupposti all'esercizio del potere pagina 3 di 22 ispettivo, nei termini illustrati nel presente atto, e, quindi, ritenere incontestabili nella presente sede le relative prescrizioni;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la formazione del giudicato sull'impugnazione degli atti amministrativi presupposti all'esercizio del potere ispettivo, nei termini descritti nel presente atto e, per l'effetto, ritenere incontestabili nella presente sede le relative prescrizioni;
- in via principale e di merito, respingere integralmente la domanda avversaria in quanto del tutto inammissibile e, comunque, infondata in ciascuna delle relative articolazioni. Il tutto con vittoria integrale di spese e rimborso delle spese generali, oltre IVA e
CAP come per legge”.
Alla prima udienza dell'8 giugno 2020 veniva disposto un rinvio al
26.01.2021 al fine di valutare l'istanza di riunione con i giudizi connessi pendenti con R.G. n. 70/2020 e n. 120/2020.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza del
29.03.2021, veniva disposta la sospensione del procedimento con rimessione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di accertare definitivamente se la controversia in oggetto, riassunta ex art. 11 c.p.a., a seguito della sentenza del T.A.R. Abruzzo – L'Aquila n. 306 del
15.6.2019, rientrasse nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice
Amministrativo.
In data 11.04.2022 la parte attrice riassumeva il giudizio, allegando l'ordinanza n. 10163/2022 dell'08 febbraio 2022, pubblicata in data 30 marzo
2022, con cui la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario.
Alla successiva udienza del 23.05.2022, quindi, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con ordinanza del 07.03.2023, veniva disposta una C.T.U. al fine di valutare la legittimità delle decurtazioni effettuate dalla in relazione al Parte_3 rispetto del livello del tasso di occupazione giornaliero dei posti letto accreditati, con riferimento al III trimestre 2018 quantificando, in caso di risposta negativa al quesito, il credito spettante alla Parte_1
per le prestazioni sanitarie erogate nel corso del III trimestre del 2018.
[...]
pagina 4 di 22 I periti nominati, dott. e dott.ssa , Persona_1 Persona_2 prestavano giuramento all'udienza del 18.04.2023 e depositavano l'elaborato tecnico definitivo, a seguito delle due proroghe concesse, in data 04.01.2024.
Alla successiva udienza del 20.02.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.03.2025.
La controversia veniva dunque assegnata al dott. Christian Corbi, che si asteneva dalla trattazione del giudizio, che veniva pertanto assegnato nuovamente allo scrivente, che fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 13.05.2025.
All'udienza in parola le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'attrice , sulla premessa di essere una struttura autorizzata Parte_1
all'esercizio dell'attività sanitaria e definitivamente accreditata in forza del
Decreto n. 81/2014 (dunque presidio ospedaliero), deduce di aver sottoscritto, in data 31 gennaio 2018, con la e l' , il contratto per COroparte_4 CP_5
l'erogazione delle prestazioni ospedaliere per il periodo 1.01.2018-31.12.2018, in forza del quale è soggetta a controlli periodici da parte della per CP_5 verificare l'appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni svolte, nonché verificare il rispetto del livello del tasso di occupazione giornaliero dei posti letto accreditati. CO Evidenzia che in tale contesto, con nota del 30 ottobre 2018, l' inoltrava all'attrice le tabelle con i tassi d'occupazione giornalieri per disciplina riportanti, in particolare, per ciascun mese, l'eccedenza posto letto e cartella nosocomiale, per il terzo trimestre 2018 e richiedeva alla medesima struttura di voler fornire le relative controdeduzioni, che venivano inviate in data 6 novembre 2018. Rappresenta, inoltre, che con successiva nota prot. 0000912/19 del 03.01.2019 la inoltrava alla struttura le tabelle recanti CP_5
l'indicazione definitiva delle asserite eccedenze dei posti letto occupati, specificando il numero di cartella clinica individuata in eccedenza, per il III trimestre 2018, precisando di aver accolto i rilievi formulati con la nota del 6 novembre 2018 relativamente a tre posizioni (cartelle cliniche 1804, 1969 e pagina 5 di 22 2195), senza fornire alcun riscontro in merito alla quantificazione dell'importo da decurtare in relazione a tali asserite eccedenze.
Tali provvedimenti venivano impugnati dinanzi al T.A.R., che tuttavia dichiarava il difetto di giurisdizione con sentenza n. 306 del 15.06.019.
A seguito della riassunzione dinanzi al giudice ordinario, l'attrice contesta le conclusioni cui è giunta la da ultimo nella nota del 03.01.2019 sulla CP_5 scorta delle seguenti motivazioni: i) Illegittimità dei criteri utilizzati dal NOC1 per la verifica del T.O. in riferimento alle previsioni contrattuali, in quanto l'art. 3 comma III del contratto richiamava, per la verifica, la L.R. Abruzzo n.
6/2007, che prevede “il criterio della interscambiabilità nella medesima AFO nell'ambito delle discipline accreditate…”; ii) il ritardo nell'esecuzione delle verifiche del T.O., in quanto la D.G.R. n. 611/2017 prevedeva espressamente che “il monitoraggio corrente delle dinamiche di occupazione dei posti letto deve comportare l'adozione di segnalazioni immediate alle strutture operanti in sovrasaturazione dei posti letto nell'ambito della stessa disciplina e alla altrettanto tempestiva valutazione delle controdeduzioni addotte”; iii) l'errata e pretestuosa interpretazione della D.G.R. n. 611/2017, la quale prevede che
“relativamente al monitoraggio del tasso di occupazione giornaliera per disciplina previsto dal Decreto 64/2012 e in considerazione dei riferimenti alla
L.6/2007 nell'art.3 della DGR 776/2016, la nota commissariale prot. RA
157853/COOM del 18 giugno 2013 già precisò che “L'utilizzo flessibile dei posti letto nell'ambito della stessa AFO è consentito con carattere di eccezionalità”; iv) l'illegittimità della modalità di calcolo del tasso di occupazione giornaliero da parte del NOC1 della , che aveva prodotto CP_5 un effetto moltiplicatore delle decurtazioni.
In subordine, l'attrice propone domanda di indebito arricchimento, sul presupposto che molti dei ricoveri, asseritamente eseguiti oltre il T.O. consentito, erano relativi a pazienti non residenti in , per i quali l' CP_4 CP_5
aveva inoltrato la richiesta di compensazione alle rispettive Regioni di
[...] residenza degli assistiti per incassare i corrispondenti D.R.G., che la convenuta non aveva tuttavia corrisposto all'attrice.
pagina 6 di 22 Infine, la chiede riconoscimento degli interessi moratori sulle Parte_1 somme non corrisposte per il presunto sforamento del T.O. relative al terzo trimestre 2018.
La , nel costituirsi in giudizio, reitera in primo luogo COroparte_4
l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sulla scorta del contenuto della domanda avanzata dalla parte attrice. Nel merito, contesta le motivazioni addotte dalla a sostegno della illegittimità dell'attività Parte_1
CO ispettiva svolta dall' CO La convenuta a sua volta, eccepisce l'inammissibilità delle domande avanzate dall'attrice dinanzi al giudice ordinario, nonché l'infondatezza nel merito delle contestazioni avanzate a sostegno della domanda principale di condanna. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito anche della domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dalla
. Parte_1
2.1 Preliminarmente, non appare fondata l'eccezione relativa alla inammissibilità delle prospettazioni inedite e domande nuove dell'attrice CO formulata dalla in sede di costituzione in giudizio.
In particolare, l'eccezione risulta genericamente formulata per quanto attiene alla inammissibilità delle “inedite questioni dedotte”, ovvero gli
“ulteriori profili di erroneità, illiceità e comunque illegittimità che nella specie connotano l'operato dell'Amministrazione” (cfr. pag. 18 comparsa di CO costituzione , giacché la parte non specifica quali sarebbero le contestazioni nuove rispetto a quelle dedotte dinanzi al T.A.R., impedendo in tal modo al Tribunale di verificare l'eventuale ampliamento del petitum o della causa petendi.
Per quanto riguarda la domanda subordinata di arricchimento senza causa, la stessa deve ritenersi ammissibile in quanto collegata a quella principale ed evidentemente non proponibile dinanzi al T.A.R., attesa la natura impugnatoria del giudizio amministrativo.
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga 'riassunta', bensì 'riproposta', con le modifiche rese pagina 7 di 22 necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum ed alla diversa causa petendi, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla translatio, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice ad quem (cfr. Cass. civ., Sez. L., 22.07.2016, n.
15223). CO 2.2 Non coglie nel segno, inoltre, l' nell'eccepire il giudicato in riferimento all'impugnazione del DCA n. 64/2012 e della Delibera G.R. n.
611/2017, nonché la decadenza in relazione alla mancata impugnazione della nota Prot. n. 0219922/18 del 30 ottobre 2018, in quanto unico provvedimento lesivo per la struttura, con la conseguente inammissibilità per tardività delle doglianze sulla metodologia di calcolo e sulle decurtazioni eseguita dal NOC.
Con riferimento ad entrambi i profili, infatti, è sufficiente ricordare che nell'ambito della giurisdizione adita – peraltro definitivamente confermata dall'ordinanza n. 10163/2022 dell'08 febbraio 2022, pubblicata in data 30 marzo 2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, a seguito del regolamento proposto dal Tribunale ex art. 59, comma III, l. n. 69/2009 – anche e soprattutto quando la P.A. opera sul mercato alla stregua di un privato, sebbene in una cornice normativa pubblicista, come nel caso di specie, la valutazione del giudice ordinario non si limita al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo contestato – cognizione che resta devoluta in via principale al plesso giurisdizionale amministrativo – ma si spinge all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per l'effetto, da un lato, non assumono rilievo le decadenze CO eccepite dall' né la formale legittimità dei provvedimenti sopra menzionati, il cui contenuto dovrà essere valutato in via meramente incidentale rispetto alla domanda di parte attrice;
dall'altro, il sindacato del Tribunale dovrà limitarsi a quanto demandato, costituito dalla sussistenza del diritto all'ottenimento del corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese, atteso che la contestazione relativa alle modalità e agli esiti del controllo è preordinata proprio all'accertamento pagina 8 di 22 dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.03.2022, n. 10163; Cass. civ.,
Sez. Un., 19.01.2022, n. 1602).
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, peraltro, consente di assorbire l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dalla in sede di costituzione nel presente giudizio. COroparte_4
3. Tanto premesso, venendo al merito, la contesta, in primo Parte_1
CO luogo, il ritardo nelle verifiche e nelle contestazioni da parte dell' ritenendolo contrario alla normativa di riferimento e ai principi di correttezza.
In particolare, l'obbligo di monitoraggio e contestazione immediata discenderebbe dalla D.G.R. Abruzzo n. 611/2017, secondo cui “Il monitoraggio corrente delle dinamiche di occupazione dei posti letto deve comportare
l'adozione di segnalazioni immediate alle strutture operanti in sovrasaturazione dei posti letto nell'ambito della stessa disciplina e alla altrettanto tempestiva valutazione delle controdeduzioni addotte”.
Solo una contestazione immediata, dunque, avrebbe consentito alla struttura di giustificare eventuali ragioni eccezionali (ad es. emergenze cliniche) CO CO e alla di verificarle prontamente. Ciò in quanto la ha inviato la prima contestazione il 30 ottobre 2018, cioè diversi mesi dopo i ricoveri contestati
(luglio-settembre 2018). Tale ritardo, dunque, avrebbe reso impossibile ricostruire le circostanze emergenziali (es. complicanze, indisponibilità di strutture riabilitative), impedendo all'attrice di difendersi efficacemente. In particolare, il rispetto delle tempistiche previste dall'art. 8 del contratto avrebbe consentito alla di correggere i dati e giustificare i ricoveri, anche in Parte_1 considerazione del fatto che la non provvedeva ad annotare sui file Parte_1
ASDO il formale trasferimento del paziente da un posto letto afferente ad una specifica disciplina accreditata ad un posto letto afferente ad una diversa disciplina accreditata. CO La censura, tuttavia, non appare fondata. Come evidenziato dalla infatti, l'attrice ha avuto contezza del suddetto obbligo di annotazione sui file
ASDO dei trasferimenti dei pazienti già in occasione dell'invio delle tabelle del
I trimestre 2018 relative ai Tassi di Occupazione giornalieri per discipline pagina 9 di 22 elaborate dal personale del settore amministrativo, riportanti in particolare, per ciascun mese, “l'eccedenza posto letto e cartella clinica da considerare”.
Emerge, infatti, che tali tabelle sono state portate a conoscenza della
[...]
, per le eventuali controdeduzioni/motivazioni con le note Parte_1
PEC prot.n. 0143952/18 del 18/07/2018 e nota PEC prot. n. 0144872/18 del
19/07/2018 PEC e, successivamente, in formato cartaceo con la nota prot. n. CO 0145582/18 del 20.07.2018 (cfr. doc. n. 20 fascicolo . Non sussiste, dunque, l'eccepito ritardo da parte dei NOC nelle contestazioni delle prestazioni sanitarie rese dalla parte attrice.
Peraltro, sotto il connesso profilo del ritardo nell'esecuzione dei controlli, non appare superfluo ricordare che dal complesso della disciplina normativa e pattizia non emerge alcuna perentorietà dei termini per l'esecuzione dei controlli in parola.
Sul piano normativo, l'art. 8octies d.lgs. n. 502/1992 assegna alle regioni e alle aziende unità sanitarie locali il compito di attivare sistemi di controllo finalizzati al rispetto degli accordi contrattuali nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, ma non impone alcun termine a pena di decadenza.
Sul versante negoziale, l'esistenza del termine perentorio non può essere desunta dall'art. 11, comma V, che fornisce una indicazione di massina nel prevedere che i “I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica”.
Piuttosto, indizi di segno contrario provengono in maniera inequivoca proprio dall'art. 11, comma I, in tema di COrolli di appropriatezza e congruità, secondo cui “la e la potranno in qualunque momento CP_4 CP_5 verificare l'accessibilità, l'appropriatezza clinica ed organizzativa, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall'Erogatore che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico/funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalla normativa di settore”.
I successivi artt. 12 e 13, invece, riguardano le modalità di fatturazione e di pagamento delle prestazioni rese in favore delle strutture sanitarie, sicché le tempistiche ivi indicate non possono essere riferite alla fase di controllo pagina 10 di 22 sull'appropriatezza e congruità delle prestazioni. D'altronde, il tenore dell'art. 13, comma VII, secondo cui “È fatta salva la ripetizione in favore della CP_5 delle somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata dall'Erogatore privato in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte”, sembra ammettere che i controlli possano essere eseguiti anche nella fase successiva al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria.
Tale sistema, dunque, se da un lato consente l'esigibilità del credito in capo alla struttura sanitaria alla scadenza dei 60 giorni dal ricevimento della fattura CO da parte della – ai sensi dell'art. 13, comma I del contratto -, dall'altro non preclude che, anche successivamente a tale data, la per il tramite della CP_4
Commissione ispettiva, possa effettuare controlli ed all'esito ritenere non dovute somme in eccesso rispetto a quelle pagate e, nel caso, agire per il recupero di quanto indebitamente percepito dalla struttura. CO L'interpretazione più corretta del contratto ripassato tra la e la
[...]
, pertanto, è quella di scindere l'esigibilità del credito dalla verifica dei Pt_1 requisiti per il riconoscimento in favore della struttura sanitaria del diritto al pagamento per la prestazione resa.
In questo senso, si è precisato, in fattispecie analoga, che “Alla Regione è comunque riservato pattiziamente un potere di controllo che può essere esercitato, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6 comma 3 del contratto, senza alcuna limitazione temporale. Tale potere di verifica e di controllo del rispetto del tetto di spesa oltre che della congruità della prestazione non si traduce in una violazione dei canoni generali di correttezza
e buona fede e soprattutto (così da superare le ulteriori censure sollevate dalla struttura sanitaria in sede di scritti difensivi finali) dell'equilibrio sinallagmatico …Tale potere, a bene vedere, va interpretato tenendo conto della particolare natura giuridica del contratto in essere tra la e la CP_4 struttura sanitaria le cui coordinate giuridiche sono state già in precedenza declinate” (cfr. Corte d'Appello L'Aquila, 15.09.2020, n. 1205; Trib. L'Aquila,
21.04.2017, n. 224).
Pur volendo prescindere dal fatto che nemmeno la D.G.R. Abruzzo n.
611/2017 prevedeva espressamente un termine di contestazione 'giornaliero', pagina 11 di 22 come paventato dalla parte attrice, dal complesso della disciplina normativa e pattizia emerge l'inesistenza di termini oltre i quali non potrebbero essere utilmente proseguiti i controlli. Tale impostazione, infine, risulta recentemente confermata anche dal giudice di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26.01.2024,
n. 2577). Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla parte attrice deve ritenersi non fondata.
4.1 In secondo luogo, la contesta nel merito le decurtazioni in Parte_1 ragione del presunto superamento del tasso di occupazione dei posti letto accreditati nel III trimestre 2018.
In particolare, l'attrice deduce l'erronea applicazione del criterio di calcolo CO del tasso di occupazione, in quanto la avrebbe applicato il limite del 100% per singola disciplina accreditata, richiamando il DCA n. 64/2012, anziché il criterio dell'Area Funzionale Omogenea (AFO), previsto dalla L.R. Abruzzo n.
6/2007, che consente l'interscambiabilità dei posti letto all'interno della stessa
AFO, mentre vieta solo tra AFO diverse (ad esempio, medica o chirurgica).
Evidenzia, al riguardo, che il contratto sottoscritto nel 2018 richiama all'art. 3 proprio la L.R. n. 6/2007 e le “vigenti disposizioni nazionali e regionali”, ma non anche il Decreto commissariale n. 64/2012.
Eccepisce, inoltre, l'erroneità nelle modalità di calcolo delle decurtazioni, operate sull'intero ricovero anche se lo sforamento riguarda solo uno o pochi giorni, senza considerare che un ricovero è rimborsabile se dura almeno due notti (DRG), oltre moltiplicazione indebita delle decurtazioni.
Nel corso dell'istruttoria è stata disposta una C.T.U. al fine di verificare la legittimità, sulla base degli accordi negoziali e delle disposizioni tecniche e regolamentari vigenti nella Regione Abruzzo in materia, delle decurtazioni effettuate dalla con il Parte_3 provvedimento numero di prot. 912/2019 del 03.01.2019, in relazione al rispetto del livello del tasso di occupazione giornaliero dei posti letto accreditati, con riferimento al III trimestre 2018.
L'elaborato peritale, redatto di concerto dal dott. e dalla Persona_1 dott.ssa e depositato in data 04.01.2024, deve ritenersi Persona_2 pienamente utilizzabile per la decisione, in quanto le argomentazioni a sostegno della relazione risultano logiche, razionali e scientificamente corrette, nonché pagina 12 di 22 frutto di attenta e scrupolosa disamina degli elementi di valutazione in possesso dei consulenti, pertanto condivisibili nei termini di seguito esposti.
In particolare, i periti hanno elaborato due possibili soluzioni: i) l'ipotesi A dove, previa valutazione ed effettivo riscontro della oggettiva “eccezionalità” degli esuberi, si conclude per la non legittimità delle decurtazioni effettuate CO dalla in relazione alle verifiche ispettive riguardanti il III trimestre 2018;
ii) l'ipotesi B dove, invece, prescindendo dalla valutazione della frequenza e tipologia degli esuberi, si è proceduto alla individuazione di tutti i casi di supero della soglia giornaliera (tasso di occupazione > 100%) al fine di verificarne l'incidenza in termini di espunzione dall'elenco delle prestazioni rimborsabili. CO Va sin da subito evidenziato che le maggiori critiche rivolte dalla alla consulenza tecnica, sia in sede di osservazioni che negli scritti conclusionali, sono rivolte proprio ai criteri utilizzati dal Collegio peritale per l'individuazione del concetto di “eccezionalità” degli esuberi.
A prescindere da tale profilo di merito, tuttavia, ritiene il Tribunale che l'ipotesi A non possa essere utilmente seguita al fine di valutare la legittimità delle decurtazioni effettuate dai NOC nel terzo trimestre del 2018, in ragione delle carenze probatorie evidenziate più volte dagli stessi periti, in gran parte imputabili alla parte attrice.
Sul tema, è opportuno evidenziare che l'attrice agisce al fine di Parte_1 accertare la sussistenza del proprio diritto di credito, lamentando l'illegittimità CO delle decurtazioni effettuate dall'organo di controllo della con la conseguenza la medesima attrice avrebbe dovuto fornire la documentazione a supporto della propria prospettazione, per consentire al Tribunale di verificarne la fondatezza, non potendosi tale onere della prova addossare alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02.09.2024, n.
23479).
Orbene, nella specie i periti hanno rilevato di non poter in alcun modo valutare l'eccezionalità da un punto di vista clinico, atteso che “Dagli atti depositati non è stato, dunque, possibile verificare quanto portato in controdeduzione dalla in particolare, a distanza di tanto tempo, Parte_1 non è stato possibile riscontrare se ricorressero motivi di straordinarietà ed pagina 13 di 22 eccezionalità clinica tali da giustificare il superamento del tasso di occupazione dei posti letto per disciplina” (cfr. pag. 10 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa del Persona_1 Persona_2
04.01.2024, in atti).
Tale premessa sarebbe già di per sé sufficiente ad escludere l'utilizzabilità delle relative conclusioni. Nondimeno, anche in relazione alle ragioni di eccezionalità di natura non clinica, i periti hanno riscontrato l'impossibilità di fornire una risposta certa, atteso che “Anche altre ragioni di eccezionalità, sebbene non di natura clinica quali, la indisponibilità per difficoltà logistiche dei pazienti, l'impossibilità di trasferimento dei pazienti in Riabilitazione per mancanza di posti letto, pur se relative a situazioni eccezionali ed emergenziali non possono essere verificate sulla base degli atti al di là delle dichiarazioni della stessa Struttura”. Tale conclusione discende dall'insufficienza della documentazione prodotta, in quanto “Depositate in atti sono presenti le seguenti cartelle cliniche afferenti al III trimestre 2018: CC. 1765 relativa a ricovero in cardiologia dal 12 al 19/7/2018 CC. 1775 relativa a ricovero in cardiologia dal 13 al 28/7/2018 CC. 1776 relativa a ricovero in cardiologia dal
13 al 16/7/2018 CC. 2127 relativa a ricovero in cardiologia dal 05 al
17/9/2018 CC. 2128 relativa a ricovero in cardiologia dal 05 al 13/9/2018. Le sopra riportate cartelle cliniche non forniscono però alcun dato utile per la valutazione diretta ed indiretta delle condizioni di eccezionalità clinica e/o logistica.” (cfr. pag. 10-11 consulenza tecnica definitiva dott. Persona_1
e dott.ssa del 04.01.2024, in atti). Persona_2
Dunque, solo dopo aver riscontrato l'oggettiva impossibilità di stabilire a posteriori, per i singoli casi clinici, la sussistenza di oggettive ragioni di eccezionalità “clinico-sanitaria”, i periti hanno proceduto “alla verifica quantitativa degli esuberi pro-die al fine di verificare se gli stessi potessero considerarsi (numericamente) eccezionali e, quindi, non “sanzionabili” da parte dell'organo accertatore”.
Infine, anche dopo aver esposto il criterio metodologico utilizzato per definire il concetto di eccezionalità, dal punto di vista meramente quantitativo, i periti precisano che “È bene sottolineare che, una volta riscontrata la
“straordinarietà” in termini meramente numerici degli esuberi giornalieri, si pagina 14 di 22 sarebbe potuta eventualmente verificare la “giustificazione” sotto il profilo medico/assistenziale della stessa eccezionalità (aggravamento delle condizioni di salute del paziente, indisponibilità dei centri di riabilitazione, ecc.). Ma tale riscontro è stato di fatto inibito dalla indisponibilità agli atti del presente procedimento delle singole cartelle cliniche da cui desumere le effettive circostanze emergenziali e straordinarie” (cfr. pag. 12 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa del Persona_1 Persona_2
04.01.2024, in atti).
La conclusione relativa alla non legittimità delle decurtazioni effettuate in relazione alle verifiche ispettive riguardanti il III trimestre 2018, dunque, non può essere considerata, in quanto sono gli stessi periti, in definitiva, a rilevare che “Per completezza, tale circostanza andrebbe approfondita con l'analisi delle specifiche motivazioni oggettivamente sussistenti e idonee a giustificare
l'eventuale superamento (eccezionale) della soglia in questione;
tuttavia, al di là delle “giustificazioni” addotte negli scritti difensivi di parte attrice, non è stato possibile verificarne la corrispondenza al contenuto delle cartelle cliniche non essendo queste ultime riscontrabili agli atti della procedura” (cfr. pag. 35 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa Persona_1 [...]
del 04.01.2024, in atti). Persona_2
4.2 Viceversa, deve ritenersi condivisibile l'ipotesi B formulata dai periti, attraverso l'individuazione degli importi correlati alle cartelle cliniche di cui ai ricoveri in esubero giorno per giorno riscontrati, rispetto all'occupazione massima per singola disciplina accreditata.
Con riferimento alla documentazione esaminata, i periti evidenziano che
“Solo a seguito di specifica richiesta e su impulso di codesto Giudicante, attraverso l'Ordinanza del 6/10/2023, la ha fatto Parte_4 pervenire tre file in formato EXCEL (uno per ciascuno dei primi tre trimestri del 2018) da cui è effettivamente possibile desumere (tra gli altri elementi ivi presenti): · Numero cartella clinica · Dati anagrafico – fiscali dei ricoverati ·
Data ricovero · Reparto di ricovero · Data dimissioni · Reparto dimissioni ·
DRG · Importo fatturato dalla · Numero e data della fattura Parte_1 emessa dalla . Solo sulla base delle evidenze contenute nel file Parte_1
Excel da ultimo pervenuto è stato possibile desumere con esattezza le cartelle pagina 15 di 22 cliniche “contestate” dal NOC della in quanto Parte_4 ritenute in esubero rispetto al tetto massimo di occupazione dei posti letto accreditati (per disciplina) oltre all'importo finanziario delle decurtazioni associate alle stesse posizioni sanitarie”, (cfr. pag. 18 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa del Persona_1 Persona_2
04.01.2024, in atti).
Dal punto di vista metodologico, il Collegio peritale ha ritenuto che il procedimento adottato dal NOC1 nella individuazione dei casi di esubero giornaliero non fosse conforme alle previsioni del “Manuale Operativo per i controlli ispettivi delle case di cura private accreditate della ” COroparte_4 approvato con D.G.R. n. 611/2017.
In particolare, “il cosiddetto procedimento di “smoothing” è stato applicato in modo semplicistico espungendo dal novero degli importi rimborsabili ogni cartella clinica che fosse risultata (cronologicamente) in esubero rispetto al numero dei posti letto accreditati. In realtà, oltre che non giustificata sul piano meramente logico, tale modalità operativa non tiene conto del fatto che l'espunzione dell'importo recato da una cartella clinica per tutta l'estensione del ricovero determina una rettifica del numero delle degenze rimborsabili entro soglia;
in altri termini, per la corretta applicazione del procedimento di “livellamento” occorrerebbe considerare che l'eventuale modificazione dell'onere di degenza (da onere a carico del SSN a ricovero CO senza oneri per il SSN) della relativa alla cartella clinica “decurtata” provoca una modificazione (riduzione) dei ricoveri con onere di degenza a carico del SSN nei giorni successivi, per tutta la durata del ricovero originariamente in esubero”.
L'applicazione del corretto procedimento di “smoothing”, dunque, ha reso necessaria, da parte dei periti, la riconsiderazione delle singole posizioni denunciate in esubero al fine di verificare, giorno per giorno e per tutta la durata del periodo esaminato, l'eventuale sovrapposizione di ricoveri “in esubero” con ricoveri che, proprio per effetto del preesistente esubero, non sono da considerare come eccedenti rispetto al numero delle prestazioni rimborsabili in funzione della massima occupazione “consentita” (cfr. pag. 36 consulenza pagina 16 di 22 tecnica definitiva dott. e dott.ssa del Persona_1 Persona_2
04.01.2024, in atti).
Segnatamente, applicando tali coordinate i CC.TT.UU. ricalcolano le decurtazioni legittime per il terzo trimestre del 2018 in complessivi € 41.529,97
(cfr. pag. 39 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa Persona_1
del 04.01.2024, in atti). Persona_2
CO Rispetto alle osservazioni alla bozza formulate dall' in sede di controdeduzioni i periti hanno precisato che “D'altra parte, come già riferito a pag. 19 della presente relazione è la stessa DCA 611/2017 (nel più volte citato
“MANUALE OPERATIVO PER I CONTROLLI ISPETTIVI DELLE CASE DI
CURA PRIVATE ACCREDITATE DELLA REGIONE ABRUZZO”) a sancire che “l'indicatore di attività va calcolato al netto delle prestazioni con onere di degenza 4 e 9”. Quindi, il procedimento adottato dal NOC1 nella individuazione dei casi di esubero giornaliero – al di là della non valutazione circa la eccezionalità e relativa motivazione dell'esubero – comporterebbe la mancata considerazione del fatto che l'espunzione di una posizione sanitaria
(decurtazione della cartella clinica per tutta la durata del ricovero) ne modifica
l'onere di degenza (da onere a carico del SSN a ricovero senza oneri per il
SSN) della SDO relativa alla cartella clinica “decurtata”, provocando una modificazione (riduzione) degli ulteriori eventuali esuberi/decurtazioni temporalmente successivi” (cfr. pag. 54 consulenza tecnica definitiva dott.
e dott.ssa del 04.01.2024, in atti). Persona_1 Persona_2
CO A fronte di tali precisazioni, nulla ha ribattuto la nella comparsa conclusionale ovvero nella memoria di replica, con la conseguenza che le conclusioni di cui all'ipotesi B della perizia potranno essere legittimamente poste a base della decisione della presente controversia. CO Per l'effetto, la dovrà essere condannata al pagamento della somma di
€ 41.333,08, ovvero della differenza tra le decurtazioni di € 82.863,05 effettivamente operate dal NOC nel terzo trimestre del 2018 e l'importo di €
41.529,97 costituito dalle decurtazioni ritenute legittime all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio. CO 4.3 La , inoltre, ha chiesto la condanna non solo dell' ma Parte_1 anche della in solido. Posto che nessun dubbio si pone in COroparte_4
pagina 17 di 22 CO relazione alla legittimazione al pagamento della quanto alla posizione della Regione si osserva innanzitutto che, nello ambito della disciplina del sistema sanitario regionale, dettata dalla legge regionale n. 146 del 1996, la stessa risulta priva di competenze operative e decisionali, idonee a consentirle d'instaurare rapporti diretti con le strutture private operanti in regime di CO convenzionamento o accreditamento, spettando tali competenze alle ai sensi dell'art. 4, e restando riservate alla esclusivamente le funzioni di CP_4 governo e di controllo, ai sensi degli artt. 2 e 3. Tale regime di estraneità alla concreta gestione dei rapporti con gli operatori privati non è venuto meno neppure per effetto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma centottantesimo, il quale non ha attribuito alle regioni alcun potere operativo, ma si è limitato a CO prevedere che, in presenza di disavanzi di gestione delle o d'inadempimento degli obblighi di programmazione, monitoraggio e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni, le stesse debbano procedere ad una ricognizione delle cause ed elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, nonché stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, subordinando alla sottoscrizione di tale accordo e alla verifica dell'effettiva attuazione del programma l'attribuzione di maggiori finanziamenti.
Allo stesso modo, nel contratto del 31.01.2018 ripassato tra le parti non è espressamente previsto alcun obbligo di pagamento o garanzia da parte della
, non essendo evidentemente sufficienti i poteri di controllo o COroparte_4 sanzione ad essa spettanti, atteso che l'art. 1, comma III prevede espressamente
“la nel cui ambito territoriale l'Erogatore è ubicato, si obbliga a CP_5 remunerarle [le prestazioni], previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente” (cfr. contratto prodotto dalla parte attrice). Per l'effetto, non sussiste alcuna obbligazione solidale di pagamento in capo alla relativamente COroparte_4
CO all'importo di € 41.333,08 dovuto dall' come peraltro già riconosciuto anche dalla Cassazioni in fattispecie analoga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02.03.2023,
n. 6300). pagina 18 di 22 5. Sulle somme dovute, inoltre, saranno dovuti, nei termini richiesti dalla
, gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, che secondo Parte_1 pacifica giurisprudenza della Cassazione si applica anche alle prestazioni sanitarie fornite a individui assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale da strutture private operate in base al preaccreditamento (cfr. Cass. civ., Sez. I,
02.09.2024, n. 23477). Tali interessi, a mente dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 13, comma I del contratto, saranno dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della relativa fattura e sino all'effettivo soddisfo.
6. Il parziale accoglimento della domanda principale preclude l'esame della domanda di condanna per indebito arricchimento avanzata dalla parte attrice in via meramente subordinata.
La domanda, comunque, non supererebbe il vaglio di ammissibilità per carenza del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.
Invero, l'art. 2042 c.c., nel delineare il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, dispone che l'azione non è proponibile quando il danneggiato può proporre un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. In tema di arricchimento senza causa, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'esperibilità dell'azione vada valutata in astratto, escludendo la sua applicazione tutte le volte in cui il danneggiato disponga di altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ., Sez. I,
20.11.2018, n. 29988; Cass. civ., Sez. Un., 28.04.2011, n. 9441; Cass. civ., Sez.
Un., 25.11.2008, n. 28042; Cass. civ., Sez. III, 03.10.2007, n. 20747; Cass. civ.,
Sez. II, 08.08.1996, n. 7285).
È pur vero che, in alcune occasioni, è stata riconosciuta l'ammissibilità dell'azione in via subordinata, rispetto ad altra azione principale. Tuttavia, in tal casi occorre discernere fra le ragioni che conducono alla inaccoglibilità della domanda principale: può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivatene da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure allorché la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (cfr. Cass. civ., Sez. I, pagina 19 di 22 17.07.2023, n. 20521; Cass. civ., Sez. II, 14.05.2018, n. 11682; Cass. civ., Sez.
III, 31.01.2017, n. 2350; Cass. civ., Sez. II, 13.03.2013, n. 6295).
Nella fattispecie in esame, appare evidente che l'odierna attrice fosse ab origine munita del titolo per esercitare l'azione principale di natura contrattuale, ma che tuttavia, in virtù del mancato adempimento dell'onere della prova sulla CO stessa incombente, la domanda finalizzata ad ottenere la condanna della al rimborso delle prestazioni sanitarie rese sia stata soltanto parzialmente accolta nel merito, con la conseguente inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, difettando il requisito della sussidiarietà, così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Ad ogni buon conto, anche a voler accogliere l'interpretazione prospettata CO dalla e ritenere l' e la obbligate a rifondere Parte_1 COroparte_4
l'indennizzo per l'utilità ricevuta, non potrebbe comunque essere riconosciuto l'intero importo fatturato, come richiesto dall'attrice, ma solo i costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni rese in favore dei cittadini assistiti dal SSN e non pagate, restando invece escluso il compenso imputabile al profitto dell'imprenditore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.05.2019, n. 12702;
Trib. Cosenza, Sez. I, 16.11.2020, n. 1985). Tuttavia, non avendo l'attrice specificato l'entità della prestazione eseguita né prodotto documentazione attestante i costi sostenuti, ne consegue che la medesima non ha adempiuto, nemmeno sotto tale profilo, all'onere della prova sulla stessa incombente, rendendo la domanda comunque infondata nel merito.
7.1 Considerato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 31.10.2022, n. 32061), ne consegue che le spese del CO presente giudizio, nei rapporti tra attore e saranno liquidate sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, ai sensi dell'art. 5, comma I D.M. n. 55/2014, in favore dei Procuratori dichiaratisi antistatari. Nulla dovrà essere riconosciuto all'attrice in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, giacché risulta che la parte non si è costituita pagina 20 di 22 in quella fase, non avendo pertanto spiegato attività difensiva (cfr. ordinanza allegata all'atto di riassunzione del 11.04.2022)
In ragione della soccombenza della per la domanda formulata Parte_1 nei confronti della , le spese del presente giudizio saranno COroparte_4 piuttosto liquidate sulla base del valore indeterminato – particolare importanza della controversia, mentre nulla dovrà essere riconosciuto per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, non emergendo l'effettiva partecipazione a mezzo di costituzione della parte alla fase in questione.
Le spese, dunque, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
7.2 Infine, in ragione del riconoscimento del credito reclamato in misura inferiore rispetto a quella richiesta, il Tribunale ritiene congruo porre definitivamente a carico della e della Parte_1
, in solido tra COroparte_2 loro, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del
27.01.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 122/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice, condanna l' COroparte_2 al pagamento in favore della
[...] Parte_1
per le causali di cui in motivazione, della somma pari ad €
[...]
41.333,08, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, determinati come in parte motiva;
2) rigetta la domanda avanzata dalla Parte_1 nei confronti;
[...] COroparte_4
3) condanna l' COroparte_2 al pagamento delle spese del presente procedimento in favore
[...]
pagina 21 di 22 della che liquida in € 8.161,00 Parte_1 di cui € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Gigliotti e dell'Avv. Lorenzo Aureli, dichiaratisi antistatari;
4) condanna, inoltre, al Parte_1 pagamento delle spese del presente procedimento in favore della che liquida in € 22.457,00 per compensi COroparte_4 professionali, oltre accessori di legge;
5) pone definitivamente a carico della Parte_1
e della
[...] COroparte_2
in solido tra loro, le spese della C.T.U., già liquidate con
[...] separato provvedimento del 27.01.2024.
L'Aquila, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2020 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Avezzano COroparte_1
(AQ), via B. Cassinelli n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Aureli, che la rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'Avv. Giorgio
Gigliotti, giusta delega allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
COroparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. ,
[...] CP_3 elettivamente domiciliata in via Vittorio Veneto n. 11, presso lo CP_2 studio dell'Avv. Maurizio Rencricca, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
nonché
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, COroparte_4 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
pagina 1 di 22 CONVENUTI
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 12.05.2025, esponeva le condizioni cui sarebbe disposta a conciliare la lite e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota, mentre la , CP_5 con la nota di trattazione scritta del 12.05.2025, esponeva le condizioni cui sarebbe disposta a conciliare la lite e si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 22.01.2020 la Parte_1
(breviter, ), riassumeva dinanzi all'intestato
[...] Parte_1
Tribunale la controversia ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e 59 l. n. 69/2009, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato dal T.A.R. Abruzzo, con CP_2 sentenza n. 306 del 15.06.2019, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate con la nota di trattazione scritta del 12.05.2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per tutte le ragioni sopra esposte dichiarare tardiva, illegittima e comunque infondata, CO l'attività di verifica compiuta dal NOC della , rispetto alle disposizioni contrattuali relativamente alle prestazioni erogate dalla Parte_1
nel corso del III trimestre 2018 per asserito superamento del
[...] tasso di occupazione e per l'effetto dichiarare l'inadempimento della
[...]
e della condannandole in solido COroparte_6 COroparte_4 al pagamento del saldo delle prestazioni erogate dalla nel III Parte_1 trimestre 2018 nella misura di €82.863,00 e/o nell'eventuale diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi ex D.Lgs 231/02, calcolati dal
pagina 2 di 22 60° giorno dalla data di ricezione delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata in caso di mancato accoglimento della domanda principale di adempimento, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti dell'azione ex art. 2041 c.c. relativamente alla prestazioni ospedaliere erogate nel III trimestre 2018 in favore dei pazienti extraregionali ed oggetto di decurtazione per presunto superamento del tasso di occupazione per le quali
l' e la hanno presentato la Parte_2 COroparte_4 richiesta di compensazione alle Regioni di provenienza dei pazienti e per
l'effetto condannarle al versamento dell'indennizzo in favore della
[...] nella misura che verrà accertata in corso di Parte_1 causa e corrispondente all'effettiva diminuzione patrimoniale, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02, calcolati dal 60° giorno dalla data di ricezione delle singole fatture fino al saldo. Il tutto con vittoria si spese e competenze di causa con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che se ne dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”.
Il procedimento, originariamente assegnato al dott. Christian Corbi, veniva rimesso al Presidente del Tribunale, che lo riassegnava allo scrivente in data
03.02.2020 per competenza tabellare.
In data 02.04.2020 si costituiva in giudizio la , al fine di COroparte_4 senti accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e/o – si opus sit - sollevare regolamento di giurisdizione, con ogni conseguenziale statuizione;
2) nel merito, rigettare le domande sollevate dall'attore siccome inammissibili e, comunque, infondate. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Il successivo 18.05.2020 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
CO
(breviter, , che concludeva COroparte_2 nei seguenti termini: “chiede che l'Ill.mo Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previe le presupposte declaratorie di rito in punto di nullità dell'atto di citazione avversario, in accoglimento dei rilievi svolti nel presente atto, voglia: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_1 dall'impugnazione degli atti amministrativi presupposti all'esercizio del potere pagina 3 di 22 ispettivo, nei termini illustrati nel presente atto, e, quindi, ritenere incontestabili nella presente sede le relative prescrizioni;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la formazione del giudicato sull'impugnazione degli atti amministrativi presupposti all'esercizio del potere ispettivo, nei termini descritti nel presente atto e, per l'effetto, ritenere incontestabili nella presente sede le relative prescrizioni;
- in via principale e di merito, respingere integralmente la domanda avversaria in quanto del tutto inammissibile e, comunque, infondata in ciascuna delle relative articolazioni. Il tutto con vittoria integrale di spese e rimborso delle spese generali, oltre IVA e
CAP come per legge”.
Alla prima udienza dell'8 giugno 2020 veniva disposto un rinvio al
26.01.2021 al fine di valutare l'istanza di riunione con i giudizi connessi pendenti con R.G. n. 70/2020 e n. 120/2020.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza del
29.03.2021, veniva disposta la sospensione del procedimento con rimessione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di accertare definitivamente se la controversia in oggetto, riassunta ex art. 11 c.p.a., a seguito della sentenza del T.A.R. Abruzzo – L'Aquila n. 306 del
15.6.2019, rientrasse nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice
Amministrativo.
In data 11.04.2022 la parte attrice riassumeva il giudizio, allegando l'ordinanza n. 10163/2022 dell'08 febbraio 2022, pubblicata in data 30 marzo
2022, con cui la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario.
Alla successiva udienza del 23.05.2022, quindi, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con ordinanza del 07.03.2023, veniva disposta una C.T.U. al fine di valutare la legittimità delle decurtazioni effettuate dalla in relazione al Parte_3 rispetto del livello del tasso di occupazione giornaliero dei posti letto accreditati, con riferimento al III trimestre 2018 quantificando, in caso di risposta negativa al quesito, il credito spettante alla Parte_1
per le prestazioni sanitarie erogate nel corso del III trimestre del 2018.
[...]
pagina 4 di 22 I periti nominati, dott. e dott.ssa , Persona_1 Persona_2 prestavano giuramento all'udienza del 18.04.2023 e depositavano l'elaborato tecnico definitivo, a seguito delle due proroghe concesse, in data 04.01.2024.
Alla successiva udienza del 20.02.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.03.2025.
La controversia veniva dunque assegnata al dott. Christian Corbi, che si asteneva dalla trattazione del giudizio, che veniva pertanto assegnato nuovamente allo scrivente, che fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 13.05.2025.
All'udienza in parola le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'attrice , sulla premessa di essere una struttura autorizzata Parte_1
all'esercizio dell'attività sanitaria e definitivamente accreditata in forza del
Decreto n. 81/2014 (dunque presidio ospedaliero), deduce di aver sottoscritto, in data 31 gennaio 2018, con la e l' , il contratto per COroparte_4 CP_5
l'erogazione delle prestazioni ospedaliere per il periodo 1.01.2018-31.12.2018, in forza del quale è soggetta a controlli periodici da parte della per CP_5 verificare l'appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni svolte, nonché verificare il rispetto del livello del tasso di occupazione giornaliero dei posti letto accreditati. CO Evidenzia che in tale contesto, con nota del 30 ottobre 2018, l' inoltrava all'attrice le tabelle con i tassi d'occupazione giornalieri per disciplina riportanti, in particolare, per ciascun mese, l'eccedenza posto letto e cartella nosocomiale, per il terzo trimestre 2018 e richiedeva alla medesima struttura di voler fornire le relative controdeduzioni, che venivano inviate in data 6 novembre 2018. Rappresenta, inoltre, che con successiva nota prot. 0000912/19 del 03.01.2019 la inoltrava alla struttura le tabelle recanti CP_5
l'indicazione definitiva delle asserite eccedenze dei posti letto occupati, specificando il numero di cartella clinica individuata in eccedenza, per il III trimestre 2018, precisando di aver accolto i rilievi formulati con la nota del 6 novembre 2018 relativamente a tre posizioni (cartelle cliniche 1804, 1969 e pagina 5 di 22 2195), senza fornire alcun riscontro in merito alla quantificazione dell'importo da decurtare in relazione a tali asserite eccedenze.
Tali provvedimenti venivano impugnati dinanzi al T.A.R., che tuttavia dichiarava il difetto di giurisdizione con sentenza n. 306 del 15.06.019.
A seguito della riassunzione dinanzi al giudice ordinario, l'attrice contesta le conclusioni cui è giunta la da ultimo nella nota del 03.01.2019 sulla CP_5 scorta delle seguenti motivazioni: i) Illegittimità dei criteri utilizzati dal NOC1 per la verifica del T.O. in riferimento alle previsioni contrattuali, in quanto l'art. 3 comma III del contratto richiamava, per la verifica, la L.R. Abruzzo n.
6/2007, che prevede “il criterio della interscambiabilità nella medesima AFO nell'ambito delle discipline accreditate…”; ii) il ritardo nell'esecuzione delle verifiche del T.O., in quanto la D.G.R. n. 611/2017 prevedeva espressamente che “il monitoraggio corrente delle dinamiche di occupazione dei posti letto deve comportare l'adozione di segnalazioni immediate alle strutture operanti in sovrasaturazione dei posti letto nell'ambito della stessa disciplina e alla altrettanto tempestiva valutazione delle controdeduzioni addotte”; iii) l'errata e pretestuosa interpretazione della D.G.R. n. 611/2017, la quale prevede che
“relativamente al monitoraggio del tasso di occupazione giornaliera per disciplina previsto dal Decreto 64/2012 e in considerazione dei riferimenti alla
L.6/2007 nell'art.3 della DGR 776/2016, la nota commissariale prot. RA
157853/COOM del 18 giugno 2013 già precisò che “L'utilizzo flessibile dei posti letto nell'ambito della stessa AFO è consentito con carattere di eccezionalità”; iv) l'illegittimità della modalità di calcolo del tasso di occupazione giornaliero da parte del NOC1 della , che aveva prodotto CP_5 un effetto moltiplicatore delle decurtazioni.
In subordine, l'attrice propone domanda di indebito arricchimento, sul presupposto che molti dei ricoveri, asseritamente eseguiti oltre il T.O. consentito, erano relativi a pazienti non residenti in , per i quali l' CP_4 CP_5
aveva inoltrato la richiesta di compensazione alle rispettive Regioni di
[...] residenza degli assistiti per incassare i corrispondenti D.R.G., che la convenuta non aveva tuttavia corrisposto all'attrice.
pagina 6 di 22 Infine, la chiede riconoscimento degli interessi moratori sulle Parte_1 somme non corrisposte per il presunto sforamento del T.O. relative al terzo trimestre 2018.
La , nel costituirsi in giudizio, reitera in primo luogo COroparte_4
l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sulla scorta del contenuto della domanda avanzata dalla parte attrice. Nel merito, contesta le motivazioni addotte dalla a sostegno della illegittimità dell'attività Parte_1
CO ispettiva svolta dall' CO La convenuta a sua volta, eccepisce l'inammissibilità delle domande avanzate dall'attrice dinanzi al giudice ordinario, nonché l'infondatezza nel merito delle contestazioni avanzate a sostegno della domanda principale di condanna. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito anche della domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dalla
. Parte_1
2.1 Preliminarmente, non appare fondata l'eccezione relativa alla inammissibilità delle prospettazioni inedite e domande nuove dell'attrice CO formulata dalla in sede di costituzione in giudizio.
In particolare, l'eccezione risulta genericamente formulata per quanto attiene alla inammissibilità delle “inedite questioni dedotte”, ovvero gli
“ulteriori profili di erroneità, illiceità e comunque illegittimità che nella specie connotano l'operato dell'Amministrazione” (cfr. pag. 18 comparsa di CO costituzione , giacché la parte non specifica quali sarebbero le contestazioni nuove rispetto a quelle dedotte dinanzi al T.A.R., impedendo in tal modo al Tribunale di verificare l'eventuale ampliamento del petitum o della causa petendi.
Per quanto riguarda la domanda subordinata di arricchimento senza causa, la stessa deve ritenersi ammissibile in quanto collegata a quella principale ed evidentemente non proponibile dinanzi al T.A.R., attesa la natura impugnatoria del giudizio amministrativo.
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga 'riassunta', bensì 'riproposta', con le modifiche rese pagina 7 di 22 necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum ed alla diversa causa petendi, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla translatio, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice ad quem (cfr. Cass. civ., Sez. L., 22.07.2016, n.
15223). CO 2.2 Non coglie nel segno, inoltre, l' nell'eccepire il giudicato in riferimento all'impugnazione del DCA n. 64/2012 e della Delibera G.R. n.
611/2017, nonché la decadenza in relazione alla mancata impugnazione della nota Prot. n. 0219922/18 del 30 ottobre 2018, in quanto unico provvedimento lesivo per la struttura, con la conseguente inammissibilità per tardività delle doglianze sulla metodologia di calcolo e sulle decurtazioni eseguita dal NOC.
Con riferimento ad entrambi i profili, infatti, è sufficiente ricordare che nell'ambito della giurisdizione adita – peraltro definitivamente confermata dall'ordinanza n. 10163/2022 dell'08 febbraio 2022, pubblicata in data 30 marzo 2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, a seguito del regolamento proposto dal Tribunale ex art. 59, comma III, l. n. 69/2009 – anche e soprattutto quando la P.A. opera sul mercato alla stregua di un privato, sebbene in una cornice normativa pubblicista, come nel caso di specie, la valutazione del giudice ordinario non si limita al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo contestato – cognizione che resta devoluta in via principale al plesso giurisdizionale amministrativo – ma si spinge all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per l'effetto, da un lato, non assumono rilievo le decadenze CO eccepite dall' né la formale legittimità dei provvedimenti sopra menzionati, il cui contenuto dovrà essere valutato in via meramente incidentale rispetto alla domanda di parte attrice;
dall'altro, il sindacato del Tribunale dovrà limitarsi a quanto demandato, costituito dalla sussistenza del diritto all'ottenimento del corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese, atteso che la contestazione relativa alle modalità e agli esiti del controllo è preordinata proprio all'accertamento pagina 8 di 22 dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.03.2022, n. 10163; Cass. civ.,
Sez. Un., 19.01.2022, n. 1602).
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, peraltro, consente di assorbire l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dalla in sede di costituzione nel presente giudizio. COroparte_4
3. Tanto premesso, venendo al merito, la contesta, in primo Parte_1
CO luogo, il ritardo nelle verifiche e nelle contestazioni da parte dell' ritenendolo contrario alla normativa di riferimento e ai principi di correttezza.
In particolare, l'obbligo di monitoraggio e contestazione immediata discenderebbe dalla D.G.R. Abruzzo n. 611/2017, secondo cui “Il monitoraggio corrente delle dinamiche di occupazione dei posti letto deve comportare
l'adozione di segnalazioni immediate alle strutture operanti in sovrasaturazione dei posti letto nell'ambito della stessa disciplina e alla altrettanto tempestiva valutazione delle controdeduzioni addotte”.
Solo una contestazione immediata, dunque, avrebbe consentito alla struttura di giustificare eventuali ragioni eccezionali (ad es. emergenze cliniche) CO CO e alla di verificarle prontamente. Ciò in quanto la ha inviato la prima contestazione il 30 ottobre 2018, cioè diversi mesi dopo i ricoveri contestati
(luglio-settembre 2018). Tale ritardo, dunque, avrebbe reso impossibile ricostruire le circostanze emergenziali (es. complicanze, indisponibilità di strutture riabilitative), impedendo all'attrice di difendersi efficacemente. In particolare, il rispetto delle tempistiche previste dall'art. 8 del contratto avrebbe consentito alla di correggere i dati e giustificare i ricoveri, anche in Parte_1 considerazione del fatto che la non provvedeva ad annotare sui file Parte_1
ASDO il formale trasferimento del paziente da un posto letto afferente ad una specifica disciplina accreditata ad un posto letto afferente ad una diversa disciplina accreditata. CO La censura, tuttavia, non appare fondata. Come evidenziato dalla infatti, l'attrice ha avuto contezza del suddetto obbligo di annotazione sui file
ASDO dei trasferimenti dei pazienti già in occasione dell'invio delle tabelle del
I trimestre 2018 relative ai Tassi di Occupazione giornalieri per discipline pagina 9 di 22 elaborate dal personale del settore amministrativo, riportanti in particolare, per ciascun mese, “l'eccedenza posto letto e cartella clinica da considerare”.
Emerge, infatti, che tali tabelle sono state portate a conoscenza della
[...]
, per le eventuali controdeduzioni/motivazioni con le note Parte_1
PEC prot.n. 0143952/18 del 18/07/2018 e nota PEC prot. n. 0144872/18 del
19/07/2018 PEC e, successivamente, in formato cartaceo con la nota prot. n. CO 0145582/18 del 20.07.2018 (cfr. doc. n. 20 fascicolo . Non sussiste, dunque, l'eccepito ritardo da parte dei NOC nelle contestazioni delle prestazioni sanitarie rese dalla parte attrice.
Peraltro, sotto il connesso profilo del ritardo nell'esecuzione dei controlli, non appare superfluo ricordare che dal complesso della disciplina normativa e pattizia non emerge alcuna perentorietà dei termini per l'esecuzione dei controlli in parola.
Sul piano normativo, l'art. 8octies d.lgs. n. 502/1992 assegna alle regioni e alle aziende unità sanitarie locali il compito di attivare sistemi di controllo finalizzati al rispetto degli accordi contrattuali nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, ma non impone alcun termine a pena di decadenza.
Sul versante negoziale, l'esistenza del termine perentorio non può essere desunta dall'art. 11, comma V, che fornisce una indicazione di massina nel prevedere che i “I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica”.
Piuttosto, indizi di segno contrario provengono in maniera inequivoca proprio dall'art. 11, comma I, in tema di COrolli di appropriatezza e congruità, secondo cui “la e la potranno in qualunque momento CP_4 CP_5 verificare l'accessibilità, l'appropriatezza clinica ed organizzativa, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall'Erogatore che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico/funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalla normativa di settore”.
I successivi artt. 12 e 13, invece, riguardano le modalità di fatturazione e di pagamento delle prestazioni rese in favore delle strutture sanitarie, sicché le tempistiche ivi indicate non possono essere riferite alla fase di controllo pagina 10 di 22 sull'appropriatezza e congruità delle prestazioni. D'altronde, il tenore dell'art. 13, comma VII, secondo cui “È fatta salva la ripetizione in favore della CP_5 delle somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata dall'Erogatore privato in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte”, sembra ammettere che i controlli possano essere eseguiti anche nella fase successiva al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria.
Tale sistema, dunque, se da un lato consente l'esigibilità del credito in capo alla struttura sanitaria alla scadenza dei 60 giorni dal ricevimento della fattura CO da parte della – ai sensi dell'art. 13, comma I del contratto -, dall'altro non preclude che, anche successivamente a tale data, la per il tramite della CP_4
Commissione ispettiva, possa effettuare controlli ed all'esito ritenere non dovute somme in eccesso rispetto a quelle pagate e, nel caso, agire per il recupero di quanto indebitamente percepito dalla struttura. CO L'interpretazione più corretta del contratto ripassato tra la e la
[...]
, pertanto, è quella di scindere l'esigibilità del credito dalla verifica dei Pt_1 requisiti per il riconoscimento in favore della struttura sanitaria del diritto al pagamento per la prestazione resa.
In questo senso, si è precisato, in fattispecie analoga, che “Alla Regione è comunque riservato pattiziamente un potere di controllo che può essere esercitato, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6 comma 3 del contratto, senza alcuna limitazione temporale. Tale potere di verifica e di controllo del rispetto del tetto di spesa oltre che della congruità della prestazione non si traduce in una violazione dei canoni generali di correttezza
e buona fede e soprattutto (così da superare le ulteriori censure sollevate dalla struttura sanitaria in sede di scritti difensivi finali) dell'equilibrio sinallagmatico …Tale potere, a bene vedere, va interpretato tenendo conto della particolare natura giuridica del contratto in essere tra la e la CP_4 struttura sanitaria le cui coordinate giuridiche sono state già in precedenza declinate” (cfr. Corte d'Appello L'Aquila, 15.09.2020, n. 1205; Trib. L'Aquila,
21.04.2017, n. 224).
Pur volendo prescindere dal fatto che nemmeno la D.G.R. Abruzzo n.
611/2017 prevedeva espressamente un termine di contestazione 'giornaliero', pagina 11 di 22 come paventato dalla parte attrice, dal complesso della disciplina normativa e pattizia emerge l'inesistenza di termini oltre i quali non potrebbero essere utilmente proseguiti i controlli. Tale impostazione, infine, risulta recentemente confermata anche dal giudice di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26.01.2024,
n. 2577). Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla parte attrice deve ritenersi non fondata.
4.1 In secondo luogo, la contesta nel merito le decurtazioni in Parte_1 ragione del presunto superamento del tasso di occupazione dei posti letto accreditati nel III trimestre 2018.
In particolare, l'attrice deduce l'erronea applicazione del criterio di calcolo CO del tasso di occupazione, in quanto la avrebbe applicato il limite del 100% per singola disciplina accreditata, richiamando il DCA n. 64/2012, anziché il criterio dell'Area Funzionale Omogenea (AFO), previsto dalla L.R. Abruzzo n.
6/2007, che consente l'interscambiabilità dei posti letto all'interno della stessa
AFO, mentre vieta solo tra AFO diverse (ad esempio, medica o chirurgica).
Evidenzia, al riguardo, che il contratto sottoscritto nel 2018 richiama all'art. 3 proprio la L.R. n. 6/2007 e le “vigenti disposizioni nazionali e regionali”, ma non anche il Decreto commissariale n. 64/2012.
Eccepisce, inoltre, l'erroneità nelle modalità di calcolo delle decurtazioni, operate sull'intero ricovero anche se lo sforamento riguarda solo uno o pochi giorni, senza considerare che un ricovero è rimborsabile se dura almeno due notti (DRG), oltre moltiplicazione indebita delle decurtazioni.
Nel corso dell'istruttoria è stata disposta una C.T.U. al fine di verificare la legittimità, sulla base degli accordi negoziali e delle disposizioni tecniche e regolamentari vigenti nella Regione Abruzzo in materia, delle decurtazioni effettuate dalla con il Parte_3 provvedimento numero di prot. 912/2019 del 03.01.2019, in relazione al rispetto del livello del tasso di occupazione giornaliero dei posti letto accreditati, con riferimento al III trimestre 2018.
L'elaborato peritale, redatto di concerto dal dott. e dalla Persona_1 dott.ssa e depositato in data 04.01.2024, deve ritenersi Persona_2 pienamente utilizzabile per la decisione, in quanto le argomentazioni a sostegno della relazione risultano logiche, razionali e scientificamente corrette, nonché pagina 12 di 22 frutto di attenta e scrupolosa disamina degli elementi di valutazione in possesso dei consulenti, pertanto condivisibili nei termini di seguito esposti.
In particolare, i periti hanno elaborato due possibili soluzioni: i) l'ipotesi A dove, previa valutazione ed effettivo riscontro della oggettiva “eccezionalità” degli esuberi, si conclude per la non legittimità delle decurtazioni effettuate CO dalla in relazione alle verifiche ispettive riguardanti il III trimestre 2018;
ii) l'ipotesi B dove, invece, prescindendo dalla valutazione della frequenza e tipologia degli esuberi, si è proceduto alla individuazione di tutti i casi di supero della soglia giornaliera (tasso di occupazione > 100%) al fine di verificarne l'incidenza in termini di espunzione dall'elenco delle prestazioni rimborsabili. CO Va sin da subito evidenziato che le maggiori critiche rivolte dalla alla consulenza tecnica, sia in sede di osservazioni che negli scritti conclusionali, sono rivolte proprio ai criteri utilizzati dal Collegio peritale per l'individuazione del concetto di “eccezionalità” degli esuberi.
A prescindere da tale profilo di merito, tuttavia, ritiene il Tribunale che l'ipotesi A non possa essere utilmente seguita al fine di valutare la legittimità delle decurtazioni effettuate dai NOC nel terzo trimestre del 2018, in ragione delle carenze probatorie evidenziate più volte dagli stessi periti, in gran parte imputabili alla parte attrice.
Sul tema, è opportuno evidenziare che l'attrice agisce al fine di Parte_1 accertare la sussistenza del proprio diritto di credito, lamentando l'illegittimità CO delle decurtazioni effettuate dall'organo di controllo della con la conseguenza la medesima attrice avrebbe dovuto fornire la documentazione a supporto della propria prospettazione, per consentire al Tribunale di verificarne la fondatezza, non potendosi tale onere della prova addossare alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02.09.2024, n.
23479).
Orbene, nella specie i periti hanno rilevato di non poter in alcun modo valutare l'eccezionalità da un punto di vista clinico, atteso che “Dagli atti depositati non è stato, dunque, possibile verificare quanto portato in controdeduzione dalla in particolare, a distanza di tanto tempo, Parte_1 non è stato possibile riscontrare se ricorressero motivi di straordinarietà ed pagina 13 di 22 eccezionalità clinica tali da giustificare il superamento del tasso di occupazione dei posti letto per disciplina” (cfr. pag. 10 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa del Persona_1 Persona_2
04.01.2024, in atti).
Tale premessa sarebbe già di per sé sufficiente ad escludere l'utilizzabilità delle relative conclusioni. Nondimeno, anche in relazione alle ragioni di eccezionalità di natura non clinica, i periti hanno riscontrato l'impossibilità di fornire una risposta certa, atteso che “Anche altre ragioni di eccezionalità, sebbene non di natura clinica quali, la indisponibilità per difficoltà logistiche dei pazienti, l'impossibilità di trasferimento dei pazienti in Riabilitazione per mancanza di posti letto, pur se relative a situazioni eccezionali ed emergenziali non possono essere verificate sulla base degli atti al di là delle dichiarazioni della stessa Struttura”. Tale conclusione discende dall'insufficienza della documentazione prodotta, in quanto “Depositate in atti sono presenti le seguenti cartelle cliniche afferenti al III trimestre 2018: CC. 1765 relativa a ricovero in cardiologia dal 12 al 19/7/2018 CC. 1775 relativa a ricovero in cardiologia dal 13 al 28/7/2018 CC. 1776 relativa a ricovero in cardiologia dal
13 al 16/7/2018 CC. 2127 relativa a ricovero in cardiologia dal 05 al
17/9/2018 CC. 2128 relativa a ricovero in cardiologia dal 05 al 13/9/2018. Le sopra riportate cartelle cliniche non forniscono però alcun dato utile per la valutazione diretta ed indiretta delle condizioni di eccezionalità clinica e/o logistica.” (cfr. pag. 10-11 consulenza tecnica definitiva dott. Persona_1
e dott.ssa del 04.01.2024, in atti). Persona_2
Dunque, solo dopo aver riscontrato l'oggettiva impossibilità di stabilire a posteriori, per i singoli casi clinici, la sussistenza di oggettive ragioni di eccezionalità “clinico-sanitaria”, i periti hanno proceduto “alla verifica quantitativa degli esuberi pro-die al fine di verificare se gli stessi potessero considerarsi (numericamente) eccezionali e, quindi, non “sanzionabili” da parte dell'organo accertatore”.
Infine, anche dopo aver esposto il criterio metodologico utilizzato per definire il concetto di eccezionalità, dal punto di vista meramente quantitativo, i periti precisano che “È bene sottolineare che, una volta riscontrata la
“straordinarietà” in termini meramente numerici degli esuberi giornalieri, si pagina 14 di 22 sarebbe potuta eventualmente verificare la “giustificazione” sotto il profilo medico/assistenziale della stessa eccezionalità (aggravamento delle condizioni di salute del paziente, indisponibilità dei centri di riabilitazione, ecc.). Ma tale riscontro è stato di fatto inibito dalla indisponibilità agli atti del presente procedimento delle singole cartelle cliniche da cui desumere le effettive circostanze emergenziali e straordinarie” (cfr. pag. 12 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa del Persona_1 Persona_2
04.01.2024, in atti).
La conclusione relativa alla non legittimità delle decurtazioni effettuate in relazione alle verifiche ispettive riguardanti il III trimestre 2018, dunque, non può essere considerata, in quanto sono gli stessi periti, in definitiva, a rilevare che “Per completezza, tale circostanza andrebbe approfondita con l'analisi delle specifiche motivazioni oggettivamente sussistenti e idonee a giustificare
l'eventuale superamento (eccezionale) della soglia in questione;
tuttavia, al di là delle “giustificazioni” addotte negli scritti difensivi di parte attrice, non è stato possibile verificarne la corrispondenza al contenuto delle cartelle cliniche non essendo queste ultime riscontrabili agli atti della procedura” (cfr. pag. 35 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa Persona_1 [...]
del 04.01.2024, in atti). Persona_2
4.2 Viceversa, deve ritenersi condivisibile l'ipotesi B formulata dai periti, attraverso l'individuazione degli importi correlati alle cartelle cliniche di cui ai ricoveri in esubero giorno per giorno riscontrati, rispetto all'occupazione massima per singola disciplina accreditata.
Con riferimento alla documentazione esaminata, i periti evidenziano che
“Solo a seguito di specifica richiesta e su impulso di codesto Giudicante, attraverso l'Ordinanza del 6/10/2023, la ha fatto Parte_4 pervenire tre file in formato EXCEL (uno per ciascuno dei primi tre trimestri del 2018) da cui è effettivamente possibile desumere (tra gli altri elementi ivi presenti): · Numero cartella clinica · Dati anagrafico – fiscali dei ricoverati ·
Data ricovero · Reparto di ricovero · Data dimissioni · Reparto dimissioni ·
DRG · Importo fatturato dalla · Numero e data della fattura Parte_1 emessa dalla . Solo sulla base delle evidenze contenute nel file Parte_1
Excel da ultimo pervenuto è stato possibile desumere con esattezza le cartelle pagina 15 di 22 cliniche “contestate” dal NOC della in quanto Parte_4 ritenute in esubero rispetto al tetto massimo di occupazione dei posti letto accreditati (per disciplina) oltre all'importo finanziario delle decurtazioni associate alle stesse posizioni sanitarie”, (cfr. pag. 18 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa del Persona_1 Persona_2
04.01.2024, in atti).
Dal punto di vista metodologico, il Collegio peritale ha ritenuto che il procedimento adottato dal NOC1 nella individuazione dei casi di esubero giornaliero non fosse conforme alle previsioni del “Manuale Operativo per i controlli ispettivi delle case di cura private accreditate della ” COroparte_4 approvato con D.G.R. n. 611/2017.
In particolare, “il cosiddetto procedimento di “smoothing” è stato applicato in modo semplicistico espungendo dal novero degli importi rimborsabili ogni cartella clinica che fosse risultata (cronologicamente) in esubero rispetto al numero dei posti letto accreditati. In realtà, oltre che non giustificata sul piano meramente logico, tale modalità operativa non tiene conto del fatto che l'espunzione dell'importo recato da una cartella clinica per tutta l'estensione del ricovero determina una rettifica del numero delle degenze rimborsabili entro soglia;
in altri termini, per la corretta applicazione del procedimento di “livellamento” occorrerebbe considerare che l'eventuale modificazione dell'onere di degenza (da onere a carico del SSN a ricovero CO senza oneri per il SSN) della relativa alla cartella clinica “decurtata” provoca una modificazione (riduzione) dei ricoveri con onere di degenza a carico del SSN nei giorni successivi, per tutta la durata del ricovero originariamente in esubero”.
L'applicazione del corretto procedimento di “smoothing”, dunque, ha reso necessaria, da parte dei periti, la riconsiderazione delle singole posizioni denunciate in esubero al fine di verificare, giorno per giorno e per tutta la durata del periodo esaminato, l'eventuale sovrapposizione di ricoveri “in esubero” con ricoveri che, proprio per effetto del preesistente esubero, non sono da considerare come eccedenti rispetto al numero delle prestazioni rimborsabili in funzione della massima occupazione “consentita” (cfr. pag. 36 consulenza pagina 16 di 22 tecnica definitiva dott. e dott.ssa del Persona_1 Persona_2
04.01.2024, in atti).
Segnatamente, applicando tali coordinate i CC.TT.UU. ricalcolano le decurtazioni legittime per il terzo trimestre del 2018 in complessivi € 41.529,97
(cfr. pag. 39 consulenza tecnica definitiva dott. e dott.ssa Persona_1
del 04.01.2024, in atti). Persona_2
CO Rispetto alle osservazioni alla bozza formulate dall' in sede di controdeduzioni i periti hanno precisato che “D'altra parte, come già riferito a pag. 19 della presente relazione è la stessa DCA 611/2017 (nel più volte citato
“MANUALE OPERATIVO PER I CONTROLLI ISPETTIVI DELLE CASE DI
CURA PRIVATE ACCREDITATE DELLA REGIONE ABRUZZO”) a sancire che “l'indicatore di attività va calcolato al netto delle prestazioni con onere di degenza 4 e 9”. Quindi, il procedimento adottato dal NOC1 nella individuazione dei casi di esubero giornaliero – al di là della non valutazione circa la eccezionalità e relativa motivazione dell'esubero – comporterebbe la mancata considerazione del fatto che l'espunzione di una posizione sanitaria
(decurtazione della cartella clinica per tutta la durata del ricovero) ne modifica
l'onere di degenza (da onere a carico del SSN a ricovero senza oneri per il
SSN) della SDO relativa alla cartella clinica “decurtata”, provocando una modificazione (riduzione) degli ulteriori eventuali esuberi/decurtazioni temporalmente successivi” (cfr. pag. 54 consulenza tecnica definitiva dott.
e dott.ssa del 04.01.2024, in atti). Persona_1 Persona_2
CO A fronte di tali precisazioni, nulla ha ribattuto la nella comparsa conclusionale ovvero nella memoria di replica, con la conseguenza che le conclusioni di cui all'ipotesi B della perizia potranno essere legittimamente poste a base della decisione della presente controversia. CO Per l'effetto, la dovrà essere condannata al pagamento della somma di
€ 41.333,08, ovvero della differenza tra le decurtazioni di € 82.863,05 effettivamente operate dal NOC nel terzo trimestre del 2018 e l'importo di €
41.529,97 costituito dalle decurtazioni ritenute legittime all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio. CO 4.3 La , inoltre, ha chiesto la condanna non solo dell' ma Parte_1 anche della in solido. Posto che nessun dubbio si pone in COroparte_4
pagina 17 di 22 CO relazione alla legittimazione al pagamento della quanto alla posizione della Regione si osserva innanzitutto che, nello ambito della disciplina del sistema sanitario regionale, dettata dalla legge regionale n. 146 del 1996, la stessa risulta priva di competenze operative e decisionali, idonee a consentirle d'instaurare rapporti diretti con le strutture private operanti in regime di CO convenzionamento o accreditamento, spettando tali competenze alle ai sensi dell'art. 4, e restando riservate alla esclusivamente le funzioni di CP_4 governo e di controllo, ai sensi degli artt. 2 e 3. Tale regime di estraneità alla concreta gestione dei rapporti con gli operatori privati non è venuto meno neppure per effetto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma centottantesimo, il quale non ha attribuito alle regioni alcun potere operativo, ma si è limitato a CO prevedere che, in presenza di disavanzi di gestione delle o d'inadempimento degli obblighi di programmazione, monitoraggio e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni, le stesse debbano procedere ad una ricognizione delle cause ed elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, nonché stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, subordinando alla sottoscrizione di tale accordo e alla verifica dell'effettiva attuazione del programma l'attribuzione di maggiori finanziamenti.
Allo stesso modo, nel contratto del 31.01.2018 ripassato tra le parti non è espressamente previsto alcun obbligo di pagamento o garanzia da parte della
, non essendo evidentemente sufficienti i poteri di controllo o COroparte_4 sanzione ad essa spettanti, atteso che l'art. 1, comma III prevede espressamente
“la nel cui ambito territoriale l'Erogatore è ubicato, si obbliga a CP_5 remunerarle [le prestazioni], previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente” (cfr. contratto prodotto dalla parte attrice). Per l'effetto, non sussiste alcuna obbligazione solidale di pagamento in capo alla relativamente COroparte_4
CO all'importo di € 41.333,08 dovuto dall' come peraltro già riconosciuto anche dalla Cassazioni in fattispecie analoga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02.03.2023,
n. 6300). pagina 18 di 22 5. Sulle somme dovute, inoltre, saranno dovuti, nei termini richiesti dalla
, gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, che secondo Parte_1 pacifica giurisprudenza della Cassazione si applica anche alle prestazioni sanitarie fornite a individui assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale da strutture private operate in base al preaccreditamento (cfr. Cass. civ., Sez. I,
02.09.2024, n. 23477). Tali interessi, a mente dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 13, comma I del contratto, saranno dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della relativa fattura e sino all'effettivo soddisfo.
6. Il parziale accoglimento della domanda principale preclude l'esame della domanda di condanna per indebito arricchimento avanzata dalla parte attrice in via meramente subordinata.
La domanda, comunque, non supererebbe il vaglio di ammissibilità per carenza del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.
Invero, l'art. 2042 c.c., nel delineare il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, dispone che l'azione non è proponibile quando il danneggiato può proporre un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. In tema di arricchimento senza causa, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'esperibilità dell'azione vada valutata in astratto, escludendo la sua applicazione tutte le volte in cui il danneggiato disponga di altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ., Sez. I,
20.11.2018, n. 29988; Cass. civ., Sez. Un., 28.04.2011, n. 9441; Cass. civ., Sez.
Un., 25.11.2008, n. 28042; Cass. civ., Sez. III, 03.10.2007, n. 20747; Cass. civ.,
Sez. II, 08.08.1996, n. 7285).
È pur vero che, in alcune occasioni, è stata riconosciuta l'ammissibilità dell'azione in via subordinata, rispetto ad altra azione principale. Tuttavia, in tal casi occorre discernere fra le ragioni che conducono alla inaccoglibilità della domanda principale: può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivatene da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure allorché la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (cfr. Cass. civ., Sez. I, pagina 19 di 22 17.07.2023, n. 20521; Cass. civ., Sez. II, 14.05.2018, n. 11682; Cass. civ., Sez.
III, 31.01.2017, n. 2350; Cass. civ., Sez. II, 13.03.2013, n. 6295).
Nella fattispecie in esame, appare evidente che l'odierna attrice fosse ab origine munita del titolo per esercitare l'azione principale di natura contrattuale, ma che tuttavia, in virtù del mancato adempimento dell'onere della prova sulla CO stessa incombente, la domanda finalizzata ad ottenere la condanna della al rimborso delle prestazioni sanitarie rese sia stata soltanto parzialmente accolta nel merito, con la conseguente inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, difettando il requisito della sussidiarietà, così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Ad ogni buon conto, anche a voler accogliere l'interpretazione prospettata CO dalla e ritenere l' e la obbligate a rifondere Parte_1 COroparte_4
l'indennizzo per l'utilità ricevuta, non potrebbe comunque essere riconosciuto l'intero importo fatturato, come richiesto dall'attrice, ma solo i costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni rese in favore dei cittadini assistiti dal SSN e non pagate, restando invece escluso il compenso imputabile al profitto dell'imprenditore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.05.2019, n. 12702;
Trib. Cosenza, Sez. I, 16.11.2020, n. 1985). Tuttavia, non avendo l'attrice specificato l'entità della prestazione eseguita né prodotto documentazione attestante i costi sostenuti, ne consegue che la medesima non ha adempiuto, nemmeno sotto tale profilo, all'onere della prova sulla stessa incombente, rendendo la domanda comunque infondata nel merito.
7.1 Considerato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 31.10.2022, n. 32061), ne consegue che le spese del CO presente giudizio, nei rapporti tra attore e saranno liquidate sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, ai sensi dell'art. 5, comma I D.M. n. 55/2014, in favore dei Procuratori dichiaratisi antistatari. Nulla dovrà essere riconosciuto all'attrice in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, giacché risulta che la parte non si è costituita pagina 20 di 22 in quella fase, non avendo pertanto spiegato attività difensiva (cfr. ordinanza allegata all'atto di riassunzione del 11.04.2022)
In ragione della soccombenza della per la domanda formulata Parte_1 nei confronti della , le spese del presente giudizio saranno COroparte_4 piuttosto liquidate sulla base del valore indeterminato – particolare importanza della controversia, mentre nulla dovrà essere riconosciuto per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, non emergendo l'effettiva partecipazione a mezzo di costituzione della parte alla fase in questione.
Le spese, dunque, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
7.2 Infine, in ragione del riconoscimento del credito reclamato in misura inferiore rispetto a quella richiesta, il Tribunale ritiene congruo porre definitivamente a carico della e della Parte_1
, in solido tra COroparte_2 loro, le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del
27.01.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 122/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice, condanna l' COroparte_2 al pagamento in favore della
[...] Parte_1
per le causali di cui in motivazione, della somma pari ad €
[...]
41.333,08, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, determinati come in parte motiva;
2) rigetta la domanda avanzata dalla Parte_1 nei confronti;
[...] COroparte_4
3) condanna l' COroparte_2 al pagamento delle spese del presente procedimento in favore
[...]
pagina 21 di 22 della che liquida in € 8.161,00 Parte_1 di cui € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Gigliotti e dell'Avv. Lorenzo Aureli, dichiaratisi antistatari;
4) condanna, inoltre, al Parte_1 pagamento delle spese del presente procedimento in favore della che liquida in € 22.457,00 per compensi COroparte_4 professionali, oltre accessori di legge;
5) pone definitivamente a carico della Parte_1
e della
[...] COroparte_2
in solido tra loro, le spese della C.T.U., già liquidate con
[...] separato provvedimento del 27.01.2024.
L'Aquila, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 22 di 22