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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1025/2025 RG avente ad oggetto: “ retribuzione ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato SPAGNOLO Parte_1
AO ed elettivamente domiciliato in VIA BASEGGIO, 111 30038 SPINEA
- ricorrente
E
– rappresentata e difesa dagli Avvocati LL Controparte_1
IO e LL UL ed elettivamente domiciliata in VIA
OSPEDALE 8 30174 MESTRE
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo di seguito indicato chiedendo «in via preliminare: accertata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora per tutto quanto esposto in narrativa, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 173/2025 emesso nella procedura R.G. 729/2025 Tribunale di Venezia Sez. Lavoro, notificato via pec in data 10.04.2025, limitatamente ala posizione del signor Parte_1 ricorrendo i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. - nel merito: accogliere l'opposizione proposta dal signor e per l'effetto Parte_1
1 annullare/revocare o dichiarare inammissibile o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 173/2025 emesso nella procedura R.G. 729/2025 Tribunale di Venezia Sez.
Lavoro, notificato via pec in data 10.04.2025, limitatamente alla posizione del cessionario in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Parte_1
Giudice non ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo n. 173/2025 emesso nella procedura R.G. 729/2025 nei confronti di accertare e Parte_1 dichiarare la diversa minor somma dovuta in forza del rapporto di lavoro laddove effettivamente in essere dopo la cessione del ramo d'azienda e pari ad euro 1.951, 57; In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa».
Nel costituirsi ha contestato l'opposizione e Controparte_1 concluso « - in via preliminare: revocarsi il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto opposto concesso a favore di entrambi i debitori atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione;
- respingersi l'opposizione e le domande proposte da Parte_1
e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente;
[...]
- condannarsi, in ogni caso, previa conferma della condanna alle spese liquidate con l'ingiunzione, l'opponente di MA (VE) al Parte_1 pagamento di 6.904,59 € oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c.; - con rifusione del compenso professionale di causa e con distrazione dello stesso a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Con il ricorso monitorio ha esposto di aver lavorato Controparte_1 con contratto a tempo determinato dall'1/11/2023 al 31/10/2024 (doc. 1) alle dipendenze di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_2 denominata “Bar Vero” con sede legale in MA (VE), Via Stefani n. 3/B e successivamente, per effetto di cessione d'azienda ubicata in via Canal n. 3/C
(doc. 3 pag. 3, doc. 5 pag. 3 e contratto del 26/9/24), alle dipendenze, dal
26/9/2024, del cessionario titolare della stessa impresa Parte_1 individuale con sede legale in MA (VE), via Canal n. 3/C e sempre nella stessa sede operativa di MA (Ve) via Canal n. 3/C (doc. 4), con la
2 qualifica di operaia, mansioni di banconiera e inquadramento al livello 6S ex
CCNL Dipendenti Turismo Minori;
che ai sensi dell'art. 2112 c.c. cedente e cessionario risultano obbligati in solido tra loro, a corrispondere le retribuzioni maturate dalla ricorrente e non corrisposte;
che alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 31/10/2024 per la scadenza del contratto a tempo determinato, la ricorrente - come risulta dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del Lavoro di Venezia il primo il 26/7/24 (doc. 4) e il secondo il
5/2/2025 (doc. 5) - è rimasta in credito dell'importo netto di 685,00 € quale differenza relativa alle retribuzioni maturate sulla base delle buste paga da novembre 2023 a giugno 2024, degli importi netti relativi ai mesi di agosto
2024 (€ 1.509,00 ), settembre 2024 (€ 1.500,00) e ottobre 2024 comprensivo dei ratei di fine rapporto e del TFR (€ 1.951,57), non erogati, per un importo complessivo netto di € 5.645,57. La ricorrente in sede monitoria chiedeva, dunque, ed otteneva il decreto ingiuntivo oggi opposto nei confronti di
[...]
e di in solido ex art. 2112 c.c. CP_2 Parte_1
2. Espone l'opponente che cedeva ad esso Controparte_2 Parte_1
l'attività relativa alla gestione del Bar Vero sito in MA (VE), via
[...]
Canal 3/c. con atto di cessione di ramo d'azienda di data 26/09/2024 Notaio
, nel quale all'art. 4 dichiarava e garantiva «che alla data Persona_1 odierna non sono in corso contratti di lavoro subordinato o equiparati in carico alla società cedente» posto che effettivamente il locale risultava chiuso da agosto 2024; le buste paga riferite al periodo anteriore e posteriore alla cessione sono tutte a carico del solo posto che da fine Controparte_2 luglio 2024 la signora non prestava più attività presso il locale, e che CP_1 sono state emesse per sanare le irregolarità riscontrate dall'Ispettorato del
Lavoro, non attribuibili ad esso opponente;
dal verbale unico di accertamento e notificazione a carico di redatto in data 21/10/2024, ossia Controparte_2 dopo la cessione del ramo d'azienda (si veda doc. 3), non appare alcuna indicazione quanto all'eventuale responsabilità in solido dell'opponente e ciò ad ulteriore riprova della circostanza che il rapporto di lavoro era di fatto già cessato prima dell'avvicendamento; il locale rimaneva chiuso per i mesi di agosto, settembre e fino al 21 ottobre 2024, data in cui riapriva Parte_1
3 l'esercizio ma senza la presenza della dipendente , in ferie Controparte_1 fino alla data di conclusione del contratto, ossia fino al 31/10/2024 «come verosimilmente concordato tra il cedente e la propria dipendente»; il cessionario non poteva essere ritenuto automaticamente responsabile per una regolarizzazione postuma che il cedente ha convenuto direttamente ed in via esclusiva con il lavoratore in relazione ad un rapporto di lavoro di fatto già esaurito.
3. L'opposta ha ribadito la fondatezza della propria pretesa alla luce dell'art. 2112 c.c.
4. Ciò posto, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
5. I fatti sono i seguenti: la lavoratrice inizia a prestare attività lavorativa, senza essere regolarizzata, presso il “Bar Vero”, a far data dall'1/11/2023, in data 26/7/2024 la stessa viene rinvenuta sul posto di lavoro dall'Ispettorato del
Lavoro che dispone la chiusura dell'attività e le sanzioni a carico di;
lo CP_2 stesso giorno (26/7/24) viene regolarizzata dal a tempo CP_1 CP_2 determinato dal 1/11/2023 sino al 31/10/2024; in data 26/9/2024 CP_2 cedeva ad esso l'attività relativa alla gestione del Bar
[...] Parte_1
Vero sito in MA (VE), via Canal 3/c.
6. Non sussistono ragioni che consentano di escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. a norma del quale «In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano» ed «Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento»,
«(...) il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento».
7. Orbene, secondo la giurisprudenza costante della S.C. «l'art. 2112, secondo comma, cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, (...)» (vd. ex plurimis Cass. Sez. L., 06/03/2015, n.
4598).
4 8. Nel caso in esame è indubbio che il rapporto di lavoro della ricorrente, impiegata nella azienda ceduta, anche qualora questa non fosse stata temporaneamente attiva, era vigente alla data della cessione e ciò determina, da una parte, la continuazione del rapporto in capo al cessionario e, dall'altra, che quest'ultimo è obbligato oltre che per il periodo successivo all'acquisto dell'azienda, in solido con il cedente per il periodo anteriore.
9. L'obiettivo dell'art. 2112 c.c. è quello di garantire la continuità dei rapporti di lavoro e il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cessione d'azienda, anche solo parziale.
10. Ogni altra questione riguarda i rapporti tra cedente e cessionario che esulano dal presente giudizio.
11. I conteggi non sono specificamente contestati.
12. La ricorrente ha dichiarato di aver recuperato dall'esecuzione nei confronti del cedente € 959,80 e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a corrispondere la somma di €
5.645,57 – 959,80 =
13. Le spese di lite di questa fase seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM
55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il
23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100,01- € 5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche (medie) e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
14. L'opponente deve altresì essere condannato al pagamento delle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo posto che questo viene revocato solo per il sopraggiunto pagamento parziale a seguito di esecuzione del cedente, debitore in solido.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
5 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 4.685,77 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite già liquidate nel decreto ingiuntivo e le spese di lite della presente fase che liquida in € 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all'udienza del 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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