TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 149/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
Dott. Riccardo Sabato Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Sandro Tortorella ( ) e Flora Santoro C.F._2
( , elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fasana di Salento C.F._3
(SA) alla via Prov.le Orria n. 18
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._4 in atti, dall'avv. Raffaella Perrupato (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio in Sala CO alla via Matteotti n. 200
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario in data 08/08/2004 in Sala CO, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, n. 26, p. II, s. A, anno 2004; che, dal 20/10/2020, il regime patrimoniale dei coniugi era quello della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli, nato il [...] a [...], nata il Persona_1 Persona_2
04.06.2011 a Polla (SA), nata il [...] a [...]; che la casa Persona_3
coniugale era sita in Padula (SA) alla via Adrea Cariello n. 16; che il ricorrente aveva dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i seguenti redditi netti: anno 2021 € 1.767,94, anno 2022 € 3.525,08, anno 2023 € 4.523,92; che la ricorrente, non avendo svolto alcuna attività di lavoro, non aveva presentato dichiarazione dei redditi;
che il era intestatario di una fiat 500 Tg MO 333974, non era proprietario di beni immobili Pt_1 ma del solo diritto di usufrutto dell'immobile donato ai figli sito in Padula alla Via Giuseppe
Mazzini n.46, era titolare di un conto corrente n. C01/10000034407 acceso presso la Banca
Monte Pruno;
che la era intestataria di una fiat Multipla Tg DA155VY, era titolare di CP_1
un conto corrente n. 1000/00001046 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a Iban
[...], era stata proprietaria dell'immobile, successivamente donato ai figli, adibito a residenza familiare, dall'ottobre 2020 al giugno del 2024; che insanabili divergenze tra i coniugi rendevano intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che, di fatto, vivevano già separati dall'inizio dell'anno 2024; che non avevano beni mobili od immobili da dividere avendo i coniugi, in maniera concorde, donato l'immobile anzidetto destinato a residenza coniugale, ai figli, e Persona_1 Persona_2 Per_3
con usufrutto in favore del
[...] Pt_1
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “- i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio all'altro; - i tre figli, tutti minorenni, sono affidati ad entrambi i genitori: il figlio prossimo al compimento della maggiore età, per esigenze scolastiche, Persona_1
dimora nella casa dei nonni materni in Sala CO alla via Tressanti – sigg. CP_2
nato a [...] il [...] e sig.ra nata a [...]
[...] Persona_4
CO (SA) il 27.06.1957 - e i genitori nulla osservano, le altre due figlie minori sono già collocate prevalentemente presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé pagina 2 di 4 secondo una consuetudine già adottata tra i coniugi e ogni qualvolta sarà opportuno, previo accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza; - la casa coniugale, invero, per 19 anni di matrimonio è stata un monolocale, di proprietà della madre del , sottostante Parte_1
l'abitazione della stessa, dappoi negli ultimi anni di unione dei coniugi, veniva acquistata una casa e ristrutturata con il lavoro di entrambi, che non è stata mai abitata da tutta la famiglia unita in quanto le divergenze tra i coniugi erano iniziate prima della fine dei lavori di ristrutturazione, sicché di comune accordo la predetta casa è stata donata a tutti e tre i figli con riserva del diritto di usufrutto in favore del , pertanto i coniugi non hanno più nulla Pt_1
a pretendere;
- si impegna a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, per Parte_1 il mantenimento di ogni figlio, la somma di € 200,00 (duecento/euro), rivalutabile secondo
l'indice Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1000/00001046 Banca Intesa
Sanpaolo S.p.a Iban [...]; - le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; - la madre rinuncia al mantenimento per sé in favore dei figli;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
- spese legali compensate tra le parti precisando che per la sig.ra è stata fatta richiesta di CP_1 ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al
P.M., il quale in data 28/03/2025 rendeva il seguente parere:” Il Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei minori.”
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale di cui chiedevano l'integrale accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara, secondo le condizioni indicate in ricorso, così come integrate con nota di deposito del 12/03/2025, la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Polla (SA) il 30/06/1976 e nata a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Sala CO (SA) il 08/08/2004;
2. nulla per le spese;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala CO (SA) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 08/08/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 26, p. II, s. A, anno
2004.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 09/06/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
Dott. Riccardo Sabato Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Sandro Tortorella ( ) e Flora Santoro C.F._2
( , elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fasana di Salento C.F._3
(SA) alla via Prov.le Orria n. 18
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._4 in atti, dall'avv. Raffaella Perrupato (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio in Sala CO alla via Matteotti n. 200
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario in data 08/08/2004 in Sala CO, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, n. 26, p. II, s. A, anno 2004; che, dal 20/10/2020, il regime patrimoniale dei coniugi era quello della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli, nato il [...] a [...], nata il Persona_1 Persona_2
04.06.2011 a Polla (SA), nata il [...] a [...]; che la casa Persona_3
coniugale era sita in Padula (SA) alla via Adrea Cariello n. 16; che il ricorrente aveva dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i seguenti redditi netti: anno 2021 € 1.767,94, anno 2022 € 3.525,08, anno 2023 € 4.523,92; che la ricorrente, non avendo svolto alcuna attività di lavoro, non aveva presentato dichiarazione dei redditi;
che il era intestatario di una fiat 500 Tg MO 333974, non era proprietario di beni immobili Pt_1 ma del solo diritto di usufrutto dell'immobile donato ai figli sito in Padula alla Via Giuseppe
Mazzini n.46, era titolare di un conto corrente n. C01/10000034407 acceso presso la Banca
Monte Pruno;
che la era intestataria di una fiat Multipla Tg DA155VY, era titolare di CP_1
un conto corrente n. 1000/00001046 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a Iban
[...], era stata proprietaria dell'immobile, successivamente donato ai figli, adibito a residenza familiare, dall'ottobre 2020 al giugno del 2024; che insanabili divergenze tra i coniugi rendevano intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che, di fatto, vivevano già separati dall'inizio dell'anno 2024; che non avevano beni mobili od immobili da dividere avendo i coniugi, in maniera concorde, donato l'immobile anzidetto destinato a residenza coniugale, ai figli, e Persona_1 Persona_2 Per_3
con usufrutto in favore del
[...] Pt_1
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “- i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio all'altro; - i tre figli, tutti minorenni, sono affidati ad entrambi i genitori: il figlio prossimo al compimento della maggiore età, per esigenze scolastiche, Persona_1
dimora nella casa dei nonni materni in Sala CO alla via Tressanti – sigg. CP_2
nato a [...] il [...] e sig.ra nata a [...]
[...] Persona_4
CO (SA) il 27.06.1957 - e i genitori nulla osservano, le altre due figlie minori sono già collocate prevalentemente presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé pagina 2 di 4 secondo una consuetudine già adottata tra i coniugi e ogni qualvolta sarà opportuno, previo accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza; - la casa coniugale, invero, per 19 anni di matrimonio è stata un monolocale, di proprietà della madre del , sottostante Parte_1
l'abitazione della stessa, dappoi negli ultimi anni di unione dei coniugi, veniva acquistata una casa e ristrutturata con il lavoro di entrambi, che non è stata mai abitata da tutta la famiglia unita in quanto le divergenze tra i coniugi erano iniziate prima della fine dei lavori di ristrutturazione, sicché di comune accordo la predetta casa è stata donata a tutti e tre i figli con riserva del diritto di usufrutto in favore del , pertanto i coniugi non hanno più nulla Pt_1
a pretendere;
- si impegna a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, per Parte_1 il mantenimento di ogni figlio, la somma di € 200,00 (duecento/euro), rivalutabile secondo
l'indice Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1000/00001046 Banca Intesa
Sanpaolo S.p.a Iban [...]; - le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; - la madre rinuncia al mantenimento per sé in favore dei figli;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
- spese legali compensate tra le parti precisando che per la sig.ra è stata fatta richiesta di CP_1 ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al
P.M., il quale in data 28/03/2025 rendeva il seguente parere:” Il Pubblico Ministero, letti gli atti si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei minori.”
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale di cui chiedevano l'integrale accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai, da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara, secondo le condizioni indicate in ricorso, così come integrate con nota di deposito del 12/03/2025, la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Polla (SA) il 30/06/1976 e nata a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Sala CO (SA) il 08/08/2004;
2. nulla per le spese;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala CO (SA) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 08/08/2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 26, p. II, s. A, anno
2004.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 09/06/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4