Art. 2. 1. La GEPI e' autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , per un massimo complessivo di 6.500 unita', delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonche' di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unita'.
(( 2. La GEPI provvede, altresi', nel caso ricorrano le condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, dalle societa' o imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1 )) 3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le societa' di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali e' autorizzata l'assunzione.
4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi e' riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall' articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni e integrazioni.
5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI puo' effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 , a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca ((, dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione)) .
(( 2. La GEPI provvede, altresi', nel caso ricorrano le condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, dalle societa' o imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1 )) 3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le societa' di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali e' autorizzata l'assunzione.
4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi e' riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall' articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni e integrazioni.
5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI puo' effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 , a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca ((, dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione)) .