TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2115/2017 promossa da:
(GIÀ ) (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. DI ANTONIO LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULI, 59 TERAMOpresso il difensore avv. DI ANTONIO LORENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 COACCIOLI ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ALFANI 4 06122 PERUGIApresso il difensore avv. COACCIOLI ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' , già titolare presso BNL di conto corrente Parte_1 Parte_2 bancario numero 988 filiale di Teramo, ritenendo di non aver mai pattuito valide condizioni per iscritto e di aver patito interessi usurari, sulla scorta del parere di un perito di fiducia,prende contro la BNL dinanzi al Tribunale di Teramo le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità ed inefficacia delle condizioni e clausole, laddove esistessero, applicate al conto corrente numero 988 di cui in premessa, relative alla determinazione degli interessi ultra legali e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi ultra legali praticati nel corso del rapporto, per gli esposti motivi;
accertare e dichiarare, quindi, l'illegittimità del complessivo addebito a tal titolo di 57.737,44 € ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto, ove esistesse, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi,applicate nel corso del rapporto di conto corrente numero 988, e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità di tale meccanismo contabile per contrasto con l'articolo 1283 codice civile e l'articolo 120 decreto legislativo 385 del 1993 e la legge numero 143 del 2013; accettare e dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione applicata alle poste passive dei rapporti in esame dichiarando altresì l'illegittimità del complessivo addebito, a tal titolo, di complessivi euro 4527,08, ovvero di quanto di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittima applicazione, sul conto corrente numero 988, di spese di presentazione, spese trimestrali residuali, pari a complessivi 21.178,96 €, ovvero alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
commissione di massimo scoperto pari a complessivi 1465,44 €, ovvero quanto di giustizia;
commissioni messa a disposizione fondi pari a complessivi 15.559,43 €, ovvero quanto di giustizia;
commissioni per istruttoria veloce pari a complessivi 8201,50 €, ovvero quanto di giustizia;
per assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale in merito;
accettare e dichiarare comunque la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate, per assenza di causa giustificatrice nonché per indeterminatezza;
accertare e dichiarare comunque l'illegittimità di commissioni per messa a disposizione fondi in violazione dell'articolo 2 bis legge 2 del 2009, accertare e dichiarare comunque l'illegittimità dell'addebito di commissioni per istruttoria veloce in violazione dell'articolo 117 bis primo comma decreto legislativo 385\ 1993; accertare l'illegittima applicazione da parte della convenuta di valute non coincidenti con il giorno dell'effettiva operazione bancaria e pertanto dichiarare non dovuto ogni importo a titolo di interesse creditore maturato dalla banca a tale titolo sul conto corrente numero 988; accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, dei limiti imposti dalla legge 108 1996 in merito all'addebito di interessi, spese e commissioni a qualsivoglia titolo sul conto corrente numero 988 dichiarando come illegittimo l'addebito di 3870,79 € ovvero di quanto di giustizia, quale azzeramento ai sensi dell'articolo 1815 codice civile degli interessi applicati nei trimestri corrispondenti a quelli in cui si è rilevato il superamento del tasso soglia;
ovvero in subordine dichiarando come illegittimo la debito di 29.747, 61 € per l'azzeramento di tutti gli oneri complessivamente addebitati nei periodi in cui si è rilevato il superamento del tasso soglia ovvero la maggiore o minore somma che riterrà di giustizia;
disporre quindi sulla scorta delle accertate illegittimità la rettifica del saldo di conto corrente alla data di notifica dell'atto di citazione, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge, al netto di ogni illegittimo addebito,con valute corrette e senza alcuna capitalizzazione, ed operando le dovute compensazioni in tema di dare e avere tra le parti;
in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi. La banca lamenta la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti e degli elementi costituenti le ragioni della domanda, comunque da respingere perché prescritta ed infondata. Condotta istruttoria con perizia tecnica contabile ed integrazione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata presa a sentenza e trattenuta in decisione. In atti vi sono tutti gli estratti di conto corrente, dalla data di apertura del conto corrente alla sua data di chiusura. È presente fin dalla data di apertura e fino al 31 dicembre 2012 una apertura di credito in conto corrente per 75 mila euro. Il consulente ha constatato capitalizzazione attiva e passiva trimestrale pagina 2 di 5 di pari periodo, con successivo mancato adeguamento del contratto di conto corrente previsto dalla delibera CICR 3 agosto 2016. Il tasso pattuito perinteressi debitori e commissioni di massimo scoperto è ampiamente al di sotto del tasso soglia. Tutte le pattuizioni relative alla commissione di massimo scoperto erano non conformi alle previsioni di legge e quindi sono state espunte. Nel periodo anteriore al decennio rispetto all'atto di citazione non vi è nessun movimento e quindi per alcuna posta opera la prescrizione. Il Saldo ricalcolato a favore del correntista è per euro 1837,15. In un primo tempo era stato applicato all'intero rapporto il tasso sostitutivo;
successivamente è stato tenuto conto del contratto di apertura di conto corrente trasmesso nel corso delle operazioni peritali dal CTP della banca convenuta. Cassazione 21903/23 afferma che Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
"ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).
Cassazione 16012/24 ha del pari affermato che In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).Nel caso di specie parte attrice, quando si è trattato di discutere della ammissibilità della produzione del contratto di conto corrente, prodotto solo dal Ctp, ha nella memoria di partecipazione alla relativa udienza affermato che contesta e si oppone illimitatamente all'avverso tentativo di far ammettere documentazione trasmessa dal proprio ctp, e mai prodotta nei termini di rito. Ha ritenuto il Giudice sulla scorta di Cassazione Sezioni Unite
6500/22 di poter acquisire agli atti il contratto di apertura di conto corrente, non depositato dalla banca ma trasmesso dal Ctp della banca al Ctu. Secondo un orientamento che la Suprema Corte definisce « tradizionale », le ipotesi di nullità della consulenza tecnica, ivi ricompresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente, nonché quella dell'avere tenuto indebitamente conto di documenti non ritualmente prodotti in causa, hanno sempre carattere relativo, e devono essere fatte valere dalla parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (Cass. civ., 11 settembre 1965, n. 1985; Cass. civ., 14 febbraio 1968, n. 517; Cass. civ., 27 febbraio 1971, n.
497; Cass. civ., 11 febbraio 1975, n. 538; Cass. civ., 14 febbraio 1980, n. 1058; Cass. civ., 26 giugno
1984, n. 3743; Cass. civ., 14 agosto 1999, n. 8659; Cass. civ., 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. civ., 19 agosto 2002, n. 12231; Cass. civ., 31 gennaio 2013, n. 2251; Cass. civ., 15 giugno 2018, n. 15747). Il carattere relativo della nullità esclude, per vero, in radice l'ammissibilità di un rilievo officioso da parte del giudicante.
A tale consolidato indirizzo, si era contrapposta Cass. civ., 6 dicembre 2019, n. 31886, secondo la quale lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova, in violazione del principio dispositivo, cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come « nullità a carattere assoluto », rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono pagina 3 di 5 preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti: per il principio dispositivo e per l'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliario del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può — nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti — indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. Alla regola sopra enunciata può, invero, derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure laddove la consulenza si renda necessaria per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti. La pronuncia muove dal rilievo che il principio secondo cui le nullità della consulenza restano sanate, se non eccepite nella prima difesa utile, venne in origine affermato con riferimento sempre e soltanto ad un tipo di nullità ben precisa: quella derivante dall'omissione dell'avviso ad una delle parti della data di inizio delle operazioni peritali. Per tale tipo di nullità, era parso del tutto corretta — e sul punto la decisione succitata concorda nel riservare alla parte, il cui diritto di difesa era stato vulnerato dall'omissione della comunicazione di avvio delle operazioni peritali — la facoltà di eccepire la nullità della consulenza d'ufficio, secondo la disciplina delle nullità relative. In un secondo momento, tuttavia, quel principio venne esteso anche ad altre ipotesi di nullità della consulenza, ed in particolare al caso di svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum o, più spesso, di acquisizione da parte del CTU di documenti non ritualmente prodotti dalle parti. Tale impostazione costituiva il logico corollario della strutturazione « senza barriere » del giudizio di cognizione delineato dall'originario impianto del codice processuale, « perché in quel tipo di processo tutte le nullità istruttorie non potevano che essere relative, non prevedendo la legge alcun termine perentorio per compierle », ma non è più coerente con il sistema delle preclusioni, assertive ed asseverative, che attualmente informa il processo civile ed è preordinato alla tutela di interessi generali. Le norme che prevedono preclusioni assertive od istruttorie nel processo civile sono, per vero, preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene. Pertanto, se la violazione delle preclusioni assertive ed istruttorie non è sanata dall'acquiescenza delle parti, ed è rilevabile d'ufficio, non è possibile continuare a sostenere che tali violazioni nuocciano all'interesse generale, e siano causa di nullità assoluta, se commesse dalle parti;
ledano invece un interesse particolare, e siano causa d'una mera « nullità relativa », se commesse dal CTU. Da qui dunque l'assunto, sviluppato dalla sentenza n. 31886/2019, che le attività poste in essere dal consulente in violazione delle preclusioni che si danno alle parti sul piano assertivo e probatorio siano dunque fonte « di nullità assolute e non relative;
non sanabili dall'acquiescenza delle parti;
sempre rilevabili d'ufficio
(salvo il giudicato), a nulla rilevando che non siano state eccepite nella prima difesa successiva al compimento dell'atto nullo ». Proprio dalle considerazioni svolte in questa pronuncia, muove l'ordinanza di rimessione e la decisione della Corte a Sezioni Unite. La sentenza 6500/22 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione , citata dal Giudice a sostegno della propria ordinanza, La questione controversa origina da un giudizio avente ad oggetto la rideterminazione - a causa di molteplici clausole (tasso interessi su piazza, anatocismo, commissione di massimo scoperto) - del saldo del conto corrente e consente alla Corte di legittimità di affrontare un contrasto interpretativo sul tema, squisitamente processuale, del rilievo delle nullità inerenti alla consulenza tecnica d'ufficio e dei poteri istruttori del consulente.
Tra i motivi del proposto ricorso figura la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (e della sentenza di primo grado, poi confermata in appello) che ha avuto ad oggetto un documento irritualmente acquisito, perché allegato alla relazione del consulente dopo il maturare delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.
A questo riguardo due precisazioni si impongono.
pagina 4 di 5 La prima attiene alla rilevanza del documento ai fini della decisione, in quanto contenente le clausole pattizie inerenti al calcolo degli interessi addebitati alla correntista, debitrice principale dell'istituto di credito.
La seconda riguarda l'acquisizione del documento ed il tempo delle contestazioni. Il consulente era, difatti, stato autorizzato dal Tribunale ad acquisire eventuali documenti mancanti e nessuna contestazione era mai stata prospettata nei confronti del provvedimento autorizzativo. Si aggiunga che nessun tempestivo rilievo era stato mosso alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dalla parte interessata, né alla precedente bozza, sottoposta all'attenzione delle parti per eventuali osservazioni.
Dal proprio canto la debitrice ha precisato - nel ricorso - di avere contestato l'acquisizione tardiva del documento nella prima udienza utile dopo il deposito della relazione di consulenza, senza, però, riprodurre nel ricorso il contenuto del relativo verbale. Né la questione della tardiva acquisizione del documento suindicato risulta sollevata dal consulente di parte (della ricorrente) nelle osservazioni alla bozza di relazione sottopostagli dal consulente d'ufficio.
Questi ultimi rilievi consentono alla Cassazione di ritenere insuperata l'acquiescenza (della correntista e dei fideiussori) alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio, in difetto di una tempestiva eccezione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., risultando precluso, per le nullità relative il rilievo d'ufficio, ex art. 157, commi 2 e 3, c.p.c.
Ciononostante, il caso di specie permette al Collegio di indagare meglio la natura giuridica della nullità della consulenza tecnica di ufficio ed il conseguente rilievo (officioso, o su istanza di parte) a causa di un contrasto emerso nella più recente giurisprudenza di legittimità. Come però viceversa si è visto, qui la eccezione tempestiva vi è stata ed è pure stata reiterata sia in sede di discussione sull'ammissione del contratto tardivamente prodotto ed in un primo tempo escluso dal Ctu;
eccezione reiterata nelle memorie di partecipazione alla udienza, tenutasi con modalità cartacee, di precisazione delle conclusioni. Pertanto, dei chiarimenti non può tenersi conto, e non resta che dare per non ritualmente acquisito il contratto di apertura di conto corrente, tardivamente prodotto dalla non è vero senza CP_1 contestazioni di sorta;
essendovi avute le contestazioni, ed in un primo tempo non essendo stato prodotto il contratto fidando su un risalente orientamento che in difetto di produzione del contratto di apertura di conto corrente sarebbe stata inammissibile la richiesta di ricalcolo del conto stesso, insufficienti essendo solo gli estratti conto. Pertanto , va tenuto fermo il primo elaborato peritale, che ha applicato, non avendo in atti il contratto di conto corrente, il tasso sostitutivo previsto per legge;
e disporre come nel primo elaborato, dichiarando che applicando il tasso sostitutivo il ricalcolo è di euro
88.754,53 in favore della correntista attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara che il tasso del conto corrente numero 988 BNL filiale di Teramo è euro 88.754,53 in favore della correntista Condanna BNL Controparte_2 alle spese, che liquida in favore di parte attrice in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfetario 15%, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo, 31 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2115/2017 promossa da:
(GIÀ ) (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. DI ANTONIO LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULI, 59 TERAMOpresso il difensore avv. DI ANTONIO LORENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 COACCIOLI ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ALFANI 4 06122 PERUGIApresso il difensore avv. COACCIOLI ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' , già titolare presso BNL di conto corrente Parte_1 Parte_2 bancario numero 988 filiale di Teramo, ritenendo di non aver mai pattuito valide condizioni per iscritto e di aver patito interessi usurari, sulla scorta del parere di un perito di fiducia,prende contro la BNL dinanzi al Tribunale di Teramo le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità ed inefficacia delle condizioni e clausole, laddove esistessero, applicate al conto corrente numero 988 di cui in premessa, relative alla determinazione degli interessi ultra legali e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi ultra legali praticati nel corso del rapporto, per gli esposti motivi;
accertare e dichiarare, quindi, l'illegittimità del complessivo addebito a tal titolo di 57.737,44 € ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto, ove esistesse, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi,applicate nel corso del rapporto di conto corrente numero 988, e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità di tale meccanismo contabile per contrasto con l'articolo 1283 codice civile e l'articolo 120 decreto legislativo 385 del 1993 e la legge numero 143 del 2013; accettare e dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione applicata alle poste passive dei rapporti in esame dichiarando altresì l'illegittimità del complessivo addebito, a tal titolo, di complessivi euro 4527,08, ovvero di quanto di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittima applicazione, sul conto corrente numero 988, di spese di presentazione, spese trimestrali residuali, pari a complessivi 21.178,96 €, ovvero alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
commissione di massimo scoperto pari a complessivi 1465,44 €, ovvero quanto di giustizia;
commissioni messa a disposizione fondi pari a complessivi 15.559,43 €, ovvero quanto di giustizia;
commissioni per istruttoria veloce pari a complessivi 8201,50 €, ovvero quanto di giustizia;
per assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale in merito;
accettare e dichiarare comunque la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate, per assenza di causa giustificatrice nonché per indeterminatezza;
accertare e dichiarare comunque l'illegittimità di commissioni per messa a disposizione fondi in violazione dell'articolo 2 bis legge 2 del 2009, accertare e dichiarare comunque l'illegittimità dell'addebito di commissioni per istruttoria veloce in violazione dell'articolo 117 bis primo comma decreto legislativo 385\ 1993; accertare l'illegittima applicazione da parte della convenuta di valute non coincidenti con il giorno dell'effettiva operazione bancaria e pertanto dichiarare non dovuto ogni importo a titolo di interesse creditore maturato dalla banca a tale titolo sul conto corrente numero 988; accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, dei limiti imposti dalla legge 108 1996 in merito all'addebito di interessi, spese e commissioni a qualsivoglia titolo sul conto corrente numero 988 dichiarando come illegittimo l'addebito di 3870,79 € ovvero di quanto di giustizia, quale azzeramento ai sensi dell'articolo 1815 codice civile degli interessi applicati nei trimestri corrispondenti a quelli in cui si è rilevato il superamento del tasso soglia;
ovvero in subordine dichiarando come illegittimo la debito di 29.747, 61 € per l'azzeramento di tutti gli oneri complessivamente addebitati nei periodi in cui si è rilevato il superamento del tasso soglia ovvero la maggiore o minore somma che riterrà di giustizia;
disporre quindi sulla scorta delle accertate illegittimità la rettifica del saldo di conto corrente alla data di notifica dell'atto di citazione, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge, al netto di ogni illegittimo addebito,con valute corrette e senza alcuna capitalizzazione, ed operando le dovute compensazioni in tema di dare e avere tra le parti;
in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi. La banca lamenta la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti e degli elementi costituenti le ragioni della domanda, comunque da respingere perché prescritta ed infondata. Condotta istruttoria con perizia tecnica contabile ed integrazione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata presa a sentenza e trattenuta in decisione. In atti vi sono tutti gli estratti di conto corrente, dalla data di apertura del conto corrente alla sua data di chiusura. È presente fin dalla data di apertura e fino al 31 dicembre 2012 una apertura di credito in conto corrente per 75 mila euro. Il consulente ha constatato capitalizzazione attiva e passiva trimestrale pagina 2 di 5 di pari periodo, con successivo mancato adeguamento del contratto di conto corrente previsto dalla delibera CICR 3 agosto 2016. Il tasso pattuito perinteressi debitori e commissioni di massimo scoperto è ampiamente al di sotto del tasso soglia. Tutte le pattuizioni relative alla commissione di massimo scoperto erano non conformi alle previsioni di legge e quindi sono state espunte. Nel periodo anteriore al decennio rispetto all'atto di citazione non vi è nessun movimento e quindi per alcuna posta opera la prescrizione. Il Saldo ricalcolato a favore del correntista è per euro 1837,15. In un primo tempo era stato applicato all'intero rapporto il tasso sostitutivo;
successivamente è stato tenuto conto del contratto di apertura di conto corrente trasmesso nel corso delle operazioni peritali dal CTP della banca convenuta. Cassazione 21903/23 afferma che Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
"ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).
Cassazione 16012/24 ha del pari affermato che In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).Nel caso di specie parte attrice, quando si è trattato di discutere della ammissibilità della produzione del contratto di conto corrente, prodotto solo dal Ctp, ha nella memoria di partecipazione alla relativa udienza affermato che contesta e si oppone illimitatamente all'avverso tentativo di far ammettere documentazione trasmessa dal proprio ctp, e mai prodotta nei termini di rito. Ha ritenuto il Giudice sulla scorta di Cassazione Sezioni Unite
6500/22 di poter acquisire agli atti il contratto di apertura di conto corrente, non depositato dalla banca ma trasmesso dal Ctp della banca al Ctu. Secondo un orientamento che la Suprema Corte definisce « tradizionale », le ipotesi di nullità della consulenza tecnica, ivi ricompresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente, nonché quella dell'avere tenuto indebitamente conto di documenti non ritualmente prodotti in causa, hanno sempre carattere relativo, e devono essere fatte valere dalla parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (Cass. civ., 11 settembre 1965, n. 1985; Cass. civ., 14 febbraio 1968, n. 517; Cass. civ., 27 febbraio 1971, n.
497; Cass. civ., 11 febbraio 1975, n. 538; Cass. civ., 14 febbraio 1980, n. 1058; Cass. civ., 26 giugno
1984, n. 3743; Cass. civ., 14 agosto 1999, n. 8659; Cass. civ., 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. civ., 19 agosto 2002, n. 12231; Cass. civ., 31 gennaio 2013, n. 2251; Cass. civ., 15 giugno 2018, n. 15747). Il carattere relativo della nullità esclude, per vero, in radice l'ammissibilità di un rilievo officioso da parte del giudicante.
A tale consolidato indirizzo, si era contrapposta Cass. civ., 6 dicembre 2019, n. 31886, secondo la quale lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova, in violazione del principio dispositivo, cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come « nullità a carattere assoluto », rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono pagina 3 di 5 preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti: per il principio dispositivo e per l'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliario del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può — nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti — indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. Alla regola sopra enunciata può, invero, derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure laddove la consulenza si renda necessaria per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti. La pronuncia muove dal rilievo che il principio secondo cui le nullità della consulenza restano sanate, se non eccepite nella prima difesa utile, venne in origine affermato con riferimento sempre e soltanto ad un tipo di nullità ben precisa: quella derivante dall'omissione dell'avviso ad una delle parti della data di inizio delle operazioni peritali. Per tale tipo di nullità, era parso del tutto corretta — e sul punto la decisione succitata concorda nel riservare alla parte, il cui diritto di difesa era stato vulnerato dall'omissione della comunicazione di avvio delle operazioni peritali — la facoltà di eccepire la nullità della consulenza d'ufficio, secondo la disciplina delle nullità relative. In un secondo momento, tuttavia, quel principio venne esteso anche ad altre ipotesi di nullità della consulenza, ed in particolare al caso di svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum o, più spesso, di acquisizione da parte del CTU di documenti non ritualmente prodotti dalle parti. Tale impostazione costituiva il logico corollario della strutturazione « senza barriere » del giudizio di cognizione delineato dall'originario impianto del codice processuale, « perché in quel tipo di processo tutte le nullità istruttorie non potevano che essere relative, non prevedendo la legge alcun termine perentorio per compierle », ma non è più coerente con il sistema delle preclusioni, assertive ed asseverative, che attualmente informa il processo civile ed è preordinato alla tutela di interessi generali. Le norme che prevedono preclusioni assertive od istruttorie nel processo civile sono, per vero, preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene. Pertanto, se la violazione delle preclusioni assertive ed istruttorie non è sanata dall'acquiescenza delle parti, ed è rilevabile d'ufficio, non è possibile continuare a sostenere che tali violazioni nuocciano all'interesse generale, e siano causa di nullità assoluta, se commesse dalle parti;
ledano invece un interesse particolare, e siano causa d'una mera « nullità relativa », se commesse dal CTU. Da qui dunque l'assunto, sviluppato dalla sentenza n. 31886/2019, che le attività poste in essere dal consulente in violazione delle preclusioni che si danno alle parti sul piano assertivo e probatorio siano dunque fonte « di nullità assolute e non relative;
non sanabili dall'acquiescenza delle parti;
sempre rilevabili d'ufficio
(salvo il giudicato), a nulla rilevando che non siano state eccepite nella prima difesa successiva al compimento dell'atto nullo ». Proprio dalle considerazioni svolte in questa pronuncia, muove l'ordinanza di rimessione e la decisione della Corte a Sezioni Unite. La sentenza 6500/22 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione , citata dal Giudice a sostegno della propria ordinanza, La questione controversa origina da un giudizio avente ad oggetto la rideterminazione - a causa di molteplici clausole (tasso interessi su piazza, anatocismo, commissione di massimo scoperto) - del saldo del conto corrente e consente alla Corte di legittimità di affrontare un contrasto interpretativo sul tema, squisitamente processuale, del rilievo delle nullità inerenti alla consulenza tecnica d'ufficio e dei poteri istruttori del consulente.
Tra i motivi del proposto ricorso figura la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (e della sentenza di primo grado, poi confermata in appello) che ha avuto ad oggetto un documento irritualmente acquisito, perché allegato alla relazione del consulente dopo il maturare delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.
A questo riguardo due precisazioni si impongono.
pagina 4 di 5 La prima attiene alla rilevanza del documento ai fini della decisione, in quanto contenente le clausole pattizie inerenti al calcolo degli interessi addebitati alla correntista, debitrice principale dell'istituto di credito.
La seconda riguarda l'acquisizione del documento ed il tempo delle contestazioni. Il consulente era, difatti, stato autorizzato dal Tribunale ad acquisire eventuali documenti mancanti e nessuna contestazione era mai stata prospettata nei confronti del provvedimento autorizzativo. Si aggiunga che nessun tempestivo rilievo era stato mosso alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dalla parte interessata, né alla precedente bozza, sottoposta all'attenzione delle parti per eventuali osservazioni.
Dal proprio canto la debitrice ha precisato - nel ricorso - di avere contestato l'acquisizione tardiva del documento nella prima udienza utile dopo il deposito della relazione di consulenza, senza, però, riprodurre nel ricorso il contenuto del relativo verbale. Né la questione della tardiva acquisizione del documento suindicato risulta sollevata dal consulente di parte (della ricorrente) nelle osservazioni alla bozza di relazione sottopostagli dal consulente d'ufficio.
Questi ultimi rilievi consentono alla Cassazione di ritenere insuperata l'acquiescenza (della correntista e dei fideiussori) alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio, in difetto di una tempestiva eccezione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., risultando precluso, per le nullità relative il rilievo d'ufficio, ex art. 157, commi 2 e 3, c.p.c.
Ciononostante, il caso di specie permette al Collegio di indagare meglio la natura giuridica della nullità della consulenza tecnica di ufficio ed il conseguente rilievo (officioso, o su istanza di parte) a causa di un contrasto emerso nella più recente giurisprudenza di legittimità. Come però viceversa si è visto, qui la eccezione tempestiva vi è stata ed è pure stata reiterata sia in sede di discussione sull'ammissione del contratto tardivamente prodotto ed in un primo tempo escluso dal Ctu;
eccezione reiterata nelle memorie di partecipazione alla udienza, tenutasi con modalità cartacee, di precisazione delle conclusioni. Pertanto, dei chiarimenti non può tenersi conto, e non resta che dare per non ritualmente acquisito il contratto di apertura di conto corrente, tardivamente prodotto dalla non è vero senza CP_1 contestazioni di sorta;
essendovi avute le contestazioni, ed in un primo tempo non essendo stato prodotto il contratto fidando su un risalente orientamento che in difetto di produzione del contratto di apertura di conto corrente sarebbe stata inammissibile la richiesta di ricalcolo del conto stesso, insufficienti essendo solo gli estratti conto. Pertanto , va tenuto fermo il primo elaborato peritale, che ha applicato, non avendo in atti il contratto di conto corrente, il tasso sostitutivo previsto per legge;
e disporre come nel primo elaborato, dichiarando che applicando il tasso sostitutivo il ricalcolo è di euro
88.754,53 in favore della correntista attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara che il tasso del conto corrente numero 988 BNL filiale di Teramo è euro 88.754,53 in favore della correntista Condanna BNL Controparte_2 alle spese, che liquida in favore di parte attrice in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfetario 15%, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo, 31 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5