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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8477/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti TARANTINO ERASMO e LA CAVERA Parte_1
CLAUDIO)
ricorrente
CONTRO
(dott.ssa MARTORANA ROBERTA ex art. 417 bis c.p.c.) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' come liquidate con CP_1
separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 04/06/2024 il ricorrente in epigrafe rappresentava di avere presentato, in data 28/12/2023, domanda volta al riconoscimento della percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema di collocamento mirato ex art. 1, comma 4, L. n. 68/1999. Poiché alla data dell'introduzione della domanda giudiziale non era ancora stato sottoposto a visita dalla competente Commissione medica, ritenendo la sussistenza dei presupposti medico-sanitari per fruire dei servizi e degli strumenti di supporto messi a disposizione dalla legge n. 68/1999, chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare il suo diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema di collocamento mirato.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto resisteva, CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento attraverso consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa con il deposito di questo provvedimento nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è infondato.
Il consulente incaricato ha così concluso la propria relazione: “Per tutto quanto
sopra esposto ed in base alle considerazioni testé espresse, si è del parere che
, presentando una percentuale di invalidità nettamente Parte_1
inferiore al 45%, non sia da ritenere soggetto collocabile al lavoro, motivo per
cui non ha diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, ai sensi
dell'art. 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68”.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva.
Pertanto, la domanda va rigettata, nulla statuendosi sulle spese giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti e rimanendo perciò definitivamente a carico dell' le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di CP_1
pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8477/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti TARANTINO ERASMO e LA CAVERA Parte_1
CLAUDIO)
ricorrente
CONTRO
(dott.ssa MARTORANA ROBERTA ex art. 417 bis c.p.c.) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' come liquidate con CP_1
separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 04/06/2024 il ricorrente in epigrafe rappresentava di avere presentato, in data 28/12/2023, domanda volta al riconoscimento della percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema di collocamento mirato ex art. 1, comma 4, L. n. 68/1999. Poiché alla data dell'introduzione della domanda giudiziale non era ancora stato sottoposto a visita dalla competente Commissione medica, ritenendo la sussistenza dei presupposti medico-sanitari per fruire dei servizi e degli strumenti di supporto messi a disposizione dalla legge n. 68/1999, chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare il suo diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema di collocamento mirato.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto resisteva, CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento attraverso consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa con il deposito di questo provvedimento nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è infondato.
Il consulente incaricato ha così concluso la propria relazione: “Per tutto quanto
sopra esposto ed in base alle considerazioni testé espresse, si è del parere che
, presentando una percentuale di invalidità nettamente Parte_1
inferiore al 45%, non sia da ritenere soggetto collocabile al lavoro, motivo per
cui non ha diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, ai sensi
dell'art. 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68”.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva.
Pertanto, la domanda va rigettata, nulla statuendosi sulle spese giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti e rimanendo perciò definitivamente a carico dell' le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di CP_1
pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro