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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9181/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9181/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ALBERTI ELENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
MARELLI MARTA
RICORRENTE
Contro
(c.f. , con l'avv.BONOMETTI ANGELO e l'avv. Controparte_1 C.F._2
CURCI STEFANIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/9/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg. e Parte_1 [...]
contratto in data 22.12.2001 e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
RE al n. 527, parte II, serie A, anno 2001,
- confermare l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione Per_1 materna,
- confermare il calendario delle frequentazioni padre figlia secondo le attuali modalità;
pagina 1 di 5 - stabilire, a carico del Dott. l'onere di contribuire al mantenimento di con il versamento della Pt_1 Per_1 somma di euro 350,00 mensile, con conseguente conferma di quanto statuito nei provvedimenti provvisori emessi da Codesto Tribunale
- stabilire a carico del Dott. l'onere di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, delle Pt_1 quali dovesse necessitare Per_1
- Nulla stabilire in punto di visite del padre con i figli maggiorenni e - Stabilire il Per_2 Per_3 mantenimento diretto di in considerazione dei tempi di permanenza pressochè paritari di Per_2 Per_2 presso le abitazioni dei rispettivi genitori,
- Revocare l'onere, posto a carico del Dott, , di contribuire al mantenimento del figlio per i Pt_1 Per_3 motivi esposti in narrativa.
In via subordinata:
- in considerazione dell'alternanza scuola – lavoro, porre in onere al ricorrente, quale mantenimento per il figlio maggiorenne , la corresponsione della somma di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, per Per_2 un periodo determinato che termini non oltre l'anno successivo alla fine del suo attuale percorso scolastico.
- porre in onere al ricorrente, quale mantenimento per il figlio maggiorenne la corresponsione della Per_3 somma di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, per un lasso di tempo determinato, non superiore ad un anno, trascorso il quale l'obbligo di mantenimento a carico del padre debba decadere.
Per parte resistente: nel merito , liberalizzate le visite anche per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Per_1 contratto tra i sigg.ri e , in data 22/12/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di RE , al n. 527, parte II A, anno 2001; disporre, a carico del sig. dott. , l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 concorso nel mantenimento dei figli, l'importo di euro 500,00 per , di euro 500,00 per e di Per_3 Per_2 euro 500,00 per oltre rivalutazione istat ed oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Per_1
Tribunale di RE.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.8.2022, proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio con in RE il 22.12.2001, da cui erano nati Controparte_1
i figli il 21.4.2003, il 21.7.2005 e il 13.4.2007, premettendo che i coniugi Per_3 Per_2 Per_1
erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di RE nel giudizio di separazione e che il
Tribunale, con sentenza emessa in data 9.5.2019, aveva pronunciato la separazione personale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente la resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
pagina 2 di 5 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 12.10.2022 le parti comparivano avanti al
Presidente che il 17.11.2022 pronunciava i provvedimenti urgenti e provvisori, rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, avanti al quale le parti si costituivano col deposito di memorie integrative.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 26.9.2024 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, risulta ampiamente decorso il termine di legge ed i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Sulle restanti questioni, premesso il compimento della maggiore età anche per e quindi il Per_2
venir meno delle disposizioni in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, le parti concordano per di mantenere l'affidamento condiviso e di liberalizzare le visite, dovendosi disporre in Per_1
conformità non ostando alcun elemento contrario, essendo anche la figlia prossima alla maggiore età
(13.4.2025).
Resta unicamente controverso il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, posto con l'ordinanza presidenziale del 17.11.2022 nella misura di € 500,00 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie per nonché € 350,00 ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie per Per_3
e Per_2 Per_1
Nelle conclusioni da ultimo rassegnate, il padre domanda la revoca dell'assegno per e Per_2
ovvero in subordine la diminuzione ad € 300,00 mensili ciascuno, con apposizione di Per_3
termine annuale, nonché la conferma del contributo per Per_1
La madre domanda l'aumento di tutti gli assegni ad € 500,00 mensili e delle spese straordinarie al 60%.
Successivamente all'ordinanza presidenziale, paiono sostanzialmente immutate condizioni economiche dei genitori, con una sperequazione economica in favore del padre: quest'ultimo, dottore commercialista, dall'ultima dichiarazione depositata (anno 2021) risulta percettore di circa € 3.000,00 mensili netti, con spese per finanziamenti per complessivi € 400,00 mensili, titolare di casa di proprietà, dello studio, di casa in montagna e al mare (quest'ultima al 50% col fratello). La madre,
pagina 3 di 5 dipendente per circa € 1.700,00 netti mensili, è proprietaria della casa familiare e di immobile a
Bovegno.
Reputa il Collegio irrilevanti in punto di modifica del contributo i contestati tempi di frequentazione dei due figli maggiorenni presso il padre (resta incontestata la prevalenza della minorenne presso Per_1
la madre), considerato che, dal compimento della maggior età, entrambi frequentano liberamente ciascun genitore e stanno via via inserendosi nel mondo del lavoro (v. infra), trascorrendo pertanto gran parte della giornata fuori casa, iniziando a percepire un pur esiguo stipendio, venendo quindi gradualmente meno l'apporto del mantenimento diretto fornito da ciascun genitore.
Al contrario rileva, a sostegno -non della revoca ma- della diminuzione del contributo, il sopravvenuto e documentato inserimento graduale dei due figli nel mondo del lavoro, con percezione di introiti:
− di anni ventidue, dall'estate scorsa ha definitivamente interrotto gli studi universitari, Per_3
risulta in attesa di compiere servizio civile, ha frequentato uno stage presso agenzia viaggi per €
300,00 mensili (luglio-agosto 24), da settembre 2024 è in cerca di altri impieghi tramite la
Cooperativa il solco, frequenta lo studio di commercialista del padre e, da ultimo, il 25.11 ha sostenuto colloquio lavoro presso la Banca Creditio Cooperativo di Nave. Reputa pertanto il
Collegio ripristinare l'assegno originario di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da luglio 2024 in avanti, considerato che il previo aumento ad € 500,00 oltre al
60% delle spese straordinarie era correlato allo svolgimento degli studi universitari, pacificamente interrotti.
− , di anni venti, frequenta l'ultimo anno dell'istituto superiore professionale Per_2
“Artigianelli”, da luglio 2024 a giugno 2025 fruisce dell'alternanza scuola lavoro per circa €
470,00 mensili. Reputa pertanto il Collegio diminuire l'assegno ad € 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, da luglio 2024 in avanti.
Si reputa infine inammissibile la domanda del ricorrente di stabilire un termine annuale ai menzionati contributi, non consentendo la legge apposizione di termine alcuno, per evidenti ragioni di incertezza del futuro: nondimeno, trattasi di decisione allo stato degli atti, sempre modificabile -per accordo o giudizialmente- in caso di sopravvenienze rilevanti.
Infine, non v'è ragione alcuna per un aumento del contributo al mantenimento della figlia a Per_1
fronte dell'immutata condizione economica dei genitori dall'ordinanza presidenziale ad oggi.
Considerata la soccombenza reciproca della madre in punto di aumenti dei contributi e del padre in punto di inammissibilità di apposizione di termine e per mancato deposito delle richieste dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023 (rilevante ex art. 88-92 comma 1 c.p.c.), le spese di lite si intendono interamente compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in RE il 22.12.2001, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune, n. 527, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Controparte_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) affida la figlia in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
5) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia minorenne, le visite del padre sono regolate liberamente;
6) a decorrere da luglio 2024, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 300,00 mensili per € 250,00 Per_3
mensili per , € 350,00 mensili per entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_2 Per_1
bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale;
7) spese di lite interamente compensate.
RE, camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9181/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ALBERTI ELENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
MARELLI MARTA
RICORRENTE
Contro
(c.f. , con l'avv.BONOMETTI ANGELO e l'avv. Controparte_1 C.F._2
CURCI STEFANIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/9/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg. e Parte_1 [...]
contratto in data 22.12.2001 e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
RE al n. 527, parte II, serie A, anno 2001,
- confermare l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione Per_1 materna,
- confermare il calendario delle frequentazioni padre figlia secondo le attuali modalità;
pagina 1 di 5 - stabilire, a carico del Dott. l'onere di contribuire al mantenimento di con il versamento della Pt_1 Per_1 somma di euro 350,00 mensile, con conseguente conferma di quanto statuito nei provvedimenti provvisori emessi da Codesto Tribunale
- stabilire a carico del Dott. l'onere di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, delle Pt_1 quali dovesse necessitare Per_1
- Nulla stabilire in punto di visite del padre con i figli maggiorenni e - Stabilire il Per_2 Per_3 mantenimento diretto di in considerazione dei tempi di permanenza pressochè paritari di Per_2 Per_2 presso le abitazioni dei rispettivi genitori,
- Revocare l'onere, posto a carico del Dott, , di contribuire al mantenimento del figlio per i Pt_1 Per_3 motivi esposti in narrativa.
In via subordinata:
- in considerazione dell'alternanza scuola – lavoro, porre in onere al ricorrente, quale mantenimento per il figlio maggiorenne , la corresponsione della somma di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, per Per_2 un periodo determinato che termini non oltre l'anno successivo alla fine del suo attuale percorso scolastico.
- porre in onere al ricorrente, quale mantenimento per il figlio maggiorenne la corresponsione della Per_3 somma di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, per un lasso di tempo determinato, non superiore ad un anno, trascorso il quale l'obbligo di mantenimento a carico del padre debba decadere.
Per parte resistente: nel merito , liberalizzate le visite anche per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Per_1 contratto tra i sigg.ri e , in data 22/12/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di RE , al n. 527, parte II A, anno 2001; disporre, a carico del sig. dott. , l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 concorso nel mantenimento dei figli, l'importo di euro 500,00 per , di euro 500,00 per e di Per_3 Per_2 euro 500,00 per oltre rivalutazione istat ed oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Per_1
Tribunale di RE.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.8.2022, proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio con in RE il 22.12.2001, da cui erano nati Controparte_1
i figli il 21.4.2003, il 21.7.2005 e il 13.4.2007, premettendo che i coniugi Per_3 Per_2 Per_1
erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di RE nel giudizio di separazione e che il
Tribunale, con sentenza emessa in data 9.5.2019, aveva pronunciato la separazione personale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente la resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
pagina 2 di 5 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 12.10.2022 le parti comparivano avanti al
Presidente che il 17.11.2022 pronunciava i provvedimenti urgenti e provvisori, rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, avanti al quale le parti si costituivano col deposito di memorie integrative.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 26.9.2024 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, risulta ampiamente decorso il termine di legge ed i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Sulle restanti questioni, premesso il compimento della maggiore età anche per e quindi il Per_2
venir meno delle disposizioni in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, le parti concordano per di mantenere l'affidamento condiviso e di liberalizzare le visite, dovendosi disporre in Per_1
conformità non ostando alcun elemento contrario, essendo anche la figlia prossima alla maggiore età
(13.4.2025).
Resta unicamente controverso il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, posto con l'ordinanza presidenziale del 17.11.2022 nella misura di € 500,00 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie per nonché € 350,00 ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie per Per_3
e Per_2 Per_1
Nelle conclusioni da ultimo rassegnate, il padre domanda la revoca dell'assegno per e Per_2
ovvero in subordine la diminuzione ad € 300,00 mensili ciascuno, con apposizione di Per_3
termine annuale, nonché la conferma del contributo per Per_1
La madre domanda l'aumento di tutti gli assegni ad € 500,00 mensili e delle spese straordinarie al 60%.
Successivamente all'ordinanza presidenziale, paiono sostanzialmente immutate condizioni economiche dei genitori, con una sperequazione economica in favore del padre: quest'ultimo, dottore commercialista, dall'ultima dichiarazione depositata (anno 2021) risulta percettore di circa € 3.000,00 mensili netti, con spese per finanziamenti per complessivi € 400,00 mensili, titolare di casa di proprietà, dello studio, di casa in montagna e al mare (quest'ultima al 50% col fratello). La madre,
pagina 3 di 5 dipendente per circa € 1.700,00 netti mensili, è proprietaria della casa familiare e di immobile a
Bovegno.
Reputa il Collegio irrilevanti in punto di modifica del contributo i contestati tempi di frequentazione dei due figli maggiorenni presso il padre (resta incontestata la prevalenza della minorenne presso Per_1
la madre), considerato che, dal compimento della maggior età, entrambi frequentano liberamente ciascun genitore e stanno via via inserendosi nel mondo del lavoro (v. infra), trascorrendo pertanto gran parte della giornata fuori casa, iniziando a percepire un pur esiguo stipendio, venendo quindi gradualmente meno l'apporto del mantenimento diretto fornito da ciascun genitore.
Al contrario rileva, a sostegno -non della revoca ma- della diminuzione del contributo, il sopravvenuto e documentato inserimento graduale dei due figli nel mondo del lavoro, con percezione di introiti:
− di anni ventidue, dall'estate scorsa ha definitivamente interrotto gli studi universitari, Per_3
risulta in attesa di compiere servizio civile, ha frequentato uno stage presso agenzia viaggi per €
300,00 mensili (luglio-agosto 24), da settembre 2024 è in cerca di altri impieghi tramite la
Cooperativa il solco, frequenta lo studio di commercialista del padre e, da ultimo, il 25.11 ha sostenuto colloquio lavoro presso la Banca Creditio Cooperativo di Nave. Reputa pertanto il
Collegio ripristinare l'assegno originario di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da luglio 2024 in avanti, considerato che il previo aumento ad € 500,00 oltre al
60% delle spese straordinarie era correlato allo svolgimento degli studi universitari, pacificamente interrotti.
− , di anni venti, frequenta l'ultimo anno dell'istituto superiore professionale Per_2
“Artigianelli”, da luglio 2024 a giugno 2025 fruisce dell'alternanza scuola lavoro per circa €
470,00 mensili. Reputa pertanto il Collegio diminuire l'assegno ad € 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, da luglio 2024 in avanti.
Si reputa infine inammissibile la domanda del ricorrente di stabilire un termine annuale ai menzionati contributi, non consentendo la legge apposizione di termine alcuno, per evidenti ragioni di incertezza del futuro: nondimeno, trattasi di decisione allo stato degli atti, sempre modificabile -per accordo o giudizialmente- in caso di sopravvenienze rilevanti.
Infine, non v'è ragione alcuna per un aumento del contributo al mantenimento della figlia a Per_1
fronte dell'immutata condizione economica dei genitori dall'ordinanza presidenziale ad oggi.
Considerata la soccombenza reciproca della madre in punto di aumenti dei contributi e del padre in punto di inammissibilità di apposizione di termine e per mancato deposito delle richieste dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023 (rilevante ex art. 88-92 comma 1 c.p.c.), le spese di lite si intendono interamente compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in RE il 22.12.2001, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune, n. 527, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Controparte_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) affida la figlia in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
5) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia minorenne, le visite del padre sono regolate liberamente;
6) a decorrere da luglio 2024, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 300,00 mensili per € 250,00 Per_3
mensili per , € 350,00 mensili per entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_2 Per_1
bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale;
7) spese di lite interamente compensate.
RE, camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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