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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 01/11/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
01/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1970, rappresentato e difeso dagli avv.ti GLORIA SILVESTRINI e LIDIA NATOLI con studio in VIA PORTONE n. 4, NOVATE MILANESE (MI) presso le quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f., nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
18/01/1966, già residente nel comune di Milano in via Berrili n. 8, ora , CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.11.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : “a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
in data 9.12.1994 nel Comune di Milano, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del citato
Comune.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 1 novembre 2024, , premesso di Parte_1
aver celebrato matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 9 dicembre 1994 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1994, R.03, n. 601, Parte I) con
[...]
dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era separato Controparte_1
consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 27 giugno 1996, omologato con decreto del 18 settembre 1996 dal Tribunale di Milano, chiedeva -di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 01 aprile 2025, il
Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'audizione di parte ricorrente il quale dichiarava: “non vedo e non sento più mia moglie da 30 anni. ho aspettato a chiedere il divorzio per motivi economici . non chiedo nulla oltre al divorzio.”
Il Presidente delegato, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte ed insisteva per il loro accoglimento.
Il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025.
pagina 2 di 4 Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 9 dicembre 1994 (iscritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Milano (MI), anno 1994, R.03, n. 601, Parte I).
Si sono in seguito separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 27 giugno 1996, omologato con decreto del 18 settembre 1996 dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
che hanno celebrato matrimonio civile in MILANO il 9 dicembre Controparte_1
1994 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1994, R.03,
n. 601, Parte I );
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 9 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 01/11/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
01/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1970, rappresentato e difeso dagli avv.ti GLORIA SILVESTRINI e LIDIA NATOLI con studio in VIA PORTONE n. 4, NOVATE MILANESE (MI) presso le quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f., nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
18/01/1966, già residente nel comune di Milano in via Berrili n. 8, ora , CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.11.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : “a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
in data 9.12.1994 nel Comune di Milano, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del citato
Comune.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 1 novembre 2024, , premesso di Parte_1
aver celebrato matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 9 dicembre 1994 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1994, R.03, n. 601, Parte I) con
[...]
dalla cui unione non nascevano figli e da cui si era separato Controparte_1
consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 27 giugno 1996, omologato con decreto del 18 settembre 1996 dal Tribunale di Milano, chiedeva -di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 01 aprile 2025, il
Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'audizione di parte ricorrente il quale dichiarava: “non vedo e non sento più mia moglie da 30 anni. ho aspettato a chiedere il divorzio per motivi economici . non chiedo nulla oltre al divorzio.”
Il Presidente delegato, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte ed insisteva per il loro accoglimento.
Il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025.
pagina 2 di 4 Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 9 dicembre 1994 (iscritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Milano (MI), anno 1994, R.03, n. 601, Parte I).
Si sono in seguito separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 27 giugno 1996, omologato con decreto del 18 settembre 1996 dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
che hanno celebrato matrimonio civile in MILANO il 9 dicembre Controparte_1
1994 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1994, R.03,
n. 601, Parte I );
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 9 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4