Art. 2. Presentazione delle istanze di finanziamento 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche su proposta degli enti locali e loro consorzi, possono presentare istanza di finanziamento.
2. Le regioni competenti per territorio e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sulla base delle iniziative proposte, presentano in triplice copia, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, le istanze di finanziamento relative a studi e progetti aventi le finalita' di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 7 , nonche' quelle previste dall' art. 1 della legge 10 marzo 1976, n. 319 .
3. A ciascun progetto sono allegati:
a) apposita scheda, su modello predisposto unitamente ad una nota esplicativa dal Ministero dell'ambiente, compilata in tutte le sue parti secondo le istruzioni contenute in tale nota e con le indicazioni da essa prescritte, nonche' con la certificazione della conformita' della stessa alla documentazione tecnica e scientifica relativa;
b) una relazione che indica le linee generali di sviluppo delle attivita' relative ai settori cui si riferiscono gli interventi proposti, le eventuali connessioni tra detti interventi ed altri gia' realizzati, in corso di realizzazione o finanziati, nonche' i motivi della scelta degli interventi proposti.
4. Nella scheda di cui al comma 3, lettera a), devono essere indicati:
a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), i responsabili e gli esecutori dell'indagine tecnico-scientifica proposta;
b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), l'ente responsabile della esecuzione delle opere previste.
Note all' art. 2:
- Per la legge n. 7/1986 vedasi le note alle premesse.
- L' art. 1 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e' cosi' formulato:
"Art. 1. - La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 , e successive integrazioni e modificazioni".
2. Le regioni competenti per territorio e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sulla base delle iniziative proposte, presentano in triplice copia, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, le istanze di finanziamento relative a studi e progetti aventi le finalita' di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 7 , nonche' quelle previste dall' art. 1 della legge 10 marzo 1976, n. 319 .
3. A ciascun progetto sono allegati:
a) apposita scheda, su modello predisposto unitamente ad una nota esplicativa dal Ministero dell'ambiente, compilata in tutte le sue parti secondo le istruzioni contenute in tale nota e con le indicazioni da essa prescritte, nonche' con la certificazione della conformita' della stessa alla documentazione tecnica e scientifica relativa;
b) una relazione che indica le linee generali di sviluppo delle attivita' relative ai settori cui si riferiscono gli interventi proposti, le eventuali connessioni tra detti interventi ed altri gia' realizzati, in corso di realizzazione o finanziati, nonche' i motivi della scelta degli interventi proposti.
4. Nella scheda di cui al comma 3, lettera a), devono essere indicati:
a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), i responsabili e gli esecutori dell'indagine tecnico-scientifica proposta;
b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), l'ente responsabile della esecuzione delle opere previste.
Note all' art. 2:
- Per la legge n. 7/1986 vedasi le note alle premesse.
- L' art. 1 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e' cosi' formulato:
"Art. 1. - La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 , e successive integrazioni e modificazioni".