Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7929 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07929/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4674 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per ottenere
la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza presentata in data 8agosto 2025 per la revoca del decreto prot. n. 4486/12B16/2014 col quale era stato fatto divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente; nonché per il conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AV RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 19 settembre 2025, il ricorrente, premesso di essere stato destinatario di un provvedimento prefettizio del 10 luglio 2014 che gli ha fatto divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente avente come presupposto una denuncia per i reati di minaccia aggravata, detenzione abusiva di munizioni e omessa ripetizione di denuncia di detenzione di armi e munizioni all’autorità competente, espone di aver ripetutamente richiesto (da ultimo in data 8 agosto 2025 e 2 settembre 2025) la revoca di tale provvedimento adducendo la sopravvenienza rappresentata dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 1 luglio 2019 con cui si è disposto di non procedere nei suoi confronti per intervenuta remissione della querela “ esclusa per quest’ultimo (cioè il ricorrente) l’aggravante dell’articolo339 c.p. ”.
Sulle istanze di revoca il Prefetto è rimasto silente, cosicché il ricorrente ha proposto ricorso a questo Tribunale chiedendo che sia accertata l’illegittimità dell’inerzia e ordinato al Prefetto di pronunciarsi sulla istanza di revoca con atto espresso.
L’amministrazione si è costituita in giudizio e resiste al ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto non risultando condivisibile la tesi dell’amministrazione secondo cui a fronte di una istanza di riesame di un provvedimento di detenzione di armi il Prefetto non avrebbe alcun obbligo di provvedere dato che l’avvio di un procedimento di riesame è il frutto di un’attività discrezionale per cui non risulterebbe coercibile dall’esterno “ l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante istituto del silenzio-rifiuto ”.
Costituisce infatti orientamento prevalente della giurisprudenza costantemente seguito da questa sezione che “ sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi quante volte sia decorso un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze astrattamente idonee a mutare la pregressa valutazione di assenza di affidabilità, ferma restando l'ampia discrezionalità riservata in materia all'Autorità prefettizia, cui è rimesso il prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti segnalate dall'interessato nonché di quelle, ulteriori, acquisibili d'ufficio dalle forze di polizia ” (cfr. ad es. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 21 marzo 2025, n. 2432).
Nel caso all’esame sono trascorsi ormai dieci anni e il ricorrente ha comunque addotto una sopravvenienza e tanto basta a ritenere che sulla istanza di revoca il Prefetto avesse l’obbligo di pronunciarsi con atto espresso.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente ordine al Prefetto di pronunciarsi sulla istanza di revoca presentata dal ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Prefetto di Napoli di pronunciarsi sulla istanza del ricorrente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AV RI, Presidente FF, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AV RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.