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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000532/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 95000532/2012 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierpaolo Parte_1
Bagordo;
OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Controparte_1
Giannini;
OPPOSTO nonché contro
, rappresento e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierpaolo Bagordo;
CP_2
INTERVENTORE VOLONTARIO/OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 140/2012 emesso dal Tribunale di Monopoli il
06.07.2012
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22 maggio 2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 8 giugno 2012, chiedeva ed Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo n. 140/2012, con cui veniva condannata a pagare Parte_1 la somma di € 30.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 29.07.2008 e spese della procedura, quale residuo del corrispettivo dovuto per la vendita di porzione di fondo rustico sito in Monopoli,
c.da SA (identificato in catasto terreni al foglio 25, particella 142), eseguita a mezzo di contratto sottoscritto in data 29.07.2008 (atto registrato in Bari in data 08.08.2008, n. 19217 rep. 53017 raccolta
16862).
2. Con atto di citazione in opposizione del 25.09.2012 regolarmente notificato e contestuale intervento volontario con domanda riconvenzionale del , la predetta CP_2 Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base delle seguenti considerazioni.
[...]
Segnatamente, la rappresentava che in data 09.06.2008 sottoscriveva Parte_1 Controparte_1
con un contratto preliminare di compravendita per un immobile da costruire sul terreno CP_2 sito in Monopoli, c.da SA, al prezzo complessivo di € 550.000,00. Per tale operazione il CP_2 versava al la somma di € 50.000,00 all'atto di sottoscrizione del contratto preliminare e CP_1
successivamente, con due distinti versamenti, l'ulteriore somma di € 85.000,00 (come da dichiarazioni a tergo del preliminare redatte e sottoscritte dal ), per un totale complessivo CP_1 di € 135.000,00.
Alla stipula del contratto definitivo, per il solo acquisto del fondo rustico sopra identificato, al CP_2
subentrava la coniuge , la quale acquistava dal al prezzo di
[...] Parte_1 CP_1 vendita di € 55.000, di cui € 5.000,00 versati in contante ed € 50,000 a mezzo di tre assegni postali non trasferibili, di cui due dell'importo € 10.000,00, negoziati e incassati, e uno dell'importo di €
30.000,00 non incassato dal né restituito da quest'ultimo, e oggetto dell'opposto decreto CP_1 ingiuntivo. Pertanto, in assenza di termini per la costruzione dell'immobile oggetto di preliminare, i coniugi riferivano di aver atteso al fine di reperire fondi per la predetta costruzione. Nel 2010, il predetto fondo rustico veniva venduto dalla al sig. con atto notarile del Parte_1 Persona_1
10 giugno 2010 per la somma di € 75.000,00. A seguito di tale vendita, il riferiva di essersi CP_2 accordato con il per la restituzione in suo favore della somma di € 135.000,00 versati in CP_1 sede di preliminare, somma mai restituita dal . Anzi, quest'ultimo con raccomandata a./r. CP_1 del 23.01.2012 chiedeva alla il pagamento di € 30.000,00. Riassunta in questi termini la Parte_1
vicenda, il interveniva nel presente giudizio con domanda riconvenzionale, procedendo alla CP_2 cessione di parte del suo credito vantato nei confronti del ovvero € 33.995,57, nei CP_1 confronti della , con accettazione di quest'ultima. A sua volta, la opponeva in Parte_1 Parte_1 compensazione il credito cedutole verso il credito di € 30.000,00 vantato nei suoi confronti dal ai sensi dell'art. 1241 c.c., e il avanzava domanda di restituzione da parte del CP_1 CP_2
della residua somma di € 101.004,43 (€ 135.000,00 - € 33.995,57) in favore del CP_1 CP_2
per la mancata realizzazione del fabbricato.
3. , costituitosi in giudizio, contestava in fatto e in diritto le deduzioni offerte Parte_2 da parte opponente nonché la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da CP_2
e concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, dell'interrogatorio formale di e di prove orali, è pervenuta all'udienza del 22 Parte_2
maggio 2024, ove sulle conclusioni delle parti è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Com'è noto il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115
c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
2. Fatta tale premessa risulta provato, anche per difetto di specifica contestazione, il credito di €
30.000 oltre interessi vantato da parte opposta poiché, come è dato evincersi dall'atto definitivo di vendita del 08.08.2008 (repertorio n. 53017, raccolta n. 16682, cfr. DOC. n.6 fasc. parte attrice), la acquistava dal la porzione di fondo rustico sito in Monopoli, contrada SA, Parte_1 CP_1 distinta in catasto terreni al foglio 25, particella n.142, al prezzo di vendita di € 55.000,00, di cui €
5.000 corrisposti in denaro contante ed € 50.000,00 mediante tre assegni postali non trasferibili emessi il 28 luglio 2008, due dell'importo di € 10.000,00 incassati e uno di € 30.000,00 oggetto di decreto ingiuntivo. Tale ultimo importo di € 30.000,00, a saldo dell'anzidetta vendita di immobile, non risulta contestato da parte opponente la quale, anzi, nel proprio atto dichiara quanto segue: “La sig.ra
chiede che tale credito cedutole venga posto in compensazione con il debito alla Parte_1
stessa attribuito dal sig. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e ss. del vigente Parte_2 codice civile con consegna del titolo riportante la somma di € 30.000,00 da parte del sig. Parte_2
” (pag. 4 atto di opposizione).
[...]
È pacifico, pertanto, che parte opponente riconosca l'esistenza del suo debito nei confronti di parte opposta, nella misura in cui formula solo richiesta di compensazione e successiva restituzione del titolo.
3. Quanto all'operatività della compensazione opposta occorre anzitutto stabilire la sussistenza del credito vantato dal e successivamente parzialmente ceduto alla . Perché possa CP_2 Parte_1
configurarsi il diritto alla restituzione della caparra confirmatoria è necessario che sia venuto meno il contratto che ne rappresenta la causa giustificativa. Nel caso di specie, è stato stipulato un primo contratto preliminare per la compravendita di immobile futuro, con determinazione del prezzo in €
550.000,00 e versamento contestuale di caparra per € 50.000,00 e successivamente un contratto definitivo per il solo acquisto del fondo rustico per un importo di € 55.000,00 senza alcuna menzione in merito all'obbligo pattuito nel preliminare di costruzione dell'immobile. È evidente, pertanto, la discordanza tra le pattuizioni del preliminare e quelle trasfuse nel contratto definitivo.
Ciò detto, occorre richiamare il principio giurisprudenziale costantemente ribadito dalla Suprema
Corte (Cass. 20541/2017; 9063/2012, 15585/2007 233/2007 e 12709/1992) per cui “qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l'adempimento di detto distinto accordo”. Ne consegue che, avendo determinato con il contratto definitivo un prezzo inferiore, in quanto limitato alla sola compravendita del fondo rustico, ciò che è stato pagato in sede di preliminare è divenuto indebito e dev'essere restituito.
4. Non può trovare accoglimento l'eccezione di inopponibilità della cessione formulata dal
, posto che la comunicazione della cessione al terzo può avvenire anche con un atto CP_1 giudiziario, qual è stato nella specie l'atto di opposizione con contestuale intervento del cedente.
Trattandosi, dunque, di crediti liquidi ed esigibili può essere pronunciata la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. fino a concorrenza dell'importo ceduto di €33.995,57 e in considerazione del fatto che sull'importo ingiunto vanno calcolati gli interessi dal dovuto sino alla data della presente decisione.
5. Quanto alla domanda riconvenzionale del di pagamento in suo favore del credito CP_2
residuato dalla compensazione, la sottoscrizione del preliminare in cui si dà atto del contestuale versamento della somma di € 50.000,00 a titolo di caparra, nonché le quietanze riportate a tergo e relative al versamento di ulteriori somme, sempre causalmente riconducibili alla funzione di garanzia della caparra, comprovano, in difetto di prova contraria da parte dell'opposto, l'effettiva corresponsione di quanto dedotto.
Pertanto il dev'essere condannato a restituire in favore di la somma di € CP_1 CP_2
101.004,43 oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
6. In definitiva l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato. Il credito ingiunto, incluse le spese del monitorio è estinto per compensazione fino a concorrenza della somma di €33.995,57, residuati gli interessi legali dovuti sino al soddisfo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale il dev'essere condannato a restituire a CP_1
l'importo di €101.004,43 oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino CP_2
al soddisfo.
7. Stante l'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate per la metà e la restante parte, in ragione del maggior credito dovuto, posta a carico dell'opposto e liquidata come in dispositivo, rapportata ai parametri minimi vigenti, in considerazione della scarsa attività defensionale svolta e il mancato deposito di comparse conclusionali.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e , nei confronti di Parte_1 CP_2 CP_1
così provvede:
[...]
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 140/2012;
b) dispone la compensazione del credito ingiunto fino a concorrenza della somma di €33.995,57, residuati gli interessi legali dovuti sino al soddisfo.
c) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna CP_2
alla restituzione della somma indebita di € 101.004,43 oltre interessi legali dalla Controparte_1
data della presente decisione sino al soddisfo.
d) compensa le spese di lite per la metà e pone la restante parte a carico di , Controparte_1
liquidata in favore di e in € 3.526,00 oltre rimborso spese al 15% Parte_1 CP_2
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 09.01.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 95000532/2012 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierpaolo Parte_1
Bagordo;
OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Controparte_1
Giannini;
OPPOSTO nonché contro
, rappresento e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierpaolo Bagordo;
CP_2
INTERVENTORE VOLONTARIO/OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 140/2012 emesso dal Tribunale di Monopoli il
06.07.2012
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22 maggio 2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 8 giugno 2012, chiedeva ed Controparte_1
otteneva il decreto ingiuntivo n. 140/2012, con cui veniva condannata a pagare Parte_1 la somma di € 30.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 29.07.2008 e spese della procedura, quale residuo del corrispettivo dovuto per la vendita di porzione di fondo rustico sito in Monopoli,
c.da SA (identificato in catasto terreni al foglio 25, particella 142), eseguita a mezzo di contratto sottoscritto in data 29.07.2008 (atto registrato in Bari in data 08.08.2008, n. 19217 rep. 53017 raccolta
16862).
2. Con atto di citazione in opposizione del 25.09.2012 regolarmente notificato e contestuale intervento volontario con domanda riconvenzionale del , la predetta CP_2 Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sulla base delle seguenti considerazioni.
[...]
Segnatamente, la rappresentava che in data 09.06.2008 sottoscriveva Parte_1 Controparte_1
con un contratto preliminare di compravendita per un immobile da costruire sul terreno CP_2 sito in Monopoli, c.da SA, al prezzo complessivo di € 550.000,00. Per tale operazione il CP_2 versava al la somma di € 50.000,00 all'atto di sottoscrizione del contratto preliminare e CP_1
successivamente, con due distinti versamenti, l'ulteriore somma di € 85.000,00 (come da dichiarazioni a tergo del preliminare redatte e sottoscritte dal ), per un totale complessivo CP_1 di € 135.000,00.
Alla stipula del contratto definitivo, per il solo acquisto del fondo rustico sopra identificato, al CP_2
subentrava la coniuge , la quale acquistava dal al prezzo di
[...] Parte_1 CP_1 vendita di € 55.000, di cui € 5.000,00 versati in contante ed € 50,000 a mezzo di tre assegni postali non trasferibili, di cui due dell'importo € 10.000,00, negoziati e incassati, e uno dell'importo di €
30.000,00 non incassato dal né restituito da quest'ultimo, e oggetto dell'opposto decreto CP_1 ingiuntivo. Pertanto, in assenza di termini per la costruzione dell'immobile oggetto di preliminare, i coniugi riferivano di aver atteso al fine di reperire fondi per la predetta costruzione. Nel 2010, il predetto fondo rustico veniva venduto dalla al sig. con atto notarile del Parte_1 Persona_1
10 giugno 2010 per la somma di € 75.000,00. A seguito di tale vendita, il riferiva di essersi CP_2 accordato con il per la restituzione in suo favore della somma di € 135.000,00 versati in CP_1 sede di preliminare, somma mai restituita dal . Anzi, quest'ultimo con raccomandata a./r. CP_1 del 23.01.2012 chiedeva alla il pagamento di € 30.000,00. Riassunta in questi termini la Parte_1
vicenda, il interveniva nel presente giudizio con domanda riconvenzionale, procedendo alla CP_2 cessione di parte del suo credito vantato nei confronti del ovvero € 33.995,57, nei CP_1 confronti della , con accettazione di quest'ultima. A sua volta, la opponeva in Parte_1 Parte_1 compensazione il credito cedutole verso il credito di € 30.000,00 vantato nei suoi confronti dal ai sensi dell'art. 1241 c.c., e il avanzava domanda di restituzione da parte del CP_1 CP_2
della residua somma di € 101.004,43 (€ 135.000,00 - € 33.995,57) in favore del CP_1 CP_2
per la mancata realizzazione del fabbricato.
3. , costituitosi in giudizio, contestava in fatto e in diritto le deduzioni offerte Parte_2 da parte opponente nonché la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da CP_2
e concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, dell'interrogatorio formale di e di prove orali, è pervenuta all'udienza del 22 Parte_2
maggio 2024, ove sulle conclusioni delle parti è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Com'è noto il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115
c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
2. Fatta tale premessa risulta provato, anche per difetto di specifica contestazione, il credito di €
30.000 oltre interessi vantato da parte opposta poiché, come è dato evincersi dall'atto definitivo di vendita del 08.08.2008 (repertorio n. 53017, raccolta n. 16682, cfr. DOC. n.6 fasc. parte attrice), la acquistava dal la porzione di fondo rustico sito in Monopoli, contrada SA, Parte_1 CP_1 distinta in catasto terreni al foglio 25, particella n.142, al prezzo di vendita di € 55.000,00, di cui €
5.000 corrisposti in denaro contante ed € 50.000,00 mediante tre assegni postali non trasferibili emessi il 28 luglio 2008, due dell'importo di € 10.000,00 incassati e uno di € 30.000,00 oggetto di decreto ingiuntivo. Tale ultimo importo di € 30.000,00, a saldo dell'anzidetta vendita di immobile, non risulta contestato da parte opponente la quale, anzi, nel proprio atto dichiara quanto segue: “La sig.ra
chiede che tale credito cedutole venga posto in compensazione con il debito alla Parte_1
stessa attribuito dal sig. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e ss. del vigente Parte_2 codice civile con consegna del titolo riportante la somma di € 30.000,00 da parte del sig. Parte_2
” (pag. 4 atto di opposizione).
[...]
È pacifico, pertanto, che parte opponente riconosca l'esistenza del suo debito nei confronti di parte opposta, nella misura in cui formula solo richiesta di compensazione e successiva restituzione del titolo.
3. Quanto all'operatività della compensazione opposta occorre anzitutto stabilire la sussistenza del credito vantato dal e successivamente parzialmente ceduto alla . Perché possa CP_2 Parte_1
configurarsi il diritto alla restituzione della caparra confirmatoria è necessario che sia venuto meno il contratto che ne rappresenta la causa giustificativa. Nel caso di specie, è stato stipulato un primo contratto preliminare per la compravendita di immobile futuro, con determinazione del prezzo in €
550.000,00 e versamento contestuale di caparra per € 50.000,00 e successivamente un contratto definitivo per il solo acquisto del fondo rustico per un importo di € 55.000,00 senza alcuna menzione in merito all'obbligo pattuito nel preliminare di costruzione dell'immobile. È evidente, pertanto, la discordanza tra le pattuizioni del preliminare e quelle trasfuse nel contratto definitivo.
Ciò detto, occorre richiamare il principio giurisprudenziale costantemente ribadito dalla Suprema
Corte (Cass. 20541/2017; 9063/2012, 15585/2007 233/2007 e 12709/1992) per cui “qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l'adempimento di detto distinto accordo”. Ne consegue che, avendo determinato con il contratto definitivo un prezzo inferiore, in quanto limitato alla sola compravendita del fondo rustico, ciò che è stato pagato in sede di preliminare è divenuto indebito e dev'essere restituito.
4. Non può trovare accoglimento l'eccezione di inopponibilità della cessione formulata dal
, posto che la comunicazione della cessione al terzo può avvenire anche con un atto CP_1 giudiziario, qual è stato nella specie l'atto di opposizione con contestuale intervento del cedente.
Trattandosi, dunque, di crediti liquidi ed esigibili può essere pronunciata la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. fino a concorrenza dell'importo ceduto di €33.995,57 e in considerazione del fatto che sull'importo ingiunto vanno calcolati gli interessi dal dovuto sino alla data della presente decisione.
5. Quanto alla domanda riconvenzionale del di pagamento in suo favore del credito CP_2
residuato dalla compensazione, la sottoscrizione del preliminare in cui si dà atto del contestuale versamento della somma di € 50.000,00 a titolo di caparra, nonché le quietanze riportate a tergo e relative al versamento di ulteriori somme, sempre causalmente riconducibili alla funzione di garanzia della caparra, comprovano, in difetto di prova contraria da parte dell'opposto, l'effettiva corresponsione di quanto dedotto.
Pertanto il dev'essere condannato a restituire in favore di la somma di € CP_1 CP_2
101.004,43 oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
6. In definitiva l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato. Il credito ingiunto, incluse le spese del monitorio è estinto per compensazione fino a concorrenza della somma di €33.995,57, residuati gli interessi legali dovuti sino al soddisfo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale il dev'essere condannato a restituire a CP_1
l'importo di €101.004,43 oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino CP_2
al soddisfo.
7. Stante l'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate per la metà e la restante parte, in ragione del maggior credito dovuto, posta a carico dell'opposto e liquidata come in dispositivo, rapportata ai parametri minimi vigenti, in considerazione della scarsa attività defensionale svolta e il mancato deposito di comparse conclusionali.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e , nei confronti di Parte_1 CP_2 CP_1
così provvede:
[...]
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 140/2012;
b) dispone la compensazione del credito ingiunto fino a concorrenza della somma di €33.995,57, residuati gli interessi legali dovuti sino al soddisfo.
c) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna CP_2
alla restituzione della somma indebita di € 101.004,43 oltre interessi legali dalla Controparte_1
data della presente decisione sino al soddisfo.
d) compensa le spese di lite per la metà e pone la restante parte a carico di , Controparte_1
liquidata in favore di e in € 3.526,00 oltre rimborso spese al 15% Parte_1 CP_2
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 09.01.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato