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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 413/2023, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BERTOLINO ANGELO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. BUTTITTA VINCENZA MARCELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
pagina 1 di 5 4.10.1991, regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Erice (TP), al n. 40, p. II, serie A, uff. 2, anno 1991.
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: e ER
, ormai maggiorenni. Per_2
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 81/2011, emesso in data 19.05.2011, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate.
Aggiungeva che, con successivo provvedimento del 13.11.20214, a parziale modifica del decreto di omologa, era stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie ed ancora che, con decreto del
22.01.2019, era stato revocato l'assegno in favore del figlio e ER
ridotto quello in favore della figlia ad € 100,00, da versarsi Per_2 direttamente in favore della stessa.
In corso di causa, rappresentava l'insorgenza di problemi di salute
(cardiopatia ischemica cronica) e di essersi risposato;
sicché si dichiarava impossibilitato a corrispondere alla un assegno divorzile, chiedendo CP_1
nulla prevedersi.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione della resistente, e il ricorrente, liberamente sentito, dichiarava di percepire €
1.500,00 mensili di pensione e deduceva l'indipendenza economica di entrambi i figli (di 32 e 26 anni), cui comunque aveva continuato ad elargire, liberamente, € 100,00 mensili ciascuno.
*****
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda di CP_1 divorzio e, in via riconvenzionale, chiedeva che il venisse gravato Pt_1
dell'obbligo di corrisponderle € 400,00 a titolo di assegno divorzile.
pagina 2 di 5 Fondava detta richiesta sulla circostanza di aver sempre svolto l'attività di casalinga e di essersi dedicata alla cura della famiglia, avendo così consentito al marito ed ai figli “di realizzarsi professionalmente ed economicamente a proprio discapito”.
*****
Con successiva ordinanza del 9.11.2023, su istanza delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, contestualmente all'emissione della sentenza n. 817/2023, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
La causa veniva istruita tramite approfondimenti tributari e prove orali e, all'esito, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dato atto dell'intervenuta pronuncia di separazione con sentenza del 9.11.2023, si può passare al vaglio dell'unica questione oggetto di contesa: la domanda riconvenzionale di assegno divorzile, avanzata dalla ed avversata dal , che ha stigmatizzato la CP_1 Pt_1 rinuncia all'assegno di mantenimento effettuata dalla moglie in sede di separazione.
In punto di diritto, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
pagina 3 di 5 parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Con riferimento alla rinuncia all'assegno di mantenimento dedotta dal ricorrente, è pertinente rilevare che, come anche precisato dal Supremo
Collegio (Cass. sent. n. 4424/2008), gli accordi di separazione non possono contenere nessuna rinuncia all'assegno di divorzio, rimanendo inteso chiaramente che “Se il coniuge economicamente più debole rinuncia all'assegno di mantenimento al momento della separazione lo può sempre richiedere al momento del divorzio, ma deve dimostrare che le sue condizioni economiche siano peggiorate” (C. App. Cagliari, sez. I, sent. n.
857/2018).
Traslando i riportati principi giurisprudenziali al caso di specie, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione e, soprattutto,
a quanto emerso dalle indagini tributarie, consta una sperequazione tra le posizioni economiche delle parti: mentre il è percettore di più che Pt_1
adeguato trattamento pensionistico (€ 28.917,98 per l'anno 2021, €
29.643,10 per l'anno 2022, € 32.991,90 per l'anno 2023), la è CP_1
risultata percettrice di esigui emolumenti statali (€ 5.000,00 per il 2021, €
5.850,00 per il 2022, € 6.000,00 per il 2023).
Inoltre, va valorizzato l'impegno ventennale profuso quotidianamente dalla resistente nella gestione e nella cura della casa e della famiglia.
Generica è rimasta l'allegazione che si fosse trattata di una scelta volontaria della mentre invece detta condizione appare connessa dalla CP_1 particolare intensità del lavoro turnario del marito, come emerso delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel procedimento.
Sicché, tenuto conto della durata del rapporto coniugale e dell'età delle parti, nonché del tentativo della di rendersi economicamente CP_1
pagina 4 di 5 indipendente (cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza Testimone_1 del 10.10.2024: “dal 2013 al 2015 mia madre ha lavorato alle dipendenze di mio zio, suo fratello, presso la Tabaccheria di mio zio Persona_3
che ora non ce l'ha più … da allora non ha più lavorato”), Per_3 condizioni che cumulativamente valutate escludono pure di poter imputare un atteggiamento negligente alla richiedente (e restituiscono significato alla temporanea rinuncia in sede di separazione), appare equa la imposizione a carico del ricorrente del versamento di un assegno divorzile mensile nella misura di € 250,00 rivalutabili.
*****
Infine, le spese del giudizio seguono la soccombenza preminente e si liquidano in dispositivo, compensate solo in parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, a
[...]
titolo di assegno divorzile;
- condanna il resistente alla rifusione del 70% spese di lite in favore dell'Erario, che liquida per intero in € 4.411,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 413/2023, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BERTOLINO ANGELO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. BUTTITTA VINCENZA MARCELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
pagina 1 di 5 4.10.1991, regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Erice (TP), al n. 40, p. II, serie A, uff. 2, anno 1991.
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: e ER
, ormai maggiorenni. Per_2
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 81/2011, emesso in data 19.05.2011, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate.
Aggiungeva che, con successivo provvedimento del 13.11.20214, a parziale modifica del decreto di omologa, era stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie ed ancora che, con decreto del
22.01.2019, era stato revocato l'assegno in favore del figlio e ER
ridotto quello in favore della figlia ad € 100,00, da versarsi Per_2 direttamente in favore della stessa.
In corso di causa, rappresentava l'insorgenza di problemi di salute
(cardiopatia ischemica cronica) e di essersi risposato;
sicché si dichiarava impossibilitato a corrispondere alla un assegno divorzile, chiedendo CP_1
nulla prevedersi.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione della resistente, e il ricorrente, liberamente sentito, dichiarava di percepire €
1.500,00 mensili di pensione e deduceva l'indipendenza economica di entrambi i figli (di 32 e 26 anni), cui comunque aveva continuato ad elargire, liberamente, € 100,00 mensili ciascuno.
*****
Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda di CP_1 divorzio e, in via riconvenzionale, chiedeva che il venisse gravato Pt_1
dell'obbligo di corrisponderle € 400,00 a titolo di assegno divorzile.
pagina 2 di 5 Fondava detta richiesta sulla circostanza di aver sempre svolto l'attività di casalinga e di essersi dedicata alla cura della famiglia, avendo così consentito al marito ed ai figli “di realizzarsi professionalmente ed economicamente a proprio discapito”.
*****
Con successiva ordinanza del 9.11.2023, su istanza delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, contestualmente all'emissione della sentenza n. 817/2023, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
La causa veniva istruita tramite approfondimenti tributari e prove orali e, all'esito, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dato atto dell'intervenuta pronuncia di separazione con sentenza del 9.11.2023, si può passare al vaglio dell'unica questione oggetto di contesa: la domanda riconvenzionale di assegno divorzile, avanzata dalla ed avversata dal , che ha stigmatizzato la CP_1 Pt_1 rinuncia all'assegno di mantenimento effettuata dalla moglie in sede di separazione.
In punto di diritto, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
pagina 3 di 5 parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Con riferimento alla rinuncia all'assegno di mantenimento dedotta dal ricorrente, è pertinente rilevare che, come anche precisato dal Supremo
Collegio (Cass. sent. n. 4424/2008), gli accordi di separazione non possono contenere nessuna rinuncia all'assegno di divorzio, rimanendo inteso chiaramente che “Se il coniuge economicamente più debole rinuncia all'assegno di mantenimento al momento della separazione lo può sempre richiedere al momento del divorzio, ma deve dimostrare che le sue condizioni economiche siano peggiorate” (C. App. Cagliari, sez. I, sent. n.
857/2018).
Traslando i riportati principi giurisprudenziali al caso di specie, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione e, soprattutto,
a quanto emerso dalle indagini tributarie, consta una sperequazione tra le posizioni economiche delle parti: mentre il è percettore di più che Pt_1
adeguato trattamento pensionistico (€ 28.917,98 per l'anno 2021, €
29.643,10 per l'anno 2022, € 32.991,90 per l'anno 2023), la è CP_1
risultata percettrice di esigui emolumenti statali (€ 5.000,00 per il 2021, €
5.850,00 per il 2022, € 6.000,00 per il 2023).
Inoltre, va valorizzato l'impegno ventennale profuso quotidianamente dalla resistente nella gestione e nella cura della casa e della famiglia.
Generica è rimasta l'allegazione che si fosse trattata di una scelta volontaria della mentre invece detta condizione appare connessa dalla CP_1 particolare intensità del lavoro turnario del marito, come emerso delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel procedimento.
Sicché, tenuto conto della durata del rapporto coniugale e dell'età delle parti, nonché del tentativo della di rendersi economicamente CP_1
pagina 4 di 5 indipendente (cfr. dichiarazioni del teste rese all'udienza Testimone_1 del 10.10.2024: “dal 2013 al 2015 mia madre ha lavorato alle dipendenze di mio zio, suo fratello, presso la Tabaccheria di mio zio Persona_3
che ora non ce l'ha più … da allora non ha più lavorato”), Per_3 condizioni che cumulativamente valutate escludono pure di poter imputare un atteggiamento negligente alla richiedente (e restituiscono significato alla temporanea rinuncia in sede di separazione), appare equa la imposizione a carico del ricorrente del versamento di un assegno divorzile mensile nella misura di € 250,00 rivalutabili.
*****
Infine, le spese del giudizio seguono la soccombenza preminente e si liquidano in dispositivo, compensate solo in parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, a
[...]
titolo di assegno divorzile;
- condanna il resistente alla rifusione del 70% spese di lite in favore dell'Erario, che liquida per intero in € 4.411,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
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