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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 58/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 58/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 13/2022 del
Tribunale di Larino, resa il 13/01/2022 e pubblicata in pari data, nella causa n. 149/2016 R.G.A.C., avente per oggetto: “Responsabilità professionale”;
T R A
nato a [...] il dì 11/12/1978 (C.F.: Parte_1
, residente in [...], già C.F._1
titolare della omonima ditta individuale con sede in San Giacomo degli Schiavoni alla Via Gramsci
n. 4 (P.IVA: ) e domiciliato in Campobasso alla Via U. Petrella n. 22 (studio legale N. P.IVA_1
Criscuoli), rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Iacampo del foro di Termoli in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 16/02/2022;
APPELLANTE –
C O N T R O
- , nato in [...] il dì 07/11/1966 (C.F.: Controparte_1
), residente in [...] e domiciliato in Termoli (CB) C.F._2 alla Via De Gasperi n. 19 presso lo studio dell'Avv. Domenico Porfido, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
- APPELLATO -
causa n. 58/2022 R.G. 1 Conclusioni: all'udienza del dì 20/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni prese con le note scritte di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di opposizione, spiegata da , al Parte_1
decreto n. 424/2015, reso il dì 24/11/2015 dal Tribunale di Larino, con cui era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 7.818/70, oltre interessi come per legge e spese legali, che era stata domandata in sede monitoria dal dott. professionista opposto, a titolo Controparte_1 di competenze professionali per l'assistenza fiscale, prestata in favore della ditta negli anni Pt_1
2011, 2012, 2013 e 2014.
A sostegno della domanda di opposizione, il ha eccepito la prescrizione del credito nonché Pt_1
l'esistenza di un accordo che era intercorso tra le parti per la corresponsione della minore somma di
€. 2.896/35 rispetto a quella ingiunta, spiegando pure domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che erano stati causati in seguito al comportamento negligente del professionista nell'esercizio del mandato professionale conferito dall'odierno appellante per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti fiscali. Pt_1
L'opponente in numerario, ha quindi domandato la complessiva somma di €. 50.000/00, di Pt_1 cui €. 33.667/98, a titolo di danno patrimoniale, ed €. 16.332/02, a titolo di danno morale e biologico, eccependo comunque tali somme in compensazione ove fosse risultata posta creditoria in favore del professionista.
In particolare, in ordine ai titoli giustificativi dell'azionata pretesa, il ha precisato: Pt_1
1) di aver ricevuto da parte dell' gli avvisi di rettifica n. TR60IT200176/2012 e Controparte_2
n. TR602T200170/2012 del modello unico 2009 (relativi ai redditi 2008), in cui l'ufficio fiscale aveva contestato l'omessa dichiarazione di un reddito di partecipazione societaria per la somma di €.
10.218/08, stante la partecipazione di alla società R.F. di C. Parte_1 CP_3
S.a.s.-
Nello specifico, l' aveva ritenuto che, trattandosi di una società in accomandita Controparte_2
semplice, anche il socio avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione dei redditi in proporzione della quota di partecipazione;
causa n. 58/2022 R.G. 2 2) che il nel quadro RH della dichiarazione dei redditi della società, aveva indicato CP_1
erroneamente come soci al 50% della stessa, e , laddove invece CP_3 Parte_1
non era mai stato socio della società come risultava dalla visura storica in atti;
Parte_1
3) che tale errore era stato commesso anche relativamente al modello unico 2010 (relativo ai redditi del 2009) e pertanto analogo avviso di rettifica era stato ricevuto dall' Controparte_2
relativamente a tale anno per omessa dichiarazione da parte di di un reddito pari Parte_1
a €. 5.916/00; inoltre, in mancanza della documentazione, l'opponente stimava in circa €. 5.000/00 tale ulteriore recupero da parte dell' anche per l'anno di imposta 2009; Controparte_2
4) di avere anche ricevuto, in data 03/04/2015, dall'agenzia delle entrate - direzione Provinciale di
Campobasso, ufficio di Termoli, la cartella di pagamento n. 027 2015 0000174252, con cui gli veniva contestato che, per l'anno di imposta 2011, non aveva provveduto al pagamento dell'Irpef dovuta e gli veniva ricalcolata l'imposta IVA a credito, con sanzioni e interessi, ammontanti a €.
18.449/90, sebbene avesse consegnato al commercialista il denaro necessario Parte_1
per regolare tali adempimenti.
In definitiva, l'opponente:
ha sostenuto di aver subito un danno, in conseguenza della richiesta da parte dell'agenzia delle entrate, ammontante a €. 10.218/08;
ha ribadito di aver sempre corrisposto al dott. il denaro necessario per gli CP_1
adempimenti fiscali e tributari, ma che il commercialista non aveva effettuato alcun versamento;
ha sostenuto infine di aver riportato, a causa della propria situazione debitoria verso il fisco, uno stato d'ansia di tipo depressivo con danno psico-fisico, tanto da far ricorso alle cure mediche, avendo anche perso 16 kg di peso corporeo.
Nella decisa contestazione del professionista opposto, che concludeva per il rigetto dell'opposizione, la causa è stata istruita con produzioni documentali e con l'espletamento degli interrogatori formali deferiti e dell'ammessa prova dichiarativa ed è stata così testualmente decisa dal primo giudice:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente a pagare, in favore dell'opposto, la somma Parte_1 complessiva di €. 6.878/70, oltre rivalutazione e interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
causa n. 58/2022 R.G. 3 Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, l'appellante ha proposto gravame intermedio, domandando testualmente, in conformità al Parte_1
libello di prime cure:
di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, improponibile, illegittimo e invalido e comunque dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale così come proposta;
di dichiarare che il dott. non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente e per CP_1
gli effetti revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda portata nello stesso;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal sig. , per i Parte_1 motivi spiegati in premessa, condannare il dott. al pagamento della somma di €. Controparte_1
50.000/00, di cui, per danno patrimoniale €. 33.667/98, nonché un danno morale, biologico ed alla salute quantificato prudenzialmente in ulteriori €. 16.332/02, o altra maggiore o minore somma ritenuta equa e/o risultante da apposita CTU che si richiede;
con espressa eccezione di compensazione, così come di prescrizione del contestato credito avverso;
affidandosi a tre mezzi senza specifica insegna.
Il professionista appellato, ritualmente costituitosi anche in questa fase, ha invece così testualmente concluso:
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 13/22 del Tribunale Parte_1
di Larino, confermando la sentenza stessa;
in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze dell'appello.
Con ordinanza resa il dì 26/10/2022, del seguente letterale tenore, la Corte ha ritenuto che:
“devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dall'appellante di ammissione delle prove testimoniali e di interrogatorio formale dovendosi confermare il giudizio già espresso con l'ordinanza in primo grado del 22/01/2022 dal giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato inammissibili alcuni capitoli di prova per ininfluenza delle valutazioni, genericità e superficialità delle stesse;
non si ravvisa la necessità di ammettere le CTU sollecitate dalla parte appellante;
deve essere rigettata l'istanza di ordine di esibizione formulata da parte appellante ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in ragione della sua genericità, dando conferma di quanto stabilito nell'ordinanza del
01/07/2021 emessa in primo grado;
la causa deve pertanto essere rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni”.
PRIMO E SECONDO EZ
causa n. 58/2022 R.G. 4 Con questi mezzi, che devono essere trattati congiuntamente stante la manifesta connessione in punto di fatto, senza addurre particolare motivo di novità e/o di censura, l'appellante ha Pt_1
riproposto in questa sede:
tanto l'eccezione di prescrizione, avanzata in prime cure ai sensi del disposto di cui all'art. 2956 del codice civile, poiché tutte le somme richieste dal professionista opposto erano precedenti ai tre anni dalla domanda;
quanto l'eccezione di pagamento del credito professionale, posto che il ha Pt_1 depositato il documento da cui risulta l'accordo delle parti per il pagamento della minore somma rispetto a quella domandata nonché gli assegni bancari consegnati a fronte del concordato pagamento.
I mezzi, così come proposti, sono infondati.
In buona sostanza, l'appellante si duole dell'errata e contraddittoria valutazione del primo giudice in ordine all'eccezione di prescrizione del credito vantato dal professionista, ritenendo che il mandato conferito al professionista fosse cessato nel 2013 e che, trattandosi comunque di prescrizione presuntiva, spettasse all'opposto fornire la prova contraria del mancato pagamento.
Così come già rilevato dal Tribunale, nella specie, l'incarico professionale deve ritenersi cessato solamente in data 05/05/2016, alla stregua della missiva di pari data, spedita tramite raccomandata a/r il 06/06/2016 e ricevuta dall'appellante in data 10/05/2016 (doc. n. 3 fasc. prime cure appellato), con cui il professionista appellato ha manifestato la “irrevocabile volontà di interrompere il rapporto professionale”, lamentando molteplici inadempienze, anche di natura economica, del proprio cliente oggi appellante.
Per completezza sul punto, questo giudice osserva che:
tale documento non è mai stato disconosciuto dalla parte antagonista e né, tanto meno, è stata fornita la prova dall'onerato che l'incarico professionale fosse stato conferito nelle Pt_1
more ad altro professionista;
v'è comunque la prova che l'attività professionale è stata espletata dal professionista appellato perlomeno per tutto il 2015, alla stregua dei documenti, già versati in atti nel primo grado,
e in particolare dallo stralcio unico 740/ 2014 e 740/2015 di (doc. n. 4 fasc. Parte_1
prime cure appellato) e dal messaggio PEC del 16/02/2016 indirizzato a (doc. Parte_1
n. 5 fasc. prime cure appellato).
Del pari, l'eccezione di prescrizione presuntiva non è stata validamente opposta dal posto Pt_1
che il Tribunale ne ha correttamente escluso l'operatività in quanto:
è proprio l'appellante che, nel libello citatorio di prime cure, ha dedotto che non è stata corrisposta ogni somma richiesta dal professionista in quanto le parti si erano accordati, a fronte causa n. 58/2022 R.G. 5 dell'attività professionale certamente espletata, per una somma minore (€. 2.896/35) rispetto a quella domandata in sede monitoria (€. 7.818/70), con gli effetti di cui all'art. 2959 c.c.;
al di là degli esiti del tutto incerti dell'espletata prova orale, a fronte delle contrastanti deposizioni dei testimoni addotti dalle parti, v'è di documentalmente certo solamente la dazione al professionista, da parte dell'appellante, di tre assegni bancari per il complessivo importo di €.
840/00, non risultando dalle tavole processuali alcun altra certa e tranquillante dazione di somme in favore dell'appellato;
il documento, asseritamente incorporante il minore importo dovuto effettivamente al professionista, secondo la prospettazione dell'appellante (doc. n. 2 fasc. prime cure parte attrice), non ha invero alcuna pratica ed effettiva valenza giuridica in quanto, oltre a non risultare sottoscritto quanto meno dalla parte obbligata al pagamento, dal medesimo non è possibile desumere con certezza la data in cui sarebbe stata dalle parti conferita attuazione all'accordo, anche in considerazione del fatto che l'intesa concerneva specificatamente il “tantundem” dell'obbligazione qui dedotta.
ZO EZ
Questo mezzo concerne la richiesta di risarcimento del danno, proposta da , nei Parte_1 confronti dell'appellato per l'errore da questi compiuto, nell'averlo indicato quale socio CP_1
della ditta opposta, contrariamente al vero, tanto da determinare l'eventuale pagamento di oneri fiscali dall'appellante non dovuti e soprattutto non evasi.
Orbene, questo giudice osserva che già da tempo consolidata giurisprudenza ha chiarito sul punto che:
“La responsabilità del commercialista nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale fra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente e, in particolare, nel caso di mancata presentazione di un ricorso fiscale, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito” (Cassazione civile sez. III,
26/04/2010, n.9917; ma anche, Cass. civ., 19 novembre 2004, n. 21894 ; Cass. civ., 9 giugno
2004, n. 10966 ; Cass. civ., 18 aprile 2005, n. 7997).
La Corte osserva che, nella specie, non v'è tranquillante prova né del danno e né della sussistenza del rapporto di causalità tra quanto dedotto e il “tantundem” domandato, il cui onere era a carico dell'appellante.
Difatti, così come ben evidenziato già dal primo giudice:
se pure è vero che il professionista aveva indicato quale socio CP_1 Parte_1
della società, sebbene il medesimo non rivestisse tale qualità;
causa n. 58/2022 R.G. 6 è però altrettanto che, laddove pure si prescinda dall'addebitabilità dell'errore alla negligenza del professionista ovvero al cliente per omessa CP_1 Parte_1 consegna della documentazione necessaria ovvero per aver quest'ultimo riferito di essere socio della società al 50%, difetta in ogni caso il nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno lamentato.
Tanto perché l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'erario, radicatasi a carico di
, derivava dall'omessa dichiarazione, da parte della società Parte_1 Pt_2 [...]
di elementi positivi di reddito (con particolare riferimento alle fatture emesse Controparte_4
dalla società nei confronti di alcuni condomini, che non erano state dichiarate nel modello unico società di persone), per un imponibile totale di €. 20.337/00 (avviso di accertamento
TR601T200170/2012 e avviso di accertamento TR601T200176/2012, emessi per l'importo di €.
10.169/00 a carico del . Pt_1
Conseguentemente, ove la società avesse correttamente dichiarato i propri redditi, e non addirittura
“zero ricavi”, così corrispondendo al fisco quanto effettivamente dovuto, tale errore del professionista, consistito appunto nell'indicare, pur non essendolo, quale socio Parte_1
al 50% della R.F. di RO BI & C. S.a.s., non avrebbe avuto alcuna pratica incidenza sui redditi di , che non avrebbe dovuto pagare alcunché per imposte non versate, in Parte_1
quanto le medesime erano a esclusivo carico del sodalizio che non le ha corrisposte per sua scelta, proprio perché afferenti a redditi non dichiarati.
Questo giudice quindi concorda con il Tribunale sulla circostanza per cui, nella specie, risulta certamente interrotto il nesso causale tra il danno, peraltro del tutto incerto nella effettiva corretta quantificazione finale, e il comportamento che si è assunto errato del professionista, alla stregua della esposta condotta, sicuramente negligente e omissiva, della società R.F. di Controparte_4
fermi gli eventuali profili risarcitori azionabili da ai danni della società
[...] Parte_1
nella concorrenza dei requisiti di legge.
Infine, per completezza, questo giudice osserva che non v'è comunque alcuna certa e tranquillante prova, desumibile dagli atti, dell'esistenza di fatti e di circostanze, eventualmente idonea a sostenere qualsivoglia postuma richiesta economica che abbia titolo nel pure domandato risarcimento del danno biologico (e degli accessori) che l'appellante assume di avere subito in seguito al comportamento del professionista.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza e l'appellante Pt_1
deve rifonderle al professionista appellato nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4,
causa n. 58/2022 R.G. 7 comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 50.000/00).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
16/02/2022, spiegato da , avverso la sentenza n. 13/2022, resa dal Tribunale Parte_1
civile di Larino il 13/01/2022, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello spiegato da;
Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore del professionista appellato, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €.
9.991/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per il soccombente appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 58/2022 R.G. 8
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 58/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 13/2022 del
Tribunale di Larino, resa il 13/01/2022 e pubblicata in pari data, nella causa n. 149/2016 R.G.A.C., avente per oggetto: “Responsabilità professionale”;
T R A
nato a [...] il dì 11/12/1978 (C.F.: Parte_1
, residente in [...], già C.F._1
titolare della omonima ditta individuale con sede in San Giacomo degli Schiavoni alla Via Gramsci
n. 4 (P.IVA: ) e domiciliato in Campobasso alla Via U. Petrella n. 22 (studio legale N. P.IVA_1
Criscuoli), rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Iacampo del foro di Termoli in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 16/02/2022;
APPELLANTE –
C O N T R O
- , nato in [...] il dì 07/11/1966 (C.F.: Controparte_1
), residente in [...] e domiciliato in Termoli (CB) C.F._2 alla Via De Gasperi n. 19 presso lo studio dell'Avv. Domenico Porfido, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
- APPELLATO -
causa n. 58/2022 R.G. 1 Conclusioni: all'udienza del dì 20/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni prese con le note scritte di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di opposizione, spiegata da , al Parte_1
decreto n. 424/2015, reso il dì 24/11/2015 dal Tribunale di Larino, con cui era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 7.818/70, oltre interessi come per legge e spese legali, che era stata domandata in sede monitoria dal dott. professionista opposto, a titolo Controparte_1 di competenze professionali per l'assistenza fiscale, prestata in favore della ditta negli anni Pt_1
2011, 2012, 2013 e 2014.
A sostegno della domanda di opposizione, il ha eccepito la prescrizione del credito nonché Pt_1
l'esistenza di un accordo che era intercorso tra le parti per la corresponsione della minore somma di
€. 2.896/35 rispetto a quella ingiunta, spiegando pure domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che erano stati causati in seguito al comportamento negligente del professionista nell'esercizio del mandato professionale conferito dall'odierno appellante per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti fiscali. Pt_1
L'opponente in numerario, ha quindi domandato la complessiva somma di €. 50.000/00, di Pt_1 cui €. 33.667/98, a titolo di danno patrimoniale, ed €. 16.332/02, a titolo di danno morale e biologico, eccependo comunque tali somme in compensazione ove fosse risultata posta creditoria in favore del professionista.
In particolare, in ordine ai titoli giustificativi dell'azionata pretesa, il ha precisato: Pt_1
1) di aver ricevuto da parte dell' gli avvisi di rettifica n. TR60IT200176/2012 e Controparte_2
n. TR602T200170/2012 del modello unico 2009 (relativi ai redditi 2008), in cui l'ufficio fiscale aveva contestato l'omessa dichiarazione di un reddito di partecipazione societaria per la somma di €.
10.218/08, stante la partecipazione di alla società R.F. di C. Parte_1 CP_3
S.a.s.-
Nello specifico, l' aveva ritenuto che, trattandosi di una società in accomandita Controparte_2
semplice, anche il socio avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione dei redditi in proporzione della quota di partecipazione;
causa n. 58/2022 R.G. 2 2) che il nel quadro RH della dichiarazione dei redditi della società, aveva indicato CP_1
erroneamente come soci al 50% della stessa, e , laddove invece CP_3 Parte_1
non era mai stato socio della società come risultava dalla visura storica in atti;
Parte_1
3) che tale errore era stato commesso anche relativamente al modello unico 2010 (relativo ai redditi del 2009) e pertanto analogo avviso di rettifica era stato ricevuto dall' Controparte_2
relativamente a tale anno per omessa dichiarazione da parte di di un reddito pari Parte_1
a €. 5.916/00; inoltre, in mancanza della documentazione, l'opponente stimava in circa €. 5.000/00 tale ulteriore recupero da parte dell' anche per l'anno di imposta 2009; Controparte_2
4) di avere anche ricevuto, in data 03/04/2015, dall'agenzia delle entrate - direzione Provinciale di
Campobasso, ufficio di Termoli, la cartella di pagamento n. 027 2015 0000174252, con cui gli veniva contestato che, per l'anno di imposta 2011, non aveva provveduto al pagamento dell'Irpef dovuta e gli veniva ricalcolata l'imposta IVA a credito, con sanzioni e interessi, ammontanti a €.
18.449/90, sebbene avesse consegnato al commercialista il denaro necessario Parte_1
per regolare tali adempimenti.
In definitiva, l'opponente:
ha sostenuto di aver subito un danno, in conseguenza della richiesta da parte dell'agenzia delle entrate, ammontante a €. 10.218/08;
ha ribadito di aver sempre corrisposto al dott. il denaro necessario per gli CP_1
adempimenti fiscali e tributari, ma che il commercialista non aveva effettuato alcun versamento;
ha sostenuto infine di aver riportato, a causa della propria situazione debitoria verso il fisco, uno stato d'ansia di tipo depressivo con danno psico-fisico, tanto da far ricorso alle cure mediche, avendo anche perso 16 kg di peso corporeo.
Nella decisa contestazione del professionista opposto, che concludeva per il rigetto dell'opposizione, la causa è stata istruita con produzioni documentali e con l'espletamento degli interrogatori formali deferiti e dell'ammessa prova dichiarativa ed è stata così testualmente decisa dal primo giudice:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente a pagare, in favore dell'opposto, la somma Parte_1 complessiva di €. 6.878/70, oltre rivalutazione e interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
causa n. 58/2022 R.G. 3 Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, l'appellante ha proposto gravame intermedio, domandando testualmente, in conformità al Parte_1
libello di prime cure:
di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, improponibile, illegittimo e invalido e comunque dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale così come proposta;
di dichiarare che il dott. non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente e per CP_1
gli effetti revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda portata nello stesso;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal sig. , per i Parte_1 motivi spiegati in premessa, condannare il dott. al pagamento della somma di €. Controparte_1
50.000/00, di cui, per danno patrimoniale €. 33.667/98, nonché un danno morale, biologico ed alla salute quantificato prudenzialmente in ulteriori €. 16.332/02, o altra maggiore o minore somma ritenuta equa e/o risultante da apposita CTU che si richiede;
con espressa eccezione di compensazione, così come di prescrizione del contestato credito avverso;
affidandosi a tre mezzi senza specifica insegna.
Il professionista appellato, ritualmente costituitosi anche in questa fase, ha invece così testualmente concluso:
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 13/22 del Tribunale Parte_1
di Larino, confermando la sentenza stessa;
in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze dell'appello.
Con ordinanza resa il dì 26/10/2022, del seguente letterale tenore, la Corte ha ritenuto che:
“devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dall'appellante di ammissione delle prove testimoniali e di interrogatorio formale dovendosi confermare il giudizio già espresso con l'ordinanza in primo grado del 22/01/2022 dal giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato inammissibili alcuni capitoli di prova per ininfluenza delle valutazioni, genericità e superficialità delle stesse;
non si ravvisa la necessità di ammettere le CTU sollecitate dalla parte appellante;
deve essere rigettata l'istanza di ordine di esibizione formulata da parte appellante ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in ragione della sua genericità, dando conferma di quanto stabilito nell'ordinanza del
01/07/2021 emessa in primo grado;
la causa deve pertanto essere rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni”.
PRIMO E SECONDO EZ
causa n. 58/2022 R.G. 4 Con questi mezzi, che devono essere trattati congiuntamente stante la manifesta connessione in punto di fatto, senza addurre particolare motivo di novità e/o di censura, l'appellante ha Pt_1
riproposto in questa sede:
tanto l'eccezione di prescrizione, avanzata in prime cure ai sensi del disposto di cui all'art. 2956 del codice civile, poiché tutte le somme richieste dal professionista opposto erano precedenti ai tre anni dalla domanda;
quanto l'eccezione di pagamento del credito professionale, posto che il ha Pt_1 depositato il documento da cui risulta l'accordo delle parti per il pagamento della minore somma rispetto a quella domandata nonché gli assegni bancari consegnati a fronte del concordato pagamento.
I mezzi, così come proposti, sono infondati.
In buona sostanza, l'appellante si duole dell'errata e contraddittoria valutazione del primo giudice in ordine all'eccezione di prescrizione del credito vantato dal professionista, ritenendo che il mandato conferito al professionista fosse cessato nel 2013 e che, trattandosi comunque di prescrizione presuntiva, spettasse all'opposto fornire la prova contraria del mancato pagamento.
Così come già rilevato dal Tribunale, nella specie, l'incarico professionale deve ritenersi cessato solamente in data 05/05/2016, alla stregua della missiva di pari data, spedita tramite raccomandata a/r il 06/06/2016 e ricevuta dall'appellante in data 10/05/2016 (doc. n. 3 fasc. prime cure appellato), con cui il professionista appellato ha manifestato la “irrevocabile volontà di interrompere il rapporto professionale”, lamentando molteplici inadempienze, anche di natura economica, del proprio cliente oggi appellante.
Per completezza sul punto, questo giudice osserva che:
tale documento non è mai stato disconosciuto dalla parte antagonista e né, tanto meno, è stata fornita la prova dall'onerato che l'incarico professionale fosse stato conferito nelle Pt_1
more ad altro professionista;
v'è comunque la prova che l'attività professionale è stata espletata dal professionista appellato perlomeno per tutto il 2015, alla stregua dei documenti, già versati in atti nel primo grado,
e in particolare dallo stralcio unico 740/ 2014 e 740/2015 di (doc. n. 4 fasc. Parte_1
prime cure appellato) e dal messaggio PEC del 16/02/2016 indirizzato a (doc. Parte_1
n. 5 fasc. prime cure appellato).
Del pari, l'eccezione di prescrizione presuntiva non è stata validamente opposta dal posto Pt_1
che il Tribunale ne ha correttamente escluso l'operatività in quanto:
è proprio l'appellante che, nel libello citatorio di prime cure, ha dedotto che non è stata corrisposta ogni somma richiesta dal professionista in quanto le parti si erano accordati, a fronte causa n. 58/2022 R.G. 5 dell'attività professionale certamente espletata, per una somma minore (€. 2.896/35) rispetto a quella domandata in sede monitoria (€. 7.818/70), con gli effetti di cui all'art. 2959 c.c.;
al di là degli esiti del tutto incerti dell'espletata prova orale, a fronte delle contrastanti deposizioni dei testimoni addotti dalle parti, v'è di documentalmente certo solamente la dazione al professionista, da parte dell'appellante, di tre assegni bancari per il complessivo importo di €.
840/00, non risultando dalle tavole processuali alcun altra certa e tranquillante dazione di somme in favore dell'appellato;
il documento, asseritamente incorporante il minore importo dovuto effettivamente al professionista, secondo la prospettazione dell'appellante (doc. n. 2 fasc. prime cure parte attrice), non ha invero alcuna pratica ed effettiva valenza giuridica in quanto, oltre a non risultare sottoscritto quanto meno dalla parte obbligata al pagamento, dal medesimo non è possibile desumere con certezza la data in cui sarebbe stata dalle parti conferita attuazione all'accordo, anche in considerazione del fatto che l'intesa concerneva specificatamente il “tantundem” dell'obbligazione qui dedotta.
ZO EZ
Questo mezzo concerne la richiesta di risarcimento del danno, proposta da , nei Parte_1 confronti dell'appellato per l'errore da questi compiuto, nell'averlo indicato quale socio CP_1
della ditta opposta, contrariamente al vero, tanto da determinare l'eventuale pagamento di oneri fiscali dall'appellante non dovuti e soprattutto non evasi.
Orbene, questo giudice osserva che già da tempo consolidata giurisprudenza ha chiarito sul punto che:
“La responsabilità del commercialista nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale fra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente e, in particolare, nel caso di mancata presentazione di un ricorso fiscale, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito” (Cassazione civile sez. III,
26/04/2010, n.9917; ma anche, Cass. civ., 19 novembre 2004, n. 21894 ; Cass. civ., 9 giugno
2004, n. 10966 ; Cass. civ., 18 aprile 2005, n. 7997).
La Corte osserva che, nella specie, non v'è tranquillante prova né del danno e né della sussistenza del rapporto di causalità tra quanto dedotto e il “tantundem” domandato, il cui onere era a carico dell'appellante.
Difatti, così come ben evidenziato già dal primo giudice:
se pure è vero che il professionista aveva indicato quale socio CP_1 Parte_1
della società, sebbene il medesimo non rivestisse tale qualità;
causa n. 58/2022 R.G. 6 è però altrettanto che, laddove pure si prescinda dall'addebitabilità dell'errore alla negligenza del professionista ovvero al cliente per omessa CP_1 Parte_1 consegna della documentazione necessaria ovvero per aver quest'ultimo riferito di essere socio della società al 50%, difetta in ogni caso il nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno lamentato.
Tanto perché l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'erario, radicatasi a carico di
, derivava dall'omessa dichiarazione, da parte della società Parte_1 Pt_2 [...]
di elementi positivi di reddito (con particolare riferimento alle fatture emesse Controparte_4
dalla società nei confronti di alcuni condomini, che non erano state dichiarate nel modello unico società di persone), per un imponibile totale di €. 20.337/00 (avviso di accertamento
TR601T200170/2012 e avviso di accertamento TR601T200176/2012, emessi per l'importo di €.
10.169/00 a carico del . Pt_1
Conseguentemente, ove la società avesse correttamente dichiarato i propri redditi, e non addirittura
“zero ricavi”, così corrispondendo al fisco quanto effettivamente dovuto, tale errore del professionista, consistito appunto nell'indicare, pur non essendolo, quale socio Parte_1
al 50% della R.F. di RO BI & C. S.a.s., non avrebbe avuto alcuna pratica incidenza sui redditi di , che non avrebbe dovuto pagare alcunché per imposte non versate, in Parte_1
quanto le medesime erano a esclusivo carico del sodalizio che non le ha corrisposte per sua scelta, proprio perché afferenti a redditi non dichiarati.
Questo giudice quindi concorda con il Tribunale sulla circostanza per cui, nella specie, risulta certamente interrotto il nesso causale tra il danno, peraltro del tutto incerto nella effettiva corretta quantificazione finale, e il comportamento che si è assunto errato del professionista, alla stregua della esposta condotta, sicuramente negligente e omissiva, della società R.F. di Controparte_4
fermi gli eventuali profili risarcitori azionabili da ai danni della società
[...] Parte_1
nella concorrenza dei requisiti di legge.
Infine, per completezza, questo giudice osserva che non v'è comunque alcuna certa e tranquillante prova, desumibile dagli atti, dell'esistenza di fatti e di circostanze, eventualmente idonea a sostenere qualsivoglia postuma richiesta economica che abbia titolo nel pure domandato risarcimento del danno biologico (e degli accessori) che l'appellante assume di avere subito in seguito al comportamento del professionista.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza e l'appellante Pt_1
deve rifonderle al professionista appellato nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4,
causa n. 58/2022 R.G. 7 comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 50.000/00).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
16/02/2022, spiegato da , avverso la sentenza n. 13/2022, resa dal Tribunale Parte_1
civile di Larino il 13/01/2022, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello spiegato da;
Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore del professionista appellato, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €.
9.991/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per il soccombente appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 58/2022 R.G. 8