Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 10564/2024 R.G.
posto che con decreto del 22.10.2024, su richiesta di parte ricorrente (cfr. verbale di udienza di pari data), l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di “note scritte” contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino all'11.2.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Gianluigi Laus e Gianluca Aureliano
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2024, la d'ora in poi Parte_1
(per brevità) - si è opposta all'avviso di addebito n. Parte_1
36820240003159453000, notificatole via pec il 17.4.2024, avente ad oggetto la somma di € CP_ 575.463,30 (comprensiva dei diritti di notifica) vantata dall' a titolo di contributi lavoratori dipendenti in relazione al periodo “da 04/2016 a 09/2020” (e relative sanzioni ed interessi di mora).
Ha dedotto: CP_
- che, come indicato in tale avviso di addebito, i crediti vantati in quest'ultimo dall' derivano dal verbale unico di accertamento n. 2017008634/DDL del 20 luglio 2021 notificatole a mezzo pec dalla Sede di Pozzuoli (NA) il 4.8.2021; CP_1 CP_
- che, in particolare, i funzionari dell' hanno ritenuto di non aver rinvenuto documentazione idonea a giustificare alcuni “rimborsi a piè di lista” e “rimborsi chilometrici per trasferte” erogati ai dipendenti dell'azienda, nonché una serie di
“permessi non retribuiti” concessi da quest'ultima ai sei dipendenti della stessa indicati
1
di qui, il ricalcolo della base imponibile e l'addebito delle conseguenti differenze contributive, oltre sanzioni ed accessori;
- di aver impugnato il suindicato verbale di accertamento in sede amministrativa prima, e dinanzi al Tribunale di Napoli poi;
- che il relativo giudizio, a cui veniva assegnato il n. 12340/2022 R.G. si è concluso con sentenza di inammissibilità per carenza di interesse ad agire;
- che “l' ha, in conformità a quanto indicato nel verbale ispettivo, revocato i CP_1 benefici contributivi, già riconosciuti nel tempo alla Società ricorrente, presupponendo una non dimostrata violazione di non indicate disposizioni di legge in materia contributiva”. Lamenta:
- la nullità dell'Avviso di Addebito in quanto sia esso, sia gli “atti presupposti”, oltre a non contenere l'indicazione delle disposizioni di legge violate, mancano degli elementi i minimi necessari “per comprovare il preteso diritto dell'Istituto, poiché l' ha CP_1 omesso di specificare le circostanze di fatto sulle quali si basano le sue pretese, giungendo a non indicare neppure le modalità di calcolo corrispondenti alle sue richieste”;
- che ciò ha comportato la violazione del diritto di difesa;
CP_
- l'insussistenza del credito vantato dall' avendo l'istante depositato, sia presso tale istituto, sia presso l'Ispettorato del Lavoro, tutti i documenti giustificativi dell'erogazione dei “rimborsi a piè di lista”, dei “rimborsi chilometrici”, nonché dei “permessi non retribuiti”; CP_
- che l' ha erroneamente qualificato la fattispecie in esame come “evasione contributiva”;
- di aver “rispettato i principi contenuti nella Circolare del Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III n. 1988/188, che ha ritenuto ai fini fiscali come validi giustificativi anche i biglietti anonimi, così come gli scontrini c.d. non parlanti, cioè che non riportano i dati dell'acquirente”;
- che “altri requisiti non sono previsti dalla normativa vigente né possono essere introdotti surrettiziamente da circolari interpretative, peraltro in alcun modo indicate”;
- che l'essersi “conformata proprio ad interpretazioni fornite in una sua circolare, da un Ente di Stato (Agenzia delle Entrate), con ogni evidenza costituisce elemento idoneo ad escludere il dolo o la colpa e, quindi, la legittimità della applicazione delle sanzioni irrogate”; Ha concluso chiedendo:
1) in via pregiudiziale sospendere la provvisoria esecuzione dell'Avviso di Addebito opposto …
2) nel merito, in via principale accertare l'insussistenza delle asserite pretese creditorie vantate dall' nei confronti di ., nella somma complessiva di CP_1 Parte_1
575.463,30, e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 36820240003159453000 notificato via pec da (sede CP_1 di NA SOCCAVO) in data 17 aprile 2024, con cui è stato richiesto ad Pt_1 Pt_1 il pagamento della somma complessiva di cui sopra, con ogni effetto sugli atti presupposti e sul rifiuto del CP_2
3) per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da ad , in Parte_1 CP_3 conseguenza dell'Avviso di Addebito opposto con il presente atto, con ogni effetto anche nei confronti di con sede in Roma Largo Chigi n.5, ai quali il presente Controparte_4 ricorso viene notificato, in quanto litisconsorte necessaria ex art. 13 co. 8 L. n. 1998/448
e ss. mm.;
3bis) in subordine, nella denegata ipotesi che, ad avviso di codesto Illustrissimo Tribunale possa emergere un qualche inadempimento commesso dalla Società convenuta, ridurre
2 l'importo dei contributi eventualmente dovuti all' per il periodo dal 1° aprile CP_1
2016 al 30 settembre 2020 nella misura che emergerà in corso di istruttoria o sarà ritenuta di Giustizia;
4) in ogni caso, per le motivazioni tutte più sopra esposte in ordine alla palese buona fede dell'azienda e al contraddittorio quadro normativo in materia, annullare ogni e qualsiasi sanzione irrogata alla Società convenuta;
5) per quanto occorrer possa, annullare il provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo, proposto dalla Società ricorrente, comunicato in data 21 maggio 2022 da CP_1 vinte le spese di lite.
Si è costituito l' che, contestando il fondamento della domanda, sulla base di una serie CP_1 articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione con termine per il deposito di note difensive.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi in linea generale che nelle cause di opposizione ad avviso di addebito, atto unilaterale accertativo stragiudiziale dell'esistenza di un credito, così come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di attore in senso sostanziale, mentre la parte ricorrente assume quella di convenuto.
Conseguentemente l'onere della prova grava sull'attore in senso sostanziale, mentre la controparte può limitarsi a resistere.
Nel caso in esame, pacifico che l'avviso di addebito trae la sua origine dal verbale unico di accertamento n. 2017008634/DDL del 20 luglio 2021 notificato alla ricorrente il 4.8.2021, CP_ si rileva che (come anche evidenziato in ricorso) da quest'ultimo si evince che l' pone a fondamento della sua pretesa creditoria l'omesso versamento dei contributi nel periodo dal 1.4.2016 al 30.9.2020 in relazione:
- ad alcune somme versate dalla ricorrente ai propri dipendenti a titolo di rimborsi spese (“rimborsi a piè di lista” e “rimborsi chilometrici”) ritenuti non giustificati;
- alle somme non versate ai medesimi per permessi/assenze non retribuite.
In sostanza, dunque, diversamente da quanto lamentato in ricorso, l'avviso di addebito è motivato per relationem e, dunque, non è “nullo”.
Le doglianze attoree in tema di assenza di specificità delle circostanze di fatto poste a base dei crediti CP_ vantati dall piuttosto, attengono al merito.
Venendo al merito, e partendo dalla questione relativa ai rimborsi spese, si rileva che, come lamentato in ricorso, dal verbale di accertamento non si evincono le circostanze di fatto poste a base della pretesa CP_ creditoria dell
In tale verbale, infatti, non sono indicati:
- i nominativi dei dipendenti in relazione ai quali gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di
3 documentazione giustificativa dei rimborsi spese erogati;
- i singoli rimborsi spese per i quali l'ente ha ritenuto assente la relativa documentazione giustificativa e, dunque, anche il mese e l'anno in cui essi sono stati contabilizzati.
Nel verbale di accertamento, infatti, per quanto rileva in questa sede, si legge: I dati retributivi esposti nel Lul aziendale nel periodo oggetto del presente accertamento hanno evidenziato i seguenti fatti rilevanti ai fini della definizione della verifica:
1. L'azienda ha erogato con frequenza costante alla maggior parte dei propri dipendenti, nel periodo oggetto della verifica, rimborsi spese analitici (a piè di lista) e rimborsi chilometrici per trasferte non soggetti ad imposizione contributiva;
2. Sei dipendenti risultano aver fruito di permessi non retribuiti. In riferimento a quanto sopra indicato si è dunque proceduto a richiedere all'azienda la documentazione giustificativa sia dei rimborsi che dei permessi.
1. Con riguardo ai rimborsi chilometrici per trasferte … Dalla documentazione esaminata nel corso della verifica ispettiva è emerso che quasi tutti i dipendenti a cui i rimborsi chilometrici risultano essere stati erogati non sono provvisti della formale autorizzazione da parte dell'azienda all'uso del mezzo proprio. A giustificazione dei costi sostenuti per il carburante i dipendenti medesimi hanno consegnato all'azienda prospetti mensili riportanti un elenco indicante le località raggiunte ed i chilometri percorsi. Non sono stati reperiti dati relativi alla vettura utilizzata.
2. I costi sostenuti per i rifornimenti di carburante risultano certificati mediante scontrini o ricevute, ove presenti, sprovviste dell'indicazione dei dati dell'acquirente; ovvero intestate direttamente all'azienda, sicché la spesa va imputata direttamente alla società piuttosto che al dipendente.
3. In relazione ai rimborsi a piè di lista è emerso che la quasi totalità delle fatture o ricevute fiscali presentate dai dipendenti sono in realtà intestate direttamente alla società piuttosto che ai lavoratori;
è inoltre emerso che alcuni dipendenti hanno ricevuto in busta paga rimborsi a fronte della presentazione di fatture, comunque intestate all'azienda, emesse da ristoranti e alberghi a nome di altri colleghi;
allo stesso modo sono stati erogati rimborsi ad alcun dipendenti per l'acquisto di titoli di viaggio il cui intestatario è risultato essere un soggetto diverso, seppur dipendente della medesima azienda;
quasi tutti i rimborsi dei pedaggi autostradali risultano certificati da ricevute non intestate ad alcun soggetto, ovvero intestate alla società, e comunque prive di riferimenti (targa, tipo veicolo, ecc.) del veicolo utilizzato;
spesso i pedaggi sono stati attestati mediante estratti Telepass non intestati al dipendente, ovvero privi …”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che:
- non tutti i rimborsi spese sono stati ritenuti privi di idonea documentazione giustificativa;
CP_
- non è dato sapere quelli per i quali l' ha ritenuto sussistente tale documentazione.
Nel verbale, infatti, si legge:
“Non è stato operato alcun recupero in relazione a: a) “rimborsi a piè di lista” certificati da idonea documentazione (compresi i pedaggi autostradali attestati mediante estratti Telepass indicanti la distinta con l'estratto dei pedaggi per motivi di lavoro); b) “rimborsi chilometrici” in presenza di regolare autorizzazione all'uso del mezzo proprio.
Sono state regolarmente riconosciute le indennità per Trasferte Italia entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.
Conseguentemente, neppure per “differenza” - tra i rimborsi spese rinvenuti nelle buste paga CP_ e quelli ritenuti giustificati - è possibile risalire a quelli che l' ha ritenuto privi di idonea documentazione giustificativa.
A ciò si aggiunga che elementi utili al fine di individuare le singole ipotesi di rimborso spese non giustificato da idonea documentazione neppure si rinvengono nell'Allegato 1 del verbale in questione, nel quale sono riportate le differenze di imponibile accertate per ciascun dipendente e per ciascun mese (ed il relativo importo di contributi ritenuti evasi), senza altra indicazione.
In tale allegato, peraltro, le differenze di imponibili accertate comprendono anche quelle
4 relative ai permessi/assenze non retribuite.
In sostanza, neanche dall'allegato 1 del verbale di accertamento possono desumersi le specifiche circostanze di fatto poste a fondamento della sussistenza di una differenza di imponibile e della conseguente omissione contributiva.
Né tali carenze sono state colmate in giudizio, nulla di specifico avendo quest'ultimo allegato in memoria difensiva.
Da quanto fin qui esposto, deriva l'impossibilità, anche per il Tribunale, di individuare i CP_ singoli rimborsi spese che l' ha ritenuto non giustificati da idonea documentazione e, conseguentemente, di valutare la fondatezza del relativo credito dallo stesso vantato.
CP_ Per tali motivi, deve ritenersi che l' non ha fornito prova del credito vantato in relazione in relazione ai “rimborsi a piè di lista” ed ai “rimborsi chilometrici per trasferte”.
Conseguentemente, deve dichiararsi che non sono dovute da parte ricorrente le somme alla CP_ stessa richieste dall' nell'avviso di addebito n. 37120220015635857000 a titolo di contributi (e relative sanzioni ed interessi) calcolati in relazione ai “rimborsi a piè di lista” ed ai “rimborsi chilometrici per trasferte”.
Passando al secondo ordine di questioni, si osserva quanto segue.
In primo luogo deve rilevarsi che nel verbale di accertamento sono indicati i mesi nei quali CP_ l' ha rilevato ore di permesso/assenze non retribuite prive di documentazione giustificativa, nonché i nominativi dei relativi dipendenti.
In particolare, sul punto si legge:
2. Si procede all'addebito della contribuzione dovuta e non versata in relazione ai permessi non retribuiti, non giustificati mediante idonea documentazione, per i dipendenti di seguito elencati con l'indicazione dei periodi di assenza: a) – 12/2019, 03/2020, 08/2020 CP_5 b) – 07/2019 CP_6 c) – 03/2018, 04/2018, 05/2018 CP_7 d) – 12/2016, 10/2017 CP_8 e) – 08/2016, 08/217, 01/2018, 08/2018, 01/2019, 08/2019 CP_9 f) 01/2019 Per_1
Sempre in via preliminare, si rileva che in relazione alle assenze non retribuite di tali dipendenti nei suindicati mesi la ricorrente si è limitata a dedurre che trattasi di materia “per la quale l' non era e non è competente, trattandosi di rapporti interni alla Società CP_1 stessa, e privi di qualsivoglia correlazione con il rapporto contributivo” e che “la normativa al riguardo disciplina le condizioni in base alle quali il permesso non retribuito o l'aspettativa rappresentano un diritto del dipendente, ma nulla vieta che tali permessi siano riconosciuti, in aggiunta, a discrezione aziendale, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori”.
In sostanza, dunque, l'istante ha confermato che le ore di permesso/assenze non retribuite per cui è causa non rientrano in ipotesi previste dalla normativa di legge o contrattuale.
Tanto, peraltro, emerge dalle buste paga dalla stessa prodotte in relazione ai suindicati dipendenti e con riferimento ai suindicati mesi in contestazione, nelle quali si legge solo:
5 “asp. non retrib” o “assenza non retribuita” o “permessi non retrib” o “assenze”.
Ciò posto, deve rammentarsi che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1 del DL 338/1989, convertito in L. 839/1989, non può essere inferiore all'importo del c.d. “minimale contributivo”, e segnatamente all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Tale principio trova applicazione anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che non sono riconducibili ad ipotesi previste dalla legge e/o dal contratto collettivo (ad esempio malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione ecc.), ma piuttosto sono il risultato di un accordo tra le parti.
In particolare, la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza 16416/2023:
10. va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi dopo Cass., sez. un., n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 (conv. con L. n. 389 del
1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro e - com'e' stato chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte
Cost. n. 342 del 1992);
11. ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 4676 del 2021 e Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del
2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018);
12. il cit. D.L. n. 338 del 1989, art. 1, infatti, nel prevedere che la retribuzione da assumere
6 quale base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere "inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo", non si limita a ribadire quanto già desumibile dalla L. n.
153 del 1969, art. 12, ossia che l'imponibile contributivo si determina sul "dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione "dovuta" in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (così testualmente, Cass. n. 4676 del 2021 che richiama, in proposito, Cass. n. 4899 del 2017) …” (cfr. anche Cass. 18954/2023).
In applicazione dei suindicati principi, che dunque assorbono ogni altra questione, la CP_ ricorrente avrebbe dovuto denunciare e versare all' i contributi calcolati sulla retribuzione prevista dal contratto collettivo anche nei casi di ore di permesso/assenze non retribuite concesse ai dipendenti.
Solo per completezza non può non essere stigmatizzata la peculiarità per la quale alcune assenze non retribuite risultano durate per l'intero mese (cfr., ad esempio, buste paga di: dicembre 2019 ed agosto 2020 relative a;
aprile e maggio 2018 relative a Persona_2
). Persona_3
Quanto alle sanzioni applicate, è opportuno prendere le mosse dalla norma di riferimento.
In particolare, l'art. 116, comma 8, della legge 388/2000 dispone:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. ...”.
Nel caso in esame, è pacifico che nelle denunce mensili la ricorrente non ha denunciato gli imponibili relativi alle ore di permesso/assenze non retribuite.
CP_ Correttamente, dunque, l' ha applicato le sanzioni previste per l'ipotesi di “evasione” di
7 cui al suindicato art. 116, comma 8, lett. b).
CP_ Per tali motivi, pertanto, la domanda relativa ai contributi vantati dall' in relazione alle ore di permesso/assenze non retribuite innanzi indicate deve essere rigettata.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute da parte ricorrente le somme CP_ alla stessa richieste dall' nell'avviso di addebito n. 37120220015635857000 a titolo di contributi (e relative sanzioni ed interessi) calcolati in relazione ai “rimborsi a piè di lista” ed ai “rimborsi chilometrici per trasferte”; b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
In Napoli, il 12.2.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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