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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/06/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3404/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BR IA
ADOTTANTE nei confronti di:
IA BR (C.F. ), in proprio C.F._2
ADOTTANDA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 14.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.9.2024, ha dedotto: Parte_1
- di voler adottare la signora AD RI (C.F. ), nata a [...] il C.F._2
12.9.1974 e residente a [...];
- di convivere da più di venticinque anni con la madre della adottanda, Persona_1
- di aver instaurato con la signora AD RI un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica. All'udienza del 14.5.2025, sono comparsi l'adottante e l'adottanda i quali hanno prestato il proprio consenso alla adozione.
È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “...alle persone
...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare” Nel caso all'esame risulta che tale limite è ampiamente rispettato, considerato che è nato il [...], mentre l'adottanda è nata il [...]. Parte_1
Pienamente realizzato risulta poi il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso dell'adottante e dell'adottando all'adozione ed, infine, è stato espresso anche l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. da parte della madre biologica dell'adottanda, (attuale compagna Persona_1 dell'adottante: cfr. doc. 10). Quando al padre biologico della adottanda, è deceduto in data 13.10.1995
(cfr. doc. 6); risulta inoltre in atti che l'adottanda è divorziata come da sentenza n. 14698/2020 del
26.10.2020 del Tribunale di Roma (cfr. doc. 7) e che anche l'adottante è divorziato (cfr. doc. 8: nulla osta della Procura della Repubblica di Varese del 17.02.2016).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'evoluzione normativa dell'istituto dell'adozione c.d. ordinaria e l'applicazione che tale sistema ha ricevuto, ha ben evidenziato come “...l'adozione di maggiorenni nella prassi viene utilizzata per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di convalidare l'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto
...” (vedi Cass. n. 2426/2006).
Tale funzione appare particolarmente visibile, allorché le nuove famiglie si formano con la partecipazione dei figli che i singoli componenti la coppia hanno generato in precedenti unioni familiari. In tali casi, nei quali l'adozione riguarda i figli del coniuge e/o compagno dell'unione more uxorio, l'adottanda non è solo la figlia della compagna dell'adottante, ma è ella stessa parte della famiglia di fatto dell'adottante, in quanto esiste una coincidenza, quantomeno parziale, tra la famiglia dell'adottante e la famiglia dell'adottanda.
Considerato, quindi, che sussistono i presupposti di legge per le ragioni sovra esposte e che il P.M. non ha espresso parere contrario, può farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'adozione a norma dell'art. 313 c.c., di AD RI ( ), nata a CodiceFiscale_3
Roma il 12.9.1974, da parte di (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BS) il 16.02.1948; dispone che l'adottata assuma il cognome in aggiunta al proprio;
Parte_1 manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR UN IC SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3404/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BR IA
ADOTTANTE nei confronti di:
IA BR (C.F. ), in proprio C.F._2
ADOTTANDA
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 14.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.9.2024, ha dedotto: Parte_1
- di voler adottare la signora AD RI (C.F. ), nata a [...] il C.F._2
12.9.1974 e residente a [...];
- di convivere da più di venticinque anni con la madre della adottanda, Persona_1
- di aver instaurato con la signora AD RI un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica. All'udienza del 14.5.2025, sono comparsi l'adottante e l'adottanda i quali hanno prestato il proprio consenso alla adozione.
È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “...alle persone
...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare” Nel caso all'esame risulta che tale limite è ampiamente rispettato, considerato che è nato il [...], mentre l'adottanda è nata il [...]. Parte_1
Pienamente realizzato risulta poi il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso dell'adottante e dell'adottando all'adozione ed, infine, è stato espresso anche l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. da parte della madre biologica dell'adottanda, (attuale compagna Persona_1 dell'adottante: cfr. doc. 10). Quando al padre biologico della adottanda, è deceduto in data 13.10.1995
(cfr. doc. 6); risulta inoltre in atti che l'adottanda è divorziata come da sentenza n. 14698/2020 del
26.10.2020 del Tribunale di Roma (cfr. doc. 7) e che anche l'adottante è divorziato (cfr. doc. 8: nulla osta della Procura della Repubblica di Varese del 17.02.2016).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'evoluzione normativa dell'istituto dell'adozione c.d. ordinaria e l'applicazione che tale sistema ha ricevuto, ha ben evidenziato come “...l'adozione di maggiorenni nella prassi viene utilizzata per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di convalidare l'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto
...” (vedi Cass. n. 2426/2006).
Tale funzione appare particolarmente visibile, allorché le nuove famiglie si formano con la partecipazione dei figli che i singoli componenti la coppia hanno generato in precedenti unioni familiari. In tali casi, nei quali l'adozione riguarda i figli del coniuge e/o compagno dell'unione more uxorio, l'adottanda non è solo la figlia della compagna dell'adottante, ma è ella stessa parte della famiglia di fatto dell'adottante, in quanto esiste una coincidenza, quantomeno parziale, tra la famiglia dell'adottante e la famiglia dell'adottanda.
Considerato, quindi, che sussistono i presupposti di legge per le ragioni sovra esposte e che il P.M. non ha espresso parere contrario, può farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l'adozione a norma dell'art. 313 c.c., di AD RI ( ), nata a CodiceFiscale_3
Roma il 12.9.1974, da parte di (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BS) il 16.02.1948; dispone che l'adottata assuma il cognome in aggiunta al proprio;
Parte_1 manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR UN IC SS