Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6146 del 2025, proposto da
AB TO, rappresentata e difesa dall'avvocato AB TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 11173/15 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.7.15, depositata in data 2.9.15, corretta con provvedimento del 13/11/23, dichiarata esecutiva in data 16.11.23 e così notificata al Ministero della Salute in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RI ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato rispettivamente in date 30 ottobre e 13 novembre 2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 11173/15 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.7.15, depositata in data 2.9.15, corretta con provvedimento del 13/11/23, dichiarata esecutiva in data 16.11.23 e così notificata al Ministero della Salute in pari data, recante condanna del Ministero, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di essa ricorrente, della somma di € 4.500,00, oltre accessori, a titolo di competenze professionali riconosciute nel giudizio a quo quale difensore antistatario.
Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da certificazione in atti (cfr. all. 004 della produzione di parte ricorrente), ed è stato notificato all’amministrazione intimata per l’esecuzione in data 16 novembre 2023 ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’ in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Parte ricorrente conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso proposto ex adverso con atto di stile in data 29 novembre 2025.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato (cfr. all. 004 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; all’esito l’amministrazione vorrà tempestivamente depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t., significando che ogni deposito effettuato con modalità diverse non consentirà l’inserimento della detta documentazione nel fascicolo digitale di causa, con conseguente impossibilità, per il giudice, di tenerne conto; dell’eventuale adempimento dovrà in ogni caso dare conto anche il creditore soddisfatto.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora, quale commissario ad acta, il titolare pro tempore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di nominare per l’incombente un funzionario del proprio ufficio, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere, con avvertenza che la nomina e finanche l’insediamento del commissario non elideranno la persistente responsabilità dell’Amministrazione, che rimarrà debitrice ad ogni effetto di legge e comunque tenuta all’adempimento.
Il commissario potrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in misura reputata congrua (cfr. Cons. di Stato, VII, n 5859/2025), tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione dell’importo del 50% in ragione della natura della controversia, di agevole trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ES, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI ES |
IL SEGRETARIO