Versione
23 marzo 1949
23 marzo 1949
Art. 5. Contributo di ammortamento
Ai proprietari delle navi mercantili a propulsione meccanica, costruite in conformita' dell'art. 1, e' corrisposto un contributo di ammortamento nella misura indicata nelle tabelle annesse alla presente legge.
Il contributo predetto e' calcolato in funzione della velocita' alle prove e del volume globale interno per le navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, ed in base alla stazza lorda ed alla potenza dell'apparato motore per quelle di stazza lorda fino a 500 tonnellate.
Agli effetti dell'applicazione delle tabelle di cui al primo comma del presente articolo, la velocita' da prendere per base per la determinazione della misura del contributo di ammortamento, le condizioni di assetto della nave durante le prove, la potenza dell'apparato motore ed i consumi di combustibile, sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Qualora nella costruzione di una nave mercantile vengano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti staccate di apparati motore o parti staccate di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo, provenienti dall'estero, al contributo di ammortamento e' applicata una riduzione pari a quella che sarebbe stata apportata, ai sensi dell'art. 15, al contributo di miglioramento nel caso di costruzione isolata dell'apparato motore o degli apparecchi o macchinari ausiliari di bordo.
Salvo il caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni e di fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione di contributo, qualora il peso del complesso costitutivo di apparato motore o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, superi la meta' del peso dell'apparato motore completo o del complesso o dell'apparecchio o macchinario ausiliario, nella cui costruzione vennero impiegati, come pure nel caso di impiego di apparati motori completi o di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo completi, provenienti dall'estero, la riduzione del contributo di ammortamento e' pari all'intero contributo di miglioramento determinato ai sensi del successivo art. 15.
Ai proprietari delle navi mercantili a propulsione meccanica, costruite in conformita' dell'art. 1, e' corrisposto un contributo di ammortamento nella misura indicata nelle tabelle annesse alla presente legge.
Il contributo predetto e' calcolato in funzione della velocita' alle prove e del volume globale interno per le navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, ed in base alla stazza lorda ed alla potenza dell'apparato motore per quelle di stazza lorda fino a 500 tonnellate.
Agli effetti dell'applicazione delle tabelle di cui al primo comma del presente articolo, la velocita' da prendere per base per la determinazione della misura del contributo di ammortamento, le condizioni di assetto della nave durante le prove, la potenza dell'apparato motore ed i consumi di combustibile, sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Qualora nella costruzione di una nave mercantile vengano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti staccate di apparati motore o parti staccate di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo, provenienti dall'estero, al contributo di ammortamento e' applicata una riduzione pari a quella che sarebbe stata apportata, ai sensi dell'art. 15, al contributo di miglioramento nel caso di costruzione isolata dell'apparato motore o degli apparecchi o macchinari ausiliari di bordo.
Salvo il caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni e di fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione di contributo, qualora il peso del complesso costitutivo di apparato motore o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, superi la meta' del peso dell'apparato motore completo o del complesso o dell'apparecchio o macchinario ausiliario, nella cui costruzione vennero impiegati, come pure nel caso di impiego di apparati motori completi o di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo completi, provenienti dall'estero, la riduzione del contributo di ammortamento e' pari all'intero contributo di miglioramento determinato ai sensi del successivo art. 15.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-15/98, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Repubblica italiana (C-15/98) e Sardegna Lines - Servizi Marittimi della Sardegna SpA (C-105/99) contro Commissione delle Comunità europee, 13/04/2000Provvedimento: Avviso legale importante | 61998C0015 Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 13 aprile 2000. - Repubblica italiana (C-15/98) e GN IN - Servizi Marittimi della GN SpA (C-105/99) contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti della Regione GN al settore della navigazione in GN - Lesione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri - Motivazione. - Cause riunite C-15/98 e C-105/99. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-08855 Conclusioni dell avvocato generale 1. Nelle presenti cause riunite la Repubblica italiana e la GN IN chiedono l'annullamento di una decisione della Commissione che dichiara …Leggi di più...