Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 06/03/2026, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05560/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5560 del 2022, proposto da
AF ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
a) della Determina Dirigenziale n. 221/A del 28.6.2022, notificata in data 6.9.2022, di ingiunzione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del Dpr 380/2001; b) di ogni atto prodromico consequenziale e/o connesso e comunque lesivo dei diritti del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa IA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente deduce di aver acquistato con atto di compravendita del 19.12.1996 un’unità abitativa in corso di ultimazione con accesso da viale privato che immette alla via Vicinale Reggente n.47, avente superfice coperta di circa mq. 70 (settanta), con annessa area scoperta.
Nell’atto di compravendita, il venditore ha dichiarato di aver realizzato l’immobile nel 1984 in assenza di titolo edilizio e di aver presentato istanza di condono ai sensi della L. 724/94 in data 30 marzo 1995.
La domanda non risulta essere stata esitata.
Afferma, inoltre, il ricorrente di aver presentato, in data 23.4.2010, un’integrazione alla domanda di sanatoria, nella quale, indicava una superfice residenziale di mq 70, e non residenziale di mq 9.9 (16,50 x 0,60), allegando documentazione fotografica, nella quale sarebbero rappresentati sia l’immobile adibito a privata abitazione del sig. ER, sia un locale pericolante ad uso deposito.
In data 27.4.2022, la Polizia Locale, effettuava sopralluogo, all’esito del quale accertava la realizzazione sine titulo delle seguenti opre: a) “un manufatto in ferro e muratura avente dimensione 70 mq circa [...]”; b) “un “manufatto in legno di circa 20 mq […]”.
Ne seguiva la Determina Dirigenziale n. 221/A del 28.6.2022, impugnata con il ricorso in esame, con la quale il Comune di Napoli intimava la demolizione di opere abusive così descritte: “a) un manufatto in ferro e muratura avente dimensione 70 mq circa con copertura ad unica falda impostata a 3,20 mt. circa al colmo e a 2,90 mt. circa alla gronda ancorato su platea in cls di circa 80 mq di altezza 40 cm; b) un manufatto in legno di circa 20 mq con copertura a doppia falda in legno e tegole in terracotta impostata a 2,40 mt. circa al colmo e 2,20 mt. circa alla gronda”.
Ritenendo il provvedimento illegittimo, il ricorrente lo ha impugnato per i seguenti motivi:
I. difetto di istruttoria; error in procedendo; violazione dell’art. 39 comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; violazione degli artt. 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Il Comune avrebbe adottato il provvedimento sanzionatorio senza avvedersi che le opere che ne formano oggetto sono le medesime per le quali fu presentata istanza di condono, prot. n. 045152, ai sensi della L. 724/94, non ancora esitata. Il provvedimento sarebbe, dunque, affetto dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione degli artt. 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
II. Violazione dell’art. 97 Cost.; difetto di istruttoria; violazione dell’art. 3 della l. 241/90; difetto di motivazione; genericità della motivazione; ingiustizia manifesta.
In via subordinata, il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione. Dalla lettura del provvedimento impugnato non emergerebbero quali opere sarebbero state realizzate successivamente alla presentazione della domanda di condono e quale sia l’incidenza che le “nuove” opere avrebbero avuto sull’immobile originario.
Inoltre, non sarebbero state allegate immagini dalle quali sia possibile evincere la presenza di discrasie tra gli immobili abusivi e quelli oggetto dell’istanza di condono.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha contestato nel merito le avverse censure.
All’esito dell’udienza straordinaria del 11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Risulta dagli atti depositati in giudizio e dalla sequela di accertamenti compiuti sui luoghi dalla Polizia Municipale che l’immobile oggetto dell’istanza di condono è stato oggetto di diverse modifiche nel tempo e che esso, pertanto, non è più riconducibile a quello oggetto dell’istanza di condono presentata nel 1994.
Risulta, infatti, che, in data 30 marzo 1995, il dante causa del ricorrente aveva presentato un’istanza di condono di un manufatto avente superficie utile di 70 mq e superficie accessoria di 9,9 mq, in vicolo Reggente 47, piano “terra-primo ”.
Nel 1996 l’immobile fu acquistato dal ricorrente. Nell’atto di compravendita, esso è descritto come un edificio “in corso di ultimazione” “elevantesi su un solo piano terra, della superficie coperta di circa mq 70”.
Il 15 maggio 1999 venne eseguito un sopralluogo nel quale si dà atto che il ricorrente aveva modificato l’immobile realizzato dal proprio dante causa e oggetto di un precedente provvedimento sanzionatorio. L’immobile presente sui luoghi al momento del suddetto sopralluogo è così descritto: un corpo di fabbrica in cemento armato, dalla superficie di 60 mq, avente altezza di 5 metri, sviluppantesi su due livelli collegati da una scala e un sottotetto non abitabile. La copertura è descritta come a doppia falda, ricoperta da tegole in terracotta. L’immobile, all’epoca del sopralluogo, non si presentava più allo stato di rustico, essendo utilizzato dal ricorrente e dal suo nucleo familiare come abitazione.
Dal verbale del 1999 risulta, inoltre, la presenza di una vecchia baracca di 50 mq. frontistante il manufatto adibito ad abitazione.
In data 27 aprile 2022, la Polizia locale eseguiva un ulteriore sopralluogo, nel corso del quale venivano rinvenute le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata, così descritte: “in luogo di una vecchia baracca in lamiera, già perseguita nel 1994, (il ricorrente n.d.r.) aveva fatto realizzare un manufatto strutturato in ferro e muratura avente dimensione di circa 70 mq, la cui copertura è in travi e doghe di legno ad unica falda spiovente con sovrapposta guaina bituminosa, impostata a un’altezza di circa 3,20 mt. al colmo e circa 2,90 circa alla gronda, tale manufatto è ancorato a uno zatterone di cemento armato di circa 80 mq e altezza media di circa 40 cm rispetto al piano di campagna. Le predette opere fungono da “dependance” a servizio del summenzionato e del proprio nucleo familiare, si presentano complete ed arredate e appaiono, a stima visiva degli intervenuti, di non recentissima fattura. b) Frontalmente alla suddetta “dependance”, aveva fatto realizzare un manufatto strutturato in legno adibito a box/deposito avente dimensioni di circa 20 mq, la cui copertura in legno con sovrapposte tegole di terracotta, si presenta a doppia falda spiovente con altezza al colmo di circa m. 2,40 e alla gronda di circa m. 2,20. Tale manufatto è ancorato a un massetto di cls alto circa 10 cm rispetto al piano di campagna. Le predette opere si presentano complete a stima visiva degli intervenuti, di non recentissima fattura.”.
Nel verbale di sopralluogo si afferma, inoltre, che dai rilievi satellitari di Google Earth era emerso che il manufatto di cui alla lettera a) era stato realizzato tra settembre 2019 e luglio 2020, mentre quello di cui alla lettera b) tra luglio 2020 e aprile 2021.
Sulla scorta del suddetto verbale è stata adottata l’ordinanza impugnata.
Il ricorrente tenta di affermare che le opere che ne formano oggetto sarebbero le stesse per le quali fu presentata l’istanza di condono nel 1995.
Tuttavia dagli atti emerge come nel tempo quelle opere siano state oggetto di profonde modifiche.
Nel 1999 il manufatto oggetto del condono – che nel contratto di compravendita era definito come ad un solo piano – presentava addirittura due livelli e un sottotetto, con una copertura a doppia falda ed era interamente rifinito. Successivamente, l’edificio è stato ricondotto a un solo piano, con tetto ad unica falda. Risulta, inoltre, dai rilievi di Google Earth (non contestati con ulteriore documentazione), che prima del settembre 2019 nessuno dei due fabbricati, nella loro attuale consistenza, era esistente.
Per costante giurisprudenza: “L'esecuzione di opere non autorizzate nel corso del procedimento di sanatoria determina l'improcedibilità dell'istanza, salvo che si tratti di meri interventi di completamento, espressamente previsti dall'art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985. Secondo questa lettura, le modifiche sopravvenute incidono direttamente sull'oggetto del potere valutativo dell'Amministrazione, impedendole di verificare se quanto dichiarato in sede di istanza corrisponda allo stato dei luoghi. La perdita di corrispondenza tra bene rappresentato e bene esistente rende, per ciò solo, irrilevante ogni eventuale ripristino successivo e compromette definitivamente la procedibilità della domanda. ” (così T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 23/04/2025, n. 891).
Pertanto, “Dopo la domanda di condono non sono consentite modifiche non autorizzate e per esse non opera la causa legale di sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista in pendenza della domanda; dunque nessun ostacolo di ordine giuridico alla loro demolizione è ravvisabile .” (Consiglio di Stato sez. VII, 10/12/2025, n. 9705).
Per tale ragione, essendo provato per tabulas, che le opere attualmente insistenti sul fondo non sono le medesime oggetto dell’istanza di condono, essendo state esse più volte modificate nel tempo, l’ordinanza di demolizione impugnata non è affetta dai vizi dedotti con il primo motivo.
2. Alla luce della documentazione depositata in atti è infondato anche il secondo motivo, atteso che le ragioni per le quali i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata sono stati qualificati come “nuove costruzioni ”, (realizzate ex novo a partire quantomeno dal luglio 2019) emergono dal verbale di sopralluogo del 27 aprile 2022 e dai precedenti atti di cui il ricorrente era a conoscenza per averli egli stesso depositati in atti (oltre che per aver eseguito gli interventi modificativi che hanno interessato gli immobili).
3. Per le sopra esposte ragioni il ricorso è infondato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune di Napoli, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
IA AM, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AM | LO IN |
IL SEGRETARIO