Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06071/2025REG.PROV.COLL.
N. 06620/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Cardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda -OMISSIS- ) n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Viste le conclusioni del Comune appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune appellante impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il TAR Lazio ha dichiarato estinto il giudizio in relazione ad una delle due ricorrenti e per la restante parte ha accolto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, nei sensi e nei termini indicati nella relativa motivazione.
Nello specifico, con il ricorso introduttivo, hanno costituito oggetto di impugnazione la determinazione del -OMISSIS-, con cui il sindaco del -OMISSIS-, nella qualità di responsabile del Servizio D4-Ragioneria, ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di SCIA in sanatoria relativa all’accertamento di conformità prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto la “ realizzazione di modifiche ed ampliamento ” dell’immobile residenziale catastalmente censito al foglio -OMISSIS-, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Autorizzazione al sindaco ad assumere la responsabilità dell’area Tecnica ”.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati: l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il sindaco, in qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico, ha ingiunto alle ricorrenti originarie “ la demolizione e rimozione delle opere abusive (…) poste in questo comune in -OMISSIS- nonché il ripristino dello stato originale dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 ”; la deliberazione di Giunta comunale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Organizzazione Area Tecnica - Determinazioni ”.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, invece, è stata impugnata la determinazione n. -OMISSIS-, con cui l’Ufficio tecnico comunale ha disposto il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità prot. -OMISSIS-, riferita alle opere realizzate su suddetto immobile.
Sotto il profilo fattuale, assumono rilievo le seguenti circostanze:
le ricorrenti originarie hanno presentato, nella qualità di proprietarie del fabbricato in questione, una SCIA ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, al fine di sanare talune difformità riscontrate tra lo stato di progetto, assentito dall’amministrazione comunale in data -OMISSIS-, e lo stato di fatto, per come pervenuto loro a seguito della successione legittima del padre;
con nota prot. n. -OMISSIS-, il sindaco - in pendenza della direzione dell’Ufficio tecnico comunale in capo al -OMISSIS- - qualificandosi “ Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale F.F. ”, richiedeva alle ricorrenti una integrazione documentale della suddetta SCIA in sanatoria, con espressa avvertenza che, in mancanza, la stessa sarebbe stata dichiarata improcedibile, con adozione dei conseguenti adempimenti da parte dell’amministrazione;
con nota del -OMISSIS-, il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, -OMISSIS-, richiamata la precedente richiesta istruttoria del sindaco e valutata l’incompletezza della documentazione prodotta dalle ricorrenti in data -OMISSIS-, invitava queste ultime a depositare quanto ancora necessario per la definizione del procedimento di sanatoria e, a seguito dell’integrazione eseguita in data -OMISSIS-, comunicava alle interessate la positiva conclusione dell’istruttoria, con successiva adozione dell’atto di accoglimento dell’istanza di sanatoria;
il sindaco, nella dichiarata qualità di “ Ufficiale di Polizia Giudiziaria ”, chiedeva, con nota prot. -OMISSIS-, al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di revocare in autotutela la SCIA in sanatoria rilasciata in favore delle ricorrenti nell’-OMISSIS- e tale sollecitazione è stata riscontrata con invio alle interessate da parte di detto responsabile della comunicazione di avvio del relativo procedimento;
con determina n. -OMISSIS-, il sindaco, nella dichiarata qualità di responsabile del servizio risorse umane, preso atto dell’esigenza di definire celermente il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria e ritenuto che il dirigente dell’Ufficio tecnico, avuto riguardo alle istruttorie pendenti, non fosse in grado di garantire, da solo, lo svolgimento dell’ iter istruttorio in tempi ragionevolmente brevi, riteneva opportuno “vista la complessità e delicatezza della pratica, dotarsi di un approfondito parere urbanistico – edilizio sull'intera vicenda ”, all’uopo nominando, un consulente esterno;
in data -OMISSIS-, le ricorrenti presentavano una prima denuncia-querela nei confronti del sindaco, successivamente integrata -OMISSIS-, rappresentando l’animosità del rapporto intercorrente tra una di esse, consigliera di minoranza, e il sindaco, il quale la avrebbe più volte vessata e aggredita verbalmente, nel corso delle sedute del Consiglio, fino ad ingerirsi indebitamente nell’unica pratica edilizia pendente presso l’amministrazione comunale, ovvero quella relativa alla sanatoria dell’immobile di proprietà delle istanti, promuovendone l’annullamento in autotutela;
con delibera n. -OMISSIS-, la Giunta comunale, preso atto dell’assenza per malattia, dal -OMISSIS-, del responsabile dell’area tecnica, -OMISSIS-, al fine di garantire la continuità dell’attività della struttura organizzativa, deliberava di autorizzare il sindaco ad assumere la direzione dell’Area tecnica e le correlate funzioni gestionali, ai sensi dell’art. 53, comma 23 della l. n. 388 del 2000;
in esito a varie integrazioni istruttorie e in considerazione delle valutazioni espresse dal consulente esterno incaricato dall’amministrazione, il sindaco, nella qualità di responsabile dell’Ufficio ragioneria, annullava in autotutela la SCIA in sanatoria, giusta determina -OMISSIS-, assunta due giorni prima della scadenza del periodo di malattia del titolare dell’Ufficio;
la Giunta comunale con deliberazione n. -OMISSIS- ha, inoltre, modificato l’organizzazione dell’Ufficio tecnico e – dando seguito alla richiesta formulata dal titolare dell’Ufficio di “ temporanea riduzione delle responsabilità relative ai servizi e funzioni allo stesso affidate con decreto Sindacale n. -OMISSIS- ” – ha ridotto drasticamente le funzioni a quest’ultimo assegnate, autorizzando – contestualmente – il sindaco “ ad assumere la responsabilità ed ogni atto a carattere gestionale inerenti le residue competenze e funzioni dell’Area Tecnica ”;
in data -OMISSIS-, inoltre, il sindaco, in qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico, ha adottato l’ordinanza con la quale ha ingiunto alle ricorrenti, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione delle opere abusive distinte in catasto -OMISSIS-, nonché il ripristino dello stato originale dei luoghi;
con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, il sindaco del predetto Comune, nell’esercizio dei poteri di responsabile dell’Ufficio tecnico, affidati giusta delibera di Giunta -OMISSIS-, preso atto della relazione istruttoria conclusiva redatta dal professionista esterno dal medesimo incaricato, ha rigettato la richiesta di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2021 presentata in data -OMISSIS-.
Preso atto della rinuncia ritualmente espressa da una delle originarie ricorrenti, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure dirette a contestare la violazione, tanto da parte del sindaco quanto della Giunta comunale, dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 53, comma 23 della l. n. 388 del 2000, spettando i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo agli organi di governo e rientrando, invece, quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’ente, nella sfera di attribuzione della dirigenza. Con articolate motivazioni, il primo giudice ha rilevato, in ancoraggio con la documentazione agli atti del giudizio e alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia, l’insussistenza nella fattispecie degli eccezionali presupposti di operatività del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 53, comma 23 della l. n. 388/2000. Su tali basi, è stato ritenuto fondato il ricorso introduttivo e anche il primo ricorso per motivi aggiunti, rilevandosi, altresì, che l’illegittimità della delibera di Giunta -OMISSIS- inficia, in via derivata la conseguente ordinanza sindacale di demolizione n. -OMISSIS-, nonché la determina n. -OMISSIS-, impugnata con il secondo e ultimo ricorso per motivi aggiunti. In tale quadro, sono state ritenute fondate anche le deduzioni dirette a contestare la violazione dell’obbligo del sindaco di astenersi, ai sensi degli artt. 54 d.lgs. n. 165 del 2001 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (cd. codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), dall’assumere iniziative avuto riguardo alla vicenda inerente all’immobile di proprietà delle ricorrenti, stante il rapporto di grave inimicizia con una di esse, consigliere di minoranza, tenuto conto delle circostanze dettagliatamente indicate nella sentenza. Il primo giudice ha, dunque, annullato gli atti impugnati, con assorbimento delle ulteriori deduzioni, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.
Il Comune appellante contesta la sentenza impugnata, criticando il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice.
L’appellata non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. Con il primo motivo di appello, è stato dedotto che erroneamente il primo giudice ha annullato la deliberazione di Giunta comunale nr. -OMISSIS-, con la quale il Sindaco era stato autorizzato ad assumere la responsabilità dell’area tecnica, in quanto l’impugnazione avverso tale atto sarebbe stata tardivamente proposta, tenuto conto del ruolo di consigliere di minoranza rivestito da una delle originarie ricorrenti, nonché della conflittualità dei rapporti con il Sindaco e dell’avvio del procedimento di annullamento della SCIA in sanatoria che escluderebbero la non immediata conoscenza da parte delle interessate, con conseguente incidenza sull’ammissibilità del ricorso.
2.1. La censura è infondata.
2.2. Il Collegio osserva che è principio risalente e consolidato ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 747) che, ai fini della verifica della fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, la parte che la eccepisce deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell’atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione e, in particolare, dare prova della tardività dell’impugnazione sub specie di una piena conoscenza dell’atto gravato (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2023, n. 6139).
2.3. Nel caso di specie, l’appellante non ha fornito in tal senso alcuna prova della conoscenza di detta delibera in una data certa da parte delle ricorrenti originarie, limitandosi a supporla sulla base di elementi generici e allusivi, sicché il ricorso originario deve ritenersi tempestivo. Al riguardo, si evidenzia anche che le circostanze che determinano un obbligo di astensione rilevano su di un piano oggettivo e l’impugnazione è stata ritualmente e tempestivamente proposta a seguito dell’adozione dell’atto lesivo, costituito dal provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria, non rilevando, ai fini pretesi dall’appellante, la comunicazione di avvio del relativo procedimento, costituente atto endoprocedimentale.
3. Con il secondo motivo di appello si contesta l’erronea applicazione dell’art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 53, comma 23 della l. n. 388 del 2000, oltre al difetto di motivazione.
3.1. Le deduzioni dell’appellante non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
3.2. Del tutto ininfluente è, nella fattispecie, alla luce degli elementi di fatto accuratamente vagliati nella sentenza impugnata, la circostanza che la scelta da parte del Comune di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri possa avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D, sia in quanto questo giustificativo non emerge in atti sia in quanto, come pure documentato, le deliberazioni adottate non hanno determinato un contenimento della spesa.
3.3. La sentenza reca una esplicitazione chiara e al tempo stesso dettagliata delle ragioni per le risulta integrata la violazione delle sopra indicate norme.
3.4. Come correttamente rilevato nella sentenza appellata, infatti, la giurisprudenza, puntualmente richiamata nella sentenza di primo grado, è unanime nel sostenere che la possibilità, per gli enti locali “minori”, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici è condizionata all’esistenza di obiettive carenze di organico e deve, comunque, consentire un risparmio di spesa, in favore dell’amministrazione.
3.5. In particolare, con argomentazioni rimaste insuperate alla luce delle inequivoche evidenze documentali in atti e condivise dal Collegio, nella sentenza è stato rilevato che la delibera di Giunta comunale n. -OMISSIS- non reca alcuna legittima giustificazione della disposta attribuzione in capo al sindaco delle funzioni di responsabile dell’Area tecnica assegnate ad un dipendente che non ha cessato il suo incarico ma che era assente per malattia, per un intervallo temporale, indicato nella stessa delibera, riferito al periodo dal -OMISSIS-, dovendosi, quindi, escludere quella strutturale carenza di organico che, secondo il pertinente disposto normativo, per come interpretato anche dalla giurisprudenza, legittima, in via derogatoria, l’ingerenza del Sindaco nella gestione amministrativa dell’ente.
3.6. Rilevano, inoltre, al fine di escludere la fondatezza delle deduzioni dell’appellante, le approfondite considerazioni recate nella sentenza, nella quale si evidenziano ulteriori circostanze e, in particolare, che: a) la Giunta non ha allegato circostanze di fatto idonee a far prevedere che siffatto periodo di assenza per malattia si sarebbe protratto nel tempo, oltre la data ivi indicata; b) la Giunta non ha dato conto del numero complessivo nonché della rilevanza e complessità dei procedimenti pendenti presso l’Area tecnica, in relazione ai quali non sarebbe stato possibile attendere il rientro del responsabile del servizio, risultando del tutto generico il riferimento all’esigenza di garantire “ anche nel periodo di assenza ” del -OMISSIS- il corretto funzionamento dei servizi; c) la predetta delibera di nomina del sindaco, quale responsabile dell’Area tecnica, non ha determinato alcun risparmio di spesa ma anzi ha aggravato le uscite dell’ente, in considerazione dell’esigenza, da quest’ultimo avvertita, di esternalizzare l’istruttoria del procedimento di autotutela della SCIA in sanatoria, rilasciata in favore delle ricorrenti originarie, all’uopo affidando l’incarico ad un professionista esterno dietro corresponsione di una remunerazione.
3.7. Del pari generico è il riferimento alla mancanza di figure e competenze disponibili, valorizzato dall’appellante, posto che nulla viene specificato in relazione a una carenza meramente asserita. Al riguardo ed esclusivamente per completezza, deve rilevarsi che emergono profili di contraddittorietà nell’impianto difensivo dell’amministrazione appellante, posto che proprio nel ricorso in appello si afferma che “ il Sindaco del -OMISSIS-, anche prima della vicenda che ci occupa, aveva provveduto con diversi decreti sindacali all’attribuzione di funzioni ad altri dipendenti ”, ove, invece, in relazione al procedimento di sanatoria edilizia riferito alle ricorrenti originarie la scelta operata è stata attuata con l’adozione di determinazioni che si pongono in contrasto le con le sopra richiamate disposizioni.
3.8. A quanto esposto va anche soggiunta la grave anomalia - rimarcata con pertinenza dal primo giudice - costituita dalla circostanza che la determina n. -OMISSIS-, con la quale il sindaco ha conferito il suddetto incarico esterno è stata adottata sempre dal sindaco (al pari della richiesta di integrazione documentale prot. n. -OMISSIS- nonché del sollecito all’esercizio dell’autotutela di cui alla nota prot. -OMISSIS-) prima della sua formale investitura, da parte della Giunta, quale responsabile dell’Area tecnica.
3.9. Le argomentazioni a sostegno della censura non trovano riscontro nella documentazione in atti e non sono supportate da nessuna evidenza che comunque avrebbe dovuto essere allegata nel giudizio di primo grado, in conformità al divieto di nova in appello sancito dall’art. 104 c.p.a..
3.10. I presupposti delle deroghe che vengono in rilievo sono rigorosamente stabiliti dalla legge e il giudice di primo grado non ha travalicato i limiti del sindacato ad esso attribuito. Le valutazioni espresse sulla determinazione nr. -OMISSIS-, di nomina del professionista esterno quale tecnico di supporto al Sindaco sono state articolate nell’analisi complessiva della vicenda denotando ulteriormente l’accurata disamina espletata dal primo giudice.
3.11. Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione appellante, infatti, il conferimento di detto incarico ha avuto espressamente ad oggetto la redazione di un parere in relazione alla SCIA presentata dalle ricorrenti originarie e tale attribuzione integra anch’essa l’esercizio di un potere gestorio da parte del Sindaco avvenuto – come sopra esposto - addirittura prima della delibera della Giunta con la quale sono stati ad egli illegittimamente conferiti detti poteri.
4. Ne deriva, dunque, che correttamente il primo giudice ha statuito l’illegittimità degli atti impugnati, incluso il provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria, rivestendo il vizio di incompetenza valenza assorbente, con conseguente assorbimento delle residue deduzioni concernenti il contenuto della determinazione adottata (come chiarito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella sentenza n. 5 del 2015, il vizio di incompetenza determina che il giudice non può che limitarsi a rilevarlo “ non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus ”, con l’ulteriore rilievo che “ tale tipologia di vizi è talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte ”).
5. Per me medesime ragioni, una volta accertata l’illegittimità della delibera della Giunta -OMISSIS-, il primo giudice ha coerentemente statuito in ordine alla sussistenza del vizio di incompetenza inficiante tutte le ulteriori determinazioni adottate dal Sindaco e impugnate nel giudizio di primo grado.
6. Con riferimento alla sopra indicata delibera, infatti, il primo giudice ha ulteriormente ribadito che alle esigenze legate allo stato di salute del -OMISSIS- si sarebbe dovuto far fronte con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento, che consentono di fronteggiare fisiologiche dinamiche del rapporto di lavoro mediante la razionalizzazione e distribuzione delle risorse umane, quali la supplenza del Segretario comunale, ex art. 97, comma 4, lettera d) T.U.E.L., richiamato dallo stesso art. 53 della l. n. 388 del 2000, lo strumento del “comando” ovvero il “servizio/utilizzo in convenzione”.
6.1. Le deduzioni dell’appellante risultano anche al riguardo inidonee a superare le valutazioni espresse dal primo giudice, posto che le circostanze asserite avrebbero dovuto essere tempestivamente esplicitate e rappresentate sin dall’adozione della delibera sopra indicata, tanto più tenuto conto dei reiterati affidamenti disposi dal sindaco in favore dello stesso professionista esterno per la redazione di pareri tecnici concernenti la vicenda edilizia oggetto del giudizio, tali da integrare, come pure bene evidenziato nella sentenza appellata “ una sorta di stabile affiancamento dell’organo di governo, nell’esercizio di ordinarie attività rientranti nell’esclusiva sfera di attribuzione della dirigenza, quale strumento per supplire a singole carenze all’interno degli uffici dell'amministrazione ”.
6.2. Né emergono lacune sotto il profilo motivazionale, risultando la sentenza supportata da argomentazioni accurate e sviluppate in stretto ancoraggio alle risultanze documentali in atti, con pertinenti ed esaustivi riferimenti agli orientamenti espressi dalla univoca giurisprudenza in materia.
6.3. Del pari, non sussiste alcuna violazione del principio della domanda, avendo il primo giudice esaminato la vicenda nel suo diacronico sviluppo, doverosamente vagliando le evidenze fattuali e oggettive risultanti dagli atti e dalla documentazione prodotta.
7. In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, nella fattispecie emerge la violazione dell’obbligo di astensione al quale il sindaco era tenuto, stante la situazione che ha connotato il rapporto del medesimo con una delle ricorrenti originarie che ricopriva la carica di consigliere comunale di minoranza.
7.1. Al riguardo, del tutto inconferente si palesa la deduzione con la quale l’appellante ha sostenuto che poiché detta ricorrente ha rinunciato al ricorso sarebbe divenuto irrilevante il profilo di contestazione incentrato sulla violazione del suddetto obbligo.
E, invero, le cause suscettibili di determinare l’insorgere di un obbligo di astensione sono poste a presidio dei generali principi di imparzialità e trasparenza e, come evidenziato nella sentenza appellata, la prevenzione del conflitto di interessi è volta non soltanto a garantire, in concreto e “a valle”, l’imparzialità della singola decisione, ma, più in generale e “a monte”, a tutelare il profilo dell'immagine di imparzialità dell’amministrazione. L’obbligo di astensione figura altresì tra i doveri che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, configura tra i doveri d’ufficio la cui violazione è fonte, ferme restando le ipotesi di responsabilità civile, penale e amministrativa, di responsabilità disciplinare.
La circostanza che una delle ricorrenti e, segnatamente, quella direttamente coinvolta nelle dinamiche relazionali con il sindaco emergenti in atti, abbia rinunciato al ricorso, non elide la rilevanza del vizio in relazione ad atti lesivi della situazione giuridica soggettiva dell’altra ricorrente, sorella della prima e comproprietaria del medesimo bene, pregiudicata in egual misura dalla compromissione dei fondamentali principi sopra richiamati.
7.2. Nella fattispecie, correttamente il primo giudice ha accertato la sussistenza di un rapporto di grave inimicizia intercorrente tra il sindaco e una delle due ricorrenti originarie, avuto riguardo prima ancora che alle denunce presentate dalle due ricorrenti successivamente all’apertura del procedimento di annullamento in autotutela della sanatoria - il cui avvio è stato anch’esso sollecitato proprio dal sindaco, circostanza, questa, che pure rilevante - alla presentazione da parte del sindaco in epoca antecedente di una querela sporta non solo nella sua veste di vertice dell’amministrazione ma anche personalmente e, dunque, in proprio, nei confronti della consigliera comunale di minoranza, unitamente ad altri consiglieri, in relazione reato di diffamazione di cui all’articolo 595, comma 3, c.p. - reato contro l’onore, procedibile a querela della persona offesa - asseritamente perpetrato con la pubblicazione, sul quotidiano on line “ -OMISSIS- ”, di un articolo risalente al -OMISSIS-, con il quale erano state riportate informazioni in merito a irregolarità nell’approvazione dell’assestamento degli equilibri economico finanziari di bilancio.
7.3. Il primo giudice ha avuto cura di specificare che nella peculiarità della fattispecie in esame, tenuto conto anche delle tempistiche degli accadimenti e delle ulteriori circostanze dettagliate nella sentenza appellata, il sindaco avrebbe dovuto astenersi dal sollecitare il responsabile dell’Ufficio tecnico all’annullamento in autotutela della SCIA in questione (nota prot. -OMISSIS-), dall’adottare atti istruttori (nomina professionista esterno incaricato dell’istruttoria in luogo del predetto responsabile; determina n. -OMISSIS-) e, dunque, a fortiori , dall’annullare, in autotutela, la SCIA che era stata rilasciata dal -OMISSIS-, in favore delle ricorrenti, e quindi, dall’adottare tutti gli atti e provvedimenti che ne sono conseguiti.
7.4. Neppure va trascurato di considerare il contesto nel quale si è sviluppata la vicenda, riferita ad una comunità di dimensioni non particolarmente consistenti nella quale le dinamiche sono connotate da rapporti più diretti che determinano l’ascrizione ad un ambito personale di dissidi che travalicano l’ambito della dialettica politica, come comprovato dalle sopra illustrate circostanze.
7.5. Come pure rimarcato dal primo giudice, nella fattispecie, il dovere di astensione violato assume una connotazione particolarmente rilevante, in considerazione della natura discrezionale del potere di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, il cui esercizio ha poi determinato l’adozione, strettamente conseguenziale, dell’ordinanza di demolizione e degli atti provvedimentali successivi.
8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto in quanto infondato.
9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, in quanto la parte appellata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (-OMISSIS-), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche citate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.