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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1371/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore D'AMBROSIO CORRADO, Giudice FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3801/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 10 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle ore 10:25. Resistente/Appellato: Nessuno è presente alle ore 10:25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 15100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica – sez. 10 – in data 21.10.2024 e depositata il
04.112024 - con la quale si accoglieva il ricorso della contribuente con compensazione delle spese di lite – la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo il seguente motivo di gravame.
Con unico motivo di appello parte appellante deduce la violazione da parte del giudice di prime cure del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 comma 1 c.p.c., per aver disposto la compensazione delle spese di lite in ragione di “novità della questione proposta dalla resistente in merito al litisconsorzio "allargato"”, al di fuori, quindi, di un'ipotesi effettivamente afferente al caso di specie, non avendo parte ricorrente sollevato problematiche relative alla notifica di atti presupposti, bensì alla notifica dello stesso atto impugnato oltre il termine di prescrizione triennale previsto in materia di bollo auto.
La parte appellata si è costituita in giudizio con controdeduzioni, evidenziando la correttezza della motivazione contenuta della sentenza di primo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992 reca limita testualmente la possibilità di compensazione delle spese ai casi di “soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.
La Suprema Corte, peraltro, intervenuta in materia in molteplici occasioni, ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del
24/01/2022: conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022: “In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente”).
Quindi, facendo applicazioni delle suddette coordinate ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte al caso di specie, non può non rilevarsi come la motivazione posta dai giudici di prime cure a sostegno della decisione di compensare le spese del giudizio (“Tenuto conto della novità della questione proposta dalla resistente in merito al litisconsorzio "allargato" ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio”) non appare in linea con le previsioni legislative vigenti e, d'altro canto, nella fattispecie concreta non si ravvisa alcuna delle ipotesi legislativamente indicate ai fini di una decisione di compensazione delle spese, come peraltro espressamente indicato nello stesso apparato motivazionale della sentenza gravata, in cui si dà espressamente atto che “Il caso contemplato nella norma in questione non si attaglia alla fattispecie in esame, con la quale la ricorrente si duole del fatto che l'atto impugnato è stato a lei notificato oltre il termine triennale di prescrizione della tassa auto e non già di vizi della notificazione dell'atto eventualmente presupposto a quello impugnato”.
Dunque, il richiamo all'asserita “novità” della questione rappresentata dall'introduzione della disposizione normativa di cui all'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs. n.
546/92 (“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”), non appare neppure conferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio.
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato, derivandone la riforma parziale dell'impugnata sentenza e la condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate - tenuto conto dell'effettivo livello di dispendio di energie professionali per l'espletamento del mandato professionale - per il primo grado in euro
300,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 250,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 300,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 250,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 30.01.2026
Il Presidente estensore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore D'AMBROSIO CORRADO, Giudice FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3801/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 10 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle ore 10:25. Resistente/Appellato: Nessuno è presente alle ore 10:25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 15100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica – sez. 10 – in data 21.10.2024 e depositata il
04.112024 - con la quale si accoglieva il ricorso della contribuente con compensazione delle spese di lite – la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo il seguente motivo di gravame.
Con unico motivo di appello parte appellante deduce la violazione da parte del giudice di prime cure del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 comma 1 c.p.c., per aver disposto la compensazione delle spese di lite in ragione di “novità della questione proposta dalla resistente in merito al litisconsorzio "allargato"”, al di fuori, quindi, di un'ipotesi effettivamente afferente al caso di specie, non avendo parte ricorrente sollevato problematiche relative alla notifica di atti presupposti, bensì alla notifica dello stesso atto impugnato oltre il termine di prescrizione triennale previsto in materia di bollo auto.
La parte appellata si è costituita in giudizio con controdeduzioni, evidenziando la correttezza della motivazione contenuta della sentenza di primo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992 reca limita testualmente la possibilità di compensazione delle spese ai casi di “soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.
La Suprema Corte, peraltro, intervenuta in materia in molteplici occasioni, ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del
24/01/2022: conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022: “In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente”).
Quindi, facendo applicazioni delle suddette coordinate ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte al caso di specie, non può non rilevarsi come la motivazione posta dai giudici di prime cure a sostegno della decisione di compensare le spese del giudizio (“Tenuto conto della novità della questione proposta dalla resistente in merito al litisconsorzio "allargato" ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio”) non appare in linea con le previsioni legislative vigenti e, d'altro canto, nella fattispecie concreta non si ravvisa alcuna delle ipotesi legislativamente indicate ai fini di una decisione di compensazione delle spese, come peraltro espressamente indicato nello stesso apparato motivazionale della sentenza gravata, in cui si dà espressamente atto che “Il caso contemplato nella norma in questione non si attaglia alla fattispecie in esame, con la quale la ricorrente si duole del fatto che l'atto impugnato è stato a lei notificato oltre il termine triennale di prescrizione della tassa auto e non già di vizi della notificazione dell'atto eventualmente presupposto a quello impugnato”.
Dunque, il richiamo all'asserita “novità” della questione rappresentata dall'introduzione della disposizione normativa di cui all'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs. n.
546/92 (“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”), non appare neppure conferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio.
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato, derivandone la riforma parziale dell'impugnata sentenza e la condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate - tenuto conto dell'effettivo livello di dispendio di energie professionali per l'espletamento del mandato professionale - per il primo grado in euro
300,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 250,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 300,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 250,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 30.01.2026
Il Presidente estensore