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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente PASQUETTAZ ENZO, Relatore LANESE GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Manzetti 2 Aosta
Email_2elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. T4AIPCM00006-2025 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 28/01/2026
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO Con ricorso n. 62/2025 presentato il 14 ottobre 2025 e depositato in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta nella medesima data, il Signor Ricorrente_1 , residente a [...], si opponeva all'intimazione di pagamento n. T4AIPCM00006/2025, dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle D'Aosta, notificata il 06 ottobre 2025. Questo provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. A del D.L. 78/2010 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della maggior IVA a debito della società XXX (società estinta nel 2019 di cui il ricorrente era socio non amministratore), fa rinvio ad un altro avviso di accertamento (n.T4A030100647/2014) emesso – con riguardo all'anno 2012 - nei confronti della società XXX (C.F. P.IVA_1) ed alla Sentenza della Corte di Cassazione 5489/5/25 depositata il 02/03/2025. I motivi del ricorso riguardano i seguenti aspetti:
1) violazione del diritto di difesa del socio coobbligato della XXX in quanto non gli è stato mai permesso di contestare nel merito la pretesa dell'Ufficio;
2) violazione dell'art. 2495 c.c. in quanto al sig. Ricorrente_1 può essere richiesto solo un ammontare pari a quanto percepito in sede di bilancio finale di liquidazione, nel caso di specie pari ad €. 33.708,04;
3) difetto di delega del sottoscrittore dell'atto di intimazione. Conclusioni del ricorrente: In conclusione viene richiesto che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, “In via principale, previa declaratoria di infondatezza e/o illegittimità, volersi annullare l'atto impugnato e per l'effetto dichiarare non dovute le imposte, gli interessi e le sanzioni, per quanto in narrativa. In ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa del primo grado di giudizio, nella misura che si riterrà di giustizia, almeno pari a quanto richiesto da controparte”. In data 10.12.2025 l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Valle d'Aosta, si costituiva in giudizio facendo presente che, nel frattempo, tra le parti è intervenuto l'Accordo Conciliativo n. 500017/2025 sottoscritto in data 9 dicembre 2025. Questo Accordo premette che in data 12/09/2014 l'Ufficio ha notificato alla XXX XXX l'avviso di accertamento n. T4A030100647-14 per l'anno 2012; successivamente la società ha impugnato l'avviso innanzi alle commissioni tributarie della Valle d'Aosta e il processo è poi sfociato nell'ordinanza collegiale di rinvio della Corte di Cassazione n. 5489/5/25 depositata il 02/03/2025. Nessuno ha riassunto il processo e così lo stesso si è estinto in toto. Di conseguenza, risultavano dovute imposte, interessi e sanzioni, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettera c-bis del Dlgs n. 546/1992, per l'intero importo indicato nell'avviso di accertamento. La società XXX, tuttavia, in data 29.01.2020 era stata cancellata dal registro delle imprese e, pertanto, decorsi i 5 anni di "sopravvivenza" ex art. 25, comma 4, del d.lgs n. 175/2014, la stessa si era estinta a decorrere dal gennaio 2025, lasciando a succederle i soci, sig.ri Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 e Nominativo_2 C.F. CF_1. Infatti, la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall art. 2495, comma 2, c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072). Peraltro, come affermato in successive pronunce, tra cui Cass. n. 31933/2019, la circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive. Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 619/2021; Cass. N. 2/2022; Cass. 26758/2022; Cass. 8633/2024). Nel caso di specie i soci hanno percepito delle somme in sede di bilancio finale di liquidazione e, a ben vedere, pure gli immobili di loro proprietà provengono in realtà per buona parte dalla liquidazione finale della XXX come certificato proprio dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 5489/5/25 che ha posto fine al giudizio, nella quale è sancito che la XXX non ha svolto attività d'impresa ma si è limitata a costruire gli immobili poi finiti ai suoi soci, i quali pertanto si sono arricchiti illegittimamente, godendo in modo indebito, tramite la XXX della detrazione IVA. Gli stessi, pertanto, potevano anche essere presuntivamente ritenuti responsabili per l'intero importo di tale detrazione, recuperata con l'atto di accertamento de quo. L'Ufficio ha pertanto notificato in data 6 ottobre 2025 al socio Ricorrente_1 Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento T4AIPCM00006/2025 (oggetto di questa controversia) con la quale ha richiesto il pagamento di tutte le somme portate dal precedente avviso di accertamento n. T4A030100647-14 per l'anno 2012. Tra le parti, senza nulla riconoscere nel merito, in un'ottica deflattiva di un ulteriore lungo e dispendioso contenzioso tra le stesse, si è in seguito convenuto di pervenire alla conclusione di un atto di conciliazione, tenuto conto dell'incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa. Nell'Accordo stesso viene, quindi, convenuto quanto segue: Le parti ritengono “di poter concludere un accordo valorizzando il contenuto normativo stabilito dall'art. 2495 c.c., secondo il quale il socio di una società di capitali risponde comunque dei debiti sociali nei limiti di quanto pervenutogli in sede di riparto finale di liquidazione. Nel caso di specie, pertanto, la somma che può essere richiesta al sig. Ricorrente_1, socio della società estinta XXX è pari ad €. 33.708,04, che vengono pertanto richiesti dall'Ufficio a titolo di IVA e riconosciuti come dovuti dal contribuente tramite la sottoscrizione del presente atto.” Le parti, inoltre, “concordemente dichiarano che il presente atto vale ai soli fini della definizione della presente controversia, pertanto non potrà mai costituire accettazione del fatto controverso, né dei principi di diritto affermati, né mai potrà essere utilizzato come tale da qualunque altra autorità di controllo o giudiziaria.” Il ricorrente dichiara espressamente di “accettare i termini e le modalità di pagamento del sopraesteso accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio". Conclusioni dell'Ufficio resistente: L'Agenzia chiede, quindi, di “dichiarare estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n. 546/92, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.” DIRITTO Questa Corte non può che prendere atto dell'Accordo Conciliativo tra le parti intervenuto in data 9 dicembre 2025 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo. Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della espressa volontà delle parti in causa.
Per Questi Motivi
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, 27 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
(NZ AS) (OL De PA)
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente PASQUETTAZ ENZO, Relatore LANESE GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Manzetti 2 Aosta
Email_2elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. T4AIPCM00006-2025 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 28/01/2026
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO Con ricorso n. 62/2025 presentato il 14 ottobre 2025 e depositato in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta nella medesima data, il Signor Ricorrente_1 , residente a [...], si opponeva all'intimazione di pagamento n. T4AIPCM00006/2025, dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle D'Aosta, notificata il 06 ottobre 2025. Questo provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. A del D.L. 78/2010 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della maggior IVA a debito della società XXX (società estinta nel 2019 di cui il ricorrente era socio non amministratore), fa rinvio ad un altro avviso di accertamento (n.T4A030100647/2014) emesso – con riguardo all'anno 2012 - nei confronti della società XXX (C.F. P.IVA_1) ed alla Sentenza della Corte di Cassazione 5489/5/25 depositata il 02/03/2025. I motivi del ricorso riguardano i seguenti aspetti:
1) violazione del diritto di difesa del socio coobbligato della XXX in quanto non gli è stato mai permesso di contestare nel merito la pretesa dell'Ufficio;
2) violazione dell'art. 2495 c.c. in quanto al sig. Ricorrente_1 può essere richiesto solo un ammontare pari a quanto percepito in sede di bilancio finale di liquidazione, nel caso di specie pari ad €. 33.708,04;
3) difetto di delega del sottoscrittore dell'atto di intimazione. Conclusioni del ricorrente: In conclusione viene richiesto che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, “In via principale, previa declaratoria di infondatezza e/o illegittimità, volersi annullare l'atto impugnato e per l'effetto dichiarare non dovute le imposte, gli interessi e le sanzioni, per quanto in narrativa. In ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa del primo grado di giudizio, nella misura che si riterrà di giustizia, almeno pari a quanto richiesto da controparte”. In data 10.12.2025 l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Valle d'Aosta, si costituiva in giudizio facendo presente che, nel frattempo, tra le parti è intervenuto l'Accordo Conciliativo n. 500017/2025 sottoscritto in data 9 dicembre 2025. Questo Accordo premette che in data 12/09/2014 l'Ufficio ha notificato alla XXX XXX l'avviso di accertamento n. T4A030100647-14 per l'anno 2012; successivamente la società ha impugnato l'avviso innanzi alle commissioni tributarie della Valle d'Aosta e il processo è poi sfociato nell'ordinanza collegiale di rinvio della Corte di Cassazione n. 5489/5/25 depositata il 02/03/2025. Nessuno ha riassunto il processo e così lo stesso si è estinto in toto. Di conseguenza, risultavano dovute imposte, interessi e sanzioni, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettera c-bis del Dlgs n. 546/1992, per l'intero importo indicato nell'avviso di accertamento. La società XXX, tuttavia, in data 29.01.2020 era stata cancellata dal registro delle imprese e, pertanto, decorsi i 5 anni di "sopravvivenza" ex art. 25, comma 4, del d.lgs n. 175/2014, la stessa si era estinta a decorrere dal gennaio 2025, lasciando a succederle i soci, sig.ri Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 e Nominativo_2 C.F. CF_1. Infatti, la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in capo agli ex soci, i quali subentrano nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta, fermo restando il limite di responsabilità previsto dall art. 2495, comma 2, c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072). Peraltro, come affermato in successive pronunce, tra cui Cass. n. 31933/2019, la circostanza che il socio abbia percepito o meno somme in sede di liquidazione non è elemento dirimente ai fini dell'interesse ad agire del creditore, il quale può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, per esempio ai fini dell'escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive. Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 619/2021; Cass. N. 2/2022; Cass. 26758/2022; Cass. 8633/2024). Nel caso di specie i soci hanno percepito delle somme in sede di bilancio finale di liquidazione e, a ben vedere, pure gli immobili di loro proprietà provengono in realtà per buona parte dalla liquidazione finale della XXX come certificato proprio dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 5489/5/25 che ha posto fine al giudizio, nella quale è sancito che la XXX non ha svolto attività d'impresa ma si è limitata a costruire gli immobili poi finiti ai suoi soci, i quali pertanto si sono arricchiti illegittimamente, godendo in modo indebito, tramite la XXX della detrazione IVA. Gli stessi, pertanto, potevano anche essere presuntivamente ritenuti responsabili per l'intero importo di tale detrazione, recuperata con l'atto di accertamento de quo. L'Ufficio ha pertanto notificato in data 6 ottobre 2025 al socio Ricorrente_1 Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento T4AIPCM00006/2025 (oggetto di questa controversia) con la quale ha richiesto il pagamento di tutte le somme portate dal precedente avviso di accertamento n. T4A030100647-14 per l'anno 2012. Tra le parti, senza nulla riconoscere nel merito, in un'ottica deflattiva di un ulteriore lungo e dispendioso contenzioso tra le stesse, si è in seguito convenuto di pervenire alla conclusione di un atto di conciliazione, tenuto conto dell'incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa. Nell'Accordo stesso viene, quindi, convenuto quanto segue: Le parti ritengono “di poter concludere un accordo valorizzando il contenuto normativo stabilito dall'art. 2495 c.c., secondo il quale il socio di una società di capitali risponde comunque dei debiti sociali nei limiti di quanto pervenutogli in sede di riparto finale di liquidazione. Nel caso di specie, pertanto, la somma che può essere richiesta al sig. Ricorrente_1, socio della società estinta XXX è pari ad €. 33.708,04, che vengono pertanto richiesti dall'Ufficio a titolo di IVA e riconosciuti come dovuti dal contribuente tramite la sottoscrizione del presente atto.” Le parti, inoltre, “concordemente dichiarano che il presente atto vale ai soli fini della definizione della presente controversia, pertanto non potrà mai costituire accettazione del fatto controverso, né dei principi di diritto affermati, né mai potrà essere utilizzato come tale da qualunque altra autorità di controllo o giudiziaria.” Il ricorrente dichiara espressamente di “accettare i termini e le modalità di pagamento del sopraesteso accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio". Conclusioni dell'Ufficio resistente: L'Agenzia chiede, quindi, di “dichiarare estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n. 546/92, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.” DIRITTO Questa Corte non può che prendere atto dell'Accordo Conciliativo tra le parti intervenuto in data 9 dicembre 2025 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo. Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della espressa volontà delle parti in causa.
Per Questi Motivi
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, 27 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
(NZ AS) (OL De PA)
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)