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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5256 / 2023 Ruolo gen. (vi è riunito 523/2024)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. SALERNO LUIGI e VIRGILI FABIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 20/11/2023 parte ricorrente ha concluso per l'annullamento del verbale CP_ unico di accertamento e notificazione N. 2023003511/DDL e diffida 5100.06/07/2023.0534372 sostenendo di non essere tenuta al pagamento del credito vantato dall'Ente; con ricorso rg 523/2024 ha impugnato l'avviso di addebito n. 400 2023 00057256 06 000, deducendo l'illegittima iscrizione a ruolo ex art 24 Dlgs 46/1999 e riportandosi nel merito all'impugnazione proposta in precedenza;
riuniti i giudizi CP_ venivano richiesti chiarimenti all' la causa veniva infine rinviata all'udienza del 5.2.25 che veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con verbale unico di accertamento e notificazione 2023003511/DDL ed atto di diffida ad adempiere prot. CP_ 5100.06/07/2023.0534372 notificati in data 6.7.23 è stato intimato alla società “ di Parte_1 CP_ versare alla sede di competenza la somma di € 140.729,05 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo aprile 2017 -maggio 2023 oltre ad € 37.428,08 a titolo di somme aggiuntive;
con avviso di addebito n 400 2023 00057256 06 000 notificato in data 22 dicembre 2023, è stato intimato alla
“ il pagamento di contributi e somme aggiuntive in virtù del suddetto accertamento ispettivo;
Parte_1
Nel verbale di accertamento gli ispettori evidenziavano che la società iscritta nel Registro Parte_1 delle Imprese della C.C.I.A.A. di Salerno con il n. REA SA – 270109 e con data di inizio attività 24/10/2006, CP_ era titolare presso la sede di Nocera Inferiore, di una posizione previdenziale come Azienda agricola
DMAG (CIDA n. 6761) e di una posizione previdenziale come Azienda DM (matricola n. 7208342529);
Nel corso dell'accertamento veniva disposta la variazione dell'inquadramento aziendale per la posizione
Azienda (matricola n 7208342529) dal settore industria (CSC 1.04.10) al settore commercio (C.S.C. 7.02.01);
Gli ispettori provvedevano inoltre a riqualificare, ai fini contributivi, i rapporti di lavoro intercorsi tra la ed i dipendenti la cui mansione era stata indicata in busta paga come “carrellista” ( Parte_1 Per_1
, , , e “autista”
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_3 Persona_4 CP_4
, e e di magazzino” e
[...] CP_5 Persona_5 CP_6 Controparte_7 [...]
) e che erano stati dalla denunciati sulla posizione previdenziale Azienda Agricola CP_8 Parte_1
(CIDA 6761) invece che su quella su quella “Azienda” (matricola 7208342529)
In conseguenza dei suddetti accertamenti gli ispettori provvedevano:
1) al ricalcolo contributivo per i lavoratori per i quali erano già presenti denunce sulla posizione
Azienda matricola 7208342529 -considerando la maggiore aliquota dovuta per il settore commercio rispetto al settore industria- ed ingiungevano il pagamento delle differenze dovute dal 10/2017
2) all'annullamento d'ufficio delle denunce mensili trasmesse dal 01/10/2017 per i lavoratori denunciati sulla posizione previdenziale Azienda agricola (CIDA n. 6761) (ovvero i sigg.ri Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_3 Persona_4 CP_4
, e e );
[...] CP_5 Persona_5 Controparte_7 Controparte_8 calcolavano l'imponibile previdenziale in base alle giornate di lavoro e retribuzioni giornaliere registrate sul Libro unico del lavoro ed all'aliquota dovuta per il settore commercio ed ingiungevano alla il pagamento del dovuto dal 10/2017 precisando che “i contributi Parte_1 previdenziali (oggetto di annullamento) eventualmente versati dalla società sulla posizione CIDA
6761 a favore dei suddetti lavoratori sono rimborsabili, a richiesta dell'azienda, previa dimostrazione della regolarità contributiva: nella specie, la richiesta di rimborso, potrà essere presentata a questo Istituto che terrà conto, nel computo dell'eventuale rimborso, delle quote relative ai rischi assicurativi coperti, delle quote rimaste a carico del dipendente e dei limiti prescrizionali” e che La richiesta di rimborso deve essere presentata, da parte del datore di lavoro, entro e non oltre la scadenza del termine prescrizionale ordinario, ai sensi e per l'effetto dell'art.
2946 c.c., decorrente dalla data del versamento dei contributi indebiti”
CP_ La società ricorrente contesta la variazione di inquadramento disposta dall (ed il conseguente ricalcolo contributivo) ed in ogni caso la retroattività degli effetti della variazione della classificazione disposta;
Il ricorso non può essere sul punto accolto;
L'art. 2195, primo comma, n.1, cod. civ., descrive come “industriale” l'attività diretta alla produzione di beni o servizi e l'elemento caratterizzante questa tipologia di attività è pertanto la creazione di un risultato economico nuovo rispetto ai fattori produttivi utilizzati;
la giurisprudenza che si è espressa sul punto ha in particolare ritenuto che nel caso in cui un bene già in sé per sé considerato possa costituire oggetto di una specifica attività commerciale, l'attività diretta a consentirne la circolazione giuridica o ad agevolarne la commercializzazione non può essere considerata industriale in quanto non determina la creazione di un prodotto diverso da quello originario elemento invece necessario nel caso di attività industriale (cfr Cass Civ
18564 2008)
Nella fattispecie, l'attività della come correttamente ritenuto dagli ispettori, è attività di Parte_1 servizi/commerciale e non industriale in quanto consiste nell'acquisto in blocco del prodotto (finocchio) sui campi, nella raccolta dello stesso, nella successiva pulitura e confezionamento (presso la sede operativa aziendale) e nella finale commercializzazione del (e dei suoi scarti) come tra l'altro affermato dalla Parte_2 stessa convenuta in memoria (cfr memoria difensiva in atti)
A fronte di un'attività “commerciale” che è sempre stata la medesima fin dall'origine è legittima anche la disposta variazione retroattiva in quanto le dichiarazioni rese dall'azienda, in sede di inquadramento iniziale, non corrispondevano alla reale attività svolta e pertanto va applicato l'art 3 comma 8 legge
335/1995 che consente la retroattività del provvedimento di variazione nel caso in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (cfr Cass Civ 14257/2019 e n.
5541/2021)
Parte ricorrente contesta anche la riqualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi con i sigg.ri Per_1
, , , e (che inquadrava
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_3 Persona_4 come “carrellisti”) con i Signori , e (che inquadrava Controparte_4 CP_5 Persona_5 come “autisti”) e con le Signore e (che inquadrava come “operaie di Controparte_7 Controparte_8 magazzino”) deducendo sul punto che le loro prestazioni erano state “parte integrante” della fase di
“lavorazione” del prodotto ortofrutticolo e funzionali alla commercializzazione del prodotto raccolto e che pertanto, poiché le attività andavano ritenute come “connesse” a quello agricole, legittimamente i rapporti di lavoro erano stati denunciati, ai fini previdenziali, sulla posizione Azienda Agricola (CIDA 6761); sosteneva inoltre che in ogni caso i suddetti lavoratori avevano anche all'occorrenza provveduto all'attività di cernita e confezionamento del prodotto ed articolava prova testimoniale sul punto;
L'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n.
173, dispone che: “Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:…. d) imprese non agricole singole e associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta”
La norma dispone pertanto che vengano considerati “lavoratori agricoli” anche i dipendenti di imprese
“non” agricole che svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, attività di cernita pulitura ed imballaggio degli stessi;
Considerato che l'art 6 L 92/1979 rappresenta un'eccezione alla regola generale per la quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa (in questo caso commerciale) e pertanto non suscettibile di applicazione estensiva/analogica e che le mansioni - incontestatamente- prevalenti svolte dai lavoratori inquadrati dalla come autisti, carrellisti ed Parte_1 operai di magazzino erano funzionali alla commercializzazione del prodotto (e non alla raccolta o alle attività strettamente connesse alla stessa) il ricorso sul punto non può trovare accoglimento;
Va inoltre osservato che è apparso del tutto superfluo procedere all'acquisizione delle prove testimoniali articolate in proposito dalla convenuta considerando che anche qualora i testi confermassero le deduzioni della circa il fatto che i dipendenti il cui rapporto è stato riqualificato ai fini previdenziali Parte_1 svolgevano anche, in caso di necessità o in via residuale, attività connesse alla raccolta del prodotto ortofrutticolo, tanto non sarebbe comunque sufficiente per poter ritenere legittimo il loro inquadramento ai fini previdenziali come lavoratori agricoli;
Parte ricorrente contesta il verbale deducendo anche che, nonostante nel verbale gli ispettori avessero dichiarato (pagina 8 penultimo capoverso) che “per due lavoratori” l'imponibile contributivo era stato determinato sulla base delle effettive giornate di lavoro e delle retribuzioni giornaliere registrate sul LUL in CP_ relazione alla posizione CIDA 6761 (e l' avrebbe pertanto dovuto calcolare -per due soli lavoratori-
l'intera contribuzione e per tutti gli altri le sole differenze contributive in ipotesi dovute) tanto non era accaduto in quanto nel “Prospetto di regolarizzazione contributiva” allegato al verbale, non vi era stato “ricalcolo della maggiore contribuzione dovuta”, bensì un calcolo dell'intera contribuzione dovuta, senza detrarre i contributi già versati, per ben più di due lavoratori .
CP_
Sul punto l' convenuto, con la costituzione in giudizio, ha precisato che vi era un errore materiale nel verbale nel quale, per mero refuso, era stato scritto “due lavoratori “ invece che “i lavoratori” ;
CP_ L'errore materiale contenuto nel verbale (e riconosciuto dall' ) appare evidente considerando che nell'atto di accertamento vengono ampiamente specificati i rapporti di lavoro riqualificati ai fini contributivi
(verbale di accertamento pagine da 5 ad 8) e che i suddetti rapporti di lavoro corrispondono a quelli indicati nel prospetto di regolarizzazione contributiva;
CP_ La parte ricorrente ha contestato anche l'importo dei contributi richiesti dall' deducendo che l'Ente aveva applicato aliquote superiori a quelle previste per il settore commercio (cfr doc 9 prod ricorrente).
CP_ Sul punto sono stati richiesti chiarimenti all' che li ha resi con le note depositate in data 25.1.25 ;
L'Ente ha in particolare precisato di aver calcolato le aliquote tenendo conto anche della aliquota aggiuntiva dello 0,45% -a cui le aziende sono tenute per il versamento dei contributi relativi al Fondo di CP_ Integrazione Salariale come da Circolare n. 176/2016- e della maggiorazioni previste per il lavoro a tempo determinato e di averle così determinate in concreto : 1) impiegati a tempo indeterminato: aliquota
38,17% + 0,45%= 38,62%, 2) impiegati a tempo determinato : aliquota 39,57% + 0,45% =40,02%, 3) operai a tempo indeterminato: aliquota 38,17% + 0,45%= 38,62% 4) operari a tempo determinato operaio a tempo determinato : aliquota 39,57% + 0,45% =40,02%
CP_ Considerato che i calcoli dei contributi dovuti dalla effettuati dall' appaiono corretti e Parte_1 conformi alla normativa sul punto applicabile e che parte opponente, nelle note depositate in data 4.2.25, non ha sollevato alcuno specifico rilevo avverso le precisazioni fornite dall'istituto è apparso pertanto superfluo procedere alla richiesta CTU anche perché il fatto, dedotto da parte ricorrente nelle note del
4.2.25, che «I contributi previdenziali (oggetto di annullamento) eventualmente versati dalla società sulla posizione previdenziale Azienda agricola DMAG (CIDA n. 6771) a favore dei suddetti lavoratori sono rimborsabili, a richiesta dell'azienda» è irrilevante ai fini della decisione (e di una eventuale CTU) in quanto l'oggetto della presente controversia non consiste nella quantificazione dei rimborsi in ipotesi spettanti alla
Parte_1
L'opposizione proposta avverso il verbale ispettivo va pertanto integralmente respinta;
Nonostante la sia tenuta al pagamento degli importi di cui al verbale unico di accertamento e Parte_1 CP_ notificazione 2023003511/DDL ed atto di diffida ad adempiere prot. 5100.06/07/2023.0534372
l'avviso di addebito n. 400 2023 00057256 06 000 conseguente va invece annullato ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto lo stesso veniva formato in data 09.12.2023 quanto era già stato depositato in cancelleria il ricorso avverso l'atto presupposto (20.11.23)
Le spese di lite vengono compensate per la metà e poste per la residua metà a carico della e Parte_1 liquidate come da dispositivo considerando l'infondatezza dell'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento e notificazione ed il fatto che l'avviso di addebito veniva comunque formato e notificato quando l'Ente non era ancora e conoscenza della pendenza del ricorso avverso l'atto presupposto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5256 /2023 (a cui è stato riunito il giudizio NRG 523/2024)
Rigetta il ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione ed atto di diffida PartitaIVA_1 CP_ ad adempiere prot. 5100.06/07/2023.0534372 Annulla l'avviso di addebito n. 400 2023 00057256 06 000
Compensa le spese di lite per la metà e condanna al pagamento della residua metà in favore Parte_1 CP_ dell' che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori
Nocera Inferiore 26/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. SALERNO LUIGI e VIRGILI FABIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 20/11/2023 parte ricorrente ha concluso per l'annullamento del verbale CP_ unico di accertamento e notificazione N. 2023003511/DDL e diffida 5100.06/07/2023.0534372 sostenendo di non essere tenuta al pagamento del credito vantato dall'Ente; con ricorso rg 523/2024 ha impugnato l'avviso di addebito n. 400 2023 00057256 06 000, deducendo l'illegittima iscrizione a ruolo ex art 24 Dlgs 46/1999 e riportandosi nel merito all'impugnazione proposta in precedenza;
riuniti i giudizi CP_ venivano richiesti chiarimenti all' la causa veniva infine rinviata all'udienza del 5.2.25 che veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con verbale unico di accertamento e notificazione 2023003511/DDL ed atto di diffida ad adempiere prot. CP_ 5100.06/07/2023.0534372 notificati in data 6.7.23 è stato intimato alla società “ di Parte_1 CP_ versare alla sede di competenza la somma di € 140.729,05 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo aprile 2017 -maggio 2023 oltre ad € 37.428,08 a titolo di somme aggiuntive;
con avviso di addebito n 400 2023 00057256 06 000 notificato in data 22 dicembre 2023, è stato intimato alla
“ il pagamento di contributi e somme aggiuntive in virtù del suddetto accertamento ispettivo;
Parte_1
Nel verbale di accertamento gli ispettori evidenziavano che la società iscritta nel Registro Parte_1 delle Imprese della C.C.I.A.A. di Salerno con il n. REA SA – 270109 e con data di inizio attività 24/10/2006, CP_ era titolare presso la sede di Nocera Inferiore, di una posizione previdenziale come Azienda agricola
DMAG (CIDA n. 6761) e di una posizione previdenziale come Azienda DM (matricola n. 7208342529);
Nel corso dell'accertamento veniva disposta la variazione dell'inquadramento aziendale per la posizione
Azienda (matricola n 7208342529) dal settore industria (CSC 1.04.10) al settore commercio (C.S.C. 7.02.01);
Gli ispettori provvedevano inoltre a riqualificare, ai fini contributivi, i rapporti di lavoro intercorsi tra la ed i dipendenti la cui mansione era stata indicata in busta paga come “carrellista” ( Parte_1 Per_1
, , , e “autista”
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_3 Persona_4 CP_4
, e e di magazzino” e
[...] CP_5 Persona_5 CP_6 Controparte_7 [...]
) e che erano stati dalla denunciati sulla posizione previdenziale Azienda Agricola CP_8 Parte_1
(CIDA 6761) invece che su quella su quella “Azienda” (matricola 7208342529)
In conseguenza dei suddetti accertamenti gli ispettori provvedevano:
1) al ricalcolo contributivo per i lavoratori per i quali erano già presenti denunce sulla posizione
Azienda matricola 7208342529 -considerando la maggiore aliquota dovuta per il settore commercio rispetto al settore industria- ed ingiungevano il pagamento delle differenze dovute dal 10/2017
2) all'annullamento d'ufficio delle denunce mensili trasmesse dal 01/10/2017 per i lavoratori denunciati sulla posizione previdenziale Azienda agricola (CIDA n. 6761) (ovvero i sigg.ri Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_3 Persona_4 CP_4
, e e );
[...] CP_5 Persona_5 Controparte_7 Controparte_8 calcolavano l'imponibile previdenziale in base alle giornate di lavoro e retribuzioni giornaliere registrate sul Libro unico del lavoro ed all'aliquota dovuta per il settore commercio ed ingiungevano alla il pagamento del dovuto dal 10/2017 precisando che “i contributi Parte_1 previdenziali (oggetto di annullamento) eventualmente versati dalla società sulla posizione CIDA
6761 a favore dei suddetti lavoratori sono rimborsabili, a richiesta dell'azienda, previa dimostrazione della regolarità contributiva: nella specie, la richiesta di rimborso, potrà essere presentata a questo Istituto che terrà conto, nel computo dell'eventuale rimborso, delle quote relative ai rischi assicurativi coperti, delle quote rimaste a carico del dipendente e dei limiti prescrizionali” e che La richiesta di rimborso deve essere presentata, da parte del datore di lavoro, entro e non oltre la scadenza del termine prescrizionale ordinario, ai sensi e per l'effetto dell'art.
2946 c.c., decorrente dalla data del versamento dei contributi indebiti”
CP_ La società ricorrente contesta la variazione di inquadramento disposta dall (ed il conseguente ricalcolo contributivo) ed in ogni caso la retroattività degli effetti della variazione della classificazione disposta;
Il ricorso non può essere sul punto accolto;
L'art. 2195, primo comma, n.1, cod. civ., descrive come “industriale” l'attività diretta alla produzione di beni o servizi e l'elemento caratterizzante questa tipologia di attività è pertanto la creazione di un risultato economico nuovo rispetto ai fattori produttivi utilizzati;
la giurisprudenza che si è espressa sul punto ha in particolare ritenuto che nel caso in cui un bene già in sé per sé considerato possa costituire oggetto di una specifica attività commerciale, l'attività diretta a consentirne la circolazione giuridica o ad agevolarne la commercializzazione non può essere considerata industriale in quanto non determina la creazione di un prodotto diverso da quello originario elemento invece necessario nel caso di attività industriale (cfr Cass Civ
18564 2008)
Nella fattispecie, l'attività della come correttamente ritenuto dagli ispettori, è attività di Parte_1 servizi/commerciale e non industriale in quanto consiste nell'acquisto in blocco del prodotto (finocchio) sui campi, nella raccolta dello stesso, nella successiva pulitura e confezionamento (presso la sede operativa aziendale) e nella finale commercializzazione del (e dei suoi scarti) come tra l'altro affermato dalla Parte_2 stessa convenuta in memoria (cfr memoria difensiva in atti)
A fronte di un'attività “commerciale” che è sempre stata la medesima fin dall'origine è legittima anche la disposta variazione retroattiva in quanto le dichiarazioni rese dall'azienda, in sede di inquadramento iniziale, non corrispondevano alla reale attività svolta e pertanto va applicato l'art 3 comma 8 legge
335/1995 che consente la retroattività del provvedimento di variazione nel caso in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (cfr Cass Civ 14257/2019 e n.
5541/2021)
Parte ricorrente contesta anche la riqualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi con i sigg.ri Per_1
, , , e (che inquadrava
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_3 Persona_4 come “carrellisti”) con i Signori , e (che inquadrava Controparte_4 CP_5 Persona_5 come “autisti”) e con le Signore e (che inquadrava come “operaie di Controparte_7 Controparte_8 magazzino”) deducendo sul punto che le loro prestazioni erano state “parte integrante” della fase di
“lavorazione” del prodotto ortofrutticolo e funzionali alla commercializzazione del prodotto raccolto e che pertanto, poiché le attività andavano ritenute come “connesse” a quello agricole, legittimamente i rapporti di lavoro erano stati denunciati, ai fini previdenziali, sulla posizione Azienda Agricola (CIDA 6761); sosteneva inoltre che in ogni caso i suddetti lavoratori avevano anche all'occorrenza provveduto all'attività di cernita e confezionamento del prodotto ed articolava prova testimoniale sul punto;
L'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n.
173, dispone che: “Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:…. d) imprese non agricole singole e associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta”
La norma dispone pertanto che vengano considerati “lavoratori agricoli” anche i dipendenti di imprese
“non” agricole che svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, attività di cernita pulitura ed imballaggio degli stessi;
Considerato che l'art 6 L 92/1979 rappresenta un'eccezione alla regola generale per la quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa (in questo caso commerciale) e pertanto non suscettibile di applicazione estensiva/analogica e che le mansioni - incontestatamente- prevalenti svolte dai lavoratori inquadrati dalla come autisti, carrellisti ed Parte_1 operai di magazzino erano funzionali alla commercializzazione del prodotto (e non alla raccolta o alle attività strettamente connesse alla stessa) il ricorso sul punto non può trovare accoglimento;
Va inoltre osservato che è apparso del tutto superfluo procedere all'acquisizione delle prove testimoniali articolate in proposito dalla convenuta considerando che anche qualora i testi confermassero le deduzioni della circa il fatto che i dipendenti il cui rapporto è stato riqualificato ai fini previdenziali Parte_1 svolgevano anche, in caso di necessità o in via residuale, attività connesse alla raccolta del prodotto ortofrutticolo, tanto non sarebbe comunque sufficiente per poter ritenere legittimo il loro inquadramento ai fini previdenziali come lavoratori agricoli;
Parte ricorrente contesta il verbale deducendo anche che, nonostante nel verbale gli ispettori avessero dichiarato (pagina 8 penultimo capoverso) che “per due lavoratori” l'imponibile contributivo era stato determinato sulla base delle effettive giornate di lavoro e delle retribuzioni giornaliere registrate sul LUL in CP_ relazione alla posizione CIDA 6761 (e l' avrebbe pertanto dovuto calcolare -per due soli lavoratori-
l'intera contribuzione e per tutti gli altri le sole differenze contributive in ipotesi dovute) tanto non era accaduto in quanto nel “Prospetto di regolarizzazione contributiva” allegato al verbale, non vi era stato “ricalcolo della maggiore contribuzione dovuta”, bensì un calcolo dell'intera contribuzione dovuta, senza detrarre i contributi già versati, per ben più di due lavoratori .
CP_
Sul punto l' convenuto, con la costituzione in giudizio, ha precisato che vi era un errore materiale nel verbale nel quale, per mero refuso, era stato scritto “due lavoratori “ invece che “i lavoratori” ;
CP_ L'errore materiale contenuto nel verbale (e riconosciuto dall' ) appare evidente considerando che nell'atto di accertamento vengono ampiamente specificati i rapporti di lavoro riqualificati ai fini contributivi
(verbale di accertamento pagine da 5 ad 8) e che i suddetti rapporti di lavoro corrispondono a quelli indicati nel prospetto di regolarizzazione contributiva;
CP_ La parte ricorrente ha contestato anche l'importo dei contributi richiesti dall' deducendo che l'Ente aveva applicato aliquote superiori a quelle previste per il settore commercio (cfr doc 9 prod ricorrente).
CP_ Sul punto sono stati richiesti chiarimenti all' che li ha resi con le note depositate in data 25.1.25 ;
L'Ente ha in particolare precisato di aver calcolato le aliquote tenendo conto anche della aliquota aggiuntiva dello 0,45% -a cui le aziende sono tenute per il versamento dei contributi relativi al Fondo di CP_ Integrazione Salariale come da Circolare n. 176/2016- e della maggiorazioni previste per il lavoro a tempo determinato e di averle così determinate in concreto : 1) impiegati a tempo indeterminato: aliquota
38,17% + 0,45%= 38,62%, 2) impiegati a tempo determinato : aliquota 39,57% + 0,45% =40,02%, 3) operai a tempo indeterminato: aliquota 38,17% + 0,45%= 38,62% 4) operari a tempo determinato operaio a tempo determinato : aliquota 39,57% + 0,45% =40,02%
CP_ Considerato che i calcoli dei contributi dovuti dalla effettuati dall' appaiono corretti e Parte_1 conformi alla normativa sul punto applicabile e che parte opponente, nelle note depositate in data 4.2.25, non ha sollevato alcuno specifico rilevo avverso le precisazioni fornite dall'istituto è apparso pertanto superfluo procedere alla richiesta CTU anche perché il fatto, dedotto da parte ricorrente nelle note del
4.2.25, che «I contributi previdenziali (oggetto di annullamento) eventualmente versati dalla società sulla posizione previdenziale Azienda agricola DMAG (CIDA n. 6771) a favore dei suddetti lavoratori sono rimborsabili, a richiesta dell'azienda» è irrilevante ai fini della decisione (e di una eventuale CTU) in quanto l'oggetto della presente controversia non consiste nella quantificazione dei rimborsi in ipotesi spettanti alla
Parte_1
L'opposizione proposta avverso il verbale ispettivo va pertanto integralmente respinta;
Nonostante la sia tenuta al pagamento degli importi di cui al verbale unico di accertamento e Parte_1 CP_ notificazione 2023003511/DDL ed atto di diffida ad adempiere prot. 5100.06/07/2023.0534372
l'avviso di addebito n. 400 2023 00057256 06 000 conseguente va invece annullato ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto lo stesso veniva formato in data 09.12.2023 quanto era già stato depositato in cancelleria il ricorso avverso l'atto presupposto (20.11.23)
Le spese di lite vengono compensate per la metà e poste per la residua metà a carico della e Parte_1 liquidate come da dispositivo considerando l'infondatezza dell'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento e notificazione ed il fatto che l'avviso di addebito veniva comunque formato e notificato quando l'Ente non era ancora e conoscenza della pendenza del ricorso avverso l'atto presupposto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5256 /2023 (a cui è stato riunito il giudizio NRG 523/2024)
Rigetta il ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione ed atto di diffida PartitaIVA_1 CP_ ad adempiere prot. 5100.06/07/2023.0534372 Annulla l'avviso di addebito n. 400 2023 00057256 06 000
Compensa le spese di lite per la metà e condanna al pagamento della residua metà in favore Parte_1 CP_ dell' che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori
Nocera Inferiore 26/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale