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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/07/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2259 R.G.A.C. per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del
20.5.2025, avente ad oggetto ripetizione di indebito, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
C in proprio e in qualità di l.r.p.t. di “ ” liquidazione Controparte_1
(C.F. ), rappresentate e difese dall' Avv. Rosa Patrizia Altomare (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Piazza C.F._2
Fausto e Luigi Gullo n. 43, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrici contro
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_3 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Falduto (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._3
Regionale ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale, loc. Germaneto, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti e decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale in atti;
nonché
HDI (C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_3 sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetani Alessi (C.F. e C.F._4
Rosario Livio Alessi (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 dell'Avv. Antonello Bevilacqua, sito in Lamezia Terme, Via Antonino Anile n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
convenute
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 sia in proprio che in qualità di legale rappresentante p.t. della “ Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio la , nonché la
[...] Controparte_3 Controparte_5
(già ), deducendo che, in data Controparte_6
6.11.2008, stipulava con la atto di adesione ed obbligo al fine di ottenere un Controparte_3 contributo pubblico di scopo, mediante l'erogazione di € 51.000,00, di cui € 45.000,00 destinati all'assunzione a tempo indeterminato di tre lavoratori cd. “svantaggiati” ed € 6.000,00 a titolo di spese per la formazione di questi ultimi.
Esponeva, ancora, che il finanziamento veniva garantito mediante polizza fideiussoria, con obbligazione garantita in solido non solo dalla società e da ma anche da un altro soggetto, Parte_1 estraneo al presente giudizio, ovvero e;
a causa di ritenute Parte_3 Parte_4 violazioni degli artt. 10 e 11 del predetto atto di adesione ed obbligo, in data 5.11.2015 la CP_3
revocava il medesimo mediante decreto del dirigente generale e, conseguentemente, in data
[...]
7.7.2016 la liquidava alla la somma garantita dalla polizza CP_6 Controparte_3 fideiussoria, pari ad € 56.822,75.
Evidenziava, quindi, che la AG RA azionava procedimento monitorio per il recupero di tale somma garantita ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti della società, nonché degli obbligati in solido, ovvero l'odierna attrice, nonché nei confronti di soggetti estranei al presente giudizio, Pt_3
e ; successivamente, la AG RA esperiva anche un'azione
[...] Parte_4 esecutiva innanzi ad altro Tribunale, mediante notifica di precetto e pignoramento immobiliare in danno al coobbligato . Parte_4
Ancora, deduceva che, nelle more di tali attività, precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, l'Ente convenuto adiva la Corte dei conti regionale al fine di fare accertare la responsabilità per danno erariale di a conclusione del procedimento, la Corte adita accoglieva la Parte_1 domanda risarcitoria limitatamente alla somma di € 6.000,00 (relativa alla formazione dei suddetti dipendenti), rigettandola per la somma restante di € 45.000,00 (relativa all'assunzione dei dipendenti).
Alla luce di tali premesse, così concludeva “accertare e dichiarare che, per tutti i motivi di cui infra
[.. ed a seguito della sentenza nr. 64/2018 della Corte dei conti per la , la società “ Controparte_3
è obbligata nei confronti della , in p.l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_3 unicamente per la somma di € 6.0000,00 a titolo di mancata formazione del personale di cui all'Atto di
Adesione ed Obbligo;
e, per l'effetto, condannare la , in persona del Presidente Controparte_3
l.r.p.t., a restituire la somma trattenuta illegittimamente di € 45.000,00 più accessori ricevuti (somma differenziale dalle € 56.822,75 ricevute), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, alla signora nella sua qualità ed in proprio, ovvero alla Parte_1 CP_6
pagina 2 di 9 ; con vittoria delle competenze e spese di Controparte_6 giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva la , la quale, contestando tutti gli assunti di parte attrice, concludeva Controparte_3 nel modo che segue: “In via preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società ; solo secondariamente Controparte_7
(ciò a valere senza recesso dalla preliminare e per completezza difensiva), rigettare integralmente la domanda proposta, attesa la piena, evidentissima ed inconfutabile infondatezza;
con vittoria di spese
e competenze di giudizio”.
Resisteva anche la , la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_5 infondata in fatto e diritto;
eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro in favore del Tribunale di Roma o Milano, oltre che l'inammissibilità della domanda poiché coperta dal giudicato formatosi sull'inoppugnabilità del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei coobbligati in solido oltre che la infondatezza della domanda, sostenendo l'assunzione di una condotta rispettosa dei canoni di correttezza e buona fede nel erogare la garanzia prestata in favore dell'ente pubblico.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di “rigettare ogni domanda attrice contro la convenuta
[...] perché inammissibile nonché infondata in fatto, diritto e non provata. Con vittoria di spese CP_6
e compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA”.
Alla prima udienza, il giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, cc. 4 e 5 c.p.c. ordinandone, con provvedimento del 14.11.2019, l'integrazione, la quale veniva ottemperata con successiva memoria;
ritenuta la causa documentalmente istruita, dopo numerosi rinvii veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti al minimo di legge.
***
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, sollevata (e non esaminata) dalla convenuta , in favore di quella del Controparte_5
Tribunale di Roma e di Milano.
L'eccezione è infondata.
La convenuta, infatti, sosteneva nella propria comparsa che “parte attrice non avrebbe potuto convenire la società garante dinanzi al Tribunale di Catanzaro bensì, a tutto voler concedere, dinanzi il foro di Roma in quanto ai sensi dell'art. 8 delle condizioni di polizza esso, specificamente approvato ai sensi dell'art. 1341 c.c., era stato stabilito come esclusivo in caso di controversia con la snc. Peraltro, Catanzaro non sarebbe stato competente neppure ai sensi dell'art. 20 cpc. sia perché la polizza fideiussoria era stata stipulata a Rende (CS), sia in quanto il luogo di adempimento pagina 3 di 9 dell'obbligazione restitutoria di cui al petitum attoreo non sarebbe stato mai Catanzaro, ai fini dell'art.
1182 c.c. bensì, a tutto voler concedere, Milano dove la società ha infatti sede. Lo stesso dicasi per quanto concerne il foro generale perché nel mentre parte attrice ha sede nella circoscrizione del
Tribunale di Cosenza, la domanda restitutoria svolta contro la dinanzi a codesto Controparte_3
Tribunale non potrebbe mai spostare - per connessione ex art. 33 – la competenza sulla domanda volta
a far valere la condotta contrattuale della con la causa contro la che CP_6 CP_3 ipoteticamente sarebbe spettata al solo Tribunale di Roma”.
In primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione emerge dall'esame del petitum immediato;
la domanda attorea, come si evince limpidamente dalle conclusioni e dalla stessa integrazione della domanda, è rivolta unicamente – come meglio si dirà anche in seguito - nei confronti della , e non Controparte_3 nei confronti della AG RA.
Peraltro, quanto alla causa petendi, oggetto della domanda non è il contratto assicurativo, né la sua esecuzione, ma è la ipotetica conseguenza sul piano giuridico degli effetti della sentenza n. 64/2018, pronunciata dalla Corte dei conti in data 10.1.2018, avente ad oggetto l'atto di adesione ed obbligo intercorso tra l'attrice e la poi revocato, il cui art. 7 statuisce che “per quanto non Controparte_3 previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione vigente e stabiliscono che qualsiasi controversia è devoluta alla cognizione dell'AGO e che il foro competente è quello di Catanzaro”.
Luogo, quest'ultimo, che comunque sarebbe competente ex art. 19 cod. proc. civ. in ragione della sede legale dell'ente pubblico convenuto.
Così correttamente radicata la competenza territoriale innanzi a questo Tribunale, preliminare risulta anche il vaglio dell'eccezione sollevata dalla in ordine al supposto difetto di Controparte_3 legittimazione sostanziale attiva dell'attrice, agente anche in qualità di legale rappresentante p.t. della per aver rassegnato le proprie conclusioni, tuttavia, in Parte_2 favore della società “ ”. Controparte_1
Anche la suddetta eccezione è infondata.
La questione, fatta propria anche dal giudice alla prima udienza, è stata risolta con l'atto di integrazione ex art. 164, c. 5 cod. proc. civ. depositato dall'attrice, che ha chiarito che la società
e la società costituiscono la medesima persona giuridica, Parte_2 Controparte_1 aventi la medesima P.I., per come anche evincibile dalla visura storica allegata in atti (cfr. “All. 1 fata” di parte attrice), essendo l'una succeduta all'altra.
Peraltro, nell'atto di integrazione citato, l'attrice ha anche chiarito che in epigrafe l'attrice Pt_1
si è qualificata come legale rappresentante della precedente denominazione della società (
[...] Pt_2
pagina 4 di 9 da ) poiché il cd. “Atto di adesione ed obbligo” è stato stipulato in Pt_2 Parte_2 data 06.11.2008, quando la società rispondeva alla suddetta denominazione;
motivo per il quale aveva concluso, in qualità di legale rappresentante p.t. della società “ Controparte_8
, ritenendo - in maniera, invero, implicita e sovrabbondante - che gli eventuali effetti giuridici
[...] della presente pronuncia devono necessariamente riverberarsi nei confronti della società avente l'attuale denominazione.
Accertata la legittimazione sostanziale attiva dell'attrice alla luce della prospettazione della domanda, può quindi procedersi allo scrutinio della pretesa.
Pregiudizialmente, occorre rilevare che la domanda attorea, nella parte in cui chiede la condanna della “a restituire la somma trattenuta illegittimamente di € 45.000,00 più accessori Controparte_3 ricevuti (somma differenziale dalle € 56.822,75 ricevute), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alla ” risulta Controparte_6 inammissibile poiché proposta al di fuori dei casi di sostituzione processuale stabiliti per legge
A norma dell'art. 81 cod. proc. civ., “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”; trattasi, chiaramente di rilievo che ben può essere svolto d'ufficio, poiché la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass., n. 11744/2018).
Ebbene, l'attrice, chiedendo la restituzione della somma di € 45.000,00 – derivante dalla revoca del finanziamento pubblico – in favore della AG RA (peraltro costituita in giudizio) ha operato una indebita quanto inammissibile sostituzione processuale.
Difatti, il diritto di tale società di ottenere la restituzione di quanto prestato “indebitamente” in esecuzione della polizza fideiussoria non può che essere riconosciuto esclusivamente in capo alla medesima, non esistendo una norma che, contrariamente, prevede che la suddetta posizione giuridica soggettiva possa essere azionata da altro soggetto non titolare, come invece è avvenuto nel caso di specie.
L'attrice, infatti, nella sua doppia veste, non è altro che il debitore principale nel rapporto fideiussorio, il quale non può di certo azionare la pretesa del fideiussore in nome proprio e per conto della stessa.
A scalfire tale chiara conclusione non può valere l'integrazione della citazione;
parte attrice, infatti, dopo aver ritenuto il fideiussore litisconsorte necessario in ragione della inscindibilità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ha precisato che “la domanda avanzata nei confronti della HDI è che il credito che vanta nei confronti di parte attrice non è di € 56.822,75 bensì di € 6.000,00”, per poi reiterare le medesime conclusioni riportate in citazione (“accertare e dichiarare che, per tutti i motivi pagina 5 di 9 di cui infra ed a seguito della sentenza nr. 64/2018 della Corte dei conti per la , la Controparte_3 società “ ” è obbligata nei confronti della , in Controparte_1 Controparte_3
p.l.r.p.t., unicamente per la somma di € 6.0000,00 a titolo di mancata formazione del personale di cui all'Atto di Adesione ed Obbligo; e, per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_3
Presidente l.r.p.t., a restituire la somma trattenuta illegittimamente di € 45.000,00 più accessori ricevuti (somma differenziale dalle € 56.822,75 ricevute), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, alla signora nella sua qualità ed in proprio, ovvero alla Parte_1
”) Controparte_6
La domanda, in parte qua, pertanto, non può che essere dichiarata inammissibile, risultando tale aspetto assorbente rispetto al vaglio della evidente carenza di titolarità, attiva- passiva, del rapporto obbligatorio tra l'attrice e la convenuta compagnia, essendo questo regolato dal decreto ingiuntivo irrevocabile da quest'ultima ottenuto;
doglianze che, al più, possono essere fatte valere in sede di opposizione esecutiva (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024).
Conseguentemente, l'ulteriore esame della domanda può proseguire soltanto relativamente a quella consistente nel richiesto accertamento della dovutezza, in favore della della sola somma di € CP_3
6.000,00 a titolo di mancata formazione del personale, e nella consequenziale condanna di pagamento della pari ad € 45.000,00, ovvero la restante parte del finanziamento pubblico, a Controparte_3 proprio favore.
Innanzitutto, quanto alla domanda di accertamento della sola debenza della somma di € 6.000,00 nei confronti della – che va qualificata come domanda di accertamento negativo dell'ulteriore CP_3 credito -, questa, diversamente da quanto dedotto dalla attrice, non risulta già coperta da giudicato formatosi all'esito del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti.
È nota la portata della disposizione di cui all'art. 2909 cod. civ., il quale statuisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; è parimenti noto, inoltre, che l'esistenza di giudicato (interno o esterno) è rilevabile d'ufficio dal giudice, qualora ciò risulti dagli atti allegati al processo (cfr. Cass., n. 20802/2010; Cass., n.
8379/2009 e Cass., S.U., n. 226/2001).
Orbene, risulta dalle allegazioni documentali, ma è anche pacifico tra le parti, che nei confronti dell'attrice e della sia stata emessa la sentenza n. 64/2018, pronunciata dalla Corte Controparte_3 dei conti in data 10.1.2018; tuttavia, tale pronuncia non si sofferma sulla legittimità della revoca del contributo erogato alla società attrice, ma stabilisce l'inesistenza dei presupposti della responsabilità erariale per assenza di colpa grave/dolo e/o di violazioni gravi che ne possano comportare la configurabilità. pagina 6 di 9 La violazione che si sarebbe inverata consisterebbe nel non aver rendicontato le somme percepite in relazione al diverso avvicendamento dei dipendenti;
tale circostanza, come desumibile dal testo della sentenza, esclude la distrazione del fondo destinato a scopi estranei a quelli per i quali era preposto, così respingendo l'ipotesi avanzata dalla Procura contabile.
Tuttavia, come ribadito nel provvedimento citato – e rimarcato proprio dall'attrice in citazione –
l'irregolarità riscontrata può, al più, costituire un'inadempienza idonea a giustificare la revoca del beneficio (inadempimento con effetti meramente incidenti sul sinallagma) e non in ordine alla dedotta responsabilità amministrativa.
Sul punto, va ribadito che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).
Nella specie, dimostrato il titolo, parte attrice non ha nemmeno chiesto l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione, avendo invece basato la propria domanda esclusivamente sul giudicato contabile;
giudicato che, come già evidenziato, afferisce esclusivamente alla verifica della sussistenza o meno di una responsabilità per danno erariale, lasciando, invece, inesplorato l'accertamento in ordine alla sussistenza e gravità dell'inadempimento che avrebbe determinato la revoca del beneficio.
Aspetto, quest'ultimo, che parte attrice ha omesso di devolvere a questo giudice, ponendo, impropriamente, a fondamento della propria pretesa esclusivamente la pronuncia della Corte dei conti.
Pertanto, la anche tale domanda deve essere respinta.
Da ultimo, quanto alla domanda avente ad oggetto la condanna della alla Controparte_3 restituzione della somma complessiva di € 56.822,75, la stessa è, parimenti, priva di fondamento.
Tale domanda non può che essere qualificata come azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033
c.c., originata dalla ricezione della somma erogata dalla regione in virtù della polizza fideiussoria, benchè corrisposta della compagnia assicuratrice.
Sul punto, va evidenziato che, com'è noto, l'azione prevista dall'ordinamento per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione di un contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ., la quale può essere esercitata laddove si accerti, per qualunque causa, la mancanza (originaria o sopravvenuta) della causa adquirendi; il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione può trovare, invero, la sua genesi o nello scioglimento ex tunc del vincolo contrattuale a pagina 7 di 9 seguito della sua risoluzione (art. 1458 cod. civ.), o, più in generale, nel caso in cui venga accertata la mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, della causa solvendi, che rende la prestazione eseguita dal solvens non dovuta.
Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell'onere probatorio.
L'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito ha, infatti, l'onere di dimostrare di avere pagato (in particolare, Cass., n. 30713/2018) e di allegare la mancanza (anche sopravvenuta) di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare la causa del pagamento.
La domanda attorea, tuttavia, non è accoglibile in quanto difettano radicalmente i requisiti previsti dall'art. 2033 cod. civ.; in particolare, non vi è prova in atti che il pagamento della complessiva somma di € 56.822,75 (a seguito della revoca del finanziamento pubblico) sia stato eseguito dall'attrice, in proprio o in qualità di legale rappresentante p.t. della società beneficiaria.
Invero, per pacifica ammissione della stessa, la ha recuperato la somma equivalente Controparte_3 al contributo attivando la polizza fideiussoria;
successivamente, la AG RA ha proceduto al recupero delle somme escutendo uno solo dei coobbligati, soggetto peraltro estraneo a tale giudizio.
Non è chiaro, pertanto, a che titolo l'attrice abbia avanzato richiesta di restituzione dell'indebito, atteso che da parte sua non vi è stato alcun pagamento, avendo, peraltro, la AG RA proceduto esecutivamente nei confronti del coobbligato in solido . Parte_4
Pertanto, difettando i presupposti per la proposizione della domanda, la stessa deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa pari ad €
45.000,00 (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), in base ai valori medi, ad eccezione della fase di trattazione e istruttoria, liquidata ai minimi stante la scarsa attività compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) dichiara inammissibile la domanda proposta dalle attrici nei confronti della Controparte_5
[...
3) rigetta la domanda proposta dalle attrici nei confronti della;
Controparte_3
4) condanna le attrici alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che si liquidano, per ciascuno, in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge. pagina 8 di 9 30 luglio 2025 (provvedimento depositato tramite applicativo Consolle).
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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